Forfettario · Ferrara
Chi può accedere al forfettario, quanto si paga fra imposta sostitutiva e contributi, quando si esce e come si apre correttamente la partita IVA.
Questa pagina raccoglie in un unico percorso tutto quello che serve per orientarsi nel regime forfettario: i requisiti, il calcolo di imposta e contributi, la scelta del coefficiente e della cassa previdenziale, i passi per aprire la partita IVA, le scadenze e le domande più frequenti. I dati sono gli stessi usati dal calcolatore dello Studio, con l’indicazione esplicita delle voci ancora da confermare a fonte ufficiale.
Risponde 24 ore su 24 con le fonti di questa pagina e delle guide dello Studio, non con la sola memoria generica di un modello linguistico: prova a esporgli il tuo caso.
Carica le fatture elettroniche (o inserisci i dati a mano): imposta sostitutiva, contributi di tutte le casse e netto, con la stessa logica del quadro LM. Calcolo nel browser: le fatture non lasciano il computer.
Uno strumento dedicato, con un percorso guidato in cinque passaggi, confronta il netto stimato nei due regimi sullo stesso reddito: utile prima di aprire la partita IVA o quando i costi reali superano il coefficiente forfettario.
Percorso guidato
Quattro domande, in base ai requisiti di legge illustrati più sotto in questa pagina. Non è una consulenza: è un primo orientamento, da confermare sempre con un professionista.
Nell’anno precedente i tuoi ricavi o compensi sono stati pari o inferiori a 85.000 €?Art. 1, comma 54, lett. a), L. 190/2014
Le spese per lavoro dipendente e assimilato sono state pari o inferiori a 20.000 € lordi?Art. 1, comma 54, lett. b), L. 190/2014. Comprende anche le somme corrisposte a coniuge, figli minori e altri familiari dell’impresa ai sensi dell’art. 60 del TUIR (d.P.R. 917/1986), quando fiscalmente dedotte.
Nessuna di queste situazioni ti riguarda: applichi regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito; non sei residente in Italia (salvo residenza in uno Stato dello Spazio economico europeo, SEE, con almeno il 75% del reddito complessivo prodotto in Italia); cedi in via esclusiva o prevalente fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; controlli, direttamente o indirettamente, s.r.l. o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili alla tua; fatturi prevalentemente a datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, o a soggetti a loro riconducibili.Art. 1, comma 57, L. 190/2014
Nell’anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (pensione, co.co.co., compensi di amministratore) per oltre 35.000 €? Rispondi «No» anche se hai superato la soglia ma il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente e da allora non hai percepito altri redditi di lavoro dipendente o assimilati, pensione compresa.Art. 1, comma 57, lett. d-ter), L. 190/2014
Possono accedere le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e hanno sostenuto spese per lavoro dipendente e assimilato non superiori a 20.000 euro lordi, in assenza delle cause ostative di legge.
Il regime è disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma 54, lett. a), fissa in 85.000 euro il limite di ricavi e compensi dell’anno precedente, soglia introdotta dall’art. 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; la lett. b) pone il limite di 20.000 euro lordi per le spese di lavoro dipendente, accessorio, collaborazioni e utili da associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; vi rientrano anche le somme corrisposte a coniuge, figli minori e altri familiari dell’impresa ai sensi dell’art. 60 del TUIR (d.P.R. 917/1986), quando fiscalmente dedotte. Il comma 57 elenca le cause ostative: regimi speciali IVA o regimi forfettari di determinazione del reddito; residenza estera, salvo i residenti in Stati dello Spazio economico europeo che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo; cessione di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi in via esclusiva o prevalente; partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari; controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività riconducibili a quella svolta; esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o dei due anni precedenti, o di soggetti agli stessi riconducibili.
Il comma 57, lett. d-ter), preclude inoltre l’accesso a chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti una soglia determinata: il limite ordinario di 30.000 euro è stato elevato a 35.000 euro per il 2025 dall’art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e mantenuto in 35.000 euro anche per il 2026 dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199); in assenza di ulteriori interventi il limite torna a 30.000 euro dal 2027. La causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente e non sono stati percepiti altri redditi di lavoro dipendente o assimilati.
