Dal 1º gennaio 2026 gli obblighi CBAM non si applicano all’importatore che nell’anno civile non supera le 50 tonnellate di massa netta. Non è però un’esenzione stabile: si misura sull’intero anno e, quando la soglia viene superata, gli obblighi ricadono su tutte le merci importate dal 1º gennaio. Con l’avviso del 6 agosto 2026 l’Agenzia delle dogane ha segnalato una nuova funzione del registro CBAM, che permette di seguire il cumulo mentre matura, anche a chi non è dichiarante autorizzato, previo accreditamento e richiesta di un profilo dedicato.
L’esenzione de minimis del CBAM non è un limite da verificare a consuntivo: è una soglia da sorvegliare mentre l’anno scorre. Chi importa merci soggette al meccanismo resta fuori dagli obblighi finché la massa netta complessiva importata nell’anno civile non supera le 50 tonnellate; nel momento in cui le supera diventa soggetto a tutti gli obblighi del regolamento per le emissioni incorporate in tutte le merci importate in quell’anno, comprese quelle già sdoganate nei mesi precedenti. È questa la ragione per cui l’avviso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 6 agosto 2026, che apre a tutti gli importatori una funzione di monitoraggio del registro CBAM, ha un rilievo pratico: consente di seguire il cumulo mentre matura, invece di scoprirlo a consuntivo.
Il regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 ottobre 2025, ha inserito nel regolamento (UE) 2023/956 il nuovo articolo 2 bis, rubricato «Esenzione de minimis». La disposizione esenta dagli obblighi del regolamento gli importatori — «compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati» — quando la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1. Quel punto la fissa in 50 tonnellate di massa netta. La formula conta: l’esenzione spetta a chi non supera le 50 tonnellate, non a chi resta al di sotto di esse. La decorrenza non è rimessa all’interprete: l’articolo 36, paragrafo 2, lettera b), del regolamento CBAM, nel testo modificato, elenca l’articolo 2 bis fra le disposizioni che «si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2026», insieme, fra le altre, all’articolo 2, paragrafo 2, agli articoli 4, da 6 a 9, 10 bis, 15, 19 e 21, all’articolo 22, paragrafi 1 e 3, agli articoli da 23 a 27 e all’articolo 31.
Il cambio di parametro rispetto al testo originario non è di dettaglio. La vecchia franchigia, contenuta nell’articolo 2, paragrafo 3, guardava al valore intrinseco della singola spedizione e ne fissava il limite per rinvio all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 sulle merci di valore trascurabile, oggi pari a 150 euro; la nuova guarda alla quantità, e la guarda in modo cumulativo. Lo stesso articolo 2 bis, paragrafo 1, precisa che la soglia «si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile»: non per spedizione, non per singola voce di nomenclatura, non per fornitore. Chi importa quattro volte l’anno quindici tonnellate di profilati non dispone di quattro franchigie: supera la soglia durante la quarta operazione, non a fine anno.
Due precisazioni evitano gli errori di conteggio più comuni. La prima riguarda il dato da usare: la massa netta è il peso della merce senza imballaggi, quello dichiarato in dogana, non il peso lordo che compare sui documenti di trasporto. La seconda riguarda il soggetto: la soglia si misura «per importatore», cioè sul singolo soggetto che presenta la dichiarazione o per conto del quale essa è presentata, e non sul gruppo societario; due società dello stesso gruppo hanno quindi due cumuli distinti, purché ciascuna sia effettivamente titolare delle proprie importazioni. Su questo punto il regolamento ha però alzato una guardia esplicita: l’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), nel testo introdotto dal regolamento (UE) 2025/2083, qualifica come pratica di elusione il «frazionare artificiosamente le importazioni, anche mediante accordi non genuini, per evitare il superamento della soglia unica basata sulla massa». A questa clausola generale si affianca, e per l’impresa conta di più, l’articolo 25 bis, paragrafo 4, che consente all’autorità competente di non tenere conto, nell’accertare il superamento, degli accordi non genuini costruiti per restare sotto soglia: se ne dirà più avanti. La pluralità di soggetti regge se corrisponde a una realtà organizzativa; non regge se è costruita per stare sotto le 50 tonnellate.
