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Fatture elettroniche e cartelle non pagate: come la Riscossione individua i crediti da pignorare presso i clienti

Dal 2026 l’Agenzia delle entrate può segnalare all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto le imprese e i professionisti con debiti a ruolo hanno fatturato a ciascun cliente titolare di partita IVA. Quali dati vengono trasmessi, che cosa succede al cliente che riceve l’ordine di pagamento e quali rimedi ha il debitore.

3 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 11 min

Chi ha debiti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, «la Riscossione», che la legge chiama «agente della riscossione») e fattura ad altre imprese o a professionisti deve mettere in conto che i suoi clienti ricevano l’ordine di pagare alla Riscossione, e non più a lui, le fatture ancora aperte. Lo consente la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2025, n. 199), in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha aggiunto la lettera b-ter) all’articolo 1, comma 5-bis, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Le modalità sono state fissate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026. Non si tratta di un pignoramento automatico: i dati servono a scegliere presso quali clienti avviare la procedura, che resta quella ordinaria.

Quali dati passano dall’Agenzia delle entrate alla Riscossione

I file delle fatture elettroniche transitati dal Sistema di Interscambio sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Con cadenza periodica, che il provvedimento non quantifica, l’Agenzia mette a disposizione della Riscossione, per ciascun debitore titolare di partita IVA e per i suoi coobbligati, due informazioni riferite a ogni singolo cliente: la somma dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti e il numero delle fatture. Del cliente sono trasmessi soltanto codice fiscale, partita IVA, nome o denominazione e domicilio fiscale.

Dal testo emergono tre punti. Il contenuto delle singole fatture, cioè descrizioni, quantità e prezzi, non viene trasmesso. Il provvedimento considera soltanto le operazioni tra soggetti IVA: i clienti privati, senza partita IVA, restano fuori da questo flusso. La restrizione è posta dal provvedimento attuativo e non dalla legge, che parla genericamente di fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto. Infine, la legge e il provvedimento non fissano alcuna soglia minima di debito: il numero delle posizioni da segnalare è stabilito dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate insieme alle strutture territoriali della Riscossione, in base alla capacità operativa e con criteri di gradualità. Al momento della pubblicazione le fonti ufficiali non indicano ancora quando avverrà il primo invio di dati.

Dai dati al pignoramento: come funziona l’ordine al cliente

I dati dicono alla Riscossione chi sono i clienti abituali del debitore e quanto vale il rapporto. Il passo successivo è l’atto di pignoramento dei crediti presso terzi previsto dall’articolo 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, notificato al cliente, che in questa procedura è il «terzo». Al posto della citazione davanti al giudice, l’atto contiene l’ordine di pagare direttamente alla Riscossione, fino a concorrenza del debito per cui si procede:

  • entro 60 giorni dalla notifica, per le somme già maturate a favore del fornitore prima di quella data;
  • alle rispettive scadenze, per le somme che maturano dopo.

È un punto spesso frainteso: non si pignora il fatturato dei sei mesi, che il cliente in buona parte ha già pagato, ma il credito che il fornitore vanta ancora verso di lui e quello che maturerà. Il fatturato serve solo a indicare dove è probabile trovare crediti capienti.

L’ordine non passa da un giudice. Il giudice interviene se il cliente non paga: in quel caso la Riscossione procede, citando il cliente e il debitore, secondo le norme del codice di procedura civile (articolo 72, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, richiamato dall’articolo 72-bis). Il cliente inadempiente non diventa quindi debitore della Riscossione in modo automatico, ma si espone a una causa.

Che cosa deve fare il cliente che riceve l’atto

Il cliente che riceve l’atto non deve più pagare il fornitore per le somme pignorate. Dalla notifica ne è custode (articolo 546 del codice di procedura civile): ciò che versa al fornitore dopo quella data non è opponibile alla Riscossione (articolo 2917 del codice civile), e il rischio concreto è di dover pagare due volte. Il pagamento eseguito alla Riscossione secondo l’ordine estingue invece, per lo stesso importo, il debito del cliente verso il fornitore.

Conviene quindi verificare subito quali fatture del fornitore risultano ancora aperte e quali scadenze sono in arrivo, sospendere i pagamenti al fornitore fino all’importo indicato nell’atto e versare alla Riscossione nei termini, conservando la prova del versamento; per l’eventuale eccedenza il fornitore può continuare a essere pagato. Se il cliente ritiene di non dovere nulla, o di dovere meno (per esempio perché le fatture sono state saldate prima della notifica, perché il credito è contestato o perché si è estinto per una compensazione già maturata), è opportuno che lo comunichi per iscritto alla Riscossione, allegando la documentazione. La norma non prevede una dichiarazione formale, ma il silenzio espone alla causa dell’articolo 72, comma 2. Le compensazioni con crediti sorti dopo la notifica non sono opponibili.

