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Guide dello Studio · Onoranze funebri

Onoranze funebri: contabilità, fisco, lavoro e regole dell’attività

Chi guida un’impresa di onoranze funebri conosce la doppia natura di questo lavoro. Da una parte ci sono le famiglie, che in poche ore devono decidere cose a cui non avevano mai pensato, e un personale che regge notti di reperibilità, recuperi, viaggi lunghi e un carico emotivo che pochi immaginano. Dall’altra ci sono regole fitte e poco conosciute: requisiti regionali, un’esenzione IVA che costa più di quanto sembri, un contratto collettivo con istituti propri, controlli capaci di ricostruire i ricavi funerale per funerale.

Questa guida è scritta per i titolari e gli amministrativi di queste imprese, per chi sta per aprirne una e per chi ne tiene i conti e le paghe. Raccoglie le regole che contano nel lavoro di ogni giorno: autorizzazioni, personale, IVA, imposte, controlli, rapporti con le famiglie, i Comuni e gli ospedali. Accanto ai temi da manuale ci sono le questioni che nei libri trovano poco spazio e che invece, in una verifica o in una causa, fanno la differenza: il preventivo non firmato, i familiari in disaccordo, il necroforo prestato da un collega.

Il testo è aggiornato al 16 ottobre 2026. Per le regole regionali il riferimento principale è l’Emilia-Romagna, con un confronto con la Lombardia. Un’avvertenza vale per tutta la guida: dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi testi unici tributari. Sono il testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), il testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 377) e il testo unico dell’imposta di registro e delle altre imposte indirette, comprese successioni e donazioni (d.lgs. 123/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 agosto 2025, la cui applicazione è stata rinviata al 2027 dal d.l. 200/2025). Sono testi di riordino: cambiano la numerazione degli articoli, non la sostanza delle regole qui esaminate. Fino al 31 dicembre 2026 restano in vigore il d.P.R. 633/1972, il TUIR (d.P.R. 917/1986) e il d.lgs. 346/1990, ed è a questi che rinviamo.

In breve

  • In Emilia-Romagna la SCIA richiede quattro operatori con un rapporto di lavoro documentato: le assunzioni precedono il primo funerale.
  • Prima di firmare la locazione della rimessa vanno verificate con il Comune la destinazione d’uso e la conformità edilizia, e con l’Azienda USL l’idoneità dei locali.
  • Le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri sono esenti da IVA (art. 10, n. 27, d.P.R. 633/1972): con un pro rata molto basso l’IVA sugli acquisti diventa in sostanza un costo.
  • Diritti comunali e cimiteriali, tariffa del crematorio e necrologi restano fuori dalla base imponibile solo se anticipati in nome e per conto del cliente, con il documento intestato al familiare.
  • Ogni funerale lascia traccia in più archivi pubblici: le differenze fra questi dati e i ricavi dichiarati sono la base tipica dell’accertamento.
  • Il procacciamento espone l’impresa alla sospensione ed è di regola giusta causa di licenziamento, anche al primo episodio.

Aprire l’impresa

Un’attività regolata dalle Regioni

In Italia manca una legge nazionale sulle imprese funebri. Le regole statali di base sono ancora quelle del regolamento di polizia mortuaria (d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285): trasporto dei cadaveri, carri e rimesse (artt. 16-36), imbalsamazione (art. 46), cremazione e cimiteri. Si aggiunge la L. 30 marzo 2001, n. 130, sulla cremazione e sulla dispersione delle ceneri, modificata in modo rilevante dalla L. 2 dicembre 2025, n. 182. Oggi la cremazione è qualificata servizio pubblico locale d’interesse generale. Il trasporto al crematorio va affidato a imprese funebri autorizzate, con trasporti multipli fino a quattro feretri per mezzo. L’autorizzazione al trasporto indica il soggetto incaricato, il crematorio e la destinazione delle ceneri (art. 1 L. 130/2001 nel testo vigente).

Tutto il resto, cioè chi può esercitare, con quali mezzi e quale personale, lo decidono le Regioni. Chi lavora a cavallo di due regioni, come capita nel Basso Ferrarese verso il Veneto, deve conoscere due regimi diversi. Vale lo stesso per chi ha sedi in Emilia-Romagna e in Lombardia.

Resta in gioco anche il vecchio art. 115 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931): il disbrigo delle pratiche per conto dei familiari è un’attività di agenzia d’affari. In Emilia-Romagna il titolo per l’attività funebre comprende, ma non sostituisce, le autorizzazioni di pubblica sicurezza, commercio e agenzia d’affari (DGR 172/2022, punto 1.1). Ne derivano i requisiti morali di soci e amministratori: nessuna causa ostativa degli artt. 11, 12 e 92 T.U.L.P.S. e documentazione antimafia in regola (art. 67 d.lgs. 159/2011).

Emilia-Romagna: la L.R. 19/2004 e la direttiva del 2022

La legge di riferimento è la L.R. 29 luglio 2004, n. 19, modificata più volte, da ultimo dalla L.R. 14 giugno 2024, n. 7. L’art. 13 definisce l’attività funebre come un servizio che assicura congiuntamente tre prestazioni: il disbrigo delle pratiche su mandato dei familiari, la fornitura di casse e articoli funebri e il trasporto di salme, cadaveri, ceneri e ossa. Chi ne vuole svolgere una sola non è un’impresa funebre. Fa eccezione il solo trasporto funebre, che ha un titolo proprio.

L’attività si avvia con una segnalazione certificata al Comune della sede, efficace da subito; il testo della legge parla ancora di dichiarazione di inizio attività. La SCIA si presenta al SUAP tramite la piattaforma regionale Accesso Unitario. Il Comune ha poi sessanta giorni per controllare i requisiti e, se mancano, vietare la prosecuzione (art. 19, comma 3, L. 241/1990). Ogni sede secondaria richiede una propria SCIA.

I requisiti sono fissati dalla Giunta. Il testo oggi vigente è la DGR 14 febbraio 2022, n. 172. Ha sostituito la DGR 1678/2019 e ha riscritto parti delle DGR 7 febbraio 2005, n. 156 e 13 febbraio 2006, n. 163, che restano in vigore per il resto, in particolare per la formazione. I punti principali sono questi:

  • Sede. Almeno una sede per la trattazione degli affari nel Comune della SCIA, riservata, a uso esclusivo (non può essere condivisa con un’altra impresa), in regola sotto il profilo edilizio e dell’agibilità. Il titolo di disponibilità è libero.
  • Prezzario. Va esposto in ogni sede e mostrato a chi chiede un preventivo (punto 2.5).
  • Carro e rimessa. Almeno un’auto funebre e un’autorimessa attrezzata per pulizia e sanificazione, disponibili in via continuativa con qualsiasi titolo, leasing compreso. L’Azienda USL verifica l’idoneità e rilascia un attestato che indica la rimessa (punto 2.6; artt. 20-21 d.P.R. 285/1990).
  • Responsabile della conduzione. Una persona formata, che può essere il titolare o il legale rappresentante (punto 2.3).
  • Personale. Almeno quattro operatori funebri formati, con rapporti di lavoro documentati già alla SCIA (punto 2.7). Il responsabile conta fra i quattro se lavora davvero sul campo e il volume di attività glielo consente (punto 2.8); contano i soci che lavorano per la società (punto 2.12).
  • Sedi secondarie. Ognuna richiede un addetto alla trattazione degli affari diverso da quello della sede principale, con la stessa formazione del responsabile. Non servono altri quattro operatori (punto 2.4).

La direttiva dice anche che cosa non basta. Per raggiungere i minimi non valgono l’associazione temporanea di imprese, il contratto di rete, il personale preso da soggetti non autorizzati all’attività funebre (cooperative di servizi, agenzie) e le imprese di solo trasporto (punti 2.9, 2.14 e 2.15). Sono possibili altre forme societarie o associative con un’impresa funebre che disponga in proprio di almeno otto operatori e due auto funebri. Questa dotazione copre fino a quattro contratti; oltre, serve un operatore in più per ogni contratto e un’auto ogni tre. Le famiglie vanno informate dell’accordo al momento dell’incarico (punto 2.10).

Lombardia, in breve

In Lombardia la materia è nel Titolo VI-bis della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e nel regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4. Le differenze che contano per chi viene dall’Emilia-Romagna sono queste.

  • Serve un direttore tecnico con poteri direttivi (art. 74 L.R. 33/2009). Secondo le FAQ regionali non rientra nel numero minimo di operatori.
  • I requisiti crescono con i volumi: un carro, una rimessa e quattro necrofori bastano fino a 560 servizi l’anno. Superata del 20% questa soglia, servono un carro e quattro necrofori in più (art. 3 R.R. 4/2022).
  • Carro, rimessa e operatori possono essere forniti da un «centro servizi» con un appalto esclusivo di almeno un anno. Il contratto va registrato e allegato alla SCIA (art. 74-bis L.R. 33/2009).
  • Le incompatibilità sono più ampie. Comprendono ambulanze, trasporto sanitario e servizi socio-assistenziali, anche per i soli soci.
  • La casa funeraria è disciplinata espressamente, con distanze minime da strutture sanitarie e cimiteri (art. 70-bis L.R. 33/2009; art. 10 R.R. 4/2022).
  • Per l’esercizio senza requisiti o senza SCIA la legge regionale prevede una sanzione da 3.000 a 9.000 euro, insieme al divieto di prosecuzione (art. 77 L.R. 33/2009).

Le altre regioni hanno impianti simili ma non uguali. Chi apre una sede fuori regione deve rifare da capo la verifica dei requisiti.

Formazione

I corsi sono distinti per l’operatore funebre e per il responsabile della conduzione o addetto alla trattazione degli affari (DGR 156/2005, punto 5.1). Li tengono enti autorizzati dalla Regione. I neoassunti vanno formati entro sei mesi dall’assunzione (DGR 172/2022, punto 2.11). La formazione obbligatoria per svolgere la mansione è a carico del datore, si svolge di regola in orario di lavoro e si computa come orario (art. 11 d.lgs. 104/2022). Può essere finanziata con il fondo interprofessionale cui l’impresa aderisce. Prima di iscrivere il personale conviene farsi confermare per iscritto dall’ente che il corso è valido ai fini della L.R. 19/2004. Gli attestati vanno conservati: li chiedono il Comune e l’Ispettorato.

Rimessa e sala del commiato

L’errore più costoso in fase di avvio riguarda la rimessa. Si firma la locazione di un capannone o di un garage che poi non ottiene l’attestato dell’Azienda USL, oppure che si trova in una zona in cui l’uso non è ammesso. Prima di firmare vanno verificate con l’ufficio tecnico comunale la destinazione d’uso e la conformità edilizia, e con l’Azienda USL l’idoneità dei locali per lavaggio e sanificazione.

La sala del commiato è un investimento distinto, e per molte famiglie è ormai il luogo dell’ultimo saluto. L’Emilia-Romagna non usa l’espressione «casa funeraria» e parla di «strutture per il commiato» (art. 14 L.R. 19/2004). Vi si celebrano i riti di commiato e possono servire anche per custodire ed esporre le salme. Richiedono un’autorizzazione comunale separata dalla SCIA dell’impresa e i requisiti igienico-sanitari dei servizi mortuari delle strutture sanitarie accreditate. Non possono stare dentro strutture sanitarie, socio-sanitarie o di vita collettiva, mentre possono stare nella zona di rispetto cimiteriale. Hanno poi una regola dal peso economico preciso: anche se private, devono essere aperte a chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni. Chi investe in una sala deve quindi prevedere tariffe e condizioni d’uso anche per le famiglie che hanno scelto un’altra impresa.

La L.R. 7/2024 ha aggiunto l’art. 14-bis sui cinerari privati, cioè le strutture per conservare le urne fuori dai cimiteri. Il Piano urbanistico generale individua gli ambiti idonei. Se l’attività cessa, le urne vanno trasferite in un cimitero pubblico o restituite ai familiari. Fra progetto, parere sanitario e autorizzazione passano mesi, e il piano di investimento deve tenerne conto.

Avvio pratico e budget

Chi apre un’impresa sottovaluta spesso che il personale viene prima dei ricavi. La SCIA richiede di avere già quattro operatori con un rapporto di lavoro documentato, quindi le assunzioni precedono il primo funerale. Il budget di avvio deve comprendere almeno queste voci:

  • alcuni mesi di stipendi, contributi e ratei pagati senza incassi corrispondenti;
  • i corsi regionali per il responsabile e per gli operatori;
  • il carro, acquistato, in leasing o a noleggio, e l’attestato dell’Azienda USL;
  • la sede e la rimessa, con gli eventuali lavori di adeguamento e la locazione da registrare entro trenta giorni;
  • un primo magazzino di cofani e urne;
  • l’IVA sugli acquisti, che per un’impresa che fa quasi solo servizi esenti si recupera in minima parte e va trattata come un costo (vedi il capitolo sull’IVA).