Nel cumulo non entra tutto ciò che è metallo o cemento. Concorrono soltanto le merci elencate nell’allegato I del regolamento, individuate per codice NC: sei settori — cemento, energia elettrica, concimi, ghisa, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno — con i prodotti a valle che l’allegato indica voce per voce, dalle viti e bulloneria di acciaio ai profilati di alluminio. Restano invece fuori dall’ambito di applicazione, per l’articolo 2, paragrafo 4, le merci originarie dei paesi e territori elencati nell’allegato III, punto 1: l’allegato indica i paesi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera e i territori di Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla. Fuori dall’ambito, per il paragrafo 3, anche le merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell’ambito di attività militari; e, per il nuovo paragrafo 3 bis, l’energia elettrica generata sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio dell’allegato III, punti 1 e 2, insieme all’idrogeno originario delle stesse aree. L’origine si determina secondo le regole di origine non preferenziale, per il rinvio dell’articolo 2, paragrafo 5, all’articolo 59 del codice doganale dell’Unione: è l’origine, non la provenienza della spedizione, a dire se una partita entra nelle 50 tonnellate. Su quanto pesi documentarla ci siamo soffermati nell’articolo «Origine delle merci: chi la dichiara deve poterla provare». Rientrano invece nell’ambito, per l’articolo 2, paragrafo 1, i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo: chi lavora in perfezionamento attivo non è fuori dal meccanismo.
L’esenzione, infine, non copre tutte le merci CBAM: l’articolo 2 bis, paragrafo 4, stabilisce che essa «non si applica alle importazioni di energia elettrica o idrogeno». E la soglia non è scolpita: il paragrafo 3 impone alla Commissione di valutare entro il 30 aprile di ogni anno, sui dati dei dodici mesi precedenti, se il livello vigente garantisce che l’esenzione riguardi non oltre l’1 per cento delle emissioni incorporate; se il valore risultante si discosta di oltre 15 tonnellate da quello applicabile, la soglia è modificata con atto delegato. Una modifica in corso d’anno non sposta però il conteggio già avviato: la soglia modificata «si applica dal 1º gennaio dell’anno civile successivo»; e l’allegato VII, punto 2, precisa che la soglia è comunque arrotondata alla decina più vicina.
La definizione sta nell’articolo 3, punto 15, del regolamento: è importatore la persona che presenta la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica — lo sdoganamento all’importazione — o il conto di appuramento previsto dall’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per il perfezionamento attivo, a proprio nome e per proprio conto; se la dichiarazione è presentata da un rappresentante doganale indiretto ai sensi dell’articolo 18 del codice doganale dell’Unione, importatore è la persona per conto della quale essa è presentata.
La qualifica di dichiarante CBAM autorizzato non va confusa con la figura del dichiarante in dogana: è un titolo distinto, rilasciato dall’Autorità nazionale competente presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e serve per importare merci CBAM oltre la soglia. L’articolo 5 ne distribuisce l’onere con precisione. L’importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica prima di importare le merci (paragrafo 1); il rappresentante doganale indiretto la ottiene a sua volta prima di importare e, quando è nominato ai sensi dell’articolo 18 del codice e accetta di agire in tale veste, agisce come dichiarante CBAM autorizzato «indipendentemente dal fatto che l’importatore sia esentato o meno» in forza dell’articolo 2 bis (paragrafo 1 bis). Il ruolo assunto, in altre parole, non si spegne perché il rappresentato è sotto soglia; e il paragrafo 2 bis aggiunge che il rappresentante il quale agisca come dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore «è soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore» per le merci importate per suo conto. Diverso è il caso dell’importatore non stabilito in uno Stato membro: lì la qualifica il rappresentante la ottiene comunque, esenzione o no (paragrafo 2). Se invece il rappresentante non assume quel ruolo e l’operazione resta sotto soglia, l’articolo 25, paragrafo 1, esordisce con un «fatto salvo l’articolo 2 bis» e non impone la qualifica a nessuno. L’Agenzia lo ha messo per iscritto nella circolare n. 36/2025: il rappresentante indiretto che accetta di agire in tale veste «dovrà ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato anche nel caso in cui l’importatore rappresentato, sia quest’ultimo stabilito o meno nell’UE, risulti esentato dagli obblighi CBAM in base all’art. 2 bis». Se invece il rappresentante non assume quel ruolo e l’operazione resta sotto soglia, l’articolo 25, paragrafo 1, esordisce con un «fatto salvo l’articolo 2 bis» e non impone la qualifica a nessuno: ragione in più per regolare il punto nel mandato, invece di lasciarlo all’uso.
