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Fisco europeo

Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: terzo rinvio, ora al 1° dicembre 2026

L’articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, sposta al 1° dicembre 2026 l’applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. La norma non rinvia una decorrenza: esclude il contributo per i beni importati prima di quella data. Da quella formulazione nasce una questione che nessuna prassi ha ancora sciolto, quella delle somme versate nella prima metà dell’anno. E per chi importa il calendario non comincia il 1° dicembre.

20 settembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 21 min

Chi importa piccole spedizioni da Paesi terzi aveva in calendario il 1° ottobre 2026. Quella data non vale più: il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre ed entrato in vigore il giorno successivo, l’ha spostata al 1° dicembre 2026. È il terzo rinvio da quando la misura è stata istituita. Per chi deve organizzarsi, però, la data italiana non è la prima della lista, e il contributo non è l’unico prelievo che grava su quei pacchi.

Che cosa prevede il contributo, con le parole della legge

Il contributo nasce con la legge di bilancio per il 2026. L’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, istituisce «nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi». Il perimetro è delimitato da due requisiti congiunti: spedizioni di beni «provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea» e di «valore dichiarato non superiore a 150 euro».

Il comma 127 fissa misura e momento della riscossione: il contributo «è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni». Il comma 128 aggiunge che il contributo «si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013», cioè del codice doganale dell’Unione.

La disciplina è tutta qui. Una precisazione è necessaria, perché un errore di citazione ricorre anche negli atti ufficiali: la circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 37/2025 e il paragrafo 5 della circolare n. 17/2026 indicano nell’oggetto i «commi da 126 a 129», ma il comma 129 della legge di bilancio riguarda tutt’altro, cioè la rideterminazione delle accise su benzina e gasolio. La circolare n. 4/2026 cita correttamente i commi «da 126 a 128».

Il legislatore non ha indicato una decorrenza propria, non ha individuato il soggetto obbligato, non ha previsto modalità di versamento, non ha dettato un apparato sanzionatorio proprio e non ha rinviato ad alcun decreto attuativo; in assenza di decorrenza espressa, la misura è entrata in vigore con la legge di bilancio, il 1° gennaio 2026. Tutta la disciplina operativa è stata costruita per circolare.

Nessuna di queste lacune è però la ragione dichiarata dei rinvii. Quella è scritta nella norma che li dispone, ed è l’adeguamento dei sistemi informativi dell’Agenzia.

Tre rinvii in nove mesi: la catena per esteso

Il punto di partenza è il 1° gennaio 2026, e non in senso teorico. La circolare n. 37/2025 del 30 dicembre 2025 scriveva che il contributo «è dovuto per tutte le importazioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro effettuate dal 1° gennaio 2026», precisando in nota che si intendono le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate da quella data. La circolare n. 1/2026 del 7 gennaio ha rimodulato le tempistiche, con un periodo transitorio fino al 28 febbraio e una dichiarazione riassuntiva da presentare entro il 15 marzo 2026, e il passaggio al regime ordinario dal 1° marzo. Per quei mesi il contributo è stato effettivamente liquidato e pagato.

Il primo differimento normativo arriva con l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, in vigore dal 28 marzo: «Ferma restando l’attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026». La legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha lasciato l’articolo invariato.

Il secondo differimento è opera dell’articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, che sostituisce «1° luglio 2026» con «1° ottobre 2026». La legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152, è intervenuta due volte su quell’articolo: ha precisato che la modifica riguarda l’articolo 5, «comma 1,» del decreto-legge n. 38 del 2026, e ha corretto la quantificazione degli oneri, portata da «euro 61,2 milioni di euro» — il testo del decreto conteneva un refuso — a «61,25 milioni di euro per l’anno 2026».