Riferimenti normativi: art. 1, commi 54, 56, 57, L. 190/2014; art. 1, comma 54, L. 197/2022; L. 207/2024; art. 1, comma 27, L. 199/2025
la guida al regime forfettario · aprire la partita IVA
Il reddito si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO, si deducono i contributi previdenziali versati e sul risultato si applica un’imposta sostitutiva del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi cinque periodi d’imposta di nuova attività. I contributi si calcolano a parte.
Il meccanismo è nei commi 64 e 65 dell’art. 1 della legge 190/2014. Il reddito imponibile è dato dai ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta moltiplicati per il coefficiente di redditività indicato nell’allegato 4 alla legge 190/2014, differenziato per gruppi di codici ATECO: 40 per cento per le industrie alimentari e delle bevande, 40 per cento per il commercio all’ingrosso e al dettaglio, 40 per cento per il commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande e 54 per cento per il commercio ambulante di altri prodotti, 86 per cento per le costruzioni e le attività immobiliari, 62 per cento per gli intermediari del commercio, 40 per cento per i servizi di alloggio e di ristorazione, 78 per cento per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e per i servizi finanziari e assicurativi, 67 per cento per le altre attività economiche.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati nel periodo, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. L’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP è del 15 per cento; il comma 65 la riduce al 5 per cento per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, a condizione che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, che l’attività non sia mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoro dipendente o autonomo salvo il periodo di pratica obbligatoria, e che, in caso di proseguimento di attività altrui, i ricavi del periodo precedente non superino il limite del comma 54.
Riferimenti normativi: art. 1, commi 64, 65, e allegato 4, L. 190/2014
calcolo della parcella · perdite e nuove attività
Allegato 4, L. 190/2014
Non serve conoscere il codice ATECO: cerca per parola comune (es. «ristorante», «e-commerce», «consulente aziendale», «edile») e trova il gruppo e il coefficiente di redditività applicabile. Valori tratti dall’Allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli stessi usati dal calcolatore. I gruppi sono espressi in codici ATECO 2007: se il tuo codice attuale è un ATECO 2025 (attribuito dal 1° aprile 2025 in poi), usa prima lo strumento «Da ATECO 2025 al gruppo» qui sotto.
Nessun gruppo corrisponde alla ricerca. Prova un termine più generico, oppure verifica il codice ATECO con lo Studio.
L’esito è un orientamento: il coefficiente dipende dal codice ATECO effettivamente attribuito, non dalla parola cercata. Attività affini possono ricadere in gruppi diversi — per esempio un grafico (74.10) applica il 78%, un web designer (62.01) il 67%.
Transcodifica
Dal 1° aprile 2025 i codici attività seguono la classificazione ATECO 2025. I gruppi dell’Allegato 4 restano invece espressi in ATECO 2007: la tabella individua, a livello di settore economico, in quale gruppo di coefficiente ricadono le attività più comuni. Non sostituisce la tavola di raccordo puntuale, codice per codice.
| Settore economico (macro-attività) | Gruppo Allegato 4 | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | Industrie alimentari e bevande | 40% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | Commercio | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | Commercio ambulante alimentare | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti (non alimentari) | Commercio ambulante altri prodotti | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | Costruzioni e immobiliare | 86% |
| Intermediari del commercio | Intermediari | 62% |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | Alloggio e ristorazione | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari e assicurativi | Professionali | 78% |
| Tutte le altre attività economiche | Altre attività | 67% |
Fonte: Allegato 4, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (gruppi e coefficienti, su base ATECO 2007) e tavola di raccordo ufficiale ATECO 2025 ↔ ATECO 2007-2022, ISTAT — consulta la tavola di raccordo completa. Questa pagina non riproduce il raccordo puntuale codice per codice: in caso di dubbio sul gruppo di appartenenza verificalo con lo Studio.
Superati 85.000 euro ma non 100.000, il regime si applica ancora per l’anno in corso e cessa dal 1° gennaio successivo. Superati 100.000 euro, il regime cessa immediatamente nell’anno stesso: il reddito si determina con le regole ordinarie e l’IVA è dovuta dalle operazioni effettuate dopo il superamento.
