Il modello Redditi e la dichiarazione IRAP per il 2025 vanno trasmessi entro lunedì 2 novembre 2026. Chi manca la scadenza può ancora presentare una dichiarazione valida entro i novanta giorni successivi, cioè fino al 1° febbraio 2027, con una sanzione ridotta a 25 euro per ciascuna dichiarazione. Dal giorno dopo, la dichiarazione si considera omessa: la sanzione sale al 75 per cento delle imposte dovute se la dichiarazione è presentata spontaneamente e al 120 per cento se l’omissione è accertata, il ravvedimento non è più ammesso e, oltre certe soglie, si apre il profilo penale.
Il termine per trasmettere in via telematica il modello Redditi e la dichiarazione IRAP relativi al 2025 scade quest’anno lunedì 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. Mancare la scadenza non significa aver perso la possibilità di presentare una dichiarazione valida: la legge considera valida quella presentata entro novanta giorni, cioè entro il 1° febbraio 2027, e la sanzione, con il ravvedimento, si riduce a 25 euro. Oltre quella data la dichiarazione si considera omessa, e le conseguenze cambiano di scala: la sanzione è commisurata alle imposte dovute, il ravvedimento è escluso e, se l’imposta evasa supera 50.000 euro per singola imposta, si rischia il reato di omessa dichiarazione.
L’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fissa al 31 ottobre dell’anno successivo il termine per la presentazione telematica della dichiarazione delle persone fisiche e delle società di persone; per le società e gli enti soggetti all’IRES il termine è l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, e la dichiarazione IRAP segue gli stessi termini. Il comma 9 dello stesso articolo proroga al primo giorno feriale successivo i termini che scadono di sabato, e l’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, dispone lo stesso per gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo.
Nel 2026 il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre è domenica: il termine è quindi lunedì 2 novembre, come indicano le istruzioni del modello Redditi PF 2026. Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare il termine resta l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura: per un esercizio chiuso il 30 giugno 2026, il 30 aprile 2027. Alla data di pubblicazione non risulta alcuna proroga del termine di presentazione per quest’anno.
L’articolo 2, comma 7, del d.P.R. n. 322 del 1998 considera valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salve le sanzioni per il ritardo. Il novantesimo giorno dal 2 novembre 2026 è domenica 31 gennaio 2027: l’ultimo giorno utile è quindi lunedì 1° febbraio 2027, come conferma l’Agenzia delle entrate nelle proprie pagine sulla dichiarazione tardiva. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e la prova è la ricevuta dell’Agenzia.
La dichiarazione tardiva è punita con la sanzione di 250 euro prevista dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l’omissione della dichiarazione quando non sono dovute imposte; l’Agenzia ha chiarito, nella circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016, che questa è la sanzione applicabile alla dichiarazione presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce a un decimo, cioè a 25 euro, in base all’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La sanzione è dovuta per ciascuna dichiarazione trasmessa in ritardo: la società che invia tardi sia il modello Redditi sia la dichiarazione IRAP ne versa due. Si paga con il modello F24; per la dichiarazione dei redditi il codice tributo è 8911.
I 25 euro coprono solo il ritardo nella presentazione. Se con la dichiarazione emergono imposte non versate alle scadenze, per esempio il saldo del 30 giugno, si applica anche la sanzione per omesso versamento dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997: il 25 per cento dell’importo non versato, ridotto alla metà se il ritardo non supera novanta giorni, nel testo in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Anche questa sanzione si riduce con il ravvedimento, in misura che dipende dal momento del pagamento: a un decimo entro trenta giorni, a un nono entro novanta giorni, a un ottavo entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa. Imposta, sanzione ridotta e interessi al tasso legale, fissato all’1,60 per cento annuo per il 2026, vanno versati insieme; per i giorni del 2027 si applicherà il tasso fissato per quell’anno.
Una persona fisica non soggetta agli indici sintetici di affidabilità fiscale doveva versare entro il 30 giugno 2026 un saldo IRPEF di 3.000 euro e non ha versato nulla; per semplicità si ipotizza che non siano dovuti acconti per il 2026, che altrimenti andrebbero regolarizzati allo stesso modo. Trasmette la dichiarazione venerdì 18 dicembre 2026 e nello stesso giorno regolarizza tutto.
Il totale è di 3.141,24 euro. Se il saldo fosse stato versato regolarmente il 30 giugno, basterebbero i 25 euro. Se invece la stessa dichiarazione fosse trasmessa il 1° marzo 2027, oltre i novanta giorni e prima di qualsiasi controllo, la sola sanzione per l’omissione sarebbe di 2.250 euro, pari al 75 per cento di 3.000, senza alcuna riduzione, oltre a imposta e interessi; se l’omissione fosse accertata dall’ufficio, salirebbe a 3.600 euro.
La dichiarazione presentata con un ritardo superiore a novanta giorni si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte che vi risultano. La riforma delle sanzioni attuata con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, distingue due situazioni.
In nessuno dei due casi è ammesso il ravvedimento: l’articolo 13, comma 2-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997 esclude «in ogni caso» la riduzione della sanzione quando la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a novanta giorni. Presentare comunque la dichiarazione conviene, perché la sanzione scende dal 120 al 75 per cento, ma il vantaggio si perde con il primo controllo formalmente comunicato.
In caso di dichiarazione omessa l’Agenzia delle entrate procede con l’accertamento d’ufficio previsto dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può ricostruire il reddito anche con presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il termine per notificare l’avviso si allunga: per la dichiarazione omessa che andava presentata nel 2026 scade il 31 dicembre 2033, settimo anno successivo a quello in cui andava presentata, anziché il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione (articolo 43 dello stesso decreto). Stando alla lettera della norma, per una dichiarazione tardiva trasmessa entro il 31 dicembre 2026 il termine ordinario è il 31 dicembre 2031; per una trasmessa nel gennaio 2027 è il 31 dicembre 2032.
