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Accertamento, riscossione e contenzioso

Testo unico adempimenti e accertamento: dal 2027 nuovi numeri per regole in gran parte invariate

Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, approva il testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento, che si applica dal 1° gennaio 2027. Le regole su dichiarazioni, controlli e accertamento cambiano collocazione e numero; nella sostanza restano in gran parte quelle di oggi, con alcune novità già inserite.

24 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 7 min

Il testo unico riunisce, tra l’altro, gran parte del DPR 600/1973, le norme sui poteri di controllo e di accertamento del DPR 633/1972, il DPR 605/1973 sull’anagrafe tributaria e la disciplina dell’accertamento con adesione del decreto legislativo 218/1997. In sintesi:

  • fino al 31 dicembre 2026 restano applicabili le norme attuali;
  • dal 2027 i riferimenti normativi cambiano: ad esempio l’articolo 159 per i poteri degli uffici e l’articolo 293 per i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA;
  • molte disposizioni sono riprese senza modifiche sostanziali, ma alcune novità sono già entrate nel testo unico prima ancora che si applichi.

Il testo unico e gli altri sette

Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 (supplemento ordinario n. 28) ed è in vigore dal giorno successivo, ma le disposizioni del testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (articolo 368). È stato adottato in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la delega per la riforma fiscale, che ha affidato al Governo il riordino delle norme tributarie in testi unici. Lo stesso decreto contiene anche disposizioni di coordinamento e correttive degli altri testi unici già approvati.

Dal 1° gennaio 2027 si applicheranno insieme otto testi unici; per ciascuno la decorrenza è fissata a quella data:

Testo unico Decreto legislativo
Sanzioni tributarie amministrative e penali 5 novembre 2024, n. 173
Tributi erariali minori 5 novembre 2024, n. 174
Giustizia tributaria 14 novembre 2024, n. 175
Versamenti e riscossione 24 marzo 2025, n. 33
Imposta di registro e altri tributi indiretti 1° agosto 2025, n. 123
Imposta sul valore aggiunto 19 gennaio 2026, n. 10
Imposte sui redditi 19 giugno 2026, n. 117
Adempimenti e accertamento 5 agosto 2026, n. 141

Com’è organizzato

Nella versione pubblicata il testo unico conta 368 articoli, divisi in tre parti.

  • Parte I, adempimenti, comunicazioni e dichiarazioni (articoli 1-88). Comprende l’anagrafe tributaria e il codice fiscale (articoli 1-14, nei quali, secondo FiscoOggi, è stato recepito il DPR 605/1973 con l’esclusione delle disposizioni finali e transitorie non più in vigore e delle norme sulle sanzioni), l’anagrafe dei rapporti, gli adempimenti ai fini delle imposte sui redditi, le opzioni, le comunicazioni e le dichiarazioni.
  • Parte II, collaborazione, controlli e accertamento (articoli 89-363). Raccoglie il concordato preventivo biennale, l’adempimento collaborativo, gli accordi preventivi internazionali, i poteri degli uffici, la cooperazione amministrativa, la liquidazione automatizzata e il controllo formale delle dichiarazioni, l’accertamento delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’imposta di registro e dei tributi minori e, negli articoli 345-363, l’accertamento con adesione. Gli articoli da 1 a 17 del decreto legislativo 218/1997, che oggi disciplina l’adesione, sono tra le norme abrogate dal testo unico (articolo 367, comma 1, lettera bb).
  • Parte III, disposizioni transitorie e finali (articoli 364-368). Contiene, tra l’altro, l’elenco delle abrogazioni e la regola sulla decorrenza.

Le regole restano in gran parte quelle di oggi

L’operazione è soprattutto di riordino. Secondo FiscoOggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate, nella Parte I sono state recepite molte disposizioni già in vigore senza modifiche di natura sostanziale, con un’opera di sistematizzazione e di aggiornamento delle norme; non mancano però alcune novità.

Un esempio concreto è quello dei termini di accertamento. L’articolo 293 riunisce l’articolo 43 del DPR 600/1973 e l’articolo 57 del DPR 633/1972 senza modificarne la durata: l’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Il testo unico contiene inoltre una clausola di raccordo (articolo 367, comma 3): salvo diversa previsione e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti a disposizioni espressamente abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico. Per applicarla a una singola norma occorre verificare che la disposizione richiamata sia tra quelle abrogate e quale sia la disposizione corrispondente.