Conviene procedere in quest’ordine: mandato al professionista e costituzione; ricerca di sede e rimessa con le verifiche urbanistiche; iscrizione ai corsi; carro e attestato; scelta del CCNL, selezione del personale, posizioni INPS e INAIL; assunzioni con comunicazione UNILAV il giorno prima; documento di valutazione dei rischi e nomine per la sicurezza; SCIA al SUAP e ComUnica al Registro delle imprese; impostazione della contabilità e della fatturazione. Dopo l’avvio va fatto l’accreditamento sulla piattaforma regionale per l’accesso alle camere mortuarie degli ospedali (vedi il capitolo sui rapporti con le strutture).

Chi fonda la nuova impresa mentre è ancora dipendente di un’impresa funebre deve prima risolvere i problemi del rapporto in corso: obbligo di fedeltà, preavviso, eventuale patto di non concorrenza. Ne parliamo nel capitolo sul diritto del lavoro.

Incompatibilità e sanzioni

La legge emiliano-romagnola separa l’attività funebre, che si svolge in concorrenza, dai servizi pubblici legati al decesso. Il gestore di servizi cimiteriali o necroscopici che svolge anche attività funebre ha dovuto separare le due attività in società distinte (art. 5, comma 2). I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono essere affidati a chi esercita attività funebre (art. 5, comma 3). Il trasferimento della salma all’interno della struttura in cui è avvenuto il decesso deve farlo personale senza legami con imprese funebri (art. 10, comma 12).

Per le violazioni della legge e dei regolamenti comunali la sanzione è stabilita dal regolamento comunale fra 250 e 9.300 euro. Se il Comune non l’ha determinata, va da 1.350 a 9.300 euro (art. 7, comma 2, lett. d). Pesano però di più le misure interdittive: il divieto di prosecuzione dopo un controllo negativo sulla SCIA e la sospensione o il divieto dell’attività per procacciamento (art. 13, comma 6). Se la SCIA viene contestata dopo molto tempo, vanno verificati i limiti all’autotutela degli artt. 19, commi 3 e 4, e 21-nonies della L. 241/1990.

Il personale

Quale contratto collettivo

Il lavoro in un’impresa funebre non si programma: si esce di notte, nei festivi, con poco preavviso, e buona parte delle regole sul personale nasce da qui. Per le imprese funebri private il contratto di riferimento è il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre, codice CNEL IB11. Lo firmano FENIOF, con l’assistenza di Confcommercio, e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Il rinnovo, firmato come ipotesi di accordo il 20 maggio 2025 e sottoposto alla consultazione dei lavoratori, copre il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028; gli aumenti dei minimi decorrono dal 1° agosto 2025, con tranche successive fino al 2028. Le aziende pubbliche del settore applicano un contratto distinto, quello Utilitalia (IB17). Negli archivi compaiono anche contratti firmati da organizzazioni minori.

La scelta del contratto non è neutra. L’imponibile contributivo minimo è comunque quello del contratto stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative del settore, qualunque sia il contratto applicato (art. 1, comma 1, d.l. 338/1989; art. 2, comma 25, L. 549/1995). Esoneri e incentivi richiedono il rispetto di quel livello di contrattazione (art. 1, comma 1175, L. 296/2006). Chi applica il contratto del terziario o un contratto minore per risparmiare si espone a recuperi contributivi sulle differenze e perde le agevolazioni. Il contratto di settore, inoltre, disciplina già gli istituti tipici del mestiere: reperibilità, trasferte per i rimpatri, indennità del necroforo-autista.

Nella classificazione del testo contrattuale del 2021 il necroforo è al 5° livello. Il necroforo-autista è al 4° e passa al 4° super dopo tre anni nella mansione; al 4° super va anche il personale formato in tanatoprassi o tanatoestetica. Al 4° livello stanno anche gli addetti a sale del commiato e impianti crematori. Al 3° livello si trovano gli addetti in prevalenza alle pratiche, gli autisti e il maestro di cerimonia. Il 1° e il 2° livello sono per impiegati di concetto e direttivi: lì va collocato, secondo l’autonomia effettiva, il responsabile della conduzione che non è socio. Il rinnovo del 2025 ha inserito al 5° livello il profilo dei movimentatori manuali del feretro sigillato. Gli importi delle paghe base vanno presi dalle tabelle ufficiali del rinnovo, aggiornate a ogni tranche.

Orario, straordinario, festivi

Nel testo del 2021 l’orario normale è di 40 ore settimanali su sei giorni (art. 23). L’orario decorre dall’ingresso in rimessa o sul luogo di lavoro e comprende le attese. Nel limite medio di 48 ore, però, non si computano le attese durante le funzioni e i viaggi in trasferta non alla guida, che restano comunque retribuiti. Le maggiorazioni dell’art. 25 non sono cumulabili e si calcolano su minimo e contingenza: 30% per lo straordinario diurno feriale, 50% notturno, 65% festivo, 75% notturno festivo; 50% per il lavoro ordinario festivo e 25% per il notturno ordinario fra le 22 e le 6. Il rinnovo del 2025 può avere aggiornato alcuni istituti: prima di applicare queste percentuali va controllato il testo definitivo.

L’errore che vediamo più spesso nelle buste paga del settore è un forfait mensile per il lavoro festivo che non corrisponde alle ore effettive. Un prospetto mensile delle ore festive, notturne e straordinarie, confrontato con il libro unico, evita la vertenza e la contestazione ispettiva.

La reperibilità, e quando diventa orario di lavoro

Secondo il CCNL (art. 54 del testo 2021) la reperibilità si dispone per iscritto, a rotazione, senza obbligo di restare in casa. Il lavoratore riceve un’indennità per turno, più alta nei festivi e maggiorata se viene chiamato. La prestazione resa durante la reperibilità si paga come straordinario, notturno o festivo, con un minimo garantito di tre ore. Le spese del telefono sono a carico dell’azienda. Il contratto, avvalendosi degli artt. 7 e 17 del d.lgs. 66/2003, deroga al riposo giornaliero di undici ore. Garantisce però almeno otto ore di riposo continuativo dopo l’intervento e il recupero delle ore mancanti.

Resta da capire quando la reperibilità diventa orario di lavoro. Il d.lgs. 66/2003 conosce solo due categorie, orario e riposo (art. 1, comma 2, lett. a). La Corte di giustizia UE ha fissato il criterio con la sentenza 21 febbraio 2018, C-518/15, Matzak, e con le due sentenze del 9 marzo 2021, C-344/19 e C-580/19. La reperibilità è orario di lavoro per intero quando i vincoli imposti al lavoratore compromettono in modo oggettivo e molto significativo la sua libertà di gestire il tempo libero: tempo di risposta, frequenza delle chiamate, obbligo di restare in un luogo. Le semplici difficoltà pratiche non bastano. Come retribuire quei periodi lo decide il diritto nazionale.

La Cassazione segue questa impostazione. Secondo Cass. 22 novembre 2023, n. 32418, la reperibilità non è una terza categoria. La qualificazione come orario non impone di pagarla automaticamente come straordinario notturno, ma il compenso va misurato sull’art. 36 Cost. Cass., ord. 23 aprile 2025, n. 10648, ha ritenuto orario di lavoro il pernottamento obbligatorio sul posto pur in assenza di chiamate, da retribuire in modo proporzionato e sufficiente anche in deroga al contratto collettivo. Cass., ord. 21 luglio 2023, n. 21934, riguardava l’autista di un’ambulanza, una figura molto vicina alla nostra. Il giudice deve verificare se turni di reperibilità oltre i limiti abbiano impedito di godere dei riposi; il lavoratore può chiedere il risarcimento, ma deve provare il pregiudizio.

Per un’impresa funebre la distinzione è concreta: le notti di reperibilità sono la parte del lavoro che pesa di più su chi la fa e sulla sua famiglia, e una fonte frequente di vertenze. Il necroforo che resta a casa con il telefono, deve presentarsi in un tempo ragionevole e riceve chiamate occasionali è in reperibilità passiva: gli spetta l’indennità contrattuale. Il rischio cambia con l’obbligo di dormire in sede o nella sala del commiato, con tempi di presentazione molto stretti, con chiamate notturne frequenti o con turni continui. In questi casi l’indennità non basta e il tempo va gestito come orario, anche ai fini del limite di 48 ore e dei riposi. Le ore di intervento sono comunque lavoro effettivo. Conviene scrivere nell’ordine di reperibilità il tempo massimo di presentazione e tenere un registro delle chiamate. Servono a pagare correttamente e, in caso di causa, sono la prova migliore.

Due precisazioni pratiche. Il lavoratore in malattia non può essere messo in reperibilità. Il tragitto da casa al luogo dell’intervento, dopo la chiamata, è coperto come infortunio in itinere (art. 2, comma 3, d.P.R. 1124/1965), ed è bene che l’ora della chiamata risulti tracciata.

Contratti flessibili e portatori

Tempo parziale e contratti a termine. Per coprire le punte senza ricorrere al lavoro irregolare lo strumento più corretto è spesso il part-time con clausole elastiche, nei limiti del CCNL e con il consenso scritto del lavoratore. Il contratto a termine non richiede causale nei primi dodici mesi. Oltre, e fino a 24 mesi, servono le causali del contratto collettivo oppure, fino al 31 dicembre 2026, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti (art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2015, come prorogato dalla L. 118/2025). Dal 2027, salvo nuove proroghe, resteranno solo le causali contrattuali.

Prestazioni occasionali. Il Libretto Famiglia è riservato alle persone fisiche che non agiscono come imprese: un’impresa funebre non può usarlo. Il contratto di prestazione occasionale (art. 54-bis d.l. 50/2017) è aperto alle imprese con non più di dieci dipendenti a tempo indeterminato, con limiti annui di 5.000 euro per prestatore da tutti gli utilizzatori, 10.000 euro per utilizzatore e 2.500 euro fra le stesse parti, ed è escluso per chi è stato dipendente o collaboratore negli ultimi sei mesi. Ogni prestazione va comunicata prima sulla piattaforma INPS. Va bene per il portatore davvero saltuario, non per chi lavora ogni settimana.

Portatori «a chiamata» pagati in contanti o come rimborso spese. È una prassi irregolare ancora presente nel settore, ed è la più costosa quando emerge. Il lavoro senza comunicazione preventiva di assunzione comporta la maxisanzione, maggiorata del 30% dal d.l. 19/2024: da 1.950 a 11.700 euro per lavoratore fino a 30 giorni di impiego, da 3.900 a 23.400 euro da 31 a 60 giorni, da 7.800 a 46.800 euro oltre i 60 giorni. Si aggiungono contributi, premi INAIL e sanzioni civili. Il «rimborso spese» forfettario a chi non è in trasferta è retribuzione imponibile (art. 51, comma 1, TUIR, richiamato ai fini contributivi dall’art. 12 L. 153/1969). Sul piano fiscale, il compenso pagato fuori busta e senza documenti non è un costo deducibile. Una collaborazione coordinata e continuativa in cui l’impresa organizza tempi, luogo e modalità del lavoro ricade nella disciplina del lavoro subordinato (art. 2 d.lgs. 81/2015): inquadrare un necroforo come «collaboratore» non è sostenibile.

Del lavoro intermittente e del prestito di personale fra imprese parliamo nel capitolo successivo, perché lì i problemi sono soprattutto giuridici.

Soci, familiari e titolare che lavora

Il socio di srl che lavora nell’impresa con abitualità e prevalenza va iscritto alla Gestione commercianti INPS (art. 1, comma 203, L. 662/1996). Paga almeno il contributo sul minimale anche senza utili. Per il 2026 il reddito minimale è di 18.808 euro e il contributo fisso di 4.611,64 euro (circ. INPS 9 febbraio 2026, n. 14). Il compenso da amministratore va invece nella Gestione separata, e le due iscrizioni convivono (art. 12, comma 11, d.l. 78/2010; Corte cost. n. 15/2012). Il socio che presta opera manuale, per esempio come necroforo, va assicurato all’INAIL (art. 4, n. 7, d.P.R. 1124/1965). Lo stesso vale per i familiari che prestano opera manuale (n. 6).