La regola è nel comma 71 dell’art. 1 della legge 190/2014, nel testo risultante dall’art. 1, comma 54, lett. b), della legge 197/2022. La cessazione ordinaria opera dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito del comma 54 o si realizza una causa ostativa del comma 57. La cessazione immediata riguarda invece il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti: in quel caso il reddito dell’intero periodo d’imposta è determinato secondo le regole ordinarie e l’IVA è dovuta a partire dalle operazioni effettuate successivamente al superamento, con obbligo di istituire i registri, di liquidare l’imposta e di presentare la dichiarazione annuale IVA per l’intero anno.
L’uscita comporta anche il ritorno alla soggezione a ritenuta d’acconto e la ripresa del ruolo di sostituto d’imposta, che nel forfettario è escluso dal comma 69 salvo l’obbligo di indicare in dichiarazione il codice fiscale dei percettori. Vanno inoltre gestite le rettifiche della detrazione IVA ai sensi dell’art. 19-bis2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dovute in entrata come in uscita dal regime. Il monitoraggio dei ricavi va fatto durante l’anno, non a consuntivo.
Riferimenti normativi: art. 1, commi 69, 71, L. 190/2014; art. 1, comma 54, lett. b), L. 197/2022; art. 19-bis2 d.P.R. 633/1972
IVA in pratica · regime forfettario: la guida
Dipende dall’attività, non dal regime fiscale. Artigiani e commercianti versano i contributi fissi sul minimale più la quota percentuale sul reddito eccedente, con facoltà di chiedere una riduzione del 35 per cento. I professionisti senza cassa versano alla gestione separata INPS in percentuale sul reddito; quelli con cassa seguono il proprio regolamento.
Il comma 77 dell’art. 1 della legge 190/2014 riconosce agli esercenti attività d’impresa iscritti alle gestioni artigiani e commercianti la riduzione del 35 per cento della contribuzione ordinaria, sia sulla quota calcolata sul minimale sia su quella eccedente; la riduzione non è automatica e va richiesta all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende fruirne, o all’atto dell’iscrizione per chi inizia l’attività, secondo le modalità indicate dalla prassi dell’Istituto. La riduzione incide sull’accredito contributivo, che viene ridotto in proporzione ai sensi dell’art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I professionisti privi di cassa di categoria si iscrivono alla gestione separata dell’art. 2, comma 26, della legge 335/1995 e versano in percentuale sul reddito, senza minimale, con la facoltà di addebitare in fattura la rivalsa del 4 per cento.
Chi è iscritto a una cassa professionale segue il regolamento della propria cassa, con il contributo soggettivo e il contributo integrativo addebitato in fattura. Aliquote, minimale e massimale delle gestioni artigiani e commercianti e della gestione separata sono rideterminati ogni anno e comunicati con le circolari dell’INPS: vanno letti sulla circolare dell’anno di riferimento prima di quantificare il carico, perché sul confronto fra regimi pesano spesso più dell’imposta sostitutiva. Per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni artigiani e commercianti sono state inoltre introdotte misure temporanee di riduzione contributiva: presupposti, durata, importo e cumulabilità con la riduzione del comma 77 vanno verificati sulla normativa vigente e sulla prassi INPS al momento dell’iscrizione, perché il perimetro cambia di anno in anno.
Riferimenti normativi: art. 1, comma 77, L. 190/2014; art. 2, commi 26 e 29, L. 335/1995; circolari INPS annuali su aliquote e minimali
Previdenza
La cassa dipende dall’attività, non dal regime fiscale: artigiani e commercianti versano all’INPS, i professionisti senza cassa alla gestione separata, gli iscritti a un albo alla propria cassa di categoria. Aliquote e minimali qui sotto sono generati dagli stessi parametri usati dal calcolatore del regime forfettario, aggiornati al 2026 (dati aggiornati al 20 agosto 2026).
Le voci segnalate «da confermare» indicano dati non ancora verificati su una fonte ufficiale aggiornata al 2026: prima di quantificare il carico contributivo verificarle con lo Studio o con la cassa di competenza. Per gli iscritti a una cassa professionale, il contributo integrativo addebitato in fattura non concorre a formare il reddito imponibile — a differenza della rivalsa INPS del 4% (gestione separata), che invece è un ricavo e va sommata ai compensi.
La dichiarazione di inizio attività si presenta entro trenta giorni: con il modello AA9/12 per le persone fisiche, o tramite Comunicazione Unica al registro delle imprese se l’attività è commerciale. Il numero è attribuito immediatamente. Le pratiche collegate — iscrizione INPS, INAIL, SCIA, PEC — seguono lo stesso invio.
