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Lavoro e previdenza

Malattia: indennizzato il giorno prima del certificato anche con visita in ambulatorio

Con la circolare 4 settembre 2026, n. 92, l’INPS cambia orientamento. La giornata immediatamente anteriore al rilascio del certificato rientra nella tutela previdenziale anche quando il lavoratore è stato visitato nello studio del medico, e non più soltanto a domicilio. Restano fermi il limite di un solo giorno e l’esclusione del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali.

19 settembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 16 min

Chi si ammala di sera, o in un giorno in cui il medico di famiglia riceve solo su appuntamento, ottiene spesso il certificato il giorno dopo. Fino al 4 settembre 2026 quella prima giornata era computata ai fini dell’indennità INPS soltanto se la visita era stata domiciliare: se il lavoratore si era recato in ambulatorio, la giornata andava perduta. Da quella data non è più così, e la differenza non è soltanto di principio.

Da quale giorno decorre l’evento di malattia

Il principio generale non è stato toccato: ai fini della tutela previdenziale l’evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato con cui il medico attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. È il criterio che l’Istituto applica da oltre quarant’anni, in continuità con le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996.

La regola ha una radice risalente e non legislativa. Il Regolamento per le prestazioni economiche adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, ratificato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1963, all’articolo 2, comma 3, dispone che l’indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia, e che il termine si computa dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato. Quando la data della chiamata sia stata omessa, il termine decorre dalla data della prima visita medica: così l’INPS, richiamando la circolare INAM n. 52/ASS dell’11 giugno 1963.

Un dettaglio lessicale, perché l’Istituto non è uniforme nei termini: la parte ricostruttiva della circolare parla di giorno precedente al «rilascio» del certificato, il paragrafo conclusivo di giorno precedente alla «redazione». Nel flusso telematico le due date normalmente coincidono, ed è su tale data che il conteggio si ancora; ove dovessero divergere, la distinzione tornerebbe a contare.

L’eccezione che esisteva già, e le sue due condizioni

Su quella base l’INPS riconosceva, in deroga, anche il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, ma a condizione che il medico curante valorizzasse nel documento due campi insieme. Il primo è quello in cui il paziente «dichiara di essere ammalato dal…», con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita; il secondo è quello relativo alla visita domiciliare. Sono campi già presenti nel vecchio modello cartaceo OPM/1 e poi recepiti nel certificato telematico di malattia, secondo il disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2012. Il criterio vale anche per le certificazioni di continuazione e di ricaduta.

La ragione dell’eccezione era organizzativa: gli accordi collettivi per i medici di medicina generale consentono di effettuare entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo la visita domiciliare richiesta dal paziente, quando sia ritenuta strettamente necessaria. La circolare richiama sul punto l’articolo 43, comma 6, dell’Accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026.

Che cosa cambia dal 4 settembre 2026

La seconda condizione è caduta. Su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la circolare n. 92 del 2026 dichiara superato il precedente orientamento applicativo e riconosce la tutela previdenziale per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato anche nel caso di visita ambulatoriale.

La motivazione dichiarata è il mutato contesto sociosanitario: riduzione progressiva del numero dei medici di medicina generale, aumento dei carichi di lavoro e degli oneri organizzativi, prassi ormai diffusa di programmare gli accessi in ambulatorio per evitare l’affollamento delle sale d’attesa. In altri termini, il ritardo di un giorno non è più letto come indice di scarsa gravità dell’evento: è spesso l’effetto del modo in cui la medicina territoriale è organizzata.

La novità opera «a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare»: la circolare è datata 4 settembre 2026 e con quella stessa data l’Istituto ne ha dato notizia sul proprio portale. La circolare non precisa altro: non dice, in particolare, se la nuova lettura valga per i soli certificati redatti da quella data oppure anche per eventi già in corso o per domande non ancora definite. Alla data del 19 settembre 2026 l’archivio «Circolari, messaggi e normativa» del portale dell’Istituto non registra provvedimenti successivi sul punto. La lettura prudente limita la novità ai certificati redatti dal 4 settembre 2026; su una pratica già definita con il criterio precedente conviene ragionare caso per caso.

I limiti rimasti fermi

Restano due esclusioni, ed è su queste che nella pratica si decide la gran parte dei casi.