La novità più visibile: la numerazione

Dal 1° gennaio 2027 avvisi, comunicazioni e atti difensivi dovranno fare riferimento agli articoli del testo unico. Alcuni poteri, finora disciplinati in norme distinte per le imposte sui redditi e per l’IVA, sono riuniti in un solo articolo. Queste corrispondenze sono riportate nell’intestazione di ciascun articolo del testo unico, consultato su Normattiva:

Norma attuale Testo unico dal 2027 Materia
Artt. 31, commi 1 e 2, e 32 DPR 600/1973; art. 51 DPR 633/1972 Art. 159 Attribuzioni e poteri degli uffici
Art. 33 e art. 38-bis, comma 2, DPR 600/1973; artt. 52 e 63 DPR 633/1972 Art. 161 Accessi, ispezioni e verifiche
Art. 36-bis DPR 600/1973 Art. 243 Liquidazione in base alle dichiarazioni
Art. 36-ter DPR 600/1973 Art. 245 Controllo formale delle dichiarazioni
Art. 43 DPR 600/1973; art. 57 DPR 633/1972 Art. 293 Termini per l’accertamento
D.lgs. 218/1997, artt. 1-17 Artt. 345-363 Accertamento con adesione

Per le altre disposizioni conviene non affidarsi alla memoria: la corrispondenza va verificata caso per caso. Serve attenzione anche per norme di uso quotidiano, come quelle sui termini di presentazione delle dichiarazioni e sulla dichiarazione integrativa.

Le modifiche già entrate nel testo unico

Il testo unico non si applica ancora, ma è già stato modificato. L’articolo 22 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), ha inserito sia nell’articolo 43 del DPR 600/1973 sia nell’articolo 293 del testo unico una regola per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, esclusi quelli relativi a operazioni inesistenti: il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione del periodo d’imposta in cui una quota è stata dedotta per la prima volta. Per ammortamenti e spese pluriennali la regola vale per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa, e si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.

L’articolo 24 dello stesso decreto ha aggiunto al testo unico l’articolo 252-bis sull’accertamento per antieconomicità: ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato può indicare un maggior ricavo o la mancanza di inerenza di un costo solo se si accompagna ad altri elementi gravi, precisi e concordanti, oppure se è manifesta e rilevante.

Il 13 ottobre 2026, inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di coordinamento e correttivo degli otto testi unici, che aggiorna i riferimenti normativi, corregge refusi, completa la trasposizione di disposizioni vigenti e rettifica alcune modifiche dei decreti legislativi 141 e 148 del 2026. Il provvedimento deve ancora completare l’iter e potrà modificare singoli articoli.

Uno strumento per orientarsi

Sul sito del Dipartimento delle finanze è disponibile TrovaTU, un’applicazione che, partendo dagli estremi della norma attuale (anno, numero e, se si vuole, articolo e comma), indica dove la disposizione è confluita nei nuovi testi unici e permette di mettere a confronto il testo vigente e quello applicabile dal 2027. Il Dipartimento precisa che TrovaTU non è una banca dati normativa: è un ausilio utile, da usare insieme al testo ufficiale, e le corrispondenze potranno cambiare con il decreto correttivo.

Che cosa conviene fare

  1. Fino al 31 dicembre 2026 si applicano le norme attuali. Per controlli, adesioni e accertamenti a cavallo del 1° gennaio 2027 conviene verificare caso per caso quale testo si applica.
  2. Prepararsi alla nuova lingua degli atti. Dal 2027 un invito a comparire, una comunicazione sull’esito del controllo formale o un avviso di accertamento potranno richiamare articoli che oggi non dicono nulla al lettore. Prima di valutare un atto va ricostruita la norma d’origine, che l’intestazione dell’articolo del testo unico indica.
  3. Aggiornare modelli e procedure. Lettere d’incarico, istanze, memorie, ricorsi, liste di controllo e software che citano il DPR 600/1973, il DPR 633/1972 o il decreto sull’adesione andranno rivisti. Lo stesso vale per i rinvii alle norme sul processo tributario e sulle sanzioni, che dal 2027 si trovano nei rispettivi testi unici.
  4. Seguire il correttivo. Le verifiche fatte oggi vanno ripetute dopo l’approvazione definitiva del correttivo e, comunque, prima di redigere ciascun atto.

Per cittadini e imprese il riordino non cambia, nella gran parte dei casi, la sostanza dei rapporti con il Fisco. Le novità vanno però individuate confrontando il testo unico con le norme di oggi, e per qualche tempo la lettura degli atti richiederà una tabella di corrispondenza a portata di mano.

Fonti

D.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (G.U. n. 181 del 6 agosto 2026, S.O. n. 28), testo unico allegato, artt. 159, 161, 243, 245, 252-bis, 293, 345-363, 367 e 368 (testo vigente al 27/10/2026 e testo applicabile dal 1° gennaio 2027)

D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30), artt. 22 e 24

L. 9 agosto 2023, n. 111, art. 21; d.lgs. 173/2024, 174/2024, 175/2024, 33/2025, 123/2025, 10/2026 e 117/2026, articoli sulla decorrenza

Consiglio dei ministri, comunicato n. 192 del 13 ottobre 2026

FiscoOggi, 7 agosto e 7 settembre 2026, e Dipartimento delle finanze, pagina informativa di TrovaTU

Tuttavia le corrispondenze indicate valgono per il testo oggi pubblicato: il correttivo approvato in esame preliminare il 13 ottobre 2026 può ancora modificarle prima del 1° gennaio 2027.

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