Il paragrafo 1 ter dell’articolo 5 fornisce poi la regola di comportamento che l’impresa cerca: «qualora si applichi l’articolo 2 bis, l’importatore presenta la domanda di autorizzazione nei casi in cui prevede di superare la soglia unica basata sulla massa». Il criterio non è quindi il superamento avvenuto, ma la previsione di superarlo — ed è la ragione per cui il monitoraggio del cumulo e la decisione di presentare domanda sono lo stesso problema.
Con avviso del 6 agosto 2026 la Direzione Dogane ha reso noto che i Servizi della Commissione hanno implementato nel registro CBAM una funzionalità che permette a tutti gli importatori, «anche quelli che non hanno richiesto/ottenuto lo status» di dichiarante CBAM autorizzato, di seguire l’andamento delle proprie operazioni doganali ricadenti in ambito CBAM, e questo al fine dichiarato di adempiere agli obblighi previsti prima del superamento della soglia dell’articolo 2 bis, «attualmente fissata a 50 tonnellate annue».
L’accesso non è automatico. L’avviso indica che gli operatori interessati devono entrare nel sistema autorizzativo dell’Agenzia e richiedere un nuovo profilo, denominato DRMCViewInformation; chi non si è ancora accreditato al portale dedicato al registro CBAM definitivo deve prima seguire le istruzioni dell’Autorità nazionale competente. Sono due passaggi distinti, e il secondo richiede tempi che non conviene affrontare nel mese in cui la soglia si avvicina.
Sul valore dello strumento conviene essere misurati. Non è l’unico modo di conoscere il proprio cumulo, che resta ricostruibile dalle dichiarazioni doganali già presentate; è però il modo più diretto per confrontare il conteggio interno — quello che nasce dagli ordini e dalle fatture, e che diverge facilmente dalle masse nette effettivamente dichiarate — con i dati che il registro espone. Restano due cautele. La funzione è di sola consultazione e non costituisce una posizione formale dell’Agenzia: la responsabilità dell’importatore rimane intera. E il dato è per definizione a valle dello sdoganamento, quindi va letto come un progressivo che matura, non come un allarme che scatta: chi ha operazioni in rappresentanza indiretta farà bene a verificare, caso per caso, che la massa esposta corrisponda a quella imputabile all’importatore ai fini CBAM.
Il paragrafo 2 dell’articolo 2 bis è la disposizione che merita più attenzione: se la soglia è superata entro l’anno civile pertinente, gli importatori — e i dichiaranti CBAM autorizzati — «sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente». Non si adempie quindi per la sola parte eccedente le 50 tonnellate: il superamento riqualifica l’intero anno, a partire dalle importazioni di gennaio.