Nei rapporti di durata l’ordine riguarda anche i corrispettivi che matureranno, sempre entro l’importo del debito, purché derivino da un rapporto già in essere alla notifica, come un contratto di fornitura o di appalto o un incarico continuativo; le commesse del tutto nuove e occasionali sono un’ipotesi incerta, da valutare singolarmente. Restano infine da gestire gli adempimenti fiscali ordinari del rapporto, come la fattura del fornitore e, se il fornitore è un professionista e il cliente un sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto: il trattamento va verificato caso per caso prima del versamento.

Le tutele del debitore prima e dopo il pignoramento

Il pignoramento non può arrivare in qualunque momento. Se il debito è stato iscritto a ruolo con una cartella, l’espropriazione forzata è ammessa solo dopo che sono trascorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella (articolo 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973). Se l’esecuzione non inizia entro un anno dalla notifica, deve essere preceduta da un avviso di intimazione che concede cinque giorni per pagare (articolo 50, comma 2).

Per i carichi che non passano per la cartella, come gli avvisi di accertamento esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, l’esecuzione forzata è sospesa per 180 giorni dall’affidamento alla Riscossione, che ne informa il debitore. La sospensione non opera per gli accertamenti definitivi, per le somme dovute a seguito di decadenza dalla rateazione e quando vi è fondato pericolo per la riscossione del credito; non riguarda inoltre le azioni cautelari e conservative. Decorso un anno dalla notifica dell’accertamento, l’espropriazione deve essere preceduta dall’avviso di intimazione (articolo 29, comma 1, lettere b), c) ed e), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Per i debiti fino a 1.000 euro, le azioni cautelari ed esecutive non possono iniziare prima di 120 giorni dall’invio, per posta ordinaria, di una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228). La regola non si applica alle risorse proprie dell’Unione europea né all’IVA riscossa all’importazione (articolo 10, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161).

Ricevuto l’atto di pignoramento, il debitore può reagire. Se sostiene di non aver mai ricevuto validamente la cartella, e quindi di non aver potuto contestare il debito, per i tributi si rivolge al giudice tributario, impugnando l’atto di pignoramento nei termini del processo tributario. Per i contributi e le altre entrate non tributarie la competenza è del giudice ordinario o del lavoro. I vizi propri dell’atto di pignoramento e i fatti successivi alla notifica della cartella, come la prescrizione maturata dopo, si fanno valere davanti al giudice ordinario con le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi. È l’articolo 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, a limitare le opposizioni a questi casi. L’opposizione agli atti esecutivi va proposta nel termine perentorio di 20 giorni (articolo 617, secondo comma, del codice di procedura civile). Secondo la giurisprudenza il termine decorre da quando il debitore ha avuto conoscenza legale o effettiva dell’atto, di regola dalla notifica.

Per i debiti tributari, in ogni caso, i rimedi più efficaci vanno attivati prima del pignoramento: l’avviso bonario e la cartella vanno esaminati appena arrivano, e un eventuale vizio della sua notifica va fatto valere nei termini previsti.

La rateazione: va chiesta prima

Lo strumento principale per prevenire il pignoramento è la rateazione prevista dall’articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973. Dalla presentazione della domanda non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, le somme fino a 120.000 euro comprese in ciascuna domanda si dilazionano fino a 84 rate mensili sulla base della sola dichiarazione di trovarsi in temporanea difficoltà economica, e da 85 fino a 120 rate documentando la difficoltà. Oltre 120.000 euro la dilazione arriva a 120 rate, sempre con documentazione. Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza: l’intero residuo diventa subito riscuotibile e il carico non può essere nuovamente rateizzato.

Sui pignoramenti già notificati l’effetto è più limitato: il pagamento della prima rata estingue la procedura solo se il terzo non ha ancora reso la dichiarazione positiva e non è stato emesso il provvedimento di assegnazione (articolo 19, comma 1-quater.2). Sono condizioni pensate per il pignoramento davanti al giudice; nella procedura con ordine di pagamento diretto al cliente la loro applicazione è incerta. Prima di versare la rata iniziale conviene chiedere alla Riscossione quale effetto avrà sulla procedura in corso. Meglio ancora, presentare la domanda prima che arrivi l’atto.

Da non confondere: i compensi pagati dalla pubblica amministrazione

Un meccanismo diverso riguarda i professionisti che lavorano per la pubblica amministrazione. Dal 15 giugno 2026, per effetto dell’articolo 1, comma 725, della legge n. 199 del 2025, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica che pagano a un professionista un compenso fino a 5.000 euro verificano se il beneficiario ha cartelle notificate e non pagate per almeno 5.000 euro complessivi. In caso affermativo versano la somma direttamente alla Riscossione, fino a concorrenza del debito, e pagano al professionista solo l’eventuale eccedenza (articolo 48-bis, comma 1-ter, del d.P.R. n. 602 del 1973). La soglia di debito è stata introdotta dall’articolo 2-ter del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88.