L’art. 35 del d.P.R. 633/1972 impone a chi intraprende l’esercizio di un’impresa, arte o professione di dichiararlo entro trenta giorni all’Agenzia delle Entrate. Per i lavoratori autonomi si usa il modello AA9/12, trasmesso telematicamente; per le imprese l’adempimento confluisce nella Comunicazione Unica prevista dall’art. 9 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che con un unico invio al registro delle imprese assolve gli obblighi verso Agenzia delle Entrate, camera di commercio, INPS e INAIL.
Nella dichiarazione vanno indicati il codice ATECO dell’attività prevalente e di quelle secondarie, il volume d’affari presunto, il luogo di conservazione delle scritture e, ove ricorrano, l’opzione per il regime forfettario e i dati per le operazioni intracomunitarie con inclusione nella banca dati VIES. La fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i soggetti passivi, forfettari compresi, dal 1° gennaio 2024 (art. 18 d.l. 36/2022, conv. L. 79/2022), salvo il divieto di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria; le fatture dei forfettari scontano l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di 2 euro quando l’importo supera 77,47 euro. Vanno infine valutati la SCIA al SUAP per le attività soggette e l’obbligo di domicilio digitale.
Riferimenti normativi: art. 35 d.P.R. 633/1972; art. 9 d.l. 7/2007 conv. L. 40/2007; art. 18 d.l. 36/2022 conv. L. 79/2022; d.P.R. 642/1972, tariffa parte I, art. 13
aprire la partita IVA · fatturazione elettronica · calcolo della parcella · chiedere un preventivo · guida al regime forfettario · guida all’apertura della partita IVA · guida alla fatturazione elettronica · scadenze e ravvedimento · riporto delle perdite nella nuova attività
Percorso pratico
Le tappe, in ordine, per chi parte da zero — qui sviluppate in pratica; il quadro normativo di ciascun passaggio è più sopra, alla voce «Come si apre concretamente la partita IVA e in quanto tempo».
Individua il codice che descrive l’attività prevalente: da esso dipende il coefficiente di redditività e, spesso, la cassa previdenziale competente. In caso di dubbio tra più codici, usa lo strumento «Trova il tuo coefficiente» qui sopra come primo orientamento.
Individua, senza ancora iscriverti, quale gestione previdenziale competerà alla tua attività: cassa di categoria per i professionisti con albo, gestioni INPS artigiani e commercianti per le attività d’impresa, gestione separata INPS per i professionisti senza cassa. Consulta lo strumento «Quale cassa previdenziale ti riguarda» qui sopra: l’iscrizione vera e propria avviene nella tappa successiva.
Dichiarazione di inizio attività entro trenta giorni: modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate per le persone fisiche, oppure Comunicazione Unica al Registro delle Imprese se l’attività è commerciale o artigiana, che con un unico invio assolve anche le iscrizioni a INPS e INAIL. Il numero di partita IVA è attribuito immediatamente, salvo il presidio antifrode dell’art. 35, commi 15-bis e seguenti, del d.P.R. 633/1972: l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli, richiedere una fideiussione o disporre la cessazione d’ufficio in caso di rischio. I professionisti iscritti a un albo verificano l’iscrizione al proprio ordine prima di emettere la prima fattura: per queste attività l’iscrizione all’albo precede la fatturazione.
Fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio, obbligatoria anche per i forfettari; conservazione digitale delle fatture; valutazione dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte nei modi ordinari (art. 1, comma 70, L. 190/2014), vincolante per almeno un triennio, quando la detrazione dell’IVA sugli investimenti iniziali risulti più conveniente dell’imposta sostitutiva.
Nota. I moduli interattivi di questa pagina elaborano i dati che inserisci e restituiscono valori indicativi, riferiti ai parametri vigenti per il 2026 e alle sole informazioni fornite. Non costituiscono consulenza professionale né sostituiscono l’esame del caso concreto, dal quale possono derivare conclusioni diverse. Lo Studio non risponde delle scelte assunte sulla base dei soli risultati automatici.
Bollo trimestrale sulle fatture senza IVA, F24 di saldo e primo acconto (nel 2026 differito rispetto al 30 giugno ordinario), secondo acconto a fine novembre, e dichiarazione dei redditi nel quadro LM: sono le scadenze proprie del forfettario, da tenere distinte da quelle di chi applica l’IVA.
Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di 2 euro, versata telematicamente tramite il portale Fatture e corrispettivi (l’istituto è distinto dal bollo virtuale ex art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Se l’imposta del primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento slitta al termine del secondo, e se quella dei primi due trimestri resta entro lo stesso importo, si versa al termine del terzo: per la maggior parte dei forfettari ciò significa, in pratica, due soli versamenti l’anno.
Il termine ordinario per il saldo e il primo acconto con F24 è il 30 giugno, ma per i forfettari viene di regola differito ogni anno da un provvedimento dedicato: per il 2026 è stato spostato al 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure al 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80% (in deroga allo 0,40% ordinario dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 435/2001). Il differimento non tocca il secondo acconto, che resta fissato al 30 novembre. Il reddito determinato con i coefficienti forfettari confluisce nel quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche, nella stessa finestra dichiarativa ordinaria.
| Scadenza | Termine 2026 | Cosa riguarda |
|---|---|---|
| Imposta di bollo fatture elettroniche, I trimestre | 1° giugno 2026 (il 31 maggio cade di domenica) | Fatture senza IVA oltre 77,47 € (differibile se l’importo dovuto nel trimestre resta entro 5.000 €) |
| Imposta di bollo fatture elettroniche, II trimestre | 30 settembre | |
| Imposta di bollo fatture elettroniche, III trimestre | 30 novembre | |
| Imposta di bollo fatture elettroniche, IV trimestre | 1° marzo 2027 (il 28 febbraio cade di domenica) | |
| Saldo e I acconto (F24) | 20 luglio 2026, o 20 agosto 2026 con maggiorazione 0,80% | Imposta sostitutiva e contributi risultanti dal modello Redditi PF |
| II acconto (F24) | 30 novembre | Imposta sostitutiva |
| Dichiarazione dei redditi | Finestra ordinaria (quadro LM) | Redditi Persone Fisiche |
Riferimenti normativi: art. 17 d.l. 124/2019 (bollo); art. 1-sexies d.l. 63/2026, conv. L. 113/2026, e art. 37, comma 11-bis, d.l. 223/2006 (differimento F24 2026); art. 17, commi 1 e 2, d.P.R. 435/2001 (termini ordinari)
scadenze e ravvedimento · regime forfettario: la guida · calcolatore del regime forfettario
Scadenzario
Genera un file .ics con le scadenze proprie del regime forfettario — imposta di bollo trimestrale, saldo e acconti, dichiarazione dei redditi — e importalo nel tuo calendario (Google, Outlook, Apple Calendar). Stesso formato del calendario scadenze dello Studio, con le sole voci del forfettario.
Primo anno di attività: attenzione al possibile doppio versamento. Chi apre la partita IVA e si iscrive per la prima volta a una gestione previdenziale può trovarsi a versare, nello stesso periodo, sia l’acconto sia il saldo dei contributi (o dell’imposta): può capitare, per esempio, quando la prima iscrizione e il primo conguaglio cadono a ridosso l’uno dell’altro. Non è la regola in ogni caso, ma è un errore comune di chi non lo prevede nella liquidità: prima di aprire l’attività, verifica con lo Studio il calendario dei versamenti specifico della tua gestione previdenziale.
Liquidità
Non è un nuovo calcolo: prende il totale annuo di imposta sostitutiva e contributi — il risultato del calcolatore, o una tua stima — e lo distribuisce sui mesi che restano, così da accantonare un importo costante invece di trovarti l’intero conto alle scadenze.
In prospettiva
Il d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo testo unico delle imposte sui redditi, in G.U. n. 152 del 3 luglio 2026), pur già in vigore, si applica alle fattispecie a decorrere dal 1° gennaio 2027: fino ad allora resta applicabile l’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Dal 2027 i coefficienti di redditività confluiscono nell’Allegato D del nuovo testo unico, identici a quelli attuali e ancora riferiti ai codici ATECO 2007. Resta invece confermata a 85.000 euro la soglia di ricavi o compensi. Torna al valore ordinario di 30.000 euro, salvo proroga, il solo limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati della causa ostativa (art. 1, comma 57, lett. d-ter, L. 190/2014), elevato a 35.000 euro per i soli periodi d’imposta 2025 e 2026.