I familiari che aiutano nei servizi sono un punto critico. Nell’impresa individuale il familiare che collabora in modo abituale e prevalente va iscritto come coadiuvante. Nella srl la figura del collaboratore familiare in senso tecnico non esiste: il figlio o il coniuge che porta il feretro è un lavoratore da assumere, oppure un socio lavoratore. Un aiuto realmente occasionale e gratuito è tollerato entro limiti stretti, e in ispezione la prova dell’occasionalità spetta all’impresa.

INAIL e sicurezza

Con la nota del 12 luglio 2019 di risposta ai quesiti sulla tariffa 2019 l’INAIL ha ricondotto i servizi di pompe funebri e cimiteriali ai riferimenti 0320 e 0840. Vi rientrano tumulazioni, esumazioni, cremazioni, trasporto dei feretri, vendita di feretri e articoli, pratiche e camere ardenti. Le opere edili e marmoree vanno classificate a parte. La voce concreta e il tasso dipendono dalla gestione tariffaria assegnata all’impresa.

Il documento di valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008) deve affrontare i rischi propri del mestiere:

  • il rischio biologico (Titolo X), per il contatto con salme e liquidi biologici, con i relativi dispositivi di protezione, le procedure di sanificazione del carro e della rimessa e le vaccinazioni su indicazione del medico competente;
  • la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI): feretri pesanti, spesso portati a mano, che rendono necessari ausili e lavoro in squadra;
  • il rischio stradale, per le lunghe percorrenze;
  • lo stress lavoro-correlato (art. 28) e il carico emotivo: decessi di bambini, morti violente, recuperi su strada.

La sorveglianza sanitaria è necessaria per movimentazione dei carichi e rischio biologico. La formazione dei lavoratori segue l’art. 37 e l’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Un documento che liquida lo stress in una riga è contestabile, e il tema ha anche un profilo di responsabilità civile, di cui diciamo più avanti.

Per la morte del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente spettano tre giorni di permesso retribuito l’anno (art. 4, comma 1, L. 53/2000). Turni di rientro dopo i servizi più pesanti, rotazione sui recuperi e un supporto psicologico offerto tramite il welfare aziendale (art. 51, comma 2, lett. f), TUIR) costano poco, proteggono le persone e riducono assenze e dimissioni.

Trasferte per rimpatri ed espatri

Le trasferte seguono l’art. 55 del CCNL: rimborso a piè di lista, diaria per ogni pernottamento, concorso alle spese per i pasti. Ai fini fiscali i rimborsi analitici di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea per spese sostenute in Italia sono esenti solo se pagati con strumenti tracciabili (art. 51, comma 5, TUIR, modificato dalla L. 207/2024). Per le spese all’estero il vincolo è stato tolto dal d.l. 84/2025, come confermato dalla risposta a interpello 10 luglio 2025, n. 188. Le indennità forfettarie sono esenti entro 46,48 euro al giorno in Italia e 77,47 euro all’estero. Le ore di guida sono orario di lavoro: nei viaggi lunghi va programmato il riposo prima del rientro.

Incentivi alle assunzioni

Per il 2026 il d.l. 30 aprile 2026, n. 62 ha previsto esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35, di donne svantaggiate e nella ZES unica, che non comprende l’Emilia-Romagna. L’INPS ne ha dato istruzioni con le circolari del 14 maggio 2026, nn. 55, 56 e 57. Valgono condizioni comuni: DURC regolare, rispetto del contratto collettivo leader e, dove richiesto, incremento occupazionale netto. Gli esoneri riguardano le assunzioni effettuate nel 2026, e a oggi non c’è una misura analoga per le nuove assunzioni del 2027. Chi apre nel 2026 ha interesse a valutare subito se fra i quattro operatori da assumere ci sono persone con i requisiti, e a presentare domanda prima di dare il beneficio per acquisito. Massimali e durate vanno letti nella singola circolare.

Diritto del lavoro: i nodi del settore

Prestarsi uomini e mezzi fra imprese

Nel settore è normale che un’impresa chieda a un collega due necrofori per un funerale importante, o il carro con l’autista per un trasporto. Il compenso è spesso un forfait per servizio. La legge consente lo scambio, ma solo in tre forme, e ciascuna ha conseguenze diverse sul piano del lavoro, dei requisiti regionali e dell’IVA.

Il contratto di servizio (appalto). L’altra impresa esegue con uomini e mezzi propri una parte del servizio: un trasporto, un recupero, la squadra con il proprio caposquadra. È un appalto genuino se l’appaltatore organizza i mezzi, dirige i propri lavoratori e si assume il rischio (art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003). Quando il servizio è quasi solo manodopera conta chi dà gli ordini durante il lavoro. Se i necrofori «prestati» eseguono le istruzioni del direttore del funerale dell’impresa che li riceve, e se il prezzo è calcolato a ore o a persona, l’appalto rischia di non essere genuino. Lo stesso vale per cooperative e consorzi di portantini che forniscono solo manodopera.

In Emilia-Romagna la DGR 172/2022 consente di avvalersi di un’altra impresa funebre per il trasporto, ma l’impresa committente deve comunque avere i propri quattro operatori (punto 2.16). Il committente risponde in solido con l’appaltatore per retribuzioni, TFR e contributi fino a due anni dopo la fine dell’appalto (art. 29, comma 2). I dipendenti dell’appaltatore hanno diritto a un trattamento non inferiore a quello del contratto collettivo più applicato nel settore (art. 29, comma 1-bis).

Il distacco. L’impresa distaccante mette temporaneamente un proprio dipendente a disposizione di un’altra per un proprio interesse, continuando a pagarlo (art. 30 d.lgs. 276/2003). L’interesse deve essere genuino e il distacco temporaneo. Prestare un necroforo a un concorrente solo per fargli un favore non integra l’interesse richiesto.

Il contratto di rete. Se le imprese hanno sottoscritto un contratto di rete iscritto nel registro delle imprese, l’interesse al distacco si presume, ed è ammessa la codatorialità dei dipendenti assunti secondo le regole della rete (art. 30, comma 4-ter). La codatorialità si comunica con il modello UNIRETE (d.m. 29 ottobre 2021, n. 205). L’Ispettorato chiede di verificare che la rete abbia un programma comune reale e non serva solo a ridurre il costo del lavoro (circ. INL 29 marzo 2018, n. 7). In Emilia-Romagna la rete serve all’organizzazione, ma non a raggiungere i quattro operatori minimi (DGR 172/2022, punto 2.9).

Fuori da queste forme c’è la somministrazione illecita. Il d.l. 2 marzo 2024, n. 19 ha reintrodotto la sanzione penale: committente e appaltatore di un appalto privo dei requisiti, e le parti di un distacco irregolare, sono puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda di 60 euro per lavoratore e per giornata, con le maggiorazioni di legge (art. 18, comma 5-bis, d.lgs. 276/2003). La pena pecuniaria non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro (comma 5-quinquies). Se lo scopo è eludere norme inderogabili, la somministrazione è fraudolenta e la pena sale (comma 5-ter). Il lavoratore può inoltre chiedere di essere considerato dipendente di chi ha effettivamente usato il suo lavoro (art. 29, comma 3-bis). C’è anche il divieto regionale di intermediazione nell’attività funebre (art. 13, comma 5, L.R. 19/2004).

In pratica lo scambio è legittimo quando è un subappalto di un servizio completo, fatturato a corpo, con la squadra sotto la direzione di chi la fornisce. Prestare singole persone che lavorano agli ordini dell’altra impresa non lo è. Il contratto di servizio va scritto descrivendo che cosa si fornisce nella realtà: è il primo documento che leggono l’ispettore del lavoro e il verificatore fiscale. Il trattamento IVA di queste operazioni è nel capitolo sull’IVA.

Il lavoro intermittente: legittimo, ma non per raggiungere il minimo

Il contratto a chiamata è molto usato per necrofori e portatori. Con l’interpello 25 marzo 2014, n. 9 il Ministero del lavoro ha ricondotto necrofori e portantini alla voce n. 46 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 («operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose»). Il d.m. 23 ottobre 2004 rinvia a quella tabella e resta applicabile in base all’art. 55, comma 3, d.lgs. 81/2015. Il regio decreto è stato poi abrogato, ma la nota INL 10 luglio 2025, n. 1180 e la circolare del Ministero del lavoro 27 agosto 2025, n. 15 hanno chiarito che il rinvio resta valido. Il contratto è quindi ammesso per questa attività a prescindere dall’età; restano comunque le ipotesi per i lavoratori sotto i 24 e sopra i 55 anni (art. 13, comma 2).

I limiti sono rigidi:

  • non più di 400 giornate di lavoro effettivo in tre anni solari con lo stesso datore, pena la trasformazione in rapporto a tempo pieno e indeterminato (art. 13, comma 3). L’eccezione riguarda turismo, pubblici esercizi e spettacolo, non le imprese funebri;
  • il contratto è vietato se il datore non ha fatto la valutazione dei rischi (art. 14);
  • ogni chiamata, o ciclo di chiamate fino a trenta giorni, va comunicata prima dell’inizio della prestazione. Se la comunicazione manca, la sanzione va da 400 a 2.400 euro per lavoratore, senza diffida (art. 15, comma 3);
  • se il lavoratore si obbliga a rispondere, gli spetta l’indennità di disponibilità (art. 16).

Il punto che riguarda chi apre è un altro. In Emilia-Romagna la SCIA richiede quattro operatori di cui l’impresa possa disporre in ogni circostanza, con rapporti coerenti con i volumi di attività (DGR 172/2022, punto 2.7). Chi viene chiamato solo quando serve, e può rifiutare la chiamata, non dà questa garanzia. La Regione, rispondendo nel 2013 a un quesito di categoria, aveva già ritenuto non conforme raggiungere il minimo con contratti a chiamata. Il parere è anteriore alla direttiva del 2022, ma la logica della disponibilità continuativa è rimasta. In Lombardia le FAQ regionali richiedono un rapporto regolare, continuativo e permanente. La scelta prudente è coprire i quattro posti con rapporti stabili, anche part-time, e usare l’intermittente solo oltre il minimo, per i picchi.

Salute, anche psicologica, e rifiuto della prestazione pericolosa

Chi fa questo lavoro vede in un mese ciò che la maggior parte delle persone vede poche volte nella vita, e porta a casa più di quanto racconti. L’art. 2087 c.c. obbliga il datore a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. Anche senza mobbing, il datore risponde se consente, pure solo per colpa, che resti un ambiente di lavoro stressogeno dannoso per la salute (Cass. 7 febbraio 2023, n. 3692; Cass. 7 giugno 2024, n. 15937). Reperibilità senza fine, nessuna rotazione sugli interventi più pesanti e nessun sostegno dopo eventi traumatici sono situazioni che un giudice può valutare in questa prospettiva.

Se il datore non adotta le misure necessarie, il lavoratore può rifiutare le prestazioni che mettono a rischio la sua salute (art. 1460 c.c.). Il rifiuto deve però essere proporzionato e in buona fede: carenze parziali non giustificano il rifiuto totale di lavorare (Cass. 7 novembre 2005, n. 21479). In caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, l’art. 44 d.lgs. 81/2008 consente di allontanarsi senza conseguenze. Il caso tipico è il recupero di una salma con sospetta malattia infettiva (art. 18 d.P.R. 285/1990) senza dispositivi di protezione adeguati. Il lavoratore che rifiuta non può essere sanzionato, e il datore che lo sanziona si espone a una causa difficile da vincere.

Procacciamento: le condotte che costano il posto

In Emilia-Romagna l’attività commerciale deve svolgersi fuori dalle strutture sanitarie, dai locali di osservazione e dai cimiteri (art. 13, comma 5, L.R. 19/2004). È vietato offrire denaro, doni o vantaggi per avere informazioni sui decessi o l’assegnazione di funerali (comma 6). La sanzione colpisce l’impresa: il Comune la sospende con effetto immediato e, nei casi gravi, le vieta di proseguire. Dei profili penali e della responsabilità della società parliamo nel capitolo sui rapporti con le strutture.

Sul rapporto di lavoro le conseguenze sono dirette. Il dipendente che paga o regala qualcosa al personale di reparto o della camera mortuaria, che sosta in ospedale per agganciare i familiari o che chiede mance alle famiglie espone l’impresa alla sospensione e lede il vincolo fiduciario. Di regola è giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.), anche al primo episodio. Conta il valore della condotta come segnale della correttezza futura, non l’entità del danno (Cass., ord. 15 gennaio 2024, n. 1476). Anche fatti estranei al lavoro possono giustificare il recesso se incidono sull’affidamento: Cass. n. 3971/2025 ha confermato il licenziamento di un necroforo a contatto con il pubblico per un grave reato commesso nell’ambito della concorrenza fra imprese funebri.