Gli obblighi che si aprono sono tre, e vale la pena distinguerli. Il primo è la dichiarazione CBAM: l’articolo 6, paragrafo 1, nel testo novellato, la colloca «entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026»; il paragrafo 2, lettera a), impone di indicarvi il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell’anno precedente «comprese le merci importate al di sotto della soglia unica basata sulla massa». Il secondo è la restituzione dei certificati, che l’articolo 22, paragrafo 1, fissa alla medesima data del 30 settembre, e per la prima volta anch’essa nel 2027 per il 2026: la stessa scadenza copre quindi due adempimenti diversi. «Restituire» è qui un termine tecnico: significa acquistare i certificati e consegnarli all’autorità attraverso il registro CBAM, in numero corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate — quindi già al netto della riduzione per il prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese terzo e dell’adeguamento per l’assegnazione gratuita. La vendita dei certificati, precisa l’articolo 20, paragrafo 1, comincia il 1º febbraio 2027.
Il numero dei certificati da restituire non coincide però con le emissioni incorporate dichiarate, e chi stima l’impatto di cassa del superamento deve saperlo. L’articolo 31 impone di adeguarlo per tenere conto delle quote EU ETS ancora assegnate a titolo gratuito ai produttori europei delle stesse merci; il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 del 16 dicembre 2025 ne fissa il calcolo, che moltiplica la massa importata per l’assegnazione gratuita incorporata specifica della merce, costruita sui parametri di riferimento CBAM e graduata dal fattore CBAM dell’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, della direttiva 2003/87/CE. Quel fattore vale 97,5 per cento nel 2026, 95 nel 2027, 90 nel 2028, e scende fino ad azzerarsi dal 2034: nei primi anni l’obbligo dichiarativo riguarda l’intera massa importata, ma l’esborso in certificati è commisurato a una frazione ridotta delle emissioni incorporate. Non è una percentuale fissa, perché l’adeguamento dipende dal confronto fra le emissioni della merce e il parametro di riferimento, e per l’energia elettrica è pari a zero. Neppure il prezzo unitario è un dato stabile: l’articolo 21 lo àncora alla media settimanale dei prezzi di chiusura delle aste EU ETS e, per le emissioni dichiarate per il 2026, alla media trimestrale del trimestre di importazione.
Chi si autorizza in via prudenziale e poi resta sotto soglia non perde l’acquisto, ma deve muoversi a tempo. L’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, dispone che, se il dichiarante autorizzato ha comprato certificati prevedendo di superare la soglia e poi non la supera, tutti quei certificati sono riacquistati su sua richiesta; la richiesta va presentata entro il 31 ottobre dell’anno in cui i certificati sono stati restituiti (paragrafo 1) e, per quelli acquistati nel 2027 a fronte delle emissioni del 2026, il riacquisto è possibile soltanto nel 2027 (paragrafo 2 bis). Il prezzo di riacquisto è quello pagato all’acquisto, senza rivalutazione. Chi lascia passare quelle date perde il valore: il 1º novembre 2027 la Commissione cancella senza compensazione i certificati acquistati per le emissioni del 2026 (articolo 24, paragrafo 2), e la regola ordinaria del paragrafo 1 fa lo stesso ogni 1º novembre per i certificati più vecchi di un anno.
Il terzo obbligo è quello che pesa sulla cassa e che spesso sfugge: l’articolo 22, paragrafo 2, dispone che «a decorrere dal 2027» il dichiarante CBAM autorizzato garantisca che il numero di certificati sul proprio conto, al termine di ogni trimestre, corrisponda ad almeno il 50 per cento delle emissioni incorporate in tutte le merci importate dall’inizio dell’anno civile. Va collocato con precisione, per non spaventare a sproposito chi sta guardando il 2026: l’articolo 36, paragrafo 2, lettera c), rende applicabile quel paragrafo soltanto dal 1º gennaio 2027, e la lettera d) colloca al 1º febbraio 2027 l’avvio delle vendite. Per le importazioni del 2026 l’esborso è quindi unico e cade con la restituzione del 30 settembre 2027; il vincolo trimestrale morde sulle importazioni del 2027. Per chi supera la soglia in corso d’anno il paragrafo 2 bis fissa il momento in cui l’obbligo va soddisfatto: entro la fine del trimestre successivo a quello del superamento. E il 50 per cento non si misura a occhio: la lettera a) del paragrafo 2 rinvia ai valori predefiniti dell’allegato IV senza la maggiorazione del punto 4.1, la lettera b) consente in alternativa, a condizioni date, di riferirsi ai certificati restituiti per l’anno precedente, e in entrambi i casi si tiene conto dell’adeguamento dell’articolo 31.
