L’Agenzia delle entrate ha aggiornato i criteri per individuare le partite IVA che non risultano in attività da tre anni: ora contano anche fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti. La comunicazione arriva al domicilio digitale, la chiusura decorre dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento e, per la prima volta, è prevista la riattivazione con effetto retroattivo.
L’Agenzia delle entrate chiude d’ufficio la partita IVA di chi, in base ai dati di cui dispone, non risulta aver esercitato attività d’impresa, artistica o professionale nelle tre annualità precedenti. Con il provvedimento del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710/2026, il Direttore dell’Agenzia ha rivisto le regole attuative. Le posizioni sono individuate con riscontri automatizzati che ora comprendono anche i dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti spontanei. La comunicazione preventiva è inviata al domicilio digitale e la chiusura decorre dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento. Chi esercita l’attività ha quindi 60 giorni per dimostrarlo con documenti; chi ha già perso la partita IVA può chiederne la riattivazione, che, se concessa, opera dalla data originaria di apertura.
La regola è nell’articolo 35, comma 15-quinquies, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall’articolo 7-quater, comma 44, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. La norma prevede tre elementi: la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, risultano non aver esercitato attività nelle tre annualità precedenti; la salvezza dei poteri di controllo e di accertamento; un provvedimento del Direttore che stabilisce criteri e modalità, con forme di comunicazione preventiva al contribuente.
Quel provvedimento era stato emanato il 3 dicembre 2019 (prot. n. 1415522/2019). Il provvedimento del 12 ottobre 2026 non introduce un nuovo obbligo: modifica e integra quello del 2019. Dal 1° gennaio 2027 la disposizione, con testo identico, passerà nell’articolo 68, comma 24, del testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), che da quella data abroga l’articolo 35.
Il presupposto della chiusura è il mancato esercizio dell’attività, non l’assenza di fatture. Fatture, corrispettivi e versamenti sono gli elementi da cui l’Agenzia ricava l’indizio dell’inattività; la prova contraria resta sempre possibile.
Il provvedimento del 2019 individuava le partite IVA da chiudere fra quelle dei soggetti che, nelle tre annualità precedenti, non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o la dichiarazione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Il nuovo testo abbandona questo criterio: le posizioni sono selezionate con riscontri automatizzati sulle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, «comprese» quelle relative alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti eseguiti tramite riscossione spontanea, cioè con modello F24.
Il provvedimento non pubblica il peso dei singoli dati, né le soglie o le combinazioni che portano alla selezione. Precisa però che i riscontri automatizzati non comportano decisioni basate unicamente su di essi: la selezione automatica, da sola, non basta a disporre la chiusura. Non contiene, infine, disposizioni transitorie per le comunicazioni già inviate con le regole del 2019.
Restano invariate due regole del 2019: la procedura è gestita in modalità centralizzata e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, se in Anagrafe tributaria non emergono elementi che facciano supporre l’operatività, la chiusura della partita IVA è accompagnata dall’estinzione del codice fiscale. Per una società è l’aspetto più delicato.
Nel 2019 la comunicazione preventiva era inviata con raccomandata. Ora è inviata, in quest’ordine:
La comunicazione è inoltre consultabile nel Cassetto fiscale, nella sezione «L’Agenzia scrive», e la sua disponibilità è segnalata con un avviso nell’area riservata e con un messaggio sull’app IO. In concreto, la lettera arriva soprattutto via PEC: se la casella non è letta, o non è più presidiata, si rischia di venire a conoscenza della chiusura solo quando è già avvenuta.
La chiusura della partita IVA decorre dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. Se la consegna non è possibile, il provvedimento fa riferimento alla data in cui la comunicazione è messa a disposizione nell’area riservata, e su questo punto il testo si presta a due letture: chiusura dal sessantesimo giorno successivo alla messa a disposizione, oppure dalla messa a disposizione stessa. Finché la prassi non chiarisce la questione, è prudente considerare la lettura più restrittiva e rispondere subito.
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente che ritiene illegittima la chiusura può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per fornire chiarimenti sulla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA. Per le società e gli enti, la stessa via vale contro l’estinzione del codice fiscale. La scheda informativa dell’Agenzia indica tre canali: il servizio «Consegna documenti» dell’area riservata, la PEC a una qualunque Direzione provinciale con oggetto «Risposta a comunicazione di chiusura della Partita IVA», oppure la presentazione di persona o tramite delegato, su appuntamento.
