L’Agenzia delle entrate confronta le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici del 2023 con i ricavi dichiarati in Redditi 2024. Prima di correggere la dichiarazione occorre capire se la differenza è reale o soltanto apparente.
Con il provvedimento del 5 ottobre 2026 l’Agenzia delle entrate ha avviato l’invio via PEC di comunicazioni (le cosiddette lettere di compliance) alle imprese per le quali le fatture elettroniche emesse e i corrispettivi trasmessi nel 2023 non risultano, in tutto o in parte, tra i ricavi dichiarati nel modello Redditi 2024. La comunicazione non è un avviso di accertamento e non chiede un pagamento: segnala un’anomalia e offre due strade. Se la differenza ha una spiegazione, la si illustra all’Agenzia con i documenti; se c’è stata davvero un’omissione, la si regolarizza con la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso, pagando sanzioni ridotte. Non conviene ignorare la comunicazione: i dati sono a disposizione anche della Guardia di finanza.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026, attua l’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Queste norme consentono all’Agenzia di mettere a disposizione del contribuente gli elementi in suo possesso, perché questi possa correggere spontaneamente errori e omissioni. L’Agenzia incrocia i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente (d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127) con il reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta 2023 nei quadri RF (contabilità ordinaria), RG (contabilità semplificata) o LM (regime forfetario o di vantaggio) del modello Redditi 2024.
Il controllo riguarda quindi il solo reddito d’impresa: imprese individuali, società di persone e società di capitali, comprese le imprese in regime forfetario. Ne restano fuori i professionisti, sia quelli in regime ordinario o semplificato, che dichiarano i compensi nel quadro RE, sia quelli in regime forfetario, che pure compilano il quadro LM ma per redditi di lavoro autonomo.
La comunicazione è inviata esclusivamente al domicilio digitale del contribuente, cioè all’indirizzo PEC risultante dagli elenchi pubblici (INI-PEC o registro delle imprese). È consultabile anche nel Cassetto fiscale, nella sezione «L’Agenzia scrive», e nel portale «Fatture e Corrispettivi», dove si trovano le informazioni di dettaglio. La comunicazione riporta: il codice fiscale e il nome o la denominazione del contribuente; il numero identificativo e il codice atto, il periodo d’imposta, la data e il protocollo telematico della dichiarazione presentata per il 2023, le modalità per chiedere chiarimenti o segnalare elementi non conosciuti dall’Agenzia e quelle per regolarizzare la posizione.
Alla PEC da cui parte la comunicazione non si può rispondere. Si risponde con le modalità indicate nella comunicazione, anche tramite il commercialista o un altro intermediario abilitato. Il provvedimento non fissa un termine per la risposta: il limite di fatto è quello entro cui l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento.
Il primo passo è una riconciliazione: il totale delle fatture elettroniche e dei corrispettivi del 2023 va messo a confronto, voce per voce, con i ricavi indicati nella dichiarazione. Non sempre lo scostamento è un errore. I casi più frequenti di differenza soltanto apparente sono questi.
Competenza. Per le imprese in contabilità ordinaria i ricavi si imputano secondo l’articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): i beni mobili si considerano ceduti alla consegna o alla spedizione, i servizi alla data di ultimazione. Una fattura di acconto emessa nel 2023 per un servizio ultimato nel 2024, o una fattura differita emessa nel gennaio 2023 per una consegna del dicembre 2022, non appartiene ai ricavi del 2023.
Cassa. In contabilità semplificata i ricavi concorrono al reddito quando sono incassati (articolo 66 del testo unico), salvo l’opzione per il criterio della registrazione (articolo 18, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600); per i forfetari vale sempre l’incasso (articolo 1, comma 64, della legge n. 190 del 2014). Senza quell’opzione, una fattura del 2023 incassata nel 2024 è ricavo del 2024.
Cessioni di beni strumentali. La vendita di un macchinario o di un automezzo è fatturata per l’intero prezzo, ma al reddito concorre soltanto la plusvalenza (articolo 86 del testo unico), indicata in un rigo diverso da quello dei ricavi.
Note di credito e documenti che non sono ricavi. Le note di credito (note di variazione in diminuzione) riducono il fatturato. Le autofatture e le integrazioni per l’inversione contabile (reverse charge), le autofatture per omaggi a clienti e le somme anticipate in nome e per conto del cliente (articolo 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) passano dal Sistema di Interscambio ma non sono ricavi dell’impresa. Diverso è il caso dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’impresa, oppure assegnati ai soci: il loro valore normale è ricavo (articolo 85, comma 2, del testo unico) e va dichiarato.
Duplicazioni e IVA. Nel commercio al minuto la stessa vendita può risultare sia nei corrispettivi telematici sia nella fattura emessa su richiesta del cliente. Inoltre i corrispettivi si incassano comprensivi dell’IVA, mentre i ricavi si dichiarano al netto dell’imposta scorporata (articolo 27 del d.P.R. n. 633 del 1972). La riconciliazione deve eliminare i doppi conteggi e confrontare grandezze omogenee, cioè gli imponibili.
Se la riconciliazione spiega la differenza, si invia all’Agenzia un prospetto di riconciliazione con i documenti di supporto (contratti, documenti di trasporto, stati di avanzamento, registro dei beni ammortizzabili, schede contabili) e si conserva la ricevuta.