La prima è quantitativa: il riconoscimento viene meno se la data indicata nel campo «dichiara di essere ammalato dal…» è anteriore di oltre un giorno rispetto al certificato. L’INPS lo motiva sul piano logico: oltre quel limite la data non può più riferirsi al giorno della chiamata. La conseguenza è netta: non si perde il solo giorno eccedente, si perde l’intera anticipazione.

La seconda è di calendario: il riconoscimento viene meno se il giorno immediatamente precedente è un festivo infrasettimanale oppure cade di sabato o di domenica, perché in quelle giornate il lavoratore dispone del servizio di continuità assistenziale, che può rilasciare il certificato. Resta fermo, come la circolare precisa, «il periodo massimo assistibile previsto per legge»: la retrodatazione sposta l’inizio dell’evento, non allunga la durata dell’indennità. Va segnalato, per correttezza, che il paragrafo conclusivo della circolare riafferma espressamente la sola condizione di calendario: che sopravvivano anche il limite del giorno unico e la necessità di valorizzare il campo dichiarativo è la lettura più solida, ma resta una lettura.

Due punti la circolare non li tocca. Il primo è l’obbligo di reperibilità: nulla dice se e come rilevi per la giornata retrodatata, nella quale il lavoratore non era ancora in possesso del certificato. Le fasce di reperibilità, ricorda l’Istituto, valgono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per tutti i giorni riportati nel certificato, compresi il sabato, la domenica e i festivi; per quella giornata, però, non vi sono indicazioni.

Il secondo è il campo relativo alla visita domiciliare, che la circolare non abolisce e non potrebbe abolire: il tracciato del certificato è fissato dal disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 2012, e una circolare non lo modifica. Il campo resta dunque nel modello e va valorizzato quando la visita sia stata effettivamente domiciliare; ciò che è venuto meno è il suo ruolo di condizione del riconoscimento.

A chi l’indennità spetta davvero

La novità non interessa tutti allo stesso modo. L’indennità di malattia a carico dell’INPS non spetta a ogni lavoratore subordinato: il discrimine non è la qualifica, ma l’esistenza dell’obbligo contributivo per l’assicurazione malattia nel settore di riferimento. Restano fuori, secondo le indicazioni dell’Istituto, i collaboratori familiari, i portieri, i quadri dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, gli impiegati dell’industria e i dirigenti. Per costoro il trattamento della malattia è a carico del datore di lavoro, in forza del contratto collettivo e, per gli impiegati, anche della disciplina di legge sull’impiego privato: la circolare n. 92 non li riguarda.

Rientrano invece nella tutela, fra gli altri, gli operai dell’industria e dell’artigianato, gli operai e gli impiegati del terziario, dei servizi e del commercio, gli operai agricoli, i lavoratori dello spettacolo e i lavoratori disoccupati o sospesi che ne abbiano i requisiti. Vi rientrano anche gli apprendisti, ai quali l’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha esteso dal 1° gennaio 2007 la disciplina generale dell’indennità giornaliera di malattia.

Un discorso a sé vale per i collaboratori iscritti alla Gestione separata — la norma parla ancora di lavoratori a progetto — che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. La tutela ha per loro una base di legge propria, l’articolo 1, comma 788, della legge n. 296 del 2006, e regole tutte sue. Non riguarda invece ogni iscritto alla Gestione separata: i professionisti, in particolare, ne restano fuori.

La prestazione non può superare un sesto della durata complessiva del rapporto e comunque non è inferiore a venti giorni nell’anno solare, e restano esclusi gli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. La misura, poi, non si calcola sulla retribuzione: secondo le indicazioni dell’Istituto è pari all’8, al 12 o al 16 per cento dell’importo che si ottiene dividendo per trecentosessantacinque il massimale contributivo dell’anno, a seconda dei mesi di contribuzione accreditati nei dodici precedenti.

Proprio l’esclusione degli eventi inferiori a quattro giorni rende la questione tutt’altro che teorica per questa platea, perché una giornata di retrodatazione può far superare all’evento la soglia dei quattro giorni. La stessa norma rinvia, per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia, all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663; ma la circolare, che parla genericamente di «lavoratore», non precisa se il nuovo criterio vi si applichi.

