Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, approva il testo unico delle disposizioni in materia di adempimenti e accertamento, che si applica dal 1° gennaio 2027. Le regole su dichiarazioni, controlli e accertamento cambiano collocazione e numero; nella sostanza restano in gran parte quelle di oggi, con alcune novità già inserite.
Il testo unico riunisce, tra l’altro, gran parte del DPR 600/1973, le norme sui poteri di controllo e di accertamento del DPR 633/1972, il DPR 605/1973 sull’anagrafe tributaria e la disciplina dell’accertamento con adesione del decreto legislativo 218/1997. In sintesi:
Il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2026 (supplemento ordinario n. 28) ed è in vigore dal giorno successivo, ma le disposizioni del testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (articolo 368). È stato adottato in attuazione dell’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, la delega per la riforma fiscale, che ha affidato al Governo il riordino delle norme tributarie in testi unici. Lo stesso decreto contiene anche disposizioni di coordinamento e correttive degli altri testi unici già approvati.
Dal 1° gennaio 2027 si applicheranno insieme otto testi unici; per ciascuno la decorrenza è fissata a quella data:
| Testo unico | Decreto legislativo |
|---|---|
| Sanzioni tributarie amministrative e penali | 5 novembre 2024, n. 173 |
| Tributi erariali minori | 5 novembre 2024, n. 174 |
| Giustizia tributaria | 14 novembre 2024, n. 175 |
| Versamenti e riscossione | 24 marzo 2025, n. 33 |
| Imposta di registro e altri tributi indiretti | 1° agosto 2025, n. 123 |
| Imposta sul valore aggiunto | 19 gennaio 2026, n. 10 |
| Imposte sui redditi | 19 giugno 2026, n. 117 |
| Adempimenti e accertamento | 5 agosto 2026, n. 141 |
Nella versione pubblicata il testo unico conta 368 articoli, divisi in tre parti.
L’operazione è soprattutto di riordino. Secondo FiscoOggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate, nella Parte I sono state recepite molte disposizioni già in vigore senza modifiche di natura sostanziale, con un’opera di sistematizzazione e di aggiornamento delle norme; non mancano però alcune novità.
Un esempio concreto è quello dei termini di accertamento. L’articolo 293 riunisce l’articolo 43 del DPR 600/1973 e l’articolo 57 del DPR 633/1972 senza modificarne la durata: l’avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il testo unico contiene inoltre una clausola di raccordo (articolo 367, comma 3): salvo diversa previsione e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, i riferimenti contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti a disposizioni espressamente abrogate si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico. Per applicarla a una singola norma occorre verificare che la disposizione richiamata sia tra quelle abrogate e quale sia la disposizione corrispondente.
Dal 1° gennaio 2027 avvisi, comunicazioni e atti difensivi dovranno fare riferimento agli articoli del testo unico. Alcuni poteri, finora disciplinati in norme distinte per le imposte sui redditi e per l’IVA, sono riuniti in un solo articolo. Queste corrispondenze sono riportate nell’intestazione di ciascun articolo del testo unico, consultato su Normattiva:
| Norma attuale | Testo unico dal 2027 | Materia |
|---|---|---|
| Artt. 31, commi 1 e 2, e 32 DPR 600/1973; art. 51 DPR 633/1972 | Art. 159 | Attribuzioni e poteri degli uffici |
| Art. 33 e art. 38-bis, comma 2, DPR 600/1973; artt. 52 e 63 DPR 633/1972 | Art. 161 | Accessi, ispezioni e verifiche |
| Art. 36-bis DPR 600/1973 | Art. 243 | Liquidazione in base alle dichiarazioni |
| Art. 36-ter DPR 600/1973 | Art. 245 | Controllo formale delle dichiarazioni |
| Art. 43 DPR 600/1973; art. 57 DPR 633/1972 | Art. 293 | Termini per l’accertamento |
| D.lgs. 218/1997, artt. 1-17 | Artt. 345-363 | Accertamento con adesione |
Per le altre disposizioni conviene non affidarsi alla memoria: la corrispondenza va verificata caso per caso. Serve attenzione anche per norme di uso quotidiano, come quelle sui termini di presentazione delle dichiarazioni e sulla dichiarazione integrativa.
Il testo unico non si applica ancora, ma è già stato modificato. L’articolo 22 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026), ha inserito sia nell’articolo 43 del DPR 600/1973 sia nell’articolo 293 del testo unico una regola per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, esclusi quelli relativi a operazioni inesistenti: il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione del periodo d’imposta in cui una quota è stata dedotta per la prima volta. Per ammortamenti e spese pluriennali la regola vale per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa, e si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027.
L’articolo 24 dello stesso decreto ha aggiunto al testo unico l’articolo 252-bis sull’accertamento per antieconomicità: ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, la differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato può indicare un maggior ricavo o la mancanza di inerenza di un costo solo se si accompagna ad altri elementi gravi, precisi e concordanti, oppure se è manifesta e rilevante.
Il 13 ottobre 2026, inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di coordinamento e correttivo degli otto testi unici, che aggiorna i riferimenti normativi, corregge refusi, completa la trasposizione di disposizioni vigenti e rettifica alcune modifiche dei decreti legislativi 141 e 148 del 2026. Il provvedimento deve ancora completare l’iter e potrà modificare singoli articoli.
Sul sito del Dipartimento delle finanze è disponibile TrovaTU, un’applicazione che, partendo dagli estremi della norma attuale (anno, numero e, se si vuole, articolo e comma), indica dove la disposizione è confluita nei nuovi testi unici e permette di mettere a confronto il testo vigente e quello applicabile dal 2027. Il Dipartimento precisa che TrovaTU non è una banca dati normativa: è un ausilio utile, da usare insieme al testo ufficiale, e le corrispondenze potranno cambiare con il decreto correttivo.
Per cittadini e imprese il riordino non cambia, nella gran parte dei casi, la sostanza dei rapporti con il Fisco. Le novità vanno però individuate confrontando il testo unico con le norme di oggi, e per qualche tempo la lettura degli atti richiederà una tabella di corrispondenza a portata di mano.
D.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (G.U. n. 181 del 6 agosto 2026, S.O. n. 28), testo unico allegato, artt. 159, 161, 243, 245, 252-bis, 293, 345-363, 367 e 368 (testo vigente al 27/10/2026 e testo applicabile dal 1° gennaio 2027)
D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30), artt. 22 e 24
L. 9 agosto 2023, n. 111, art. 21; d.lgs. 173/2024, 174/2024, 175/2024, 33/2025, 123/2025, 10/2026 e 117/2026, articoli sulla decorrenza
Consiglio dei ministri, comunicato n. 192 del 13 ottobre 2026
FiscoOggi, 7 agosto e 7 settembre 2026, e Dipartimento delle finanze, pagina informativa di TrovaTU
Tuttavia le corrispondenze indicate valgono per il testo oggi pubblicato: il correttivo approvato in esame preliminare il 13 ottobre 2026 può ancora modificarle prima del 1° gennaio 2027.
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