Aggiornamento. La riduzione della sanzione alla metà vale per la LIPE trasmessa entro giovedì 15 ottobre 2026; dal 16 ottobre il ravvedimento si calcola sulla sanzione di 500 euro.
Mercoledì 30 settembre 2026 scade la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA di aprile, maggio e giugno. La comunicazione omessa, incompleta o infedele costa da 500 a 2.000 euro, ma la sanzione si dimezza se l’invio o la correzione arrivano entro giovedì 15 ottobre e, con il ravvedimento operoso, scende a poche decine di euro. Il rimedio cambia se nel frattempo è stata presentata la dichiarazione IVA annuale o se l’IVA liquidata non è stata versata.
Entro mercoledì 30 settembre 2026 i soggetti passivi IVA devono trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (la cosiddetta LIPE) del secondo trimestre 2026, cioè dei mesi di aprile, maggio e giugno per chi liquida mensilmente e del trimestre per chi liquida trimestralmente. Il termine è fissato dall’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; il 30 settembre 2026 è un giorno feriale e alla data del 28 settembre non risultano proroghe. Chi non trasmette la comunicazione, o la trasmette con dati incompleti o infedeli, è punito con una sanzione da 500 a 2.000 euro (articolo 11, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), ridotta alla metà se la trasmissione, o quella dei dati corretti, avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza: per il secondo trimestre, entro giovedì 15 ottobre 2026.
La comunicazione riepiloga i dati contabili delle liquidazioni periodiche effettuate nel trimestre: operazioni attive e passive, IVA esigibile e detratta, IVA dovuta o a credito, crediti riportati dai periodi precedenti. Va presentata anche quando la liquidazione chiude a credito; chi tiene contabilità separate presenta una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. La LIPE non sposta i termini di versamento, che restano quelli ordinari: nel quadro VP non si indicano i versamenti effettuati, neppure quelli tardivi eseguiti con il ravvedimento.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale o a effettuare le liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero (articolo 21-bis, comma 3). Rientrano quindi nell’esonero i contribuenti che non hanno l’obbligo dichiarativo, come chi effettua soltanto operazioni esenti, nei limiti dell’articolo 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e, per la stessa ragione, i contribuenti in regime forfetario, che non liquidano l’IVA né presentano la dichiarazione annuale.
Secondo le istruzioni dell’Agenzia, l’obbligo non ricorre nemmeno quando nel trimestre non vi sono dati da indicare, perché non sono state effettuate né registrate operazioni attive o passive. La comunicazione resta invece dovuta se occorre riportare un credito del periodo precedente: un trimestre «vuoto» con un credito da riportare va comunicato.
La comunicazione si trasmette esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, con il modello approvato dall’Agenzia delle entrate nella versione aggiornata dal provvedimento del 14 marzo 2024. Il file va firmato e può essere inviato tramite il portale «Fatture e Corrispettivi» o i canali telematici dell’Agenzia; la ricevuta si trova nell’area riservata. Il provvedimento del 2024 ha adeguato il modello alla soglia minima di versamento dell’IVA periodica, portata a 100 euro: l’IVA a debito che non supera questa soglia si versa insieme a quella del periodo successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno, ma va sempre indicata nella comunicazione.
La sanzione dell’articolo 11, comma 2-ter, si applica per ciascuna comunicazione omessa o errata. La misura dipende dal momento in cui si rimedia:
La riduzione alla metà si applica sia a chi trasmette tardivamente una comunicazione omessa sia a chi, nello stesso termine, trasmette una comunicazione corretta in sostituzione di una errata.
La violazione si può regolarizzare con il ravvedimento operoso dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017; lo stesso articolo 21-bis, al comma 5, richiama espressamente il ravvedimento. Per ravvedersi si trasmette la comunicazione omessa o corretta e si versa contestualmente la sanzione ridotta. Non ci sono imposta né interessi da aggiungere, perché la comunicazione non genera di per sé un debito d’imposta. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 valgono le frazioni e i termini dell’articolo 13 come riformulati dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (articolo 5 per la decorrenza). La base del calcolo dipende da quando si trasmette la comunicazione: 250 euro se la trasmissione avviene entro il 15 ottobre 2026, 500 euro se avviene dopo. La frazione di riduzione dipende invece da quando si versa la sanzione. Per la LIPE del secondo trimestre 2026:
Le tabelle contenute nella risoluzione del 2017 riportano ancora le frazioni e i termini precedenti alla riforma del 2024: per le violazioni commesse dopo la riforma vanno usate le frazioni vigenti.
