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Imposte dirette e dichiarazioni

Modello 770/2026: invio entro lunedì 2 novembre, che cosa rischia chi lo dimentica

La dichiarazione dei sostituti d’imposta relativa al 2025 va trasmessa entro il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. Chi deve presentarla, che cosa contiene, come si rimedia al ritardo e perché il reato di omesso versamento delle ritenute non si perfeziona più alla scadenza del modello.

2 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 11 min

Il modello 770 relativo al 2025 va trasmesso in via telematica entro lunedì 2 novembre 2026. Il termine ordinario è il 31 ottobre (articolo 4, commi 3-bis e 4-bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), ma quest’anno cade di sabato e slitta al primo giorno feriale successivo (articolo 2, comma 9, dello stesso decreto, e articolo 7, comma 1, lettera h), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70). Alla data di pubblicazione non risulta alcuna proroga. Il modello, con le istruzioni, è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 72221 del 27 febbraio 2026; l’Agenzia ne ha pubblicato una versione aggiornata al 22 settembre 2026, alla quale va allineato il software di compilazione.

Chi deve presentarlo

Presenta il 770 chi nel 2025 ha corrisposto somme soggette a ritenuta alla fonte: società ed enti, società di persone e studi associati, imprenditori e professionisti, condomìni. È sostituto d’imposta anche il professionista che paga i compensi di un collega e opera la ritenuta d’acconto, e lo è il condominio che trattiene il 4 per cento sui corrispettivi delle imprese appaltatrici o la ritenuta sui compensi dei professionisti (articoli 23, 25 e 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Per il condominio firma l’amministratore in carica.

Due casi creano spesso equivoci. Il contribuente in regime forfetario non opera ritenute sui compensi che paga, ma resta sostituto d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190): se ha un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo, presenta la Certificazione Unica (CU) e il 770. Il privato che assume una colf o una badante, invece, non è sostituto d’imposta e non presenta il 770.

L’obbligo non cessa con la fine dell’attività. In liquidazione la dichiarazione resta dovuta (articolo 5, comma 5, del d.P.R. n. 322 del 1998); nelle procedure concorsuali la presenta il curatore o il commissario per il soggetto che ha operato le ritenute. Secondo le istruzioni al modello, in caso di fusione o incorporazione la società che subentra presenta un’unica dichiarazione che comprende, in quadri distinti, anche i dati della società estinta.

Che cosa contiene

Il 770 riepiloga le ritenute operate nel 2025, i versamenti eseguiti, le compensazioni e i crediti. Per i redditi certificati con la Certificazione Unica, i dati dei singoli percipienti, cioè di chi ha ricevuto le somme, non vi compaiono, perché la trasmissione della CU equivale per legge alla loro indicazione nel 770 (articolo 4, comma 6-quinquies, del d.P.R. n. 322 del 1998). Restano invece nel modello alcune informazioni, per esempio quelle sui redditi di capitale e sulle somme liquidate nei pignoramenti presso terzi. I quadri che riguardano la maggior parte dei sostituti sono tre: ST per le ritenute operate e versate, SV per le addizionali comunali, SX per il riepilogo dei crediti e delle compensazioni. Il sostituto può anche suddividere la dichiarazione per tipologia di reddito, per esempio lavoro dipendente da un lato e lavoro autonomo dall’altro, affidando l’invio a soggetti diversi, come il consulente del lavoro e il commercialista.

Per il 2025 si applica per la prima volta il sistema semplificato previsto dall’articolo 16 del d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1. È facoltativo e riservato ai sostituti che al 31 dicembre 2024 avevano non più di cinque dipendenti; l’adesione avviene per comportamento concludente e vincola per l’intero anno. I dati comunicati con gli F24 mensili equivalgono a tutti gli effetti alla loro indicazione nel 770. Chi vi ha aderito verifichi con il proprio consulente quali dati restano da dichiarare.

Nel 770 ogni ritenuta operata deve trovare riscontro in un versamento. Una differenza tra ritenute operate e versate, una compensazione non coerente con i crediti o un F24 mancante emergono dal controllo automatizzato dell’Agenzia: conviene riconciliare prima dell’invio, quando la correzione costa poco.