Perché quella giornata pesa più di quanto sembri

Il primo giorno dell’evento non è una data qualunque. È l’INPS stesso a ricordare che da esso dipende il conteggio della cosiddetta carenza, cioè dei primi tre giorni non indennizzati dall’Istituto. Da esso dipendono anche le percentuali di indennizzo, il periodo massimo assistibile e l’eventuale applicazione delle sanzioni, fra cui quella per assenza alla visita medica di controllo.

Sono conseguenze concrete. Le percentuali dell’indennità cambiano con l’avanzare dell’evento: secondo le indicazioni dell’Istituto si passa dal 50 per cento della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno, al 66,66 per cento dal ventunesimo al centottantesimo. Il tetto è di centottanta giorni nell’anno solare — non fissati da una norma di legge dedicata all’indennità economica, ma dalla disciplina regolamentare del 1963 e dalla prassi dell’Istituto, benché la circolare parli di «periodo massimo assistibile previsto per legge».

Per i rapporti a tempo determinato opera però un secondo limite, questa volta di fonte legislativa: l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, circoscrive l’indennità al periodo di attività lavorativa svolta nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso. Per chi, in quei dodici mesi, non possa far valere più di trenta giorni di lavoro, il comma 3 fissa il limite a trenta giorni di indennità nell’anno solare, corrisposta direttamente dall’INPS previa comunicazione del datore di lavoro.

Quanto alla decadenza prevista dall’articolo 5, comma 14, dello stesso decreto-legge per il lavoratore che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, anch’essa si misura a partire dall’inizio dell’evento. Il trattamento economico è perduto per intero per il periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per il periodo ulteriore. Restano esclusi i giorni di ricovero ospedaliero e quelli già accertati da una precedente visita di controllo. Il dimezzamento non consegue poi alla sola prima assenza: presuppone una seconda visita medica di controllo, perché la Corte costituzionale, con la sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non la prevedeva.

Il piano del rapporto di lavoro resta distinto

Qui si annidano gli equivoci, e un’avvertenza è necessaria. Vale anzitutto per il lavoro subordinato: l’articolo 2110 del codice civile e il periodo di comporto presuppongono un rapporto di lavoro dipendente. Per i lavoratori autonomi che prestano la propria attività in via continuativa per un committente provvede invece l’articolo 14 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per il quale la malattia non comporta l’estinzione del rapporto: l’esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.

Quando poi la malattia impedisca l’attività per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi e dei premi è sospeso per l’intera durata dell’evento, fino a un massimo di due anni: sospeso, non condonato, perché al termine il maturato va versato in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

La giustificazione dell’assenza verso il datore e l’eventuale integrazione a carico dell’azienda restano regolate dall’articolo 2110 del codice civile, dalle discipline di legge dettate per singole categorie e dal contratto collettivo applicato. Resta fermo, per espressa previsione del terzo comma di quell’articolo, che il periodo di assenza per malattia si computa nell’anzianità di servizio.

I tre giorni di carenza restano a carico dell’azienda se il contratto collettivo lo prevede: per gli operai e per i dipendenti del terziario è dunque lì che occorre guardare. Sarebbe però un errore concluderne che la legge taccia del tutto.

Per gli impiegati privati l’articolo 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, prevede ancora, in difetto di disciplina collettiva più favorevole, la conservazione del posto per un periodo commisurato all’anzianità di servizio. Il trattamento economico varia anch’esso con l’anzianità: fino a dieci anni, l’intera retribuzione per il primo mese e la metà per i due successivi; oltre i dieci anni, l’intera retribuzione per i primi due mesi e la metà per i successivi. Resta salva la facoltà di dedurre quanto l’impiegato abbia diritto di percepire per atti di previdenza compiuti dal datore stesso.

Quando invece l’evento non è malattia comune ma infortunio sul lavoro, che segue regole proprie, è direttamente la legge a provvedere: l’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, pone a carico del datore l’intera retribuzione del giorno dell’evento e il 60 per cento per i giorni di carenza.

La conseguenza pratica è netta: quella giornata può essere indennizzata dall’INPS e, nello stesso tempo, non essere trattata dall’azienda come giornata di malattia. La giustificazione dell’assenza dipende infatti da che cosa il lavoratore ha fatto quel giorno e da come ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dal contratto collettivo. Se la divergenza si presenta, non si risolve in busta paga: va chiarita prima, fra lavoratore e azienda.