Per i compensi superiori a 5.000 euro resta la regola generale dell’articolo 48-bis, comma 1: l’ente sospende il pagamento e segnala l’inadempienza alla Riscossione, che può notificargli un ordine di versamento ai sensi dell’articolo 72-bis. In nessuno dei due casi entrano in gioco i dati delle fatture elettroniche. La verifica non scatta per chi ha ottenuto la rateazione, ma le somme già oggetto di verifica non possono più essere rateizzate (articolo 19, comma 1-quater.1).

Dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni del d.P.R. n. 602 del 1973 e il comma 544 della legge n. 228 del 2012 confluiscono nel testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33). Le corrispondenze sono queste: la rateazione diventa l’articolo 105; la verifica sui pagamenti pubblici, l’articolo 144; la comunicazione per i debiti fino a 1.000 euro, l’articolo 145, comma 5; il termine per l’esecuzione, l’articolo 146; i limiti alle opposizioni, l’articolo 154; il pignoramento dei crediti verso terzi, l’articolo 170, che per l’inottemperanza del terzo rinvia all’articolo 169, comma 2. La lettera b-ter) dell’articolo 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 diventa la lettera d) dell’articolo 77, comma 7, del testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10). L’articolo 29 del d.l. n. 78 del 2010, sulla sospensione di 180 giorni, diventa l’articolo 295 del testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141). Sulla rateazione, oltre al numero dell’articolo, cambia anche una regola già scritta nella norma attuale: per le richieste presentate nel 2027 e nel 2028 le rate concesse sulla sola dichiarazione salgono a 96; documentando la difficoltà, si va da 97 fino a 120.

In pratica

  • Controllare la propria situazione debitoria nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione: cartelle notificate, accertamenti affidati, rate scadute, intimazioni.
  • Se ci sono debiti che non si possono pagare subito, chiedere la rateazione prima che parta un pignoramento.
  • Considerare l’effetto commerciale: il cliente che riceve l’atto viene a conoscenza del debito del fornitore e deve pagare la Riscossione, non il fornitore.
  • Verificare con il proprio consulente se la cartella è stata notificata correttamente e se il debito è ancora dovuto, prima di subire o di contestare l’esecuzione.
  • Per chi riceve l’atto come cliente: sospendere i pagamenti al fornitore fino all’importo indicato, versare alla Riscossione nei termini e conservare la prova; per i dubbi sugli importi, scrivere alla Riscossione prima della scadenza.

Domande frequenti

La Riscossione può leggere le mie fatture?

No. Dalle fatture elettroniche riceve soltanto, per ogni cliente con partita IVA, la somma dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti e il numero delle fatture, insieme ai dati identificativi del cliente. Descrizioni, quantità e prezzi non vengono trasmessi.

Il pignoramento riguarda anche i clienti privati?

Non attraverso questo flusso di dati: il provvedimento considera solo le operazioni tra soggetti IVA e individua come terzi i clienti titolari di partita IVA. Resta ferma la possibilità per la Riscossione di pignorare crediti verso altri soggetti con gli strumenti ordinari, se ne viene a conoscenza.

Ho chiesto la rateazione dopo che il mio cliente ha ricevuto l’atto: il pignoramento si blocca?

Non necessariamente. La domanda impedisce nuove procedure; quella già avviata si estingue con la prima rata solo a condizioni che, nella procedura con ordine di pagamento diretto al cliente, sono di applicazione incerta. Per questo la rateazione va chiesta prima.

Fonti

Articolo 1, comma 5-bis, lettera b-ter), del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dall’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Agenzia delle entrate, provvedimento del Direttore del 22 maggio 2026, prot. n. 153611/2026; Garante per la protezione dei dati personali, parere del 14 maggio 2026, n. 333.

Articoli 19, 48-bis (commi 1 e 1-ter), 50, 57, 72 e 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Corte costituzionale, sentenza n. 114 del 2018; articolo 1, comma 725, della legge n. 199 del 2025; articolo 2-ter del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.

Articolo 29, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 10, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161; articoli 546 e 617 del codice di procedura civile; articolo 2917 del codice civile.

d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (articoli 105, 144, 145, 146, 154, 169 e 170); d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, articolo 77, comma 7, lettera d); d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (articolo 295).

Agenzia delle entrate-Riscossione, pagine «Procedure esecutive», «La rateizzazione dal 1° gennaio 2025» e «Cosa succede con la presentazione della richiesta di rateizzazione».

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la verifica della notifica e della debenza delle cartelle, la scelta della rateazione e la gestione di un atto di pignoramento ricevuto richiedono un’analisi specifica della posizione del debitore e del cliente.

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