Il terzo differimento è quello di questi giorni: l’articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, sostituisce «1° ottobre 2026» con «1° dicembre 2026» e quantifica in 40,8 milioni di euro per il 2026 gli oneri che ne derivano. Va notato che l’articolo 5 del decreto-legge n. 38 del 2026, il primo dei tre, non recava alcuna quantificazione di oneri né alcuna copertura: i sei mesi che quel differimento ha coperto non risultavano iscritti fra le entrate attese.

La norma non rinvia una decorrenza: esclude un periodo

Qui sta il punto tecnico che merita di essere guardato da vicino, perché non coincide con il modo in cui la vicenda viene di solito raccontata. Nessuno dei tre decreti dice «il contributo si applica dal…». Tutti operano dentro un’unica frase, quella dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 38 del 2026, che dispone la non applicazione del contributo alle spedizioni «di beni importati anteriormente» a una data; le novelle successive si sono limitate a sostituire quella data.

La conseguenza è che l’esclusione non è mai stata scritta come sospensione di un termine di versamento, ma come non applicazione oggettiva a un intervallo di importazioni. E poiché già il primo decreto, il 28 marzo 2026, escludeva le importazioni anteriori al 1° luglio, l’esclusione copriva fin da allora anche i mesi in cui l’Agenzia aveva chiesto di contabilizzare e versare. Sono gennaio e febbraio, con la dichiarazione riassuntiva del 15 marzo, e i mesi successivi: il codice tributo 159 nelle dichiarazioni ordinarie, e la contabilizzazione periodica con pagamento mediante bolletta nelle dichiarazioni semplificate, che è il canale su cui passa la maggior parte delle piccole spedizioni.

Da qui una domanda che non è stata ancora affrontata da alcun documento di prassi: le somme versate per quelle importazioni sono ripetibili? Sul piano testuale gli argomenti sono due. Il primo è la formulazione stessa della norma, che nega l’applicazione del contributo anziché differirne il versamento. Il secondo è interno allo stesso decreto: l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 38 del 2026 contiene, per una misura del tutto diversa, una clausola espressa secondo cui «non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d’imposta o a variazioni rispetto all’imposta precedentemente liquidata». Nell’articolo 5 una clausola di quel tenore non compare; nell’articolo 1 il legislatore l’ha scritta lo stesso giorno, nello stesso atto.

Gli argomenti contrari, però, esistono e vanno detti. Una novella che sostituisce una data si legge di norma come operante dalla propria entrata in vigore, e nulla nei tre decreti dispone espressamente una retroattività. L’articolo 5 non reca copertura finanziaria, il che si concilia male con l’idea che da esso discendano restituzioni. E in nove mesi, fra cinque circolari e due leggi di conversione, la questione non risulta essere stata posta dall’amministrazione.

La posizione ha dunque una solidità diversa a seconda del periodo. Per le importazioni dal 28 marzo al 30 giugno 2026 l’esclusione era già scritta in una norma in vigore quando il versamento è stato eseguito, e la pretesa è la più difendibile. Per quelle dal 1° gennaio al 27 marzo 2026 il versamento è avvenuto sotto una disciplina che allora non conosceva alcuna esclusione, e la posizione è più esposta. Resta una tesi, non un dato acquisito: nessuna prassi l’ha confermata, non risultano pronunce edite sul punto, e l’esito di un’istanza non è prevedibile.

Se si decide di muoversi, il termine è il problema principale

Lo strumento naturale, per le somme liquidate in dichiarazione, è la revisione della dichiarazione su istanza di parte, disciplinata dall’articolo 42 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 141 del 2024, il cui comma 8 prevede che all’esito l’Agenzia «procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso». Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che il procedimento «si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale».

Ed è qui che la qualificazione del prelievo, che sembra una questione teorica, diventa il problema pratico. Se il contributo è un diritto doganale, opera il termine dell’articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell’Unione: tre anni dalla data di notifica dell’obbligazione doganale. Se non lo è — ed è la posizione dell’Agenzia — la strada è quella della restituzione dell’indebito, prelievo che secondo la ricostruzione prevalente conserva natura tributaria, con il termine più breve di due anni dal pagamento o, se successivo, dal giorno in cui è sorto il presupposto della restituzione, previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992.