Resta un problema pratico che il regolamento non risolve: chi supera la soglia a novembre deve rendicontare anche le emissioni incorporate nelle merci arrivate a gennaio, da fornitori che non hanno alcun obbligo contrattuale di fornire quel dato a posteriori. Il ripiego ordinario sono i valori predefiniti stabiliti dalla Commissione, che per costruzione sono prudenziali e raramente favorevoli. È un argomento in più per chiedere il dato al fornitore quando l’ordine si fa, e non quando l’anno si chiude. Il ripiego ha però un vantaggio procedurale che conviene conoscere: l’articolo 8, paragrafo 1, impone la verifica da parte di un verificatore accreditato soltanto quando le emissioni incorporate sono determinate sulla base di quelle effettive. Chi usa i valori predefiniti non deve procurarsi anche un verificatore in extremis; il ripiego è più praticabile, non più conveniente.
Il superamento non è affidato all’autocertificazione dell’importatore. L’articolo 25 bis, inserito dal regolamento (UE) 2025/2083, costruisce un monitoraggio che parte dai dati doganali: la Commissione scambia periodicamente e automaticamente con le autorità competenti, attraverso il registro CBAM, le informazioni necessarie, e fra queste «un elenco degli importatori che superano il 90 % della soglia unica basata sulla massa». Chi consulta il proprio cumulo nel registro sta dunque guardando lo stesso dato che l’amministrazione sta già guardando.
Il seguito è un procedimento, non un automatismo. Quando, sulla base di una valutazione preliminare e delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, la Commissione ritiene che un importatore abbia superato la soglia, ne informa l’autorità competente dello Stato membro in cui l’importatore è stabilito; l’autorità può chiedere all’importatore le prove documentali necessarie e, se conclude per il superamento, adotta senza indebito ritardo una decisione motivata, con l’indicazione del diritto di ricorso, notificata alle autorità doganali e alla Commissione tramite il registro. La decisione informa anche l’importatore degli obblighi che gli si applicano, compreso quello di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare altra merce; se l’importatore è rappresentato, ne sono informati i rappresentanti doganali indiretti nominati ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 bis o 2. Un dettaglio va tenuto presente perché cambia la strategia difensiva: il ricorso contro quella decisione «non ha effetti sospensivi».
Il paragrafo 4 dello stesso articolo è la norma antiabuso specifica sulla soglia, e per l’impresa pesa più della clausola generale sull’elusione. Nel valutare il superamento l’autorità competente «non tiene conto» di una pratica, di un accordo o di una serie di pratiche o accordi il cui scopo principale, o uno degli scopi principali, sia scendere sotto la soglia e che non siano genuini; non sono genuini quelli che, considerati tutti i fatti e le circostanze pertinenti, non possono dirsi posti in essere per valide ragioni commerciali connesse all’attività economica dell’importatore. La conseguenza è doppia: ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 26, paragrafo 2 bis, «si ritiene che l’importatore sia stato implicato in una grave violazione del presente regolamento», il che preclude insieme l’autorizzazione e la riduzione della sanzione. Il paragrafo 5 aggiunge che la Commissione individua almeno una volta l’anno fattori di rischio e punti di attenzione legati alla soglia e li comunica alle autorità competenti.