Le forme vanno rispettate: contestazione scritta e specifica, almeno cinque giorni per le difese, tempestività (art. 7 L. 300/1970). Il divieto va scritto nel codice disciplinare affisso, insieme a un divieto esplicito di accettare mance e a una regola chiara sulla presenza nelle strutture sanitarie. Queste regole scritte proteggono anche l’impresa, perché dimostrano che non ha tollerato la condotta.

Diverso è il dipendente che perde senza colpa un requisito della mansione: la patente per l’autista, l’idoneità sanitaria, la formazione regionale non completata nei termini. Non c’è inadempimento. Se l’impossibilità non è temporanea si può valutare un giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966). Prima, però, va cercata e documentata una ricollocazione, anche nelle piccole imprese: in giudizio è uno dei punti più contestati.

GPS sui carri e telefono di reperibilità

L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ammette strumenti da cui deriva un controllo a distanza solo per esigenze organizzative e produttive, di sicurezza o di tutela del patrimonio, con accordo sindacale o, in mancanza, con autorizzazione dell’Ispettorato. L’accordo non serve per gli strumenti usati per lavorare. Secondo l’Ispettorato (circ. 7 novembre 2016, n. 2) il localizzatore installato sui veicoli aziendali di norma non è uno strumento di lavoro: sui carri e sui furgoni di recupero il GPS richiede quindi accordo o autorizzazione. Il telefono dato al reperibile è invece uno strumento di lavoro.

In entrambi i casi i dati si usano a fini disciplinari solo se il lavoratore ha ricevuto un’informativa adeguata sulle modalità d’uso e sui controlli (art. 4, comma 3). I controlli «difensivi» fuori da queste regole sono ammessi solo dopo un fondato sospetto e solo sui dati raccolti dopo (Cass. 22 settembre 2021, n. 25732). Con l’ordinanza 3 giugno 2024, n. 15391 la Cassazione ha dichiarato inutilizzabili i dati del Telepass di un’auto aziendale per mancanza di informativa e ha annullato il licenziamento. Chi vuole usare il GPS per ricostruire, per esempio, soste ripetute davanti a un ospedale deve preparare prima accordo o autorizzazione, informativa e regolamento scritto.

Il dipendente che si mette in proprio

Molte imprese nuove nascono da un dipendente esperto che apre la propria. Fino alla fine del rapporto, preavviso compreso, resta l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.): non si possono trattare affari in concorrenza con il datore né usare a suo danno notizie sull’organizzazione. La giurisprudenza lo legge insieme ai doveri di correttezza e buona fede ed è severa. Basta preparare un’attività anche solo potenzialmente dannosa, come costituire una società concorrente (Cass. 18 gennaio 1997, n. 512; Cass. 9 agosto 2013, n. 19096).

Alcuni atti preparatori sono ragionevolmente leciti: studiare il progetto, chiedere preventivi, cercare un locale, informarsi sui corsi. Costituire la società e presentare la SCIA mentre si è ancora in servizio è già rischioso. Sono illeciti contattare famiglie, strutture o parrocchie durante il rapporto, portare con sé elenchi e contatti, convincere i colleghi a seguire chi se ne va. Le dimissioni vanno presentate con la procedura telematica (art. 26 d.lgs. 151/2015). Chi non dà il preavviso deve l’indennità sostitutiva. Il consiglio è aspettare la fine del rapporto prima di compiere questi due passi, e programmare le assunzioni in modo che non sembrino il trasferimento organizzato di una squadra.

Dopo la cessazione la concorrenza è libera, salvo un patto valido. L’art. 2125 c.c. richiede la forma scritta, un corrispettivo e limiti di oggetto, tempo e luogo; la durata massima è di tre anni, cinque per i dirigenti. Il corrispettivo deve essere determinato o determinabile e non simbolico (Cass. 1° marzo 2021, n. 5540). Con l’ordinanza 8 gennaio 2026, n. 436 la Cassazione ha ritenuto determinabile anche un corrispettivo pagato mese per mese durante il rapporto: il fatto che l’importo dipenda dalla durata del rapporto riguarda la congruità, non la validità. Un patto esteso a tutta la provincia per tre anni, pagato con poche decine di euro al mese, difficilmente regge. Un patto mirato al territorio in cui l’impresa lavora effettivamente, e pagato in modo adeguato, è difendibile.

Senza patto restano le regole sulla concorrenza sleale. Assumere i dipendenti di un concorrente è lecito. Diventa storno illecito (art. 2598, n. 3, c.c.) quando c’è l’intenzione di danneggiare, che si ricava dalle modalità: quante persone se ne vanno, in quanto tempo, quanto erano difficili da sostituire, se l’operazione è stata organizzata da chi era ancora dentro (Cass. 4 settembre 2013, n. 20228). Nel nostro settore c’è un elemento in più. Se più operatori formati se ne vanno insieme, l’impresa che li perde può scendere sotto il minimo regionale e non poter più lavorare, e un giudice può tenerne conto. I rapporti con ospedali e RSA, invece, non sono una clientela trasferibile: per legge regionale non si possono usare per acquisire funerali.

IVA

Il codice attività dopo ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 la classificazione ATECO 2025 è operativa anche ai fini fiscali (ris. 8 aprile 2025, n. 24/E). Il vecchio 96.03.00 è diviso in tre sottocategorie: 96.30.01 Servizi di pompe funebri (preparazione della salma, pratiche collegate al servizio, trasporto di salme, ceneri e resti); 96.30.02 Servizi di sepoltura (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, manutenzione delle tombe); 96.30.09 Servizi funerari e attività connesse n.c.a. (cremazione, affitto o vendita di tombe, pratiche cimiteriali non legate a un funerale, servizi per animali da compagnia). Il passaggio non richiede una dichiarazione di variazione, ma il nuovo codice va usato in atti e dichiarazioni. Alla prima variazione conviene sistemare anche i codici secondari: commercio di articoli funerari, lavorazione di marmi e lapidi, fabbricazione di casse. Un codice sbagliato si ripercuote sugli ISA e sui controlli.

Che cosa copre l’esenzione

L’art. 10, primo comma, n. 27), d.P.R. 633/1972 esenta «le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri». Per la prassi l’esenzione è oggettiva: copre tutti i servizi attinenti alla sepoltura (ris. n. 501398 del dicembre 1973 e n. 503252 del 31 gennaio 1976) e si applica qualunque sia la natura giuridica delle parti (C.M. 14 giugno 1993, n. 8; ris. 29 novembre 2002, n. 376/E). La risoluzione 376/E/2002 elenca come prestazioni proprie il disbrigo delle pratiche, l’allestimento della camera ardente, il trasporto del feretro e la cessione del feretro e delle corone mortuarie. La stessa risoluzione assoggetta invece all’aliquota ordinaria i servizi cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, traslazione e cremazione.

Cofano o urna, vestizione e preparazione della salma, trasporto, pratiche e camera ardente formano un’unica prestazione esente, anche se la fattura li espone come voci separate. Il criterio è quello della prestazione unica elaborato dalla Corte di giustizia: gli elementi così legati, per il consumatore medio, da formare un insieme che sarebbe artificioso scindere seguono la prestazione principale (CGUE 25 febbraio 1999, C-349/96, Card Protection Plan; 27 ottobre 2005, C-41/04, Levob). Con la risposta n. 907-1033/2022 la Direzione regionale del Veneto ha ritenuto esente anche il recupero e il trasporto all’obitorio di una salma su richiesta dell’autorità, fatturati al Comune. È una risposta regionale, utile ma non vincolante per tutti gli uffici.

Il limite lo ha posto la Cassazione con l’ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40726. Una prestazione è accessoria, e segue l’esenzione, solo se è resa dallo stesso soggetto e serve a integrare, completare o rendere possibile la principale. Con questo criterio i «ricordini» del defunto e l’apposizione delle epigrafi sulle lapidi sono stati assoggettati al 22%, anche se compresi nella fattura del funerale. La federazione di categoria ne ha tratto un’indicazione prudente: aliquota ordinaria anche per la costruzione ex novo della tomba e per la cessione e posa della lapide.

Dove finisce l’esenzione: lapidi, fiori, necrologi, animali

Lapidi e marmi. Lapidi, vasi, lanterne e croci ceduti a sé stanti, e i lavori di restauro, scontano l’aliquota ordinaria (ris. 9 ottobre 2006, n. 111/E). Il 10% del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, riguarda solo i manufatti per sepoltura (loculi, tombe, cappelle) ceduti da chi li ha costruiti. Le opere murarie nel cimitero, l’apertura e chiusura dei loculi e la posa delle lapidi sono prestazioni edili o lapidee con l’aliquota loro propria.

Corone e fiori. Qui i pareri si dividono, ma la soluzione si ricava dalla stessa risoluzione 376/E/2002. Le corone e gli addobbi floreali forniti dall’impresa come parte del servizio, compresi nel prezzo del funerale, sono cessioni proprie del servizio e seguono l’esenzione: la risoluzione nomina espressamente la cessione delle corone mortuarie.

Diverso è il caso dei fiori acquistati presso un fiorista e rivenduti alla famiglia come fornitura a sé, magari ordinata da parenti diversi da chi ha dato l’incarico, oppure venduti nel negozio dell’impresa. Sono una cessione autonoma: i fiori recisi e i boccioli scontano il 10% (Tabella A, parte III, n. 20), mentre per le composizioni con materiali non vegetali l’aliquota va verificata caso per caso. Le FAQ dell’Agenzia sulla comunicazione delle spese funebri escludono i fiori dalle spese da comunicare perché non necessariamente collegati al funerale: l’attrazione nell’esenzione di una vendita separata è quindi debole. In pratica, le corone del servizio vanno in esenzione nella fattura del funerale; i fiori rivenduti a parte si fatturano al 10% oppure si documentano come anticipazione, con il documento del fiorista intestato al familiare.

Necrologi e manifesti. La pubblicazione sui quotidiani e la stampa dei manifesti sono servizi al 22%. Il modo più pulito di gestirli è l’anticipazione con documento intestato alla famiglia. Se l’impresa li compra a proprio nome e li rivende senza collegamento con un funerale che cura, sono operazioni imponibili.

Cremazione. Il servizio del gestore del crematorio, anche se concessionario privato, non è una prestazione di pompe funebri e sconta l’IVA ordinaria (ris. 376/E/2002; risposta DRE Veneto n. 907-206/2014). Per i Comuni e i loro gestori la qualificazione varia, e i documenti arrivano a volte con IVA e a volte senza. L’impresa funebre non ha titolo per correggere il regime scelto dal gestore. La sua scelta prudente è non riassorbire la tariffa nel proprio prezzo, ma riaddebitarla come anticipazione con il documento intestato alla famiglia.

Animali d’affezione. ATECO colloca i servizi funerari per animali nel 96.30.09, vicino a quelli per le persone, ma ai fini IVA non sono prestazioni di pompe funebri. Il servizio funebre è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria, che riguarda le persone; le spoglie animali seguono la disciplina dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE 1069/2009). Manca una risposta dell’Agenzia sul punto, ma ritiro, cremazione, urne e accessori per animali vanno fatturati al 22%. Per chi affianca questa attività al funerale tradizionale, queste operazioni pesano sul pro rata, e possono rendere conveniente la separazione delle attività.

Tanatoprassi e tanatoestetica. Manca una prassi. Se le esegue l’impresa funebre come parte della preparazione della salma, l’attrazione nell’esenzione è sostenibile. Se le fattura a un’impresa funebre un operatore che non fa servizi funebri, come prestazione tecnica autonoma, la scelta prudente è l’aliquota ordinaria.

Prestazioni fra imprese funebri

Il carattere oggettivo dell’esenzione porta a ritenere esenti anche le prestazioni proprie del servizio rese da un’impresa a un’altra: il trasporto della salma con carro e addetti propri, il recupero, la vestizione, le pratiche, un intero servizio in un’altra provincia. Ai fini dell’esenzione non conta chi sia il committente. Non esiste prassi nazionale dedicata ai rapporti fra imprese, ma la conclusione discende dalla C.M. 8/1993 e dalla risoluzione 376/E/2002.

Le cose cambiano quando si mette a disposizione solo un mezzo o solo personale. Il noleggio del carro senza autista è una locazione di bene mobile, imponibile al 22%. Per il personale va tenuta presente una novità che molte imprese non conoscono: dal 1° gennaio 2025 anche il distacco rimborsato al solo costo è rilevante ai fini IVA. L’art. 16-ter del d.l. 131/2024 ha abrogato l’art. 8, comma 35, L. 67/1988, che lo escludeva, per i contratti stipulati o rinnovati da quella data (circ. 16 maggio 2025, n. 5/E). Il distacco fra imprese funebri è quindi una prestazione imponibile anche quando l’impresa che lo riceve si limita a rimborsare il costo. La vendita di cofani a un’altra impresa è una cessione di beni imponibile, perché manca la prestazione principale a cui collegarla.