Il legame con la Certificazione Unica

Le Certificazioni Uniche hanno termini propri: 16 marzo 2026 per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per la maggior parte delle altre CU, 30 aprile per quelle che contengono soltanto redditi di lavoro autonomo abituale o provvigioni non occasionali, e il termine del 770 per quelle con soli redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata. La sanzione per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è di 100 euro, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto, e si riduce a un terzo, con un massimo di 20.000 euro, se la certificazione corretta è trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. Non si applica alcuna sanzione se una CU errata è ritrasmessa corretta entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Se il termine è scaduto: dichiarazione tardiva e omessa

La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza è valida, salve le sanzioni (articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998). Per le dichiarazioni dei redditi l’Agenzia conta i 90 giorni dal termine slittato al 2 novembre e indica come ultimo giorno lunedì 1° febbraio 2027, perché il novantesimo giorno cade domenica 31 gennaio. Per il 770 manca un’indicazione specifica: la stessa lettura porterebbe al 1° febbraio, ma contando dal termine ordinario del 31 ottobre si arriva a venerdì 29 gennaio. Finché l’Agenzia non si pronuncia, per prudenza conviene trasmettere entro il 29 gennaio 2027. Se le ritenute sono state tutte versate, la dichiarazione tardiva si regolarizza con il ravvedimento operoso versando 25 euro, un decimo della sanzione minima di 250 euro (articolo 13, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Se mancano anche dei versamenti, questi vanno regolarizzati a parte, con le regole illustrate più avanti.

Oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa e il ravvedimento non è più ammesso. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’articolo 2 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, prevede:

  • se le ritenute non sono state versate, il 120 per cento del loro importo, con un minimo di 250 euro;
  • se le ritenute sono state interamente versate, una sanzione da 250 a 2.000 euro;
  • se la dichiarazione è presentata oltre i 90 giorni, ma entro i termini di accertamento e prima che il sostituto abbia avuto formale conoscenza di controlli, il 75 per cento delle ritenute non versate (da 250 a 2.000 euro se le ritenute erano tutte versate).

La dichiarazione infedele è punita con il 70 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi non dichiarati, con un minimo di 250 euro. La sanzione scende al 50 per cento delle ritenute non versate se l’errore è corretto con una dichiarazione integrativa presentata entro i termini di accertamento e prima che il sostituto abbia avuto formale conoscenza di controlli, e può essere ulteriormente ridotta con il ravvedimento.

Ritenute non versate: sanzione, ravvedimento e codici tributo

Il versamento omesso o tardivo delle ritenute è punito con il 25 per cento dell’importo (articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997), ridotto alla metà se il ritardo non supera 90 giorni e, se non supera 15 giorni, ulteriormente ridotto a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Con il ravvedimento la sanzione scende ulteriormente: su una ritenuta di 10.000 euro versata con 25 giorni di ritardo si pagano 125 euro di sanzione, oltre agli interessi legali; con 60 giorni di ritardo, 138,89 euro. Le sanzioni da ravvedimento sulle ritenute si versano con i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023: 8947 per il lavoro dipendente e assimilato, 8948 per il lavoro autonomo, le provvigioni, i redditi diversi e le locazioni brevi, 8949 per i redditi di capitale. Per l’addizionale regionale valgono i codici 8950 e 8951, da indicare nella sezione Regioni con il codice della regione; per l’addizionale comunale i codici 8952 e 8953, da indicare nella sezione IMU e altri tributi locali con il codice catastale del comune. Gli interessi si sommano alla ritenuta e si versano con lo stesso codice tributo della ritenuta, indicando mese e anno di riferimento. Il vecchio codice 8906 è stato soppresso dal 3 luglio 2023, anche se le istruzioni del modello lo citano ancora.

Il profilo penale: la soglia e il nuovo termine

L’omesso versamento di ritenute è reato solo se supera 150.000 euro per periodo d’imposta e riguarda le sole ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti (articolo 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nel testo riscritto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2022). Il termine non è più la scadenza del 770: il reato si perfeziona se il versamento manca al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per le ritenute del 2025, indicate nel 770 presentato nel 2026, il termine è quindi il 31 dicembre 2027. Il reato non si configura se il debito è in corso di pagamento con la rateazione prevista per le somme dovute dopo il controllo automatizzato (articolo 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462). Il sostituto può avviarla anche spontaneamente, prima di ricevere la comunicazione dell’Agenzia, versando almeno un ventesimo per trimestre, con la prima rata entro lo stesso 31 dicembre. Se decade dalla rateazione, è punito solo se il debito residuo supera 50.000 euro.