Il provvedimento non elenca i documenti utili. Poiché va dimostrato l’esercizio effettivo dell’attività, e non la semplice intenzione di riprenderla, è opportuno produrre elementi oggettivi: contratti, preventivi e ordini, fatture di acquisto inerenti all’attività, autorizzazioni e iscrizioni, dichiarazioni presentate, registri contabili.
È la novità più rilevante. Decorsi i 60 giorni, il contribuente può presentare a qualsiasi ufficio territoriale una richiesta motivata di riattivazione della partita IVA e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche del codice fiscale. L’ufficio, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta, può riattivare la posizione. La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA, o di attribuzione del codice fiscale, «senza soluzione di continuità».
Due cautele. Il testo dice che l’ufficio «può» riattivare: l’esito non è automatico e dipende dalle prove. Inoltre, a nostro avviso, la continuità della posizione comporta che gli adempimenti del periodo restino dovuti: la riattivazione ripristina la partita IVA, non cancella le dichiarazioni e i versamenti che nel frattempo andavano eseguiti.
L’omessa dichiarazione di cessazione non è sanzionata. L’articolo 7-quater, comma 45, del d.l. 193/2016 ha infatti eliminato la cessazione dalle violazioni punite dall’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che oggi colpisce, con la sanzione da 500 a 2.000 euro, solo le dichiarazioni omesse o inesatte di inizio o di variazione dell’attività. La chiusura per inattività, di conseguenza, non comporta sanzioni.
Va però distinta da due istituti che hanno conseguenze ben diverse:
Per la chiusura per inattività non sono previste né la sanzione né la garanzia. D’altra parte, la chiusura non certifica che il contribuente sia stato inattivo e non definisce gli anni passati: la norma fa espressamente salvi i poteri di controllo e di accertamento.
Con i nuovi criteri alcune posizioni operative possono presentare pochi dati nei flussi telematici e meritano attenzione:
In questi casi è utile conservare in modo ordinato la documentazione che prova l’attività e, soprattutto, presidiare la casella PEC.
Chi cessa l’attività deve presentare la dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione (articolo 35, comma 3); per le imprese il termine decorre dall’ultimazione delle operazioni di liquidazione (comma 4). Si usano il modello AA9 per le persone fisiche e il modello AA7 per società ed enti; i soggetti iscritti nel registro delle imprese o nel REA possono presentare la dichiarazione all’ufficio del registro delle imprese (comma 8). L’omissione non è sanzionata, ma la chiusura spontanea fissa la cessazione alla data effettiva, consente di gestire per tempo l’ultima dichiarazione IVA e sottrae la posizione alla procedura d’ufficio, con i suoi tempi e le sue comunicazioni.
Entro 60 giorni dal ricevimento ci si rivolge a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, anche con il servizio «Consegna documenti» o via PEC, allegando la prova dell’attività svolta. Se il contribuente non risponde, la partita IVA è chiusa dal sessantesimo giorno.
Sì, con una richiesta motivata di riattivazione. Se l’ufficio la accoglie, la partita IVA è riattivata con effetto dalla data originaria di apertura, senza interruzioni; l’accoglimento non è automatico e dipende dalla documentazione presentata.
Per la mancata chiusura in sé, no: dal 2016 l’omessa dichiarazione di cessazione non è sanzionata, benché la dichiarazione sia obbligatoria. Finché la partita IVA è aperta, però, gli adempimenti dichiarativi restano dovuti e la loro omissione è sanzionata secondo le regole proprie di ciascuno. Per questo, se l’attività è cessata, conviene chiudere spontaneamente la partita IVA.
Articolo 35, commi 3, 4, 7-bis, 8, 15-bis, 15-bis.1, 15-bis.2 e 15-quinquies, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; dal 1° gennaio 2027, articolo 68 del d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (testo unico IVA).
Articolo 7-quater, commi 44 e 45, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Articoli 5, comma 6, e 11, comma 7-quater, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Articolo 60-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 10-bis del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; articolo 9-bis, comma 2, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.
Agenzia delle entrate, provvedimenti del Direttore del 3 dicembre 2019, prot. n. 1415522/2019, e del 12 ottobre 2026, prot. n. 277710/2026; scheda «La chiusura d’ufficio della partita Iva».
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la posizione del contribuente, la documentazione dell’attività e i tempi della risposta vanno verificati in concreto.
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