La conseguenza operativa è netta e non dipende da quale delle due tesi si preferisca: il termine più breve fra i due è quello che occorre rispettare, e per i versamenti del primo semestre 2026 il calcolo va fatto adesso. Un elemento aggiuntivo merita attenzione: l’articolo 96, comma 13, dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 141 del 2024 prevede che non si applichino le sanzioni amministrative e non si proceda alla confisca quando la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante, a condizione però che l’istanza sia presentata prima che egli abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Lo stesso articolo prevede poi che sugli eventuali maggiori diritti gli interessi siano dovuti solo se l’istanza è presentata oltre novanta giorni dallo svincolo. È una disciplina pensata per il caso opposto — chi si accorge di aver dichiarato in meno — ma indica che la presentazione spontanea dell’istanza non espone, per sé, a sanzioni. Resta fermo, sul piano procedurale, il termine che l’Agenzia indica per la revisione su istanza di parte: tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione da rettificare. È un termine che non sostituisce quello, più breve, entro cui la restituzione va comunque richiesta: occorre rispettarli entrambi, e il vincolo effettivo è il secondo.

Va infine tenuto distinto ciò che si chiede all’Agenzia da ciò che si regola con la controparte contrattuale. Chi ha riaddebitato i 2 euro al destinatario ha due rapporti separati: quello con la dogana, per il recupero, e quello con il proprio committente, che si regola sul contratto. Se il contributo è stato esposto in fattura come componente del corrispettivo, la sua eliminazione passa dalla nota di variazione dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con i limiti temporali che quella norma pone; se è stato gestito come anticipazione in nome e per conto, il percorso è diverso. Non è un dettaglio contabile: incide sulla base imponibile IVA della prestazione.

Il calendario non comincia il 1° dicembre

Per chi vende a distanza verso l’Italia le date da presidiare sono tre, e la prima in ordine di tempo non riguarda il contributo.

Il 1° novembre 2026 scatta un obbligo dichiarativo unionale che con il contributo non ha nulla a che vedere, ma che tocca gli stessi flussi: l’indicazione degli identificativi di prodotto nelle dichiarazioni relative alle vendite a distanza di beni importati, facoltativa dal 1° luglio 2026 e obbligatoria dal 1° novembre 2026 per effetto del regolamento delegato (UE) 2026/1022. Chi non ha ancora adeguato i tracciati ha poche settimane.

Il 16 novembre 2026 scade il termine di sessanta giorni per la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026. In caso di mancata conversione le sue disposizioni perderebbero efficacia sin dall’inizio, e tornerebbe applicabile il termine del 1° ottobre; l’articolo 77, terzo comma, della Costituzione consente però alle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. È la ragione per cui è prudente tenere tracciate le spedizioni sotto soglia dichiarate dal 1° ottobre in poi.

Il 1° dicembre 2026, infine, il contributo diventa applicabile. Da quella data, e salvo ulteriore proroga, la liquidazione avverrà direttamente in dichiarazione, con generazione automatica dell’importo fisso di 2 euro e riscossione sul conto di dilazione: è una modalità diversa dalla contabilizzazione periodica con bolletta prevista per le dichiarazioni semplificate nel primo semestre, e l’ha disposta la circolare n. 17/2026 in parziale modifica della n. 37/2025. Chi aveva costruito il processo sulla vecchia modalità deve riconfigurarlo, non semplicemente riattivarlo.

Per le operazioni a cavallo il riferimento non è la data dell’ordine né quella della consegna. La legge parla di beni «importati» e il comma 127 àncora la riscossione «all’atto dell’importazione definitiva»; la circolare n. 4/2026 chiarisce che per importazione definitiva si intende l’immissione in libera pratica come definita dagli articoli 201 e seguenti del codice doganale dell’Unione, e la prassi dell’Agenzia ha tradotto il criterio nella registrazione della dichiarazione. La merce dichiarata il 28 novembre e svincolata a dicembre non è soggetta al contributo; la merce arrivata il 27 novembre ma dichiarata il 1° dicembre lo è.