L’ultimo periodo del paragrafo 1 dell’articolo 2 bis è perentorio: in caso di esenzione gli importatori «dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale». Non basta restare entro le 50 tonnellate; occorre dirlo, operazione per operazione. La tabella 1 della circolare n. 36/2025 governa però tutti i casi, non solo questo: Y128 per il numero di conto CBAM del dichiarante autorizzato, Y134 per le merci originarie dei paesi e territori dell’allegato III, punto 1, Y135 per le merci destinate ad attività militari, Y136 per l’energia elettrica e l’idrogeno esclusi dal paragrafo 3 bis, Y237 per le merci di origine unionale e Y238 per chi ha presentato domanda entro il 31 marzo 2026 — quest’ultimo è il codice che materializza in dichiarazione la tolleranza dell’articolo 17, paragrafo 7 bis, e la circolare precisa che «sarà utilizzabile fino al 27 settembre 2026». Una cautela sul Y134: la descrizione in tabella nomina soltanto Büsingen, Helgoland e Livigno, mentre la nota della stessa circolare vi riferisce anche Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Ceuta e Melilla; il disallineamento è nella fonte e conviene conoscerlo prima di compilare. Per l’esenzione de minimis il codice è Y137, da riportare nella dichiarazione di immissione in libera pratica.
Il regolamento non stabilisce che cosa accada se l’indicazione manca, e su questo conviene non promettere quiete: l’esenzione dipende dalla quantità importata e non da una dichiarazione costitutiva, ma l’omissione resta un’inesattezza della dichiarazione doganale, rilevante come tale, ed è sulla presenza o sull’assenza di quel codice che si costruisce il primo riscontro in sede di controllo. Se il codice è stato omesso, la strada è la modifica della dichiarazione dopo lo svincolo: l’articolo 173, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione prevede che, su richiesta del dichiarante ed entro tre anni dalla data di accettazione, la modifica «può essere autorizzata» dopo lo svincolo per consentirgli di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime. Due precisazioni evitano un errore di indirizzo. La prima riguarda il soggetto: legittimato è il dichiarante, e nella rappresentanza indiretta il dichiarante è il rappresentante, non l’importatore ai fini CBAM; l’istanza va quindi promossa da lui, su impulso documentato del rappresentato. La seconda riguarda la natura dell’atto: la modifica «può essere autorizzata», non è un diritto potestativo. Sul piano interno l’istituto è la revisione della dichiarazione su istanza di parte, che si muove nella cornice delle disposizioni nazionali complementari al codice dettate dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, e sul cui raccordo con il ravvedimento operoso l’Agenzia è intervenuta con le circolari n. 38/2025 e n. 19/2026. In ogni caso conviene percorrerla prima che sia l’ufficio a rilevare l’errore. In Italia lo strumento si chiama istanza di revisione dell’accertamento e si muove nella cornice delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione dettate dal decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141; sul raccordo fra revisione su istanza di parte e ravvedimento operoso l’Agenzia è intervenuta con la circolare n. 19/2026 del 21 luglio 2026. Vale, a rovescio, anche per il caso opposto: se il cumulo supera le 50 tonnellate a novembre, le dichiarazioni dei mesi precedenti recano un codice di esenzione divenuto non spettante, e sono quelle a dover essere riviste.
Il regolamento (UE) 2025/2083 ha inserito nell’articolo 17 un paragrafo 7 bis: «in deroga all’articolo 4, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell’articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo». La circolare ADM n. 36/2025 colloca il termine esterno di questa tolleranza al 27 settembre 2026; la decisione, però, può intervenire prima, sicché il dato da presidiare è lo stato della singola domanda.
La stessa disposizione regola l’ipotesi peggiore. Se l’autorizzazione è rifiutata, l’autorità competente determina entro un mese dalla decisione le emissioni incorporate nelle merci importate fra il 1º gennaio 2026 e la data della decisione, sulla base delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi dell’allegato IV e sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente; e quelle emissioni, precisa la norma, «sono utilizzate per il calcolo delle sanzioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 2 bis». Per accelerare l’istruttoria, nella domanda va indicato il numero del certificato di operatore economico autorizzato, quando il dichiarante abbia ottenuto quella qualifica ai sensi dell’articolo 38 del codice: lo prevede l’articolo 5, paragrafo 5, lettera g bis).