Sul piano penale, l’articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, punisce con la reclusione da due a cinque anni chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a queste imposte, quando l’imposta evasa supera 50.000 euro con riferimento a una delle singole imposte. Gli importi delle diverse imposte non si sommano, e l’IRAP, che non è un’imposta sui redditi, resta fuori. Per la dichiarazione omessa l’imposta evasa è l’intera imposta dovuta, al netto soltanto di acconti, ritenute e altri versamenti eseguiti entro la scadenza del termine (articolo 1, lettera f)): ciò che si paga dopo non riduce l’imposta evasa. Serve inoltre il fine di evadere. Lo stesso articolo 5 precisa che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni.
Dopo quel termine, il reato non è punibile se la dichiarazione omessa è presentata e i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono estinti con il pagamento integrale entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempre che ciò avvenga prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali (articolo 13, comma 2). Per le dichiarazioni relative al 2025 dei contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è prudente considerare come limite venerdì 29 ottobre 2027, senza contare sullo slittamento del termine, che scade domenica 31 ottobre.
Il pagamento rateale non basta per la non punibilità, ma non è indifferente. Al di fuori della causa di non punibilità, l’estinzione del debito prima della chiusura del dibattimento di primo grado riduce la pena fino alla metà ed esclude le pene accessorie; se a quella data il debito è in corso di pagamento rateale, il processo può essere sospeso (articolo 13-bis). Oltre la soglia è possibile il sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca; di regola, però, il sequestro non è disposto se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione e i pagamenti sono regolari, salvo il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale (articolo 12-bis). In questi casi è necessario il confronto con il difensore.
Chi intende aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 deve farlo entro il 31 ottobre 2026, termine fissato dall’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88; poiché cade di sabato, si sposta al 2 novembre in base alla regola generale dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del d.l. n. 70 del 2011, come ha confermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026. Per il biennio 2024-2025 l’Agenzia, nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, ha qualificato quel termine come perentorio e ha escluso che l’adesione possa avvenire con la dichiarazione tardiva: è ragionevole ritenere che la stessa lettura valga per il biennio 2026-2027, per il quale il termine è stato di nuovo fissato in via espressa dal legislatore.
Una dichiarazione omessa, inoltre, impedisce l’accesso al concordato nei bienni successivi finché rientra nei tre periodi d’imposta precedenti (articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13). Chi ha già aderito al concordato per il biennio 2025-2026 deve valutare anche il rischio di decadenza per entrambi gli anni del biennio, se la dichiarazione relativa al 2025 è omessa (articolo 22 dello stesso decreto).
Dal 1° gennaio 2027 si applica il testo unico delle sanzioni tributarie approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, che riprende con lo stesso contenuto le norme sulle sanzioni qui richiamate: la sanzione per l’omessa dichiarazione passa all’articolo 27, quella per l’omesso versamento all’articolo 38, il ravvedimento all’articolo 14, il reato di omessa dichiarazione all’articolo 77 e la non punibilità all’articolo 89. Per chi regolarizza nel gennaio 2027 una dichiarazione tardiva, gli importi non cambiano, e il reato di un’eventuale dichiarazione omessa per il 2025, che si perfeziona alla scadenza dei novanta giorni e quindi nel 2027, ricade già nel testo unico.
Dalla stessa data si applica il testo unico adempimenti e accertamento, approvato con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141: i termini dell’accertamento passano, con lo stesso contenuto, all’articolo 293, mentre il d.P.R. n. 322 del 1998, con il termine dei novanta giorni, continua ad applicarsi (articolo 75).
Sì. Anche senza imposte da versare, la dichiarazione presentata entro il 1° febbraio 2027 è soggetta alla sanzione di 250 euro, riducibile a 25 euro con il ravvedimento. Se la dichiarazione è presentata entro quella data, il credito è validamente esposto.
La sanzione per la dichiarazione tardiva riguarda il contribuente. L’intermediario che ha assunto l’impegno a trasmettere risponde a sua volta della tardiva trasmissione, con la sanzione da 516,46 a 5.164,57 euro prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che la esprime ancora in lire; dal 1° gennaio 2027 la sanzione, da 516 a 5.165 euro, è prevista dall’articolo 68 del testo unico delle sanzioni tributarie. Per le dichiarazioni consegnate dopo il termine, l’intermediario deve trasmetterle entro un mese dalla data dell’impegno.
No. Oltre i novanta giorni il ravvedimento è escluso per legge. Resta conveniente presentare la dichiarazione prima di qualsiasi controllo, perché la sanzione si riduce dal 120 al 75 per cento delle imposte dovute; imposte e interessi vanno comunque versati.
Articoli 2, commi 1, 2, 3, 7 e 9, e 3, commi 6, 7-ter, 8 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Articoli 1, commi 1 e 1-bis, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e articolo 13, commi 1 e 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo modificato dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (articolo 5).
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2025 sul tasso degli interessi legali.
Articoli 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Articoli 1, 5, 12-bis, 13 e 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Articoli 9, 11 e 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.
Articoli 14, 27, 38, 68, 73, 77, 87, 89, 90, 101 e 102 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173; articoli 75, 293 e 368 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, approvato con il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141.
Agenzia delle entrate, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 e circolare n. 18/E del 17 settembre 2024; istruzioni al modello Redditi PF 2026.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la quantificazione delle sanzioni per una dichiarazione omessa, i suoi effetti su crediti, perdite e regimi opzionali e i profili penali richiedono un’analisi specifica della posizione del contribuente.
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