Percentuali di ricarico, magazzino e dati bancari: quando l’ufficio può rettificare i ricavi dichiarati e come predisporre la difesa.
Anche con una contabilità formalmente regolare, il reddito può essere rettificato se le risultanze dichiarate appaiono complessivamente inattendibili.
L’art. 39, comma 1, lettera d), del DPR 600/1973 consente all’ufficio di ricostruire singole componenti di reddito anche sulla base di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Gli strumenti tipici sono le percentuali di ricarico applicate al costo del venduto, la movimentazione delle giacenze di magazzino e le risultanze delle indagini finanziarie.
La difesa si gioca sulla coerenza dei numeri: documentare la politica dei prezzi praticata, la composizione delle rimanenze e le ragioni degli scostamenti rispetto alle medie di settore, portando questi elementi già nel contraddittorio preventivo. Lo Studio assiste le imprese nella verifica preventiva degli indicatori e nella gestione dell’accertamento.