Il versamento del socio non giustifica da solo l’incremento delle disponibilità sociali: senza prova del titolo e della provvista, l’Ufficio può ricondurlo a ricavi occulti. Come precostituire la prova, prima del versamento.
L’art. 46, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che le somme versate alle società commerciali dai soci si considerano date a mutuo se dai bilanci non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Ne discende, per l’art. 45, comma 2, la presunzione di interessi attivi in capo al socio, computati al saggio legale quando la misura non è determinata per iscritto. La qualificazione, però, non prova la provenienza delle somme.
In sede di verifica ciò che si contesta non è la qualificazione del rapporto, ma la provenienza della provvista: l’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/1973 rende utilizzabili le movimentazioni bancarie, che la prassi accertativa estende ai conti personali dei soci nelle compagini ristrette. In assenza di prova del titolo, il recupero a ricavi passa per presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 39, comma 1, lett. d). L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 addossa all’amministrazione la prova delle violazioni contestate; resta controverso in giurisprudenza se la regola incida anche sulle presunzioni legali.
In pratica: l’organo amministrativo formalizza il finanziamento prima dell’erogazione – verbale assembleare o scrittura a data certa con importo, tasso o infruttuosità, scadenza – e il socio versa con bonifico dal proprio conto. Sullo schema d’atto si replica nei sessanta giorni minimi dell’art. 6-bis della L. 212/2000, allegando estratti conto e prova della provvista.