Le fatture di «service» generiche, a forfait, senza descrizione e magari fra imprese collegate, sono le prime contestate in verifica. La descrizione deve indicare il defunto, la data, il tipo di prestazione e il mezzo usato.

Anticipazioni in nome e per conto

Molte somme che passano per il funerale non sono ricavi dell’impresa: diritti comunali e cimiteriali, tariffa della concessione del loculo, tariffa del crematorio, canone per l’affissione dei manifesti, necrologi, marche da bollo. Restano fuori dalla base imponibile solo se sono anticipate in nome e per conto del cliente e regolarmente documentate (art. 15, primo comma, n. 3). In pratica il documento dell’ente o del fornitore deve essere intestato al familiare che ha dato l’incarico, e in fattura queste somme compaiono come rimborso escluso, con natura N1.

Se la ricevuta del Comune, la fattura del crematorio o quella del giornale sono intestate all’impresa, non c’è anticipazione. L’importo è un costo dell’impresa e il riaddebito è un corrispettivo, che segue il regime della prestazione a cui accede: esente se è assorbito nel servizio funebre, imponibile se è una prestazione autonoma come la cremazione. Ai fini dei redditi aumentano ricavi e costi, con effetti sull’IRAP e sugli ISA; ai fini IVA cambia il pro rata; i dati della comunicazione per la precompilata non corrispondono più. Non sempre ne deriva maggiore imposta, ma la contabilità diventa illeggibile e in un controllo alimenta sospetti.

La regola di condotta è chiedere agli enti e ai fornitori di intestare i documenti al familiare e registrare le anticipazioni su un conto patrimoniale dedicato, come «Clienti c/anticipazioni», da azzerare funerale per funerale con il rimborso. Un saldo che a fine anno non si chiude segnala un’anticipazione non riaddebitata o un incasso non abbinato. Il documento intestato al familiare, o la sua copia, va nella cartella del funerale. Le guide dell’Agenzia sulla detrazione considerano valida, per i diritti cimiteriali, la ricevuta di versamento al Comune.

Detrazione: pro rata, separazione delle attività, dispensa

Un’impresa che effettua quasi solo operazioni esenti ha un pro rata molto basso (artt. 19, comma 5, e 19-bis), e l’IVA sugli acquisti diventa in sostanza un costo. Le anticipazioni dell’art. 15 non entrano nel calcolo. Un esempio: servizi esenti per 380.000 euro e lapidi e articoli imponibili per 20.000 euro danno un pro rata del 5%. Su 30.000 euro di IVA pagata sugli acquisti dell’anno se ne detraggono 1.500.

Se l’impresa svolge anche un’attività imponibile di peso, come una marmeria, un negozio di articoli cimiteriali o un reparto per animali, può optare per l’applicazione separata dell’imposta (art. 36, terzo comma). Ogni attività ha allora il proprio regime di detrazione: piena per quella imponibile, quasi nulla per quella esente. L’opzione ha condizioni e costi. Le attività devono essere oggettivamente distinte: l’Agenzia usa come indice i codici ATECO, pur precisando che il codice non sempre basta (circ. 22/E/2013 e 19/E/2018). Servono contabilità separate e criteri oggettivi per i costi promiscui, che restano al pro rata. I passaggi interni di beni e servizi fra le attività hanno rilevanza IVA. L’opzione vincola per almeno un triennio. Il calcolo va fatto sui numeri reali, sottraendo il costo della doppia contabilità. Nelle piccole imprese con imponibili marginali raramente conviene; con un laboratorio di marmi o un reparto per animali spesso sì.

L’art. 36-bis consente, con opzione, la dispensa dalla fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, salvo che il cliente chieda la fattura, con IVA sugli acquisti interamente indetraibile. Per un’impresa funebre porta pochi vantaggi, perché la comunicazione per la precompilata e la detrazione della famiglia si basano proprio sulla fattura.

Il carro e le altre attrezzature sono beni ammortizzabili. L’IVA sull’acquisto si detrae nella misura del pro rata dell’anno e va rettificata nei quattro anni successivi a quello di entrata in funzione se il pro rata varia di oltre dieci punti (art. 19-bis2). La rettifica non riguarda però i beni di costo unitario fino a 516,46 euro e quelli con coefficiente di ammortamento superiore al 25% (comma 6), quindi nemmeno il carro ammortizzato al 30%. Chi parte con un pro rata vicino allo zero e poi apre una marmeria matura una rettifica a favore sugli altri beni ammortizzabili, come celle e arredi. Chi registra esclusivamente operazioni esenti è esonerato dalla dichiarazione IVA annuale (art. 8 d.P.R. 322/1998) e dalle liquidazioni periodiche. L’esonero cade se ci sono operazioni imponibili, acquisti in reverse charge o intracomunitari.

Fattura, intestazione, bollo

Il funerale si documenta con fattura elettronica anche verso i privati: codice destinatario «0000000», codice fiscale del cliente, copia di cortesia consegnata alla famiglia. La fattura va intestata al familiare che firma l’incarico e paga, non al defunto. Il tracciato prevede un solo cessionario: quando più familiari dividono la spesa, la soluzione più pulita è emettere fatture distinte pro quota, ciascuna intestata a chi paga con il proprio strumento tracciabile. Accanto alle voci esenti (natura N4, art. 10, n. 27) e a quelle escluse (N1, art. 15) le voci imponibili vanno indicate con la loro aliquota.

Se gli importi non soggetti a IVA, esenti ed esclusi insieme, superano 77,47 euro, sulla fattura è dovuto il bollo di 2 euro, assolto in modo virtuale. Il debitore verso l’Erario è chi emette la fattura, ma l’imposta può essere legittimamente riaddebitata al cliente come voce esclusa. In fattura conviene indicare anche il nome del defunto, la data del decesso e la modalità di pagamento.

La comunicazione delle spese funebri

Chi emette fatture per spese funebri trasmette all’Agenzia, per ogni decesso, i dati delle spese dell’anno precedente. L’obbligo nasce dal d.m. 13 gennaio 2016, con le specifiche tecniche del provvedimento del 19 febbraio 2016; il termine indicato oggi dall’Agenzia è il 16 marzo. I dati del 2026 si inviano entro il 16 marzo 2027. Si comunicano solo le spese pagate con strumenti tracciabili. Le FAQ dell’Agenzia escludono fiori e lavori di marmo.

È il primo dato che l’Amministrazione incrocia con le autorizzazioni comunali al trasporto, alla sepoltura e alla cremazione. Una fattura senza codice fiscale del cliente non si può comunicare e toglie alla famiglia la detrazione. Una fattura intestata a chi non ha pagato genera dati sbagliati nella precompilata e contestazioni al cliente.

La detrazione della famiglia, anche nei casi di confine

La detrazione del 19% spetta sulle spese funebri «da chiunque sostenute» per la morte di una persona, senza vincolo di parentela, fino a 1.550 euro per ciascun decesso (art. 15, comma 1, lett. d), TUIR). Dal 2020 richiede il pagamento tracciabile (art. 1, comma 679, L. 160/2019). Si riduce per redditi fra 120.000 e 240.000 euro (art. 15, comma 3-bis), e dal 2025, oltre i 75.000 euro, concorre al tetto complessivo dell’art. 16-ter TUIR (circ. 29 maggio 2025, n. 6/E). Per l’impresa la tracciabilità è anche un’informazione utile da dare alla famiglia al momento del preventivo: chi paga in contanti perde la detrazione.

  • Più persone pagano lo stesso funerale. Il limite di 1.550 euro non si moltiplica. Chi non è intestatario della fattura detrae la propria quota solo se la ripartizione risulta sul documento.
  • Rimborsi da polizze o enti. La detrazione spetta solo sulla parte rimasta a carico. Va distinta la polizza che paga direttamente l’impresa, per la quale la famiglia non sostiene alcuna spesa, dalla polizza vita che liquida un capitale al beneficiario, il quale poi paga il funerale: nel secondo caso la detrazione appare difendibile, ma manca una prassi specifica.
  • Funerale prepagato. Le spese devono essere attuali rispetto all’evento: sono escluse quelle sostenute in anticipo in previsione delle future onoranze (ris. 28 luglio 1976, n. 944, richiamata dalla guida dell’Agenzia sulle detrazioni). Chi paga in vita il proprio funerale non ha detrazione, e gli eredi l’hanno solo sull’eventuale conguaglio pagato dopo il decesso.
  • Spese all’estero. Spettano se la documentazione è tradotta; la traduzione giurata non serve per i documenti in inglese, francese, tedesco o spagnolo.

Trasporti internazionali di salma

Se il trasporto è parte di un servizio funebre unitario segue la prestazione principale e non va trattato come autonomo trasporto di beni. La territorialità si determina con la regola generale dell’art. 7-ter. Il servizio reso a una famiglia, anche residente all’estero, da un’impresa stabilita in Italia è territoriale in Italia ed esente. Se il committente è un’impresa funebre estera, il servizio è territoriale nel Paese del committente: la fattura, emessa tramite SdI, è senza IVA, con l’annotazione «inversione contabile» se il committente è comunitario e «operazione non soggetta» se è extracomunitario (art. 21, comma 6-bis). Le fatture ricevute da operatori esteri per il tratto all’estero vanno comunicate.

Un dettaglio sfugge spesso. Le operazioni non soggette per carenza di territorialità danno diritto alla detrazione solo se l’avrebbero dato se fossero state effettuate in Italia (art. 19, comma 3, lett. b). Un servizio funebre esente non lo darebbe, quindi la fattura all’impresa estera non migliora la detrazione. Questa ricostruzione non è oggetto di prassi specifica e va verificata sul singolo contratto.

Imposte, contabilità e controlli

Scegliere la forma

Il regime forfettario è aperto al settore: la divisione 96 ha un coefficiente di redditività del 67% (Allegato 4, L. 190/2014) e il limite dei ricavi è di 85.000 euro. In concreto è quasi sempre escluso. Il limite di 20.000 euro di spese per lavoro dipendente e collaboratori è incompatibile con i quattro operatori che le leggi regionali richiedono.

L’impresa individuale non paga l’IRAP dal 2022 (art. 1, comma 8, L. 234/2021). Le società vi restano soggette, con l’aliquota ordinaria del 3,9%, che le Regioni possono variare: in Emilia-Romagna, dal 2026, per i servizi funebri è del 4,20% (L.R. 1/2025). Nella srl l’IRES è al 24%. Il primo anno, con il metodo storico, non si versano acconti, e gli ISA non si applicano nel periodo di inizio attività. La maggiore deduzione del costo dei nuovi assunti (art. 4 d.lgs. 216/2023, prorogata per il 2025-2027 dalla L. 207/2024, commi 399-400) richiede che l’impresa abbia esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel periodo precedente (circ. 20 gennaio 2025, n. 1/E): le società appena costituite non ne beneficiano subito. Le spese di costituzione si ammortizzano in non più di cinque anni (art. 2426, n. 5, c.c.). Il confronto numerico delle imposte fra impresa individuale, forfettario, società di persone e srl è negli esempi più avanti.

Il carro funebre e gli altri beni

Le autofunebri sono autoveicoli per uso speciale secondo il Codice della strada (art. 54) e il suo regolamento. L’art. 164 TUIR limita la deducibilità di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori e non riguarda questi veicoli. I costi del carro sono quindi deducibili per intero secondo l’inerenza, salvo un uso di fatto diverso.

Per l’ammortamento la tabella del d.m. 31 dicembre 1988 ha una voce espressa per le «Imprese di trasporti e pompe funebri» (Gruppo XVIII, specie 6a-9a): 30% per autovetture di servizio pubblico e autofurgoni; 20% per autocarri e attrezzatura varia e minuta, compresi i «parati per pompe funebri»; 12% per mobili e macchine d’ufficio; 4% per i fabbricati. La tabella non nomina il carro funebre. Si usa di solito il 30%, ma è una scelta interpretativa da motivare. Sul confronto fra leasing e acquisto pesa il pro rata: con un pro rata vicino allo zero l’IVA è un costo in entrambi i casi; nell’acquisto entra nel costo da ammortizzare e si paga subito, nel leasing si distribuisce sui canoni. Per i carburanti la detrazione dell’IVA e la deducibilità del costo richiedono il pagamento tracciabile.