Tre prelievi diversi, e uno non esiste ancora

Nel dibattito pubblico tre prelievi distinti vengono trattati come se fossero uno solo.

Il primo è il contributo nazionale: 2 euro per spedizione, gettito italiano, applicazione differita al 1° dicembre 2026.

Il secondo è già diritto vigente ed è unionale. Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 ha soppresso la franchigia dai dazi per le spedizioni di valore trascurabile e ha stabilito che «a decorrere dal 1° luglio 2026 fino al 1° luglio 2028, su una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 EUR si applica un dazio doganale di 3 EUR per articolo, anziché la franchigia eliminata».

La citazione non va però fermata lì, perché è proprio nel seguito che il regolamento pone le condizioni: il dazio forfettario opera se l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della direttiva 2006/112/CE — cioè se la vendita è gestita nel regime dello sportello unico per le importazioni, lo IOSS — oppure se le merci sono contenute in spedizioni postali. Fuori da queste due ipotesi resta applicabile la tariffa doganale comune, con il dazio proprio della voce: il conto può risultare assai più alto di 3 euro, oppure nullo per le voci a dazio convenzionale zero.

Il terzo non è ancora diritto. Il nuovo codice doganale dell’Unione, che prevede una tassa unionale di gestione per le merci vendute a distanza, è stato approvato dal Parlamento europeo in seconda lettura il 16 settembre 2026 e l’atto è stato firmato lo stesso giorno, ma alla data di questo articolo non risulta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’importo non è scritto nel regolamento: lo fisserà un atto della Commissione, e l’articolo che ne disciplina l’applicazione dispone che la riscossione decorra dieci giorni dopo l’entrata in vigore di quell’atto. Chi oggi indica una cifra sta riportando una stima, non una norma.

I due prelievi già esistenti non si escludono a vicenda, ma non hanno lo stesso perimetro. Il contributo nazionale è il più ampio: la circolare n. 37/2025 lo dichiara dovuto «a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione» e lo applica alle spedizioni verso consumatori finali, a quelle verso operatori commerciali e «alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale». Il dazio forfettario, invece, riguarda le sole vendite a distanza nelle due ipotesi viste: sul pacco spedito da un privato a un altro privato non si applica.

Restano fuori dal contributo le merci a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, che non rientrano nella nozione di spedizione, e le reimportazioni nell’ambito della temporanea esportazione, per le quali la circolare n. 4/2026 esclude i codici regime 61, 63 e 68. Per le dichiarazioni ordinarie la stessa circolare indica come interessati i regimi 40, 42 e 45: vi rientra dunque anche l’immissione in libera pratica con destinazione in altro Stato membro.

Quanto costa: un esempio e il trattamento IVA

Si consideri un ordine da 40 euro, due articoli, venduto a distanza da un fornitore extra-UE e gestito in regime IOSS. Il dazio forfettario è di 3 euro per articolo, dunque 6 euro. Dal 1° dicembre 2026 si aggiungono 2 euro di contributo. Sull’IVA, però, i due prelievi seguono regole opposte, ed è il punto su cui gli errori sono più frequenti.

L’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 commisura l’imposta al valore dei beni importati «aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti»: la nozione che conta è quella, più ampia, di diritto doganale, non quella di dazio. Secondo la circolare n. 4/2026 il contributo, riconducibile all’articolo 52 del codice doganale dell’Unione, «non è da considerarsi un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA»: quei 2 euro restano dunque fuori dalla base in ogni caso.