C’è poi un effetto di segno opposto: un giorno di malattia in più è anche un giorno in più che può entrare nel computo del periodo di comporto, cioè del periodo durante il quale il posto è conservato. Per chi abbia alle spalle assenze ripetute, il vantaggio previdenziale di una giornata può valere meno del rischio che quella giornata introduce.

Due casi che la circolare non risolve

La circolare tace su due situazioni che nella pratica si presentano subito: la lacuna va colmata con le regole ordinarie del rapporto di lavoro.

Il primo caso è quello del lavoratore che, nella giornata poi indicata come inizio della malattia, ha regolarmente lavorato. Qui non c’è un’assenza da giustificare, non c’è retribuzione persa da reintegrare e non c’è nulla da computare nel comporto: la retrodatazione non serve, e anzi genera un’incongruenza fra il certificato e le presenze registrate. La data indicata nel campo «dichiara di essere ammalato dal…» è una dichiarazione del lavoratore, e deve corrispondere al vero. Se invece il malessere è insorto nel corso della giornata e il lavoratore è uscito anticipatamente, la sorte di quella giornata è di regola disciplinata dal contratto collettivo applicato.

Il secondo caso è quello del lavoratore che quel giorno non si è presentato e non ha avvisato. Il certificato che collochi l’inizio dell’incapacità al giorno precedente riguarda la ragione dell’assenza. Non riguarda l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza al datore, che i contratti collettivi impongono in via autonoma: risponde a un interesse concreto dell’azienda, quello di organizzare la sostituzione e di consentire i controlli.

L’obbligo di informare conserva un proprio rilievo anche quando la malattia c’era davvero: il fondamento è quello generale degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, che impongono correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. Per il lavoratore la conseguenza pratica è una: avvisare subito, anche prima di avere il certificato. E se quella giornata era già stata imputata a ferie o a permesso, la sua riqualificazione va concordata con l’azienda e non avviene per effetto del solo certificato.

In pratica

Per il lavoratore il punto è uno solo: la retrodatazione non è automatica, non si ottiene dall’INPS e non è una concessione del medico. Quel che il lavoratore deve fare è riferire con esattezza sia quando è insorto il malessere sia quando ha contattato il medico, sapendo che è a quest’ultimo momento che l’Istituto riferisce la data del campo dichiarativo. Conviene poi annotare il numero di protocollo e controllare subito l’attestato nel proprio fascicolo previdenziale.

Sull’attestato circola un equivoco. Nel regime del certificato telematico il lavoratore non deve più recapitarlo al datore, che lo acquisisce direttamente dai servizi dell’Istituto. L’obbligo di invio entro due giorni dal rilascio, che l’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, prevede ancora nel testo letterale, riemerge in un caso soltanto. Occorre che la trasmissione telematica non sia stata possibile e che il medico abbia rilasciato certificato e attestato in forma cartacea.

Anche in quel caso il ritardo ammette giustificazione: è intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza 15-29 settembre 1988, n. 1143, dichiarando illegittima la norma nella parte in cui non consentiva al lavoratore di addurre e provare un giustificato motivo del ritardato invio della certificazione all’Istituto.

Per l’impresa, e per chi ne cura le paghe, il controllo si sposta sulle date: data di rilascio e data dichiarata di inizio non coincidono più necessariamente, e il calcolo della carenza e delle percentuali di indennizzo segue la data riconosciuta ai fini previdenziali. Il computo del periodo di comporto, invece, non segue la decorrenza fissata dall’INPS: resta ancorato all’assenza effettiva dal lavoro, all’articolo 2110, secondo comma, del codice civile e al contratto collettivo applicato.

L’indennità è di regola anticipata dal datore di lavoro, per previsione del contratto collettivo, e poi posta a conguaglio, sicché uno spostamento del primo giorno si traduce in un ricalcolo della carenza e degli scaglioni che va rifatto anche su cedolini già chiusi. Nei casi in cui il pagamento è invece diretto dall’Istituto — fra gli altri gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori disoccupati o sospesi, i dipendenti di aziende in crisi e gli stagionali il cui contratto collettivo non preveda l’anticipo — il ricalcolo passa dall’INPS. In entrambi i casi conviene conservare l’attestato con il numero di protocollo e il prospetto del ricalcolo. Se la prestazione non viene riconosciuta, resta il ricorso al comitato provinciale dell’INPS, da proporre entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego.