Il ravvedimento non è più ammesso dopo la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità dell’articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 13, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 472 del 1997). Le lettere di invito alla compliance che l’Agenzia invia quando rileva incoerenze non lo impediscono: l’articolo 21-bis, comma 5, le prevede proprio per consentire al contribuente di fornire chiarimenti o di ravvedersi.
Finché la dichiarazione IVA annuale non è presentata, l’errore si corregge con una nuova comunicazione per lo stesso periodo: l’ultima inviata sostituisce le precedenti. Se invece l’errore emerge quando la dichiarazione annuale è già stata presentata, o se viene presentata nel frattempo, la LIPE non va più ritrasmessa: la correzione passa direttamente per la dichiarazione, che assorbe l’adempimento comunicativo. Sul piano delle sanzioni, secondo la risoluzione n. 104/E:
Diverso è il caso di chi trasmette una comunicazione esatta ma non versa l’IVA che ne risulta. Qui non c’è violazione della LIPE, ma omesso versamento: la sanzione è del 25 per cento dell’imposta non versata, ridotta alla metà se il ritardo non supera i novanta giorni e, per i ritardi non superiori a quindici giorni, ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997). Con il ravvedimento si versano l’imposta, gli interessi legali e la sanzione ridotta: su 10.000 euro di IVA regolarizzata con 76 giorni di ritardo, per esempio, la sanzione è di 138,89 euro, cioè un nono del 12,5 per cento, più gli interessi.
La LIPE è proprio lo strumento con cui l’Agenzia incrocia liquidazioni e versamenti. Se il debito resta scoperto, arriva prima la lettera di invito alla compliance e poi, senza regolarizzazione, la comunicazione di irregolarità del controllo anticipato previsto dall’articolo 54-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972. A quel punto il ravvedimento è precluso e si paga entro sessanta giorni con la sanzione ridotta a un terzo, cioè l’8,33 per cento dell’imposta, oppure si chiede la rateazione. Sul piano penale, l’omesso versamento dell’IVA rileva soltanto se l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale supera 250.000 euro per periodo d’imposta e non è versata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (per l’IVA del 2026, entro il 31 dicembre 2028), sempre che il debito non sia in corso di estinzione mediante rateazione; se si decade dalla rateazione, il reato sussiste quando il debito residuo supera 75.000 euro (articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). Conta dunque il consuntivo annuale, non la singola liquidazione.
No, se nel trimestre non vi sono dati da indicare e non c’è un credito del periodo precedente da riportare. Se invece c’è un credito da riportare, la comunicazione va presentata anche in assenza di operazioni.
Sì. Entro il 15 ottobre 2026 si trasmette una comunicazione corretta e la sanzione è ridotta alla metà, cioè 250 euro, che con il ravvedimento scendono a 27,78 euro se il versamento avviene entro il 29 dicembre 2026 (31,25 euro entro il 30 aprile 2027). Se la comunicazione corretta è trasmessa dopo il 15 ottobre, la base torna a 500 euro e la violazione resta ravvedibile. Se nel frattempo si presenta la dichiarazione IVA annuale, la correzione si fa direttamente nella dichiarazione.
No. La comunicazione corretta ma non seguita dal versamento non viola l’obbligo di comunicazione: si applica la sanzione per omesso versamento, del 25 per cento dell’imposta (12,5 per cento se il ritardo non supera i novanta giorni), ravvedibile finché non arriva la comunicazione di irregolarità.
Articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articoli 5, comma 4, 11, comma 2-ter, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Articoli 12 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
Articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.
Articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dall’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
Articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 (articolo 51 del testo unico); decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (articolo 36 del testo unico).
Agenzia delle entrate: risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017; risposta a interpello n. 450 del 2023; provvedimento del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, e istruzioni al modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; scadenzario fiscale.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la ricostruzione delle liquidazioni, la scelta tra comunicazione sostitutiva e correzione in dichiarazione, il calcolo delle sanzioni in presenza di più violazioni e la regolarizzazione dei versamenti richiedono un’analisi specifica della posizione del contribuente.
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