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Contributi INPS: dal 16 settembre il ritardo costa l’8,15 per cento annuo e la rateazione il 4,65

La circolare INPS 11 settembre 2026, n. 98, adegua sanzioni civili e interesse di dilazione al nuovo tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, salito dal 2,40 al 2,65 per cento. Aumenta di conseguenza anche il costo del ravvedimento entro centoventi giorni, che coincide con quel tasso; i piani di ammortamento già notificati restano invariati.

17 settembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 10 min

Dal 16 settembre 2026 la sanzione civile per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è pari all’8,15 per cento in ragione d’anno, e l’interesse di dilazione e di differimento al 4,65 per cento annuo, con le decorrenze che si vedranno. Lo dispone la circolare INPS 11 settembre 2026, n. 98, che recepisce la decisione di politica monetaria della Banca centrale europea del 10 settembre: il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che dal 2005 ha preso il posto del tasso ufficiale di riferimento, è stato innalzato di venticinque punti base ed è pari al 2,65 per cento.

La variazione incide sul costo del lavoro, ma non riguarda soltanto i datori di lavoro. L’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si rivolge a chi non versa contributi o premi alle gestioni previdenziali e assistenziali obbligatorie: le stesse misure valgono per l’artigiano e per il commerciante sui contributi fissi e a percentuale della gestione autonoma, per l’iscritto alla Gestione separata e per il committente tenuto al contributo del collaboratore.

Perché il tasso della Banca centrale europea decide la sanzione

La legge non scrive una percentuale fissa: scrive una formula. La lettera a) del comma 8 determina la sanzione per l’omissione in misura «pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti». L’interesse di dilazione nasce invece dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, che lo costruisce come somma fra un tasso base — nel testo originario quello degli accordi interbancari, oggi, per effetto delle successive determinazioni ministeriali, il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali — e una maggiorazione determinata per legge: cinque punti in origine; sei dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318; due, oggi, dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, a decorrere dal 28 marzo 2026. È la ragione per cui la rateazione presentata oggi costa il 4,65 per cento invece del 4,40 in vigore fino al 15 settembre: se fosse rimasta la maggiorazione di sei punti, lo stesso tasso produrrebbe l’8,65 per cento.

La sanzione civile non è una penale discrezionale né una voce trattabile: matura di diritto per il solo fatto del ritardo, senza bisogno di contestazione, e, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è riducibile in via equitativa dal giudice ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile, perché non ha natura di penale ma di predeterminazione legale del danno da ritardo. Le uniche riduzioni possibili sono quelle tipizzate dalla legge, di cui si dirà.

Omissione: 8,15 per cento, e la finestra dei centoventi giorni

Il mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è già rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie costa, dal 16 settembre, l’8,15 per cento in ragione d’anno — il 2,65 maggiorato di 5,5 punti — con il tetto del 40 per cento dell’importo non versato.

Accanto a questa regola ne opera un’altra, che introduce un ravvedimento operoso contributivo, da non confondere con il ravvedimento operoso in materia tributaria. Dal 1° settembre 2024, per effetto dell’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, la maggiorazione di 5,5 punti non si applica se il versamento avviene entro centoventi giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione e spontaneamente, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori. La sanzione resta allora al solo tasso di riferimento, 2,65 per cento: poco meno di un terzo. Le tre condizioni sono cumulative, e la più fragile è l’ultima, perché una richiesta dell’Istituto chiude la finestra; anche «in unica soluzione» va preso alla lettera, perché un versamento parziale non conserva il beneficio.

Un criterio di calcolo che la circolare non enuncia ma che governa ogni conteggio: la sanzione civile, a differenza dell’interesse di dilazione, matura sui giorni di ritardo con la misura vigente in ciascun periodo. Per un ritardo cominciato prima del 16 settembre si applica il 7,90 per cento ai giorni fino al 15 e l’8,15 a quelli successivi; un tasso unico sull’intero periodo non è corretto.

Evasione: 30 per cento, e le vie d’uscita

Il regime cambia registro quando l’omissione nasce da registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere, con l’intenzione specifica di non versare mediante l’occultamento di rapporti di lavoro, di retribuzioni o di redditi, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo. La lettera b) prevede allora una sanzione del 30 per cento in ragione d’anno, con il tetto del 60 per cento: misura fissa, che non dipende dal tasso di riferimento e che quindi non si è mossa.