Il pagamento integrale del debito, comprese sanzioni e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado esclude la punibilità (articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000). La punibilità è esclusa anche quando il mancato versamento dipende da cause non imputabili al sostituto, sopravvenute all’effettuazione delle ritenute (articolo 13, comma 3-bis). Il giudice considera in particolare una crisi di liquidità non transitoria dovuta a crediti divenuti inesigibili per l’accertata insolvenza dei clienti o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della pubblica amministrazione, e il fatto che non vi fossero rimedi praticabili per superarla. È una valutazione del singolo caso, che il sostituto deve poter documentare.

Correggere un 770 già inviato

Fino al 2 novembre si presenta una dichiarazione correttiva nei termini, che sostituisce quella inviata. Dopo, gli errori si correggono con la dichiarazione integrativa, a favore o a sfavore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998); il credito che ne risulta si indica nel quadro DI e si utilizza in compensazione secondo le regole del comma 8-bis dello stesso articolo 2.

Dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le sanzioni oggi previste dal d.lgs. n. 471 e dal d.lgs. n. 472 del 1997 e il reato dell’articolo 10-bis saranno raccolti nel testo unico delle sanzioni tributarie (d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173). La sua applicazione è stata rinviata di un anno dall’articolo 4, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. La numerazione cambia: il ravvedimento diventa l’articolo 14, le sanzioni sulla dichiarazione del sostituto l’articolo 28, quelle sull’omesso versamento l’articolo 38 e il reato l’articolo 82. Le regole non cambiano nella sostanza. Le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2026 restano regolate dalle norme citate sopra; ricadono invece nel testo unico i fatti successivi, come il ravvedimento eseguito dal 1° gennaio 2027 o il reato che si perfeziona al 31 dicembre 2027.

In pratica

  • Verificare entro ottobre di essere sostituto d’imposta: lo è anche il forfetario con dipendenti, non lo è il datore di lavoro domestico.
  • Riconciliare ritenute operate, F24 e compensazioni del 2025 prima dell’invio, e usare la versione del modello aggiornata al 22 settembre 2026.
  • Trasmettere entro lunedì 2 novembre 2026; in caso di errore, inviare una dichiarazione correttiva entro lo stesso termine.
  • In caso di ritardo, trasmettere entro il 29 gennaio 2027 e versare 25 euro di sanzione se le ritenute erano tutte versate.
  • Per le ritenute non versate, ricorrere al ravvedimento e versare la sanzione con i codici da 8947 a 8949 e, per le addizionali, da 8950 a 8953, mai con l’8906; gli interessi si sommano alla ritenuta e si versano con il suo codice tributo.
  • Se le ritenute certificate non versate superano 150.000 euro nel periodo d’imposta, pagare o avviare la rateazione dell’articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 possibilmente ben prima del 31 dicembre 2027: prima si regolarizza, minori sono sanzioni e interessi.
  • Conservare la ricevuta di trasmissione del 770, gli F24 di versamento e di ravvedimento e il prospetto di riconciliazione tra ritenute operate e versate: sono i documenti da esibire in caso di comunicazione di irregolarità.

Domande frequenti

Ho un solo collaboratore domestico: devo presentare il 770?

No. Il datore di lavoro domestico non è sostituto d’imposta: non opera ritenute e non presenta né la Certificazione Unica né il 770. Restano gli adempimenti contributivi verso l’INPS.

Sono in regime forfetario e ho un dipendente: il 770 mi riguarda?

Sì. Il regime forfetario esonera dall’obbligo di operare le ritenute sui compensi di lavoro autonomo, ma non da quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Chi ha un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo deve consegnare e trasmettere la Certificazione Unica e presentare il 770.

Ho versato tutte le ritenute ma ho dimenticato di inviare il 770: che cosa rischio?

Se la dichiarazione è trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza (per prudenza, entro il 29 gennaio 2027), è valida e, con il ravvedimento, la sanzione è di 25 euro. Oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa: la sanzione va da 250 a 2.000 euro e il ravvedimento non è più ammesso.

Fonti

Articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9; articolo 4, commi 1, 3-bis, 4-bis e 6-quinquies; articolo 5, comma 5, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Articoli 23, 25 e 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 7, comma 1, lettera h), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70.

Articoli 2 e 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

Articoli 10-bis e 13 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 2022; articolo 16 del d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1; articolo 3-bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462.

d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (articoli 14, 28, 38, 82 e 89); articolo 4, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Agenzia delle entrate: provvedimento n. 72221 del 27 febbraio 2026 e istruzioni al modello 770/2026; provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026 (Certificazione Unica 2026); risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la riconciliazione delle ritenute, la scelta tra invio unico e invio separato, la regolarizzazione dei ritardi e la valutazione del profilo penale richiedono un’analisi specifica della posizione del sostituto.

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