Va detto con chiarezza a chi legge oggi, ad agosto 2026, e non ha presentato alcuna domanda entro il 31 marzo scorso: costui non dispone della tolleranza dell’articolo 17, paragrafo 7 bis, né dell’attenuazione sanzionatoria che vi si àncora. Presentare adesso la domanda resta doveroso e utile, perché è la condizione per operare regolarmente una volta ottenuta l’autorizzazione, ma non produce alcuna copertura nell’intervallo: fino alla decisione dell’autorità competente vale l’articolo 4, e importare merci CBAM oltre la soglia espone alla sanzione dell’articolo 26, paragrafo 2 bis. Da qui in avanti le strade sono due, e vanno confrontate con il conto in mano. La prima è presentare comunque la domanda, ottenere la qualifica e adempiere per l’intero anno civile secondo l’articolo 2 bis, paragrafo 2, programmando nel frattempo gli sdoganamenti in modo da non superare la soglia prima della decisione. La seconda la prevede la norma stessa: il pagamento della sanzione dell’articolo 26, paragrafo 2 bis, «dispensa l’importatore dall’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni». Non è una via da imboccare con leggerezza — la sanzione è da tre a cinque volte quella ordinaria e il presupposto di una grave violazione preclude poi l’autorizzazione — ma è un termine di paragone che va messo nel conto invece di essere ignorato. C’è poi una conseguenza che precede la sanzione e si vede subito: la circolare n. 36/2025 istruisce gli uffici perché «le merci oggetto di importazione non consentita dovranno essere fermate» e sia informata immediatamente l’autorità competente ai fini dell’articolo 26. Il primo effetto del superamento senza qualifica non è un provvedimento che arriva a distanza di mesi: è la merce ferma in dogana. E la stessa circolare avverte che tutto questo «non pregiudica eventuali ulteriori sanzioni previste in relazione ad altri inadempimenti di natura prettamente doganale»: l’apparato dell’articolo 26 e quello doganale nazionale non si escludono.
L’articolo 26, paragrafo 1, punisce il dichiarante autorizzato che non restituisca entro il 30 settembre il numero di certificati corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nell’anno precedente: la sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE — 100 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente, adeguata all’inflazione a norma del paragrafo 4 — e si applica «per ciascun certificato CBAM» non restituito. Il paragrafo 2 eleva la misura «da tre a cinque volte» per chi introduce merci senza titolo, tenendo conto della durata, della gravità, della portata, del carattere intenzionale o reiterato dell’inadempienza e del livello di cooperazione.
Il nuovo paragrafo 2 bis estende espressamente il paragrafo 2 «agli importatori diversi dai dichiaranti CBAM autorizzati, qualora superino la soglia unica basata sulla massa», e precisa che a tal fine «sono considerate tutte le emissioni incorporate nelle merci importate da tale importatore nell’anno civile pertinente». Per costoro la norma aggiunge, testualmente, che «il pagamento della sanzione dispensa l’importatore dall’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni»; l’effetto liberatorio, però, riguarda soltanto loro. Per il dichiarante CBAM autorizzato il paragrafo 3 dispone l’opposto: il pagamento della sanzione non lo dispensa dall’obbligo di restituire i certificati mancanti.
I margini di attenuazione sono due, e diversi per destinatario. Al dichiarante autorizzato il paragrafo 1 bis consente la riduzione quando la restituzione insufficiente dipende da informazioni inesatte fornite da un terzo, cioè dal verificatore o da chi certifica la documentazione sul prezzo del carbonio. All’importatore rimasto senza autorizzazione il paragrafo 2 bis consente la riduzione in due casi alternativi: quando la soglia è stata superata «di non oltre il 10 per cento della soglia stessa» — oggi cinque tonnellate — oppure quando ricorre l’ipotesi della domanda pendente dell’articolo 17, paragrafo 7 bis. Chi si ferma a cinquantacinque tonnellate rientra quindi nel primo caso; oltre quella misura la riduzione resta possibile, ma soltanto sul secondo presupposto, cioè sulla domanda già presentata e ancora in istruttoria. In ogni caso la sanzione ridotta non può essere inferiore a quella del paragrafo 1.