Il dazio di 3 euro per articolo, invece, segue il regime dell’operazione: la circolare n. 17/2026 precisa che in regime IOSS esso «è esente dall’IVA all’importazione e non deve essere incluso nella base imponibile», mentre fuori dallo IOSS l’IVA è dovuta all’importazione e calcolata su un valore che il dazio concorre a formare. Nell’esempio, quindi, i 6 euro non entrano nella base; per lo stesso ordine gestito fuori IOSS e fuori dal canale postale il calcolo va rifatto due volte, perché muta il dazio e con esso la base. Nell’esempio il prelievo complessivo passa dunque da 6 a 8 euro, nessuno dei quali entra nella base imponibile IVA.

Sulla qualificazione del contributo è opportuno sapere che la questione non è chiusa. La posizione dell’Agenzia va seguita, perché è quella dell’amministrazione che riscuote, ma convive con una definizione di segno diverso: l’articolo 27, comma 1, dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 141 del 2024 definisce diritti doganali «tutti quei diritti che l’Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea o da disposizioni di legge».

Dalla qualificazione dipendono l’inclusione o l’esclusione dalla base imponibile IVA, il termine per chiedere la restituzione, la procedura di riscossione e le sanzioni applicabili. Alcuni riferimenti, inoltre, sono destinati a cambiare a breve: gli articoli 26 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono abrogati dal 1° gennaio 2027 per effetto del testo unico dell’IVA, il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10; dalla stessa data, per effetto di un distinto testo unico, è abrogato il decreto legislativo n. 546 del 1992, e con esso l’articolo 21 richiamato più sopra.

Chi paga, e che cosa rischia chi non paga

Il comma 126 non individua il soggetto obbligato. A colmare il vuoto è la circolare n. 37/2025, che muove dall’articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione e conclude che «per il contributo in esame il debitore è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana». In rappresentanza indiretta, dunque, l’obbligazione grava su entrambi e l’Agenzia può rivolgersi all’uno o all’altro: è la ragione per cui uno spedizioniere non può trattare il tema come un problema del solo committente. In rappresentanza diretta, invece, debitore è il rappresentato.

Sulle sanzioni la disciplina del contributo tace: i commi 126-128 non ne prevedono e non rinviano ad alcun apparato. Non se ne può però concludere che nulla sia applicabile. L’articolo 96, comma 4, dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 141 del 2024 prevede una sanzione da 150 a 1.000 euro, applicabile una sola volta anche in presenza di più articoli. Opera in luogo della sanzione proporzionale del comma 1, e presuppone quindi una delle violazioni degli articoli da 78 a 83. Il presupposto è che la dichiarazione non indichi in modo esatto e completo tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli, mentre i diritti di confine dichiarati risultano pari o superiori a quelli accertati: è una sanzione che non si commisura ai diritti e che opera proprio quando nessun maggior diritto è dovuto.

Se l’omissione del codice tributo 159 rientri fra quegli elementi è questione che nessuna norma e nessuna circolare ha chiarito, e va trattata come aperta. Che la questione fosse aperta fin dall’inizio lo suggerisce l’Agenzia stessa, che nella circolare n. 1/2026 ha ritenuto di precisare come l’assenza di quel codice non costituisse, nel transitorio, «autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo o l’applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento».

La conseguenza pratica del mancato pagamento, in ogni caso, riguarda in primo luogo la riscossione: il contributo grava sul conto di debito o di dilazione, e l’incapienza di quel conto impedisce lo svincolo della merce. Per chi movimenta volumi, il dimensionamento della garanzia è l’adeguamento che richiede più tempo, e va rifatto sui volumi attuali prima dell’avvio del 1° dicembre.

In pratica

Fino al 30 novembre 2026 il contributo non si liquida, non si espone in carrello e non si riaddebita: su questo non c’è incertezza. La decorrenza inserita nei sistemi o comunicata ai clienti va aggiornata al 1° dicembre, ancorandola alla registrazione della dichiarazione e non alla data del documento; e va aggiornata sapendo che non è un termine definitivo.

