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Riscossione

Rottamazione delle cartelle di Comuni e Regioni: domande dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026

Circa 1.500 enti territoriali hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023: IMU, TARI, bollo auto, multe stradali. Si paga il debito originario senza sanzioni, interessi e aggio (per le multe resta dovuta la sanzione), in un’unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. Ma vale solo se il proprio ente ha aderito, e la domanda è distinta da quella della rottamazione-quinquies erariale.

30 settembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 9 min

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 chi ha cartelle di pagamento emesse per conto di Regioni, Province e Comuni può chiederne la definizione agevolata, pagando il debito originario senza sanzioni, interessi e aggio; per le multe, però, la sanzione resta dovuta. La misura è prevista dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, che estende ai carichi degli enti territoriali la disciplina della rottamazione-quinquies (articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199). Il calendario è stato riscritto dall’articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113. Il 25 settembre 2026 l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco degli enti che hanno aderito: sono circa 1.500. A differenza della rottamazione-quater, che comprendeva automaticamente anche i carichi degli enti locali, questa volta la definizione opera solo dove l’ente creditore l’ha scelta.

Quali debiti rientrano

La definizione riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione da Regioni ed enti locali dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, di natura tributaria e non tributaria. Vi rientrano, a seconda delle scelte dell’ente, l’IMU, la TARI, la tassa automobilistica e le sanzioni per violazioni del Codice della strada. Sono esclusi i carichi derivanti da condanne della Corte dei conti.

Due condizioni vanno verificate prima di tutto. La prima: l’ente creditore deve comparire nell’elenco pubblicato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, perché la definizione non opera per gli enti che non hanno adottato e comunicato il provvedimento di adesione entro il 31 luglio 2026. Nell’elenco le uniche annotazioni di adesione limitata riguardano le Regioni Puglia e Umbria, che hanno aderito soltanto per la tassa automobilistica; conviene comunque leggere il provvedimento pubblicato sul sito dell’ente. L’elenco indica anche i soggetti terzi, come le società partecipate, che hanno affidato carichi per conto dell’ente: rientrano pure questi. La seconda condizione: il debito deve essere stato affidato all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Non rientrano i tributi che il Comune riscuote in proprio o tramite concessionari privati. Per questi l’ente può prevedere una propria definizione agevolata, con regolamento o, per le Regioni, con legge; si tratta di una facoltà, non di un obbligo (articolo 1, commi da 102 a 109, della legge n. 199 del 2025).

Che cosa si paga e che cosa si risparmia

Chi aderisce versa le somme dovute a titolo di capitale e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella. Non sono dovuti le sanzioni, gli interessi iscritti a ruolo, gli interessi di mora e l’aggio.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative non tributarie il vantaggio è più limitato: la sanzione resta dovuta per intero e si risparmiano soltanto l’aggio e gli interessi comunque denominati. Questi comprendono la maggiorazione di un decimo per semestre prevista dall’articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che matura fino alla trasmissione del ruolo, e gli interessi di mora dell’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che maturano dopo la notifica della cartella. Su una cartella notificata da molti anni sono soprattutto gli interessi di mora a rendere significativo l’abbattimento.

Il calendario

Dal 15 ottobre 2026 i carichi definibili si potranno consultare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La dichiarazione di adesione si presenta esclusivamente in via telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026; le modalità operative saranno pubblicate dall’Agenzia entro il 15 ottobre. Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia comunicherà le somme dovute e le scadenze.

Il pagamento si esegue in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, con la prima rata comunque in scadenza il 31 marzo 2027; ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro. In caso di rateazione si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo dal 1° aprile 2027. Dei pagamenti parziali già eseguiti sulle cartelle si tiene conto solo per la parte imputata a capitale e spese, e le somme versate non sono rimborsabili.

Gli effetti della domanda

La presentazione della dichiarazione produce effetti immediati sui carichi indicati. Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza. Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi né nuove ipoteche, ma restano quelli già iscritti: la domanda, da sola, non libera l’auto sottoposta a fermo. Non possono essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle in corso, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento dell’unica o della prima rata estingue le procedure esecutive già avviate, con la stessa eccezione. Inoltre il debitore non è considerato inadempiente ai fini della compensazione dei rimborsi e dei pagamenti della pubblica amministrazione (articoli 28-ter e 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973). Le dilazioni eventualmente in corso sugli stessi carichi restano sospese e sono revocate il 31 marzo 2027, alla scadenza dell’unica o della prima rata della definizione; sugli stessi carichi non possono essere concesse nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Quando si decade

La definizione si perde se si omette o si versa in misura insufficiente il pagamento in unica soluzione, due rate anche non consecutive o l’ultima rata. In tal caso i versamenti già effettuati restano acquisiti a titolo di acconto e l’Agenzia riprende la riscossione del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi. La tolleranza di cinque giorni sul ritardo vale soltanto per l’unica soluzione e per l’ultima rata. Per le rate intermedie la legge considera soltanto il mancato o insufficiente versamento: secondo l’Agenzia si può restare in arretrato con una sola rata, ma ogni pagamento successivo copre prima quella arretrata. Se si arriva in fondo al piano con una rata ancora scoperta, il versamento dell’ultima è imputato a quella arretrata: l’ultima rata risulta così non pagata e la definizione decade. La rata saltata va quindi recuperata prima della scadenza finale.