La soglia di 50 tonnellate si calcola per singolo codice NC o su tutte le merci CBAM?
Su tutte quelle che rientrano nell’ambito. L’articolo 2 bis, paragrafo 1, dispone che la soglia si applica «alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile»: le merci dell’allegato I concorrono insieme al medesimo cumulo. Energia elettrica e idrogeno, invece, restano fuori dall’esenzione per espressa previsione del paragrafo 4, e le merci originarie dei paesi dell’allegato III, punto 1, sono fuori dall’ambito del regolamento.
Se supero la soglia a novembre, devo rendicontare anche le merci sdoganate a gennaio?
Sì. Il paragrafo 2 dell’articolo 2 bis assoggetta a tutti gli obblighi del regolamento «tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente». Il superamento non vale per il futuro: riapre l’anno dal 1º gennaio. È la ragione per cui la documentazione delle importazioni sotto soglia va conservata fin dall’inizio dell’anno.
Chi resta sotto soglia deve comunque fare qualcosa?
Due cose. Deve dichiarare l’esenzione nella dichiarazione doganale, con il codice Y137, e deve sorvegliare il cumulo annuo, oggi anche attraverso la funzione di monitoraggio del registro. Non deve chiedere l’autorizzazione, non deve acquistare certificati e non deve presentare la dichiarazione CBAM. Resta però prudente attivarsi in anticipo se la proiezione annua si avvicina alla soglia, perché l’articolo 5, paragrafo 1 ter, àncora la domanda alla previsione di superamento e l’istruttoria non è istantanea.
Se supero la soglia di poco, la sanzione è ridotta?
Può esserlo, ma è una facoltà dell’autorità competente e non un diritto. L’articolo 26, paragrafo 2 bis, prevede la riduzione quando il superamento non eccede il 10 per cento della soglia — oggi cinque tonnellate — oppure quando è pendente la domanda di autorizzazione presentata entro il 31 marzo 2026. In ogni caso la sanzione ridotta non può scendere sotto quella del paragrafo 1. Per l’importatore privo di autorizzazione i certificati non restituiti non esistono materialmente, ma vengono ricostruiti d’ufficio: l’articolo 26, paragrafo 4 bis, impone all’autorità competente di calcolare il numero totale di certificati che avrebbero dovuto essere restituiti, sulla base della massa netta importata, con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi dell’allegato IV e tenendo conto dell’adeguamento per l’assegnazione gratuita dell’articolo 31; il perimetro sono tutte le emissioni incorporate nelle merci importate nell’anno civile pertinente. Su quel numero si applica, per ciascun certificato, la sanzione del paragrafo 2, cioè da tre a cinque volte quella del paragrafo 1. Il parametro unitario di base è quello dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE — 100 euro per tonnellata di CO2 equivalente nel valore originario — maggiorato a norma del paragrafo 4 della stessa direttiva e riferito all’anno di importazione: va quindi verificato anno per anno, perché il valore corrente è sensibilmente superiore a quello nominale.
La lettura d’insieme è semplice: il CBAM ha smesso di essere un tema riservato alle grandi importazioni e si è spostato su un dato che ogni impresa che compra metallo o cemento fuori dall’Unione può misurare da sé, cioè il peso. Tuttavia il quadro non è assestato: la soglia è rivedibile con atto delegato — sia pure con effetto dal 1º gennaio dell’anno successivo — i valori predefiniti sono già stati rettificati con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1740 del 20 luglio 2026, applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2026, e la prima dichiarazione CBAM, quella del 2027 per l’anno 2026, non è ancora passata alla prova dei fatti. Le valutazioni operative vanno quindi riprese a ogni intervento della Commissione, e non date per acquisite. Sul funzionamento generale del meccanismo e sugli obblighi degli importatori rinviamo all’articolo «CBAM a regime: il meccanismo carbonio alle frontiere e gli obblighi degli importatori»; lo Studio segue la materia nella sezione dedicata alla fiscalità d’impresa e negli altri articoli dell’Osservatorio Fiscale.
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