Sul pregresso, la ricognizione va fatta su tre voci e non su una: le dichiarazioni ordinarie del primo semestre con il codice tributo 159; la dichiarazione riassuntiva presentata entro il 15 marzo 2026 per il bimestre gennaio-febbraio, con la relativa bolletta; e le contabilizzazioni periodiche delle dichiarazioni semplificate da marzo a giugno, che per chi lavora sul commercio elettronico sono di norma la voce più consistente e che chi cerca solo il codice 159 non trova. Fatta la ricognizione, la scelta se presentare istanza e per quale periodo è una decisione da prendere con i numeri davanti e con la consapevolezza che si tratta di una posizione argomentabile, non di un credito certo: il segmento dal 28 marzo al 30 giugno è quello più difendibile, e i termini corrono.

Gli adeguamenti tecnici non vanno smontati ma riconfigurati: il codice tributo resta il 159, cambia il modo in cui il contributo sarà liquidato e riscosso, e va rivista la garanzia. Vanno infine riletti i mandati agli spedizionieri, perché dalla forma della rappresentanza dipende chi è debitore e come si tratta il riaddebito.

Resta un’avvertenza di metodo. Alla data di questo articolo, negli elenchi delle circolari e degli avvisi della Direzione Dogane non risulta pubblicato alcun atto che recepisca il nuovo termine, e l’ultimo documento dell’Agenzia sul punto indica ancora il 1° ottobre; anche le banche dati normative consolidate possono non avere ancora incorporato la novella. Chi verifica su quei testi senza risalire alla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2026 troverà l’informazione superata. E poiché in nove mesi la data di avvio si è spostata tre volte — la stessa Agenzia aveva scritto «fatte salve ulteriori proroghe» — conviene costruire i processi in modo che reggano sia se il termine slitta ancora, sia se il 1° dicembre arriva davvero.

Domande frequenti

Ho pagato il contributo su spedizioni di aprile 2026: posso chiederne la restituzione?

È una posizione sostenibile, non un credito certo. La norma che differisce il contributo non ne rinvia il versamento: ne esclude l’applicazione ai beni importati prima di una certa data, e per aprile 2026 quell’esclusione era già in vigore quando il pagamento è stato eseguito. Nessun documento di prassi ha però affrontato la questione e non risultano pronunce edite sul punto. Lo strumento è la revisione della dichiarazione su istanza di parte; il termine dipende dalla qualificazione del prelievo e, nella ricostruzione più prudente, è di due anni dal pagamento o dal momento in cui è sorto il presupposto della restituzione. Conviene quantificare e decidere, non attendere.

Il contributo di 2 euro si applica agli acquisti già effettuati su piattaforme extra-UE?

Dipende da quando la merce viene importata, non da quando è stato fatto l’ordine. Il contributo non si applica ai beni importati prima del 1° dicembre 2026; per quelli importati da quella data in poi si applica, anche se l’acquisto è avvenuto prima. Il momento rilevante, secondo la prassi dell’Agenzia, è la registrazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il contributo sostituisce il dazio forfettario europeo di 3 euro?

No, sono prelievi distinti e possono cumularsi, ma non hanno lo stesso perimetro. Il dazio di 3 euro per articolo si applica dal 1° luglio 2026 alle vendite a distanza di beni importati gestite in regime IOSS oppure contenute in spedizioni postali; fuori da queste ipotesi si applica il dazio ordinario di tariffa. Il contributo di 2 euro ha un perimetro più ampio, perché comprende anche le spedizioni fra operatori e quelle fra privati, sulle quali il dazio forfettario non opera. Cambia anche il trattamento ai fini dell’IVA: il contributo, secondo l’Agenzia, non entra mai nella base imponibile all’importazione; il dazio vi entra fuori dal regime IOSS e ne resta escluso all’interno.