Se dalla verifica risultano ricavi effettivamente non dichiarati, si presenta la dichiarazione integrativa di Redditi 2024 e, se dovuta, di IRAP 2024 (articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322), aggiornando se necessario il modello ISA. Con il modello F24 si versano poi la maggiore imposta, gli interessi legali e la sanzione ridotta. Nelle società di persone e nelle società trasparenti l’integrativa va presentata anche dai soci, ai quali il maggior reddito è imputato. Per gli imprenditori individuali e per i soci di società di persone iscritti alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti il maggior reddito incide anche sui contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale. Per i forfetari la maggiore imposta è l’imposta sostitutiva e l’IRAP non è dovuta.
La comunicazione non impedisce il ravvedimento operoso. L’articolo 13, comma 1-ter, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, lo esclude soltanto dopo la notifica di atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. La comunicazione non modifica nemmeno la misura della riduzione, che dipende dal tempo trascorso dalla violazione ed eventualmente dalla notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema d’atto.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione per dichiarazione infedele è pari al 70% della maggiore imposta, con un minimo di 150 euro (articolo 1, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87). Alla data di pubblicazione la riduzione applicabile è di un settimo (articolo 13, comma 1, lettera b-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997), cioè il 10% della maggiore imposta (con un minimo di 21,43 euro, pari a un settimo di 150): su 1.000 euro di maggiore imposta, 100 euro di sanzione, oltre all’imposta e agli interessi legali. La stessa sanzione per dichiarazione infedele riguarda anche l’IRAP, che si calcola sul valore della produzione.
Per le stesse violazioni la sanzione base può scendere al 50%, cioè alla sanzione del 25% prevista dall’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 aumentata al doppio, quando la violazione emerge da una dichiarazione integrativa presentata prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (articolo 1, comma 2-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997): con il ravvedimento sarebbero 71,43 euro ogni 1.000 euro di maggiore imposta. Se questa misura resti applicabile dopo la ricezione della comunicazione dell’Agenzia non è stato chiarito: prudenzialmente conviene calcolare il ravvedimento sul 70% e valutare il caso con il proprio consulente.
Per le dichiarazioni trasmesse prima del 1° settembre 2024 può applicarsi il regime precedente, con la sanzione minima del 90%. In quel regime la riduzione è di un settimo se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta 2025, che quest’anno scade lunedì 2 novembre 2026, e di un sesto dopo: su 1.000 euro di maggiore imposta, 128,57 euro oppure 150 euro. Sul momento in cui si considera commessa la violazione, e quindi sul regime applicabile, la prassi non si è ancora pronunciata: la data di trasmissione, riportata nella stessa comunicazione, va verificata caso per caso.
L’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento relativo al 2023, sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA, entro il 31 dicembre 2029 (articolo 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972); entro lo stesso termine si può presentare la dichiarazione integrativa. Per i forfetari che nel 2023 hanno emesso esclusivamente fatture elettroniche il termine per le imposte sui redditi è ridotto di un anno, al 31 dicembre 2028 (articolo 1, comma 74, della legge n. 190 del 2014, nel testo applicabile fino al periodo d’imposta 2025). Regolarizzare presto, però, conviene: il ravvedimento resta possibile finché non viene notificato un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, e ogni mese di ritardo aggiunge interessi e lascia aperto il rischio di un controllo.
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale per il 2024 e il 2025 deve valutare con attenzione gli effetti. L’articolo 22 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, nel testo applicabile a quel biennio, prevede la decadenza quando un accertamento rivela, nei periodi del concordato o in quello precedente (cioè il 2023), attività non dichiarate, o passività dichiarate che risultano inesistenti o indeducibili, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. La prevede anche quando una dichiarazione integrativa porta a redditi o a un valore della produzione diversi da quelli in base ai quali è stata accettata la proposta. Se l’integrativa del 2023, anno sui cui dati è stata costruita la proposta, rientri in questa seconda ipotesi non è stato chiarito dall’Agenzia: la valutazione va fatta sulla singola posizione, prima di presentare l’integrativa.
Se la fattura è stata emessa ma l’operazione è stata omessa anche nella liquidazione o nella dichiarazione IVA, la verifica va estesa all’IVA, che segue regole proprie.
No. È una comunicazione che segnala una presunta anomalia e invita a chiarirla o a correggerla. Non è un atto impositivo e non è un atto impugnabile davanti al giudice tributario: i termini per il ricorso decorrono soltanto dalla notifica di un eventuale avviso di accertamento. Non impedisce il ravvedimento operoso.
Il provvedimento non fissa un termine. L’Agenzia può però notificare in qualsiasi momento un avviso di accertamento sul 2023, fino al 31 dicembre 2029 (31 dicembre 2028, per le sole imposte sui redditi, per i forfetari che hanno emesso esclusivamente fatture elettroniche). Da quel momento il ravvedimento non è più possibile: conviene quindi muoversi subito.
Secondo il provvedimento, no: la campagna riguarda soltanto il reddito d’impresa dichiarato nei quadri RF, RG e LM; il professionista forfetario, pur compilando il quadro LM, ne resta escluso. Restano possibili, in generale, altri controlli sui compensi.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026.
Articolo 1, commi 64, 74 e da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; articolo 21 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148.
Articoli 1 e 2 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
Articoli 66, 85, 86 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Articoli 15, 27, 54-bis e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articoli 18, comma 5, 36-bis, 36-ter e 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 1, commi 2 e 2-bis, e articolo 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 5 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Articolo 22 del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: le cause della differenza, il regime sanzionatorio applicabile e gli effetti su ISA e concordato preventivo biennale vanno verificati sulla documentazione della singola impresa.
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