ISA

L’indice sintetico di affidabilità del settore (per il periodo d’imposta 2025 è l’EG55U «Servizi di pompe funebri e attività connesse», approvato con il decreto del 31 marzo 2026) comprende i tre codici 96.30.01, 96.30.02 e 96.30.09. In un’attività fatta di tanti servizi di valore simile i dati decisivi sono il numero dei funerali, il prezzo medio, i cofani acquistati e scaricati e il personale. Sono gli stessi che l’Amministrazione può ricostruire dall’esterno.

La contabilità che serve davvero

L’impianto contabile va impostato prima di svolgere il primo servizio e deve comprendere almeno questi elementi:

  • Conti di ricavo distinti per servizi esenti, vendite imponibili (lapidi, articoli, fiori venduti a parte) e altre prestazioni, in modo da leggere pro rata e ISA direttamente dal bilancio.
  • Il conto delle anticipazioni, da azzerare per ogni funerale.
  • Una scheda numerata per ogni funerale. Contiene preventivo e incarico firmato, cofano o urna scaricati dal magazzino con il codice, ore di personale e uso del carro, anticipazioni con i documenti intestati alla famiglia, fattura, incassi e mezzi di pagamento. Dà il margine di ogni servizio ed è la prima difesa in un accertamento.
  • Il magazzino di cofani e urne, con carico e scarico, inventario fisico al 31 dicembre e valutazione secondo l’art. 92 TUIR. I cofani in conto deposito del fornitore non sono rimanenze dell’impresa, ma servono un accordo scritto e documenti di trasporto con la causale corretta. In mancanza, valgono le presunzioni di acquisto e di cessione del d.P.R. 441/1997.
  • Il registro dei beni ammortizzabili per carro, celle frigorifere, arredi della sala del commiato e attrezzature.
  • La prima nota di cassa quotidiana, con il collegamento fra ogni incasso e il funerale, e la quadratura del POS. La cassa non deve mai risultare negativa: per un verificatore è la prova più semplice di incassi non registrati.

Le scritture tipiche di un funerale, dalle anticipazioni all’acconto del prepagato, sono negli esempi più avanti.

Il magazzino dei cofani non è una formalità. Nel caso deciso da Cass., ord. 1° agosto 2019, n. 20750, la Guardia di Finanza aveva contato i cofani in giacenza e ne aveva trovati 31 più di quelli in contabilità. L’Ufficio aveva attribuito a ciascuno un funerale non dichiarato al prezzo medio del servizio. La Cassazione ha rinviato la causa solo perché il giudice di merito non aveva esaminato le certificazioni dei Comuni prodotte dall’impresa; il criterio di ricostruzione in sé non è stato censurato.

Contanti

Il divieto di trasferire contanti scatta per importi pari o superiori a 5.000 euro (art. 49, comma 1, d.lgs. 231/2007): il pagamento massimo in contanti per lo stesso funerale è quindi 4.999,99 euro, e un frazionamento artificioso viola comunque il divieto. L’impresa funebre non è fra i soggetti obbligati all’adeguata verifica antiriciclaggio (art. 3 d.lgs. 231/2007), ma il limite vale per tutti. Dal 10 luglio 2027 si applicherà il Regolamento UE 2024/1624, con un tetto europeo di 10.000 euro che lascia salve le soglie nazionali più basse.

Acconti e funerali prepagati

Sempre più persone vogliono organizzare in vita il proprio funerale e pagarlo in anticipo, spesso per non lasciare ai figli decisioni e spese in un momento difficile. Bisogna distinguere tre piani e due schemi contrattuali.

Contratto diretto con l’impresa. Ai fini IVA il pagamento anticipato fa considerare effettuata l’operazione, nei limiti dell’importo pagato (art. 6, quarto comma): ogni acconto va fatturato subito, in esenzione se il servizio pattuito è funebre, con il bollo se ne ricorrono i presupposti. In bilancio l’acconto resta un debito verso il cliente (voce D.6 «Acconti») fino all’esecuzione del servizio. Ai fini dei redditi il ricavo è di competenza del periodo in cui il servizio è ultimato (art. 109, comma 2, lett. b), TUIR). Se un prezzo bloccato da anni non copre più i costi, va valutato un fondo per contratti onerosi. Se il contratto si risolve (ripensamento, recesso degli eredi, decesso all’estero con servizio affidato ad altri), l’impresa restituisce in tutto o in parte e documenta la variazione con nota di credito (art. 26). L’eventuale differenza di prezzo al momento del servizio si fattura a chi la paga, di regola un erede, non al defunto.

Polizza. Se il cliente sottoscrive una polizza che paga il funerale al decesso, il rapporto principale è con la compagnia. L’impresa che colloca polizze per conto di una compagnia svolge intermediazione assicurativa, che richiede l’iscrizione nel registro IVASS. Chi raccoglie denaro dichiarandolo «accantonato» per il funerale, senza contratto di servizio né polizza, si espone a contestazioni civili e di vigilanza prima ancora che fiscali.

Crediti verso famiglie ed eredi

Quasi ogni impresa ha in archivio qualche funerale non saldato: a volte per una vera difficoltà della famiglia, a volte perché i parenti si rimandano l’un l’altro la spesa. Il credito dell’impresa è anzitutto contrattuale: il debitore è chi ha conferito l’incarico. Se ha firmato un solo familiare, è lui a dover pagare l’intero importo, e potrà poi chiedere agli altri il rimborso pro quota. Per questo è decisivo che il modulo di incarico sia firmato da una persona identificata, che risponde in proprio. Se tutti i chiamati rinunciano all’eredità, l’impresa può agire solo contro chi ha firmato oppure insinuarsi nell’eredità giacente tramite il curatore.

Le spese funebri «necessarie secondo gli usi» hanno privilegio generale sui mobili del debitore (art. 2751, n. 1, c.c.). Serve quando l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o concorrono altri creditori, ma non copre le voci voluttuarie. Le rateizzazioni concesse dall’impresa vanno scritte, con il piano e il familiare debitore. Con fattura e incarico firmato si può chiedere un decreto ingiuntivo. Se interviene una finanziaria convenzionata, l’impresa incassa da questa e il credito passa a lei.

Spesso i familiari chiedono di saldare il funerale con il conto del defunto. L’art. 48, comma 3, d.lgs. 346/1990 vieta ai debitori del defunto, e quindi alla banca, di pagare agli eredi senza la prova della presentazione della dichiarazione di successione, salvo la dichiarazione di non obbligo. La legge non prevede una deroga per le spese funebri. Alcune banche pagano direttamente la fattura con il consenso di tutti gli eredi, altre no. Per l’impresa la condotta prudente è non contare su quel conto: fattura intestata al familiare che firma l’incarico, pagamento con i fondi del defunto come scelta della famiglia e della banca. Ai fini dell’imposta di successione le spese funerarie sono deducibili dall’attivo, se risultano da quietanze, fino a 1.032,91 euro per l’intera successione (art. 24, comma 2, d.lgs. 346/1990, non modificato dalla riforma del d.lgs. 139/2024).

Un credito non incassato si deduce come perdita solo con elementi certi e precisi o con una procedura concorsuale (art. 101, comma 5, TUIR). Per i crediti di modesta entità (fino a 2.500 euro per le imprese non di grandi dimensioni) scaduti da almeno sei mesi quegli elementi si presumono. Sopra questa soglia servono le prove del tentativo di recupero: solleciti, diffida, esito negativo dell’esecuzione.

I controlli: da dove partono

Per poche imprese il volume d’affari si ricostruisce dall’esterno con tanta facilità. Ogni funerale lascia traccia in più archivi pubblici: atto di morte, autorizzazione al trasporto, autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione, registri cimiteriali, comunicazione delle spese funebri, fatturazione elettronica, rapporti finanziari. A questi si aggiungono gli acquisti di cofani e urne, che arrivano da pochi fornitori. Le differenze fra questi dati e i ricavi dichiarati sono la base tipica dell’accertamento analitico-induttivo (art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973).

La giurisprudenza offre indicazioni da entrambi i lati. L’accertamento è caduto quando i clienti interpellati hanno confermato i prezzi fatturati (Cass., ord. 16 marzo 2018, n. 6616). Il giudice non può ignorare la prova contraria dell’impresa, come le certificazioni dei Comuni sui servizi svolti (Cass. n. 20750/2019, citata sopra). Nel merito, un giudice di primo grado ha escluso che un ricarico fisso sul prezzo delle bare possa misurare i ricavi di un servizio complesso, nel quale il feretro pesa solo per una parte (CTP Bergamo, sent. n. 538/3/2018).

Le indagini finanziarie sono lo strumento più temuto. Per le imprese i versamenti non giustificati si presumono ricavi. Lo stesso vale per i prelevamenti non giustificati oltre 1.000 euro giornalieri e comunque 5.000 euro mensili (art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. 600/1973). Applicare l’esenzione a operazioni imponibili espone alla sanzione dell’art. 6, comma 1, d.lgs. 471/1997, pari al 70% dell’imposta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Srl con pochi soci: i ricavi non dichiarati si pagano due volte

Nelle srl a ristretta base partecipativa, accertati ricavi non contabilizzati in capo alla società, si presume che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci nello stesso anno. Ne deriva la tassazione del socio come dividendo, oltre a quella della società. Per anni la presunzione è stata di origine giurisprudenziale, con un contrasto sulla prova contraria. Un orientamento ammette che il socio la superi dimostrando la propria totale estraneità alla gestione (Cass., ord. 9 luglio 2024, n. 18764; ord. 2 febbraio 2025, n. 2464); altre pronunce lo escludono (Cass. n. 21158/2024).

Dal 12 agosto 2026 la presunzione è scritta nella legge. L’art. 23 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 la configura come presunzione relativa («salvo prova contraria») e la limita ai ricavi non contabilizzati e non dichiarati e ai costi inesistenti, che l’Amministrazione deve provare con elementi certi e precisi. La norma non dice in che cosa consista la prova contraria e non ha una disciplina transitoria; i primi commenti ne escludono l’applicazione retroattiva. Resta quindi aperto se e come il socio possa liberarsi dimostrando la propria estraneità alla gestione. Nelle srl familiari del settore, dove i soci lavorano tutti in azienda, quella prova è comunque quasi impossibile.

Compensi ai «segnalatori» e costi da reato

Il compenso a chi segnala il decesso o indirizza la famiglia verso una certa impresa è un fenomeno che le inchieste penali hanno più volte portato alla luce, a danno anzitutto delle imprese che lavorano correttamente. Sul piano fiscale vanno distinti tre casi.

  • Procacciatore lecito. Il compenso a un procacciatore privato, estraneo a strutture sanitarie e documentato, è deducibile se inerente. Se è occasionale si applica la ritenuta dell’art. 25-bis d.P.R. 600/1973. Va però ricordato che in Emilia-Romagna ogni intermediazione nell’attività funebre è vietata (art. 13, comma 5, L.R. 19/2004): lo spazio per un procacciatore lecito è molto stretto.
  • Compenso non documentato o in contanti. È indeducibile per difetto di certezza e documentazione (art. 109, comma 1, TUIR). Il prelievo di contante necessario per pagarlo lascia comunque una traccia, e nei controlli diventa un indizio di disponibilità extracontabili.
  • Compenso al personale di una struttura sanitaria. Integra la corruzione, se il destinatario è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, oppure la corruzione fra privati (art. 2635 c.c.) se la struttura è privata.

Nell’ultimo caso opera anche l’indeducibilità dei costi direttamente utilizzati per un delitto non colposo, quando il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale. Fino al 31 dicembre 2026 la norma è l’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993. Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola è nell’art. 6, comma 5, del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026). In caso di assoluzione definitiva, o di proscioglimento per motivi diversi dalla prescrizione, spetta il rimborso delle maggiori imposte. Il rischio fiscale è comunque il minore: quelli penale e amministrativo, fino all’inibizione dell’attività, sono ben più gravi.

Esempi pratici: scritture contabili e calcolo delle imposte

Le regole viste fin qui si capiscono meglio sui numeri. In questo capitolo seguiamo un’impresa inventata, ma costruita su valori che ricorrono spesso nelle contabilità del settore che esaminiamo. Prima registriamo in partita doppia le operazioni tipiche, dal funerale completo al carro, al magazzino dei cofani, alle paghe. Poi prendiamo lo stesso utile e lo tassiamo in quattro forme diverse, per vedere quanto resta davvero a chi lavora nell’impresa.

I riferimenti sono alle norme in vigore nel 2026: TUIR, d.P.R. 633/1972, d.lgs. 446/1997. Dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi testi unici, che cambiano la numerazione degli articoli ma non i meccanismi illustrati qui. Gli importi sono arrotondati all’euro e in ogni scrittura il totale Dare coincide con il totale Avere.