Fonti

Articolo 1, commi 126, 127 e 128, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), Supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2025, testo letto sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 5, comma 1, e articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 72 del 27 marzo 2026, in vigore dal 28 marzo 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 117 del 22 maggio 2026, che non ha modificato l’articolo 5.

Articolo 15 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 146 del 26 giugno 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2026, n. 152, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 192 del 20 agosto 2026, che vi ha inserito il riferimento al comma 1 e corretto la quantificazione degli oneri in 61,25 milioni di euro per l’anno 2026.

Articolo 4 del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 17 settembre 2026, in vigore dal 18 settembre 2026, con oneri valutati in 40,8 milioni di euro per l’anno 2026.

Agenzia delle dogane e dei monopoli, Direzione Dogane, circolare n. 37/2025, prot. 885355 del 30 dicembre 2025: ambito di applicazione, definizione di spedizione, soggetto obbligato, codice tributo 159, valore e soglia per dichiarazioni ordinarie e semplificate, contabilizzazione periodica e garanzie.

Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 1/2026, prot. 10031 del 7 gennaio 2026: periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026, dichiarazione riassuntiva entro il 15 marzo 2026, precisazione su svincolo e sanzioni.

Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 4/2026, prot. 90362: natura del contributo ai sensi dell’articolo 52 del codice doganale dell’Unione ed esclusione dalla base imponibile IVA, tracciati interessati, regimi 40, 42 e 45, esclusione dei codici regime 61, 63 e 68, regole per più spedizioni nella stessa dichiarazione e per più singoli nella stessa spedizione.

Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 17/2026, prot. 354938 del 25 giugno 2026: regime del dazio forfettario unionale, trattamento IVA in regime IOSS e fuori da esso, e liquidazione diretta in dichiarazione con riscossione su conto di dilazione, «fatte salve ulteriori proroghe».

Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare n. 19/2026, prot. 468276 del 21 luglio 2026, sull’adempimento spontaneo: termine di tre anni dall’accettazione della dichiarazione per la revisione su istanza di parte e condizioni dell’esimente dell’articolo 96, comma 13.

Elenco delle circolari e degli avvisi della Direzione Dogane, consultati il 20 settembre 2026: l’ultima circolare pubblicata è la n. 19/2026 del 21 luglio 2026 e non risulta alcun atto che recepisca la nuova decorrenza.

Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026, che modifica il regolamento (CE) n. 1186/2009, articoli 1 e 2, letto su EUR-Lex.

Regolamento delegato (UE) 2026/1022, sugli identificativi di prodotto nelle dichiarazioni relative alle vendite a distanza di beni importati, obbligatori dal 1° novembre 2026.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, articoli 5, 52, 69-76, 77, paragrafo 3, 105, 121, paragrafo 1, lettera a), e 201 e seguenti.

Parlamento europeo, procedura 2023/0156(COD) sul nuovo codice doganale dell’Unione: approvazione in seconda lettura e firma dell’atto il 16 settembre 2026; alla data di questo articolo l’atto non risulta pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 20 del testo adottato disciplina la tassa unionale di gestione, il cui importo è rimesso a un atto della Commissione, e l’articolo 287 ne fissa l’applicazione a dieci giorni dall’entrata in vigore di quell’atto.

Articoli 26 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, testo vigente al 20 settembre 2026 (Normattiva); entrambi risultano abrogati dal decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, con effetto dal 1° gennaio 2027.

Articoli 27, comma 1, 42, commi 4 e 8, e 96, commi 4 e 13, dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, nel testo vigente al 20 settembre 2026.

Articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sul termine per la domanda di restituzione; il decreto risulta abrogato dal decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, con effetto dal 1° gennaio 2027.

Articolo 77, terzo comma, della Costituzione, sulla perdita di efficacia del decreto-legge non convertito e sulla facoltà delle Camere di regolarne i rapporti.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso, dal quale dipendono sia il trattamento doganale della spedizione sia la ripartizione dell’onere fra venditore, intermediario e destinatario.

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