Domande frequenti

Se mi ammalo di sabato e vado dal medico il lunedì, recupero il sabato?

No. Il riconoscimento riguarda soltanto il giorno immediatamente precedente al certificato: rispetto a un certificato di lunedì quel giorno è la domenica, ed è escluso proprio perché domenica, giornata in cui è disponibile il servizio di continuità assistenziale. Il sabato, a maggior ragione, è anteriore di oltre un giorno e resta fuori. Se il malessere è insorto di sabato, occorre rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Il certificato può indicare l’inizio della malattia due giorni prima della visita?

Sì, se il medico lo accerta, perché il medico attesta ciò che accerta. Ai fini dell’indennità INPS, però, il riconoscimento del giorno anteriore viene meno se la data dichiarata è anteriore di oltre un giorno rispetto al rilascio. In quel caso l’evento è computato, sul piano previdenziale, dalla data del certificato: non si perde un giorno solo, si perde l’intera anticipazione.

Il datore di lavoro è obbligato a considerare giustificata quella giornata?

No, non in via automatica. La giustificazione dell’assenza e l’eventuale trattamento integrativo dipendono dall’articolo 2110 del codice civile e dal contratto collettivo applicato, non dalla circolare. Un certificato che collochi l’inizio dell’incapacità al giorno precedente è un elemento a favore del lavoratore, non un lasciapassare. Resta fermo che quel giorno l’assenza andava comunicata all’azienda nei modi e nei termini previsti dal contratto collettivo, e che il datore può chiedere l’accertamento dello stato di malattia.

Fonti

INPS, circolare 4 settembre 2026, n. 92, «Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale», a cura della Direzione centrale Ammortizzatori sociali e del Coordinamento generale medico legale.

INPS, notizia istituzionale «Nuove indicazioni per il riconoscimento della prestazione di malattia», pubblicata il 4 settembre 2026.

Regolamento per le prestazioni economiche adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963, ratificato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 16 maggio 1963, articolo 2, comma 3; circolare INAM n. 52/ASS dell’11 giugno 1963, lettera C, entrambi come richiamati dalla circolare n. 92 del 2026.

INPS, circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996.

Articolo 2, commi 1, 2 e 6, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, testo vigente al 19 settembre 2026 (Normattiva), e Corte costituzionale, sentenza 15-29 settembre 1988, n. 1143.

Articolo 46, commi 1, lettera f), e 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, testo vigente al 19 settembre 2026 (Normattiva), sul ricorso al comitato provinciale.

Articolo 14, commi 1 e 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, testo vigente al 19 settembre 2026 (Normattiva), sulla sospensione del rapporto di lavoro autonomo continuativo in caso di malattia.

Articolo 5, commi 1, 3 e 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, testo vigente al 19 settembre 2026 (Normattiva), e Corte costituzionale, sentenza 14-26 gennaio 1988, n. 78, in Gazzetta Ufficiale, prima serie speciale, del 3 febbraio 1988, n. 5.

INPS, circolare 9 settembre 2011, n. 117, sull’esonero del lavoratore dall’invio dell’attestato di malattia al datore di lavoro privato.

Articoli 1175, 1375 e 2110 del codice civile.

Articolo 6 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, testo vigente al 19 settembre 2026 (Normattiva).

Articolo 73 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo vigente al 19 settembre 2026 (Normattiva).

Decreto interministeriale 18 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 128 del 4 giugno 2012, e disciplinare tecnico allegato, sul certificato telematico di malattia.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 15 gennaio 2026, articolo 43, comma 6, come richiamato dalla circolare n. 92 del 2026.

Articolo 1, commi 773 e 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testo vigente al 19 settembre 2026 (Normattiva), rispettivamente per l’estensione della tutela agli apprendisti e per l’indennità degli iscritti alla Gestione separata.

INPS, scheda «Indennità di malattia/degenza ospedaliera e visite mediche di controllo», aggiornata al 29 gennaio 2026: fonte di prassi — non normativa — per percentuali, durata massima, modalità di pagamento, fasce di reperibilità e perimetro dei beneficiari.

Tuttavia, quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso, dal quale dipendono sia il riconoscimento della prestazione sia il trattamento dell’assenza nel rapporto di lavoro.

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