La legge lascia due uscite, entrambe subordinate alla denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori ed entro dodici mesi dal termine di pagamento. La prima non è nuova, perché precede le modifiche in vigore dal 1° settembre 2024: la sanzione degrada alla misura dell’omissione, 8,15 per cento, se il versamento avviene in unica soluzione entro trenta giorni dalla denuncia. La seconda l’ha introdotta il decreto-legge n. 19/2024: entro il più ampio termine di novanta giorni la sanzione scende al 10,15 per cento. In entrambi i casi il tetto non è più il 60, ma il 40 per cento. Quando il pagamento rateale è ammesso, la misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata, e il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata successiva riporta la sanzione alla misura piena.

Fuori dallo schema della denuncia spontanea, lo stesso decreto ha aggiunto una lettera b-bis), che la circolare non tocca: per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio o in sede ispettiva, la sanzione del primo periodo delle lettere a) e b) si applica nella misura del 50 per cento se i contributi sono pagati in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Sul versante dell’omissione si tratta, dal 16 settembre, del 4,075 per cento in ragione d’anno; su quello dell’evasione, del 15 per cento — misure che la circolare non esplicita, perché discendono dall’applicazione del 50 per cento alla misura del primo periodo. Anche qui il pagamento rateale è ammesso, subordinato al versamento della prima rata, e anche qui il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata successiva riporta la sanzione alla misura piena; la lettera b-bis) richiama per il rateale l’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, sicché sul debito rateizzato corre anche l’interesse di dilazione. Il tetto del 40 per cento della lettera a) non è invece dimezzato: la riduzione incide sulla misura annua della sanzione, non sul limite massimo dell’importo complessivo. Il punto, però, non è testualmente pacifico, perché quel tetto è collocato nello stesso primo periodo cui la riduzione si riferisce.

Dilazione e differimento: conta la data della domanda

Dilazione e differimento sono due istituti diversi. La dilazione — quella dell’articolo 2, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 — rateizza un debito già scaduto, composto dai contributi e dalle sanzioni civili già maturate, sul quale corre poi l’interesse di dilazione; il differimento sposta in avanti il termine ordinario di versamento e comporta i soli interessi.

Il tasso del 4,65 per cento si applica alle rateazioni presentate dal 16 settembre 2026, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedente non subiscono modificazioni. Per il differimento il nuovo tasso decorre anch’esso dal 16 settembre e si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Le due riduzioni particolari

Il comma 10 dell’articolo 116 riguarda il mancato pagamento che deriva da oggettive incertezze connesse a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti sulla ricorrenza dell’obbligo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa: se il versamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti i soli interessi legali dell’articolo 1284 del codice civile, nel saggio del primo comma — per il 2026 l’1,60 per cento, ridefinito ogni anno per decreto. Opera a posteriori, e non è una via che il contribuente possa imboccare al momento del versamento.

Le procedure concorsuali seguono invece l’articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 — tenuto fermo dal comma 16 dello stesso articolo 116 —, che consente agli enti impositori di ridurre la somma aggiuntiva — è l’altro nome delle sanzioni civili — fino a un tasso non inferiore agli interessi legali. L’INPS ha esercitato quella facoltà con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, che non fissa due percentuali ma un criterio: il tasso di rifinanziamento per l’omissione, lo stesso maggiorato di due punti per l’evasione, con il pavimento dell’interesse legale. Oggi si traduce nel 2,65 e nel 4,65 per cento — il secondo coincide con l’interesse di dilazione per pura coincidenza aritmetica — e opera soltanto se e quando contributi e spese siano stati pagati integralmente.

In pratica: che cosa fare adesso

Tre verifiche, nell’ordine. La prima: se esistono periodi scoperti, accertare i giorni di ritardo, perché entro centoventi giorni, e alle tre condizioni indicate, il costo scende dall’8,15 al 2,65 per cento. La seconda: chi sta per chiedere una dilazione sappia che è la data di presentazione della domanda a fissare il tasso per l’intero piano. La terza: se un piano è già in corso, il tasso resta quello notificato e non c’è nulla da ricalcolare; resta fermo però l’obbligo di pagare le rate alle scadenze. È utile, in caso di controllo, conservare la quietanza del versamento e ogni elemento che documenti l’assenza di contestazioni o richieste anteriori: è su questi elementi che il beneficio si regge.

Domande frequenti

Pagherò i contributi di agosto con quindici giorni di ritardo: quanto costa?