Il rapporto con la rottamazione-quinquies erariale

La definizione dei carichi locali è distinta dalla rottamazione-quinquies dei carichi erariali, che riguarda le imposte dichiarate e non versate o emerse dai controlli automatizzati e formali, i contributi INPS non derivanti da accertamento e le multe per violazioni del Codice della strada irrogate dalle amministrazioni dello Stato. Per questa definizione la domanda si è chiusa il 30 aprile 2026. Le multe elevate da organi dello Stato, come la Polizia stradale, sono di competenza delle Prefetture e restano quindi escluse dalla domanda di ottobre-dicembre; quelle della Polizia locale vi rientrano invece se il Comune ha aderito. La domanda di definizione erariale non comprende le cartelle di IMU, TARI o bollo auto: per queste occorre presentarne una nuova.

Cautele

Prima di aderire conviene verificare la regolarità della notifica della cartella: un debito prescritto o mai notificato validamente non va pagato, neppure in misura ridotta. La prescrizione, però, va eccepita dal debitore. L’estratto di ruolo, inoltre, non è impugnabile: la cartella che si ritiene invalidamente notificata si impugna direttamente solo nei casi di pregiudizio previsti dall’articolo 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973. Va considerato anche che la domanda sospende la prescrizione: presentarla per un debito prossimo alla prescrizione e poi non pagare può peggiorare la posizione. Se sui carichi da definire è pendente un giudizio (davanti al giudice tributario o, per le multe, al giudice di pace o al tribunale), la domanda deve indicarlo e contenere l’impegno a rinunciarvi. Nel frattempo il giudizio è sospeso, e dopo il pagamento della prima rata il giudice ne dichiara l’estinzione, anche se in primo grado si era già ottenuta una sentenza favorevole non definitiva. La scelta va quindi ponderata con il difensore.

Per effetto del rinvio integrale ai commi 99 e 100 della legge n. 199 del 2025, è ragionevole ritenere che i carichi locali compresi nella rottamazione-quater e in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025 restino esclusi, e che possano invece essere ridefiniti quelli per i quali la quater era già decaduta al 30 settembre 2025. I carichi in regola a quella data restano esclusi anche se la quater decade in seguito: chi la sta pagando su IMU, TARI o multe non deve quindi interromperla, almeno finché l’Agenzia non avrà dato istruzioni. Infine, la rateazione impegna per quasi nove anni, fino al 31 gennaio 2036: va dimensionata sulla reale capacità di pagamento, perché due rate non versate fanno perdere tutti i benefici.

In pratica

  • Controllare nell’elenco dell’Agenzia delle entrate-Riscossione se il proprio Comune, la Provincia o la Regione hanno aderito, e per quali entrate.
  • Dal 15 ottobre consultare nell’area riservata i carichi definibili e verificarne notifica e prescrizione.
  • Presentare la domanda in via telematica tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, indicando i carichi da definire, il numero di rate e gli eventuali giudizi pendenti.
  • Attendere la comunicazione delle somme entro il 28 febbraio 2027 e pagare l’unica soluzione o la prima rata entro il 31 marzo 2027.
  • Per le imprese, valutare la definizione insieme alle altre posizioni debitorie, erariali e contributive.

Domande frequenti

Posso rottamare le cartelle del mio Comune se l’ente non compare nell’elenco?

No. La definizione opera soltanto per i carichi degli enti che hanno aderito entro il 31 luglio 2026. Se il tributo è riscosso direttamente dal Comune o da un concessionario privato, occorre verificare se l’ente ha adottato una propria definizione agevolata, che può riguardare i tributi e le entrate patrimoniali; per le multe riscosse in proprio va letto l’atto dell’ente.

Per le multe stradali si risparmia la sanzione?

No. Per le sanzioni amministrative non tributarie si risparmiano soltanto la maggiorazione semestrale per ritardato pagamento, gli interessi di mora e l’aggio; la sanzione resta dovuta per intero.

Ho già aderito alla rottamazione-quinquies: vale anche per IMU e TARI?

No. La rottamazione-quinquies erariale non comprende i carichi di Regioni ed enti locali. Per questi serve una domanda autonoma, da presentare tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026.

Fonti

Articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88.

Articolo 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2026, n. 113.

Articolo 1, commi da 82 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in particolare i commi 87, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 99 e 100; articolo 1, commi 231 e 247, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689; articoli 12, comma 4-bis, 19, 28-ter, 30 e 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Agenzia delle entrate-Riscossione: comunicato stampa ed elenco degli enti aderenti del 25 settembre 2026; risposte alle domande frequenti sulla rottamazione-quinquies del 18 settembre 2026.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la verifica dei carichi definibili, della loro notifica e prescrizione, del rapporto con eventuali giudizi pendenti e con precedenti dilazioni o definizioni richiede un’analisi specifica della posizione del contribuente.

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