Questa pagina segue la disciplina vigente per il 2026; sulla transizione 2027 lo Studio aggiornerà il contenuto non appena il quadro applicativo sarà definitivo. Per un caso concreto a cavallo tra i due anni, il confronto va fatto con un professionista.
Prima di scegliere il regime conviene confrontare due conti già fatti: forfettario e regime ordinario, sullo stesso volume di ricavi e con gli stessi contributi. Il calcolatore della parcella e il preventivo online indicano il costo dell’assistenza.
Domande frequenti
→ vedi sopra: Chi può accedere al regime forfettario e quali sono i limiti?
→ vedi sopra: Quanto si paga davvero con il regime forfettario?
→ vedi sopra: Quando si esce dal regime forfettario?
→ vedi sopra: Quali contributi previdenziali paga un forfettario?
→ vedi sopra: Come si apre concretamente la partita IVA e in quanto tempo?
→ vedi sopra: Quali sono le scadenze specifiche del regime forfettario nel 2026?
L’art. 1, commi 58 e 59, della legge 190/2014 esonera dagli obblighi IVA — liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale comprese — e dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, salvo le eccezioni di legge (acquisti intracomunitari, operazioni in reverse charge). Restano la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, la certificazione dei corrispettivi e la conservazione dei documenti emessi (art. 22 d.P.R. 600/1973), oltre alla fatturazione elettronica.
Sì. La fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio è obbligatoria per tutti i soggetti passivi, forfettari compresi, dal 1° gennaio 2024 (art. 18 d.l. 36/2022, conv. L. 79/2022). Resta il divieto di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
I professionisti senza cassa, iscritti alla gestione separata INPS, hanno facoltà di addebitare in fattura al cliente una maggiorazione del 4 per cento a titolo di rivalsa contributiva: è un ricavo, va sommato ai compensi. Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è inoltre dovuta l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche di 2 euro, versata telematicamente.
L’aliquota agevolata al 5 per cento (anziché 15 per cento) spetta per i primi cinque anni a chi avvia una nuova attività, senza un requisito di età, alle condizioni del comma 65. Alcune casse previdenziali di categoria prevedono inoltre proprie riduzioni per gli iscritti di età inferiore a 35 anni o neo-iscritti: la scheda della propria cassa, qui sopra, indica se e quale.
Fino a 100.000 euro il regime resta valido per l’intero anno e si esce dal 1° gennaio successivo. Oltre 100.000 euro il regime cessa da subito: l’IVA è dovuta sulle operazioni successive al superamento e il reddito dell’intero anno segue le regole ordinarie. Per questo il monitoraggio dei ricavi va fatto durante l’anno, non a consuntivo.
Perché rivolgersi allo Studio
Molti strumenti online rispondono alle domande sul forfettario con un modello linguistico generico, che può confondere una norma abrogata con quella vigente o citare una soglia non più in vigore. L’assistente dello Studio Ponchio funziona diversamente: risponde attingendo alle guide che lo Studio scrive e aggiorna, indica la pagina da cui viene la risposta e, a differenza di un servizio del tutto automatico, è affiancato da un commercialista abilitato che può prendere in carico il caso concreto.
| Assistente AI generico | Assistente Studio Ponchio |
|---|---|
| Risponde con la memoria di addestramento del modello, che può essere superata dalle norme in vigore | Risponde sulle guide che lo Studio scrive e aggiorna, con i riferimenti normativi indicati in questa pagina |
| Di norma non indica da dove viene la risposta | Ogni risposta può essere ricondotta alla guida o alla pagina di provenienza |
| Nessun professionista risponde delle scelte fiscali suggerite | Dietro l’assistente c’è lo Studio Ponchio, con un dottore commercialista che può prendere in carico il caso reale |
| Resta uno strumento informativo generale | Può diventare una consulenza vera e propria, su richiesta |
Anche le risposte dell’assistente dello Studio restano informative: per una valutazione vincolante sul proprio caso è comunque necessario un confronto diretto con lo Studio.
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Fonti ufficiali
Vedi anche: Guida: aprire una SRL
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Utility per uffici contabili: 27 moduli e assistente AI per strutturare le scritture.
Contenuto formativo: per il caso concreto serve la verifica del professionista.
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