Il termine ordinario era il 16 settembre 2026, quindi l’intero ritardo cade dopo il cambio di tasso. Se il versamento avviene spontaneamente, in unica soluzione e prima di qualunque contestazione o richiesta dell’Istituto, la sanzione civile si calcola al 2,65 per cento, senza la maggiorazione di 5,5 punti, perché il pagamento interviene entro centoventi giorni dalla scadenza di legge. La misura è annua e il conteggio segue i giorni di ritardo effettivi: non si versa il 2,65 per cento dell’importo, ma la quota corrispondente al periodo, ed è l’Istituto a elaborare il conteggio sui dati della denuncia; l’esito si reperisce nel Cassetto previdenziale. Se fosse già arrivata una richiesta, la misura tornerebbe all’8,15 per cento.

Ho una rateazione in corso: mi aumenta la rata?

No, non per effetto di questa circolare. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiscono modificazioni: il 4,65 per cento riguarda le rateazioni presentate dal 16 settembre 2026 in poi.

Dopo un verbale ispettivo posso dimezzare la sanzione pagando a rate?

Sì. La riduzione alla metà prevista dalla lettera b-bis) è ammessa anche in forma rateale: in quel caso la sua applicazione è subordinata al versamento della prima rata, e il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata successiva riporta la sanzione alla misura piena del primo periodo delle lettere a) e b). Attenzione al termine: i trenta giorni dalla notifica della contestazione — non dalla data del verbale — sono riferiti dalla norma al pagamento in unica soluzione, mentre sul rateale il testo si limita a richiedere il versamento della prima rata. È un punto da verificare con l’Istituto prima di impostare il piano.

Fonti

INPS, circolare 11 settembre 2026, n. 98, «Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali»; INPS, circolare 16 giugno 2026, n. 64 (misure previgenti)

Banca centrale europea, decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026: tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65 per cento con decorrenza 16 settembre 2026; Banca d’Italia, tassi ufficiali delle operazioni dell’Eurosistema

L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8, lettere a), b) e b-bis), 10, 15 e 16, nel testo vigente al 17 settembre 2026 (Normattiva)

D.l. 2 marzo 2024, n. 19, art. 30, commi 1 e 2, conv. con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (modifiche in vigore dal 1° settembre 2024); INPS, circolare 4 ottobre 2024, n. 90

D.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537; d.l. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, comma 4, conv. con modificazioni dalla L. 29 luglio 1996, n. 402 (disposizione tuttora vigente, ma superata nella determinazione della maggiorazione)

D.l. 27 marzo 2026, n. 38, art. 14, comma 1, conv. con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88 (G.U. n. 72 del 27 marzo 2026; in vigore dal 28 marzo 2026); INPS, circolare 2 aprile 2026, n. 39

D.l. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 2, commi 11 e 11-bis, conv. con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389

L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220; INPS, deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, allegato n. 2 alla circolare INPS 9 maggio 2002, n. 88, paragrafo 5

Codice civile, artt. 1284 e 1384; Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 10 dicembre 2025, «Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026» (G.U. Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2025); INPS, circolare 30 dicembre 2025, n. 157

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 26 settembre 2005, «Rideterminazione del tasso di interesse da applicare ai tesorieri e cassieri degli enti ed organismi pubblici sottoposti al regime di tesoreria unica» (G.U. n. 236 del 10 ottobre 2005), richiamato dall’INPS come base della sostituzione del tasso ufficiale di riferimento con il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema

Tuttavia, i valori qui indicati sono quelli in vigore alla data di pubblicazione e si modificano a ogni variazione del tasso di riferimento, così come il saggio legale è ridefinito ogni anno per decreto: prima di farvi affidamento occorre verificare che non siano nel frattempo mutati. L’articolo espone il criterio, non sostituisce il conteggio, che l’Istituto elabora sui dati della denuncia, e le condizioni del ravvedimento vanno accertate caso per caso, perché una sola di esse mancante riporta la sanzione alla misura piena. Le stesse misure riguardano, per espressa previsione dell’articolo 116, anche i premi assicurativi, che l’INAIL recepisce con propri atti. La qualificazione come evasione, e in particolare la prova dell’intenzione specifica richiesta dalla lettera b), è il punto su cui si concentra gran parte del contenzioso: va esaminata sul singolo verbale, non presunta dalla sola omessa denuncia. Quanto alle procedure concorsuali, dopo il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non tutti i percorsi di regolazione della crisi lo sono: la composizione negoziata, per esempio, non lo è. Restano infine fuori da questa trattazione le ulteriori ipotesi di riduzione del comma 15, che presuppongono una valutazione dell’ente impositore, e la prescrizione dei crediti contributivi, che segue regole proprie e va verificata prima di ogni versamento su periodi risalenti. Prima di impostare una rateazione, un versamento tardivo o una denuncia spontanea conviene esaminare la posizione con il proprio consulente.

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