L’impresa-tipo e le ipotesi di partenza

L’impresa ha sede in Emilia-Romagna, con codice ATECO 2025 prevalente 96.30.01. Lavorano due persone della famiglia e quattro dipendenti a tempo indeterminato, necrofori e autisti, cioè il minimo di operatori richiesto dalla disciplina regionale. Possiede un carro funebre acquistato a inizio 2026 e prende in locazione la sede con la sala del commiato. Vende anche lapidi e articoli cimiteriali e rivende fiori fuori dal servizio funebre.

Voce Ipotesi 2026
Funerali svolti 130
Prezzo medio del servizio esente (cofano, trasporto, vestizione, camera ardente, pratiche), anticipazioni escluse 3.500 euro, totale 455.000 euro
Anticipazioni medie in nome e per conto (diritti comunali e cimiteriali, necrologi, affissioni) 750 euro a funerale, 97.500 euro: non sono ricavi
Lapidi e articoli cimiteriali venduti, IVA 22% 40.000 euro (costo di acquisto 26.000)
Fiori rivenduti fuori dal servizio, IVA 10% 6.000 euro (costo di acquisto 3.600)
Cofani: esistenza iniziale, acquisti, prelievi dal conto deposito 18 a 640 euro; 120 a 650 euro; 5 a 700 euro
Servizi (carburanti, manutenzioni, utenze, consulenze, pubblicità, lavanderia) 48.000 euro, di cui 40.000 con IVA 22% e 8.000 senza IVA (assicurazioni)
Canone di locazione della sede da locatore privato, senza IVA 24.000 euro
Carro funebre acquistato a gennaio 2026 95.000 euro + IVA 22%
Costo del personale (4 dipendenti, calcolo al punto 8) 148.480 euro
Altri ammortamenti (celle, arredi, attrezzature) 7.000 euro
Oneri diversi (bolli, tributi locali) e interessi passivi 4.000 e 1.500 euro
Pro rata di detrazione definitivo 2025 8%

Con questi dati i ricavi sono 501.000 euro (455.000 esenti, 46.000 imponibili), più 260 euro di bolli riaddebitati. Il pro rata 2026 è del 9%, e l’utile prima delle imposte e di qualsiasi compenso ai titolari o ai soci è di 107.150 euro. I conti sono sviluppati nei paragrafi che seguono.

1. Il funerale completo: acconto, fattura finale, anticipazioni

Alla morte della madre, il signor Bianchi conferisce l’incarico all’impresa e firma il preventivo. Il servizio esente costa 3.500 euro. Chiede anche i ricordini, che dopo la Cassazione (ord. n. 40726/2021) trattiamo al 22%, e una composizione floreale per la casa, fornita fuori dal servizio, al 10%. L’impresa paga per suo conto 420 euro di diritti cimiteriali, 280 euro di necrologio e 50 euro di affissioni. I documenti sono intestati a lui. Il giorno dell’incarico versa un acconto di 1.000 euro con bonifico.

L’acconto rende effettuata l’operazione per l’importo pagato (art. 6, quarto comma, d.P.R. 633/1972). Va quindi fatturato subito, in esenzione, e poiché supera 77,47 euro sconta il bollo di 2 euro.

Documento Voce Natura / aliquota Importo
Fattura di acconto Acconto servizio funebre N4, art. 10 n. 27 1.000
Bollo riaddebitato N1, art. 15 2
Totale 1.002
Fattura finale Servizio funebre 3.500 meno acconto fatturato 1.000 N4 2.500
Ricordini 22% 150 + IVA 33
Composizione floreale 10% 200 + IVA 20
Anticipazioni (diritti cimiteriali, necrologio, affissioni) N1, art. 15 750
Bollo riaddebitato N1 2
Totale 3.655

Le scritture, nell’ordine in cui avvengono:

Operazione Conto Dare Avere
a) Fattura di acconto Crediti verso clienti 1.002
Acconti da clienti (debito) 1.000
Rimborso bolli 2
b) Incasso dell’acconto Banca 1.002
Crediti verso clienti 1.002
c) Pagamento delle anticipazioni Clienti c/anticipazioni (Bianchi) 750
Banca 750
d) Fattura finale Crediti verso clienti 3.655
Acconti da clienti 1.000
Ricavi servizi funebri esenti 3.500
Ricavi vendite 22% 150
Ricavi vendite fiori 10% 200
IVA a debito 53
Clienti c/anticipazioni (Bianchi) 750
Rimborso bolli 2
e) Incasso del saldo Banca 3.655
Crediti verso clienti 3.655
f) Versamento del bollo virtuale delle due fatture Imposta di bollo 4
Banca 4

Nella scrittura d) Dare e Avere quadrano a 4.655 euro. Il conto «Clienti c/anticipazioni» del signor Bianchi si apre con 750 euro in c) e si chiude con 750 euro in d). Se resta un saldo, c’è un’anticipazione non riaddebitata o un riaddebito senza documento. Ai fini del pro rata questo funerale porta 3.500 euro di operazioni esenti e 350 euro di imponibili. Le anticipazioni e il bollo non entrano nel calcolo.

Specificità del settore: la famiglia ha pagato in tutto 4.657 euro con bonifico. La detrazione del 19% sulle spese funebri (art. 15, comma 1, lett. d), TUIR) si calcola su un massimo di 1.550 euro per decesso e vale quindi al più 294,50 euro. È un’informazione da dare alla famiglia al momento dell’incarico, perché il pagamento in contanti la fa perdere. È anche il motivo per cui la fattura va intestata a chi paga, con il suo codice fiscale.

2. Le stesse spese, ma con i documenti intestati all’impresa

Cambiamo un solo elemento. Il Comune rilascia la ricevuta dei 420 euro di diritti cimiteriali all’impresa, e il crematorio fattura all’impresa la cremazione: 600 euro più IVA al 22%, cioè 732 euro. Non c’è più anticipazione in nome e per conto. Sono costi dell’impresa, e il riaddebito alla famiglia diventa un corrispettivo. I diritti cimiteriali sono attratti nel servizio esente. La cremazione, che è un servizio autonomo soggetto a IVA ordinaria, va rifatturata con l’IVA.

Operazione Conto Dare Avere
Ricevuta del Comune Costi per servizi cimiteriali 420
Banca 420
Fattura del crematorio Costi per servizi di cremazione 600
IVA a credito 132
Fornitori 732
Riaddebito in fattura alla famiglia Crediti verso clienti 1.152
Ricavi servizi funebri esenti 420
Ricavi prestazioni 22% 600
IVA a debito 132
Fine anno: IVA indetraibile al pro rata del 9% IVA indetraibile da pro rata 120
IVA a credito 120

La famiglia paga 1.152 euro, esattamente quanto avrebbe pagato se le due somme fossero state anticipate per suo conto. Per l’impresa, invece, cambiano tre cose. I ricavi crescono di 1.020 euro senza alcun margine. L’IVA a debito sulla cremazione è 132 euro, ma di quella pagata al crematorio se ne detraggono solo 12 euro (il 9%). I 120 euro di differenza restano un costo a carico dell’impresa. Infine il pro rata si sposta, perché aumentano sia le operazioni esenti sia quelle imponibili.

Specificità del settore: sui 130 funerali dell’esempio, i soli diritti cimiteriali intestati all’impresa farebbero 54.600 euro di ricavi in più. Il nostro esempio, con 501.000 euro di ricavi, supera il limite di 500.000 euro previsto per le imprese di servizi per la contabilità semplificata (art. 18 d.P.R. 600/1973) e dall’anno successivo deve passare alla contabilità ordinaria. Un’impresa più piccola può superare quel limite, o la soglia ISA, solo per documenti intestati male. Lo stesso accade ai ricavi di riferimento per il forfettario e per la trasparenza delle srl.

3. Il carro funebre: acquisto, ammortamento, leasing

Il carro costa 95.000 euro più IVA al 22% (20.900 euro). Con un pro rata del 9% si detraggono 1.881 euro. Gli altri 19.019 euro sono un onere accessorio e aumentano il costo del bene, che sale a 114.019 euro (OIC 16).

Operazione Conto Dare Avere
Fattura del concessionario Automezzi (carro funebre) 95.000
IVA a credito 20.900
Fornitori 115.900
Fine anno: IVA non detraibile capitalizzata Automezzi (carro funebre) 19.019
IVA a credito 19.019
Ammortamento 2026 Ammortamento automezzi 17.103
Fondo ammortamento automezzi 17.103

Per l’ammortamento, la tabella del d.m. 31 dicembre 1988 contiene nel Gruppo XVIII la specie 6a-9a, «Imprese di trasporti e pompe funebri». La specie non nomina il carro funebre. La voce più vicina è «Autofurgoni e motofurgoni», al 30%. Lo stesso coefficiente vale per le «Autovetture in genere (servizio pubblico)». Gli «Autocarri e rimorchi per trasporto di cose», al 20%, descrivono peggio un veicolo che trasporta la salma e non merci. Applichiamo quindi il 30%, ridotto alla metà nel primo esercizio (art. 102, comma 2, TUIR). Il piano fiscale è il seguente: 17.103 euro nel 2026, 34.206 euro nel 2027 e nel 2028, 28.504 euro nel 2029.

Specificità del settore: il carro funebre è un autoveicolo per uso speciale e non rientra nell’art. 164 TUIR. Ammortamento, carburante, manutenzione e assicurazione si deducono per intero, senza il 20% e senza il tetto di 18.075,99 euro previsti per le autovetture, purché il carro non sia usato per altri scopi. L’auto di servizio usata per le pratiche e i sopralluoghi segue invece le regole ordinarie delle autovetture.

Proviamo ora il leasing. Il contratto dura 60 mesi, con un maxicanone di 9.500 euro, 59 canoni da 1.650 euro e un riscatto di 950 euro: in tutto 107.800 euro più IVA (ipotesi di offerta). L’IVA è di 23.716 euro, e con il pro rata ne restano a carico 21.582. Il costo complessivo del leasing è di 129.382 euro. Con l’acquisto il costo è di 114.019 euro, a cui si aggiungono gli interessi del finanziamento.

Se l’acquisto è finanziato con un mutuo e gli interessi equivalgono alla componente finanziaria del leasing (12.800 euro), la differenza tra le due soluzioni è di 2.563 euro. È l’IVA indetraibile che il leasing fa pagare sugli interessi. I canoni sono soggetti al 22%, mentre gli interessi di un mutuo sono esenti (art. 10, primo comma, n. 1), d.P.R. 633/1972). Per un’impresa con pro rata pieno questa differenza non esiste; con un pro rata del 9% pesa.

Ai fini delle imposte sui redditi i canoni si deducono in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (art. 102, comma 7, TUIR): dal 2014 la durata del contratto non condiziona più la deducibilità. Con il coefficiente del 30% la metà è di circa 20 mesi, quindi i canoni del contratto di 60 mesi si deducono secondo la sua durata. La quota interessi implicita nei canoni non è deducibile ai fini IRAP.

4. Pro rata provvisorio, pro rata definitivo e rettifiche

Nel 2026 l’impresa paga 53.710 euro di IVA sugli acquisti. Di questi, 32.810 euro riguardano merci e servizi (17.930 per i cofani, 5.720 per le lapidi, 360 per i fiori, 8.800 per i servizi) e 20.900 euro il carro. Nelle liquidazioni periodiche la detrazione si calcola con la percentuale definitiva dell’anno precedente, l’8% (art. 19, comma 5, d.P.R. 633/1972), e vale 4.297 euro. A fine anno si calcola il pro rata definitivo (art. 19-bis):

Calcolo Importo
Operazioni imponibili (lapidi 40.000 + fiori 6.000) 46.000
Operazioni esenti (servizi funebri) 455.000
Totale (anticipazioni art. 15 e bolli esclusi) 501.000
Rapporto 46.000 / 501.000 9,18%, arrotondato al 9%
IVA detraibile definitiva: 53.710 × 9% 4.834
Conguaglio a favore in dichiarazione annuale: 4.834 − 4.297 537
IVA a debito dell’anno (40.000 × 22% + 6.000 × 10%) 9.400
IVA da versare per l’anno: 9.400 − 4.834 4.566

Il conguaglio cambia anche il costo dei beni: con l’8% il carro avrebbe incorporato 19.228 euro di IVA, con il 9% ne incorpora 19.019. Per questo, in corso d’anno, conviene tenere l’IVA in un conto transitorio e imputarla a costo, o al cespite, solo a fine anno con la percentuale definitiva. Nel denominatore non vanno le cessioni di beni ammortizzabili e le operazioni esenti dei nn. 1-9 dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria, ad esempio gli interessi attivi bancari.

Supponiamo ora che nel 2027 l’impresa apra una marmeria. Le operazioni imponibili crescono e il pro rata sale al 25%, sedici punti oltre il 9% del 2026. Per i beni ammortizzabili acquistati nel 2026 scatta la rettifica dell’art. 19-bis2: se la percentuale varia di oltre dieci punti, la detrazione si ricalcola per un quinto all’anno nei quattro anni successivi a quello di entrata in funzione. Aggiungiamo un’ipotesi che non entra nei conti dell’impresa-tipo: celle frigorifere e arredi della sala del commiato comprati nel 2026 per 40.000 euro più 8.800 euro di IVA e ammortizzati al 20%. La rettifica a favore è di 8.800 × 16% / 5 = 282 euro per ogni anno in cui lo scarto rimane sopra i dieci punti.

Specificità del settore: la rettifica non si applica al carro funebre. L’art. 19-bis2, comma 6, esclude i beni con un coefficiente di ammortamento fiscale superiore al 25%, e il carro è ammortizzato al 30%. Chi prevede di passare a un pro rata più alto perde quindi la rettifica a favore: se il carro fosse ammortizzato al 20%, varrebbe 669 euro l’anno, per quattro anni. Chi teme un calo del pro rata, al contrario, non subisce la rettifica a sfavore. Il coefficiente va scelto e motivato prima, guardando anche a questo effetto.

Con una marmeria di questo peso si pone la domanda sull’opzione per la separazione delle attività (art. 36, terzo comma). Il confronto su un anno tipo è il seguente:

Ipotesi Pro rata unico Attività separate
Operazioni: esenti 455.000, fiori 6.000 (attività funebre); lapidi e marmi 150.000 (marmeria) 156.000 / 611.000 = 26% Funebre 6.000 / 461.000 = 1%; marmeria 100%
IVA su acquisti dell’attività funebre 30.000 30.000
IVA su acquisti della marmeria 19.800 19.800
IVA su costi promiscui (25% imputato alla marmeria con criterio oggettivo) 6.000 6.000 (1.500 marmeria, 4.500 funebre)
IVA detraibile 55.800 × 26% = 14.508 19.800 + 1.500 + (34.500 × 1%) = 21.645
Vantaggio annuo della separazione 7.137, prima dei costi di gestione

Il vantaggio va ridotto del costo della doppia contabilità. Inoltre le lapidi che la marmeria fornisce ai funerali diventano passaggi interni rilevanti ai fini IVA. L’opzione vincola per almeno un triennio, e l’ingresso nel regime separato va valutato anche per le rettifiche sui beni già in uso. Con imponibili di 46.000 euro, come nell’impresa-tipo, il vantaggio sarebbe di poche centinaia di euro e non coprirebbe i costi.

5. Il funerale prepagato

Il 15 marzo 2026 una signora firma un contratto di previdenza funeraria diretto con l’impresa, a prezzo bloccato di 4.000 euro, e paga con bonifico. L’impresa emette subito la fattura esente, con il bollo (art. 6, quarto comma, d.P.R. 633/1972). Il ricavo però non è dell’esercizio. In bilancio la somma è un debito per acconti (voce D.6) e lo resta fino al servizio. Il ricavo nasce quando il servizio è reso, secondo l’OIC 34 e, ai fini fiscali, l’art. 109, comma 2, lett. b), TUIR.

Data e operazione Conto Dare Avere
15/03/2026 fattura immediata Crediti verso clienti 4.002
Acconti da clienti per servizi prepagati (D.6) 4.000
Rimborso bolli 2
15/03/2026 incasso Banca 4.002
Crediti verso clienti 4.002
31/12/2026 Nessuna scrittura: il debito di 4.000 euro resta nel passivo
Anno del servizio: fattura finale all’erede per le prestazioni aggiuntive (600 euro esenti) Crediti verso clienti 602
Acconti da clienti per servizi prepagati 4.000
Ricavi servizi funebri esenti 4.600
Rimborso bolli 2

Se invece il contratto si risolve, ad esempio per recesso o perché il servizio viene affidato ad altri, l’impresa restituisce la somma ed emette una nota di credito esente (art. 26 d.P.R. 633/1972). La scrittura è: Acconti da clienti in Dare per 4.000 euro e Banca in Avere per 4.000 euro. L’eventuale penale trattenuta dal contratto è un ricavo, che si documenta a parte. Se nel frattempo i costi sono cresciuti e il prezzo bloccato non li copre più, a fine anno va stimato un fondo per contratti onerosi.

Specificità del settore: la spesa pagata in vita per il proprio funerale non dà diritto alla detrazione del 19%. Lo afferma la risoluzione 28 luglio 1976, n. 944, ripresa nella guida dell’Agenzia alle detrazioni. Gli eredi possono detrarre solo il conguaglio che pagano dopo il decesso. Conviene dirlo con chiarezza al momento della firma.

6. Il magazzino dei cofani e il conto deposito

All’inizio dell’anno in magazzino ci sono 18 cofani, valutati 640 euro ciascuno (11.520 euro). Nel corso dell’anno l’impresa ne compra 120 a 650 euro. Altri 5 cofani, di un modello più costoso, li preleva da un conto deposito del fornitore, che li fattura a 700 euro al momento del prelievo. I funerali con cofano sono 130: 125 cofani escono dal magazzino proprio e 5 dal deposito. Al 31 dicembre l’inventario fisico conta 13 cofani di proprietà, valutati con il metodo FIFO all’ultimo costo di 650 euro, e 6 cofani del fornitore in conto deposito.

Operazione Conto Dare Avere
Acquisti dell’anno (120 cofani) Merci c/acquisti (cofani e urne) 78.000
IVA a credito 17.160
Fornitori 95.160
Fatture per i 5 cofani prelevati dal deposito Merci c/acquisti (cofani e urne) 3.500
IVA a credito 770
Fornitori 4.270
31/12: storno delle rimanenze iniziali Variazione rimanenze di merci 11.520
Rimanenze di cofani 11.520
31/12: rilevazione delle rimanenze finali (13 × 650) Rimanenze di cofani 8.450
Variazione rimanenze di merci 8.450

Il conto economico riporta 81.500 euro di acquisti e 3.070 euro di diminuzione delle rimanenze: in tutto 84.570 euro. Il conteggio diretto dà lo stesso risultato: 18 cofani a 640 euro, 107 a 650 euro e 5 a 700 euro. Il controllo decisivo, però, è quello che fa il verificatore: 18 + 120 + 5 − 130 = 13. Le giacenze iniziali, più gli acquisti, meno i funerali risultanti dalle autorizzazioni comunali, devono dare le giacenze contate.

I 6 cofani del fornitore non sono rimanenze dell’impresa. Vanno tenuti su un registro di carico e scarico separato, collegato al contratto di deposito e ai documenti di trasporto con causale «conto deposito». Senza quei documenti, i beni trovati nei locali si presumono acquistati e quelli mancanti si presumono venduti (d.P.R. 441/1997).

7. Il credito non incassato

Due crediti scaduti al 30 giugno 2026 restano non pagati a fine anno. Il primo è di 1.800 euro e il secondo di 6.500 euro. L’impresa ha 60.000 euro di crediti commerciali complessivi.

Il credito di 1.800 euro rientra tra quelli di modesta entità. Per le imprese con ricavi sotto i 100 milioni di euro la soglia è di 2.500 euro, e il credito è scaduto da almeno sei mesi. Gli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, TUIR si considerano quindi esistenti, e la perdita si deduce senza dover dimostrare il tentativo di recupero. In contabilità si registra: Perdite su crediti in Dare per 1.800 euro e Crediti verso clienti in Avere per 1.800 euro. Se esiste un fondo svalutazione, la perdita si imputa prima al fondo.

Per il credito di 6.500 euro non c’è automatismo. In bilancio l’impresa stima di recuperarne la metà e lo svaluta di 3.250 euro (OIC 15). Ai fini fiscali, però, la svalutazione è deducibile solo nel limite dello 0,5% dei crediti commerciali (art. 106 TUIR): 300 euro. La parte eccedente, 2.950 euro, va ripresa a tassazione con una variazione in aumento. La perdita sarà deducibile quando ci saranno gli elementi certi e precisi: diffida, decreto ingiuntivo, pignoramento infruttuoso. In quel momento si dedurrà con una variazione in diminuzione pari alla svalutazione tassata.

Specificità del settore: sui crediti per servizi funebri non c’è IVA da recuperare con la nota di variazione dell’art. 26, perché la fattura è esente. L’impresa perde il credito senza alcun recupero d’imposta, ma su quel corrispettivo non ha neppure versato IVA. È un motivo in più per chiedere e fatturare l’acconto all’incarico, con un preventivo chiaro che la famiglia possa capire senza imbarazzo. In presenza di beni ereditari va ricordato anche il privilegio generale dell’art. 2751, n. 1, c.c.

8. Il costo di un necroforo-autista e la scrittura delle paghe

Il contratto è il CCNL per le imprese private di onoranze funebri. Prendiamo un necroforo-autista inquadrato al 4° livello super, con i minimi in vigore dal 1° agosto 2026. La paga base è di 1.236,42 euro, la contingenza di 515,60 euro e l’elemento distinto di 10,33 euro, per un totale di 1.762,35 euro al mese per quattordici mensilità. Le altre voci sono ipotesi, da sostituire con i dati reali. Gli straordinari sono calcolati sulla quota oraria di minimo e contingenza, con un divisore di 173 che va controllato sul contratto. La reperibilità usa gli importi per turno del testo contrattuale del 2021: 8 euro nei feriali e 16 euro nei festivi, da verificare dopo il rinnovo 2025. L’aliquota INPS a carico dell’azienda è indicativa per il terziario sotto i 15 dipendenti, e il tasso INAIL è anch’esso un’ipotesi.

Voce annua Calcolo Euro
Retribuzione tabellare 1.762,35 × 14 24.673
Straordinario diurno feriale 100 ore × 10,13 × 1,30 1.317
Straordinario festivo 20 ore × 10,13 × 1,65 334
Reperibilità 50 turni feriali × 8 + 12 festivi × 16 592
Retribuzione lorda 26.916
Contributi INPS a carico azienda (ipotesi 29%) 7.806
Premio INAIL (ipotesi 1,5%) 404
Quota TFR 26.916 / 13,5 1.994
Costo annuo per l’impresa 37.120

Per quattro dipendenti il costo è di 148.480 euro, la cifra usata nell’impresa-tipo. Restano fuori l’ente bilaterale, l’eventuale fondo di previdenza complementare e la formazione obbligatoria.

Questa è la scrittura di un mese, con una retribuzione lorda di 1.942 euro (tabellare più 180 euro di variabili). I contributi a carico del lavoratore sono al 9,19%, e le ritenute IRPEF e le addizionali sono quelle calcolate dal programma paghe (qui ipotizzate in 180 euro):

Conto Dare Avere
Salari e stipendi 1.942
Oneri sociali INPS (29%) 563
Accantonamento TFR (1.942 / 13,5) 144
Debiti verso INPS (563 azienda + 178 lavoratore) 741
Erario c/ritenute lavoro dipendente 180
Dipendenti c/retribuzioni (netto in busta) 1.584
Fondo TFR 144
Totale 2.649 2.649

Il premio INAIL si rileva al momento dell’autoliquidazione, con un rateo a fine anno. I debiti verso INPS ed Erario si chiudono con l’F24 del 16 del mese successivo.

Specificità del settore: la reperibilità e gli interventi notturni e festivi sono la parte del costo che cresce di più e che si controlla di meno. Il prospetto mensile delle ore va confrontato con il libro unico prima di elaborare le paghe. È anche la base per difendere in un controllo il rapporto tra ore lavorate e numero di funerali.

Nuovi assunti: nel 2026 la maggiorazione del costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato (art. 4 d.lgs. 216/2023, prorogata dalla L. 207/2024) richiede che l’impresa abbia esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel periodo precedente (circ. 20 gennaio 2025, n. 1/E). Chi apre l’impresa e assume i quattro operatori nel primo anno non ne beneficia. Ne beneficia l’impresa avviata che aumenta l’organico.

9. Le imposte sullo stesso utile in quattro forme diverse

Partiamo dall’utile di 107.150 euro, prima delle imposte e dei compensi a chi guida l’impresa. Le persone sono le stesse in tutti i casi: due familiari che lavorano a tempo pieno nell’impresa. Le forme messe a confronto sono quattro. La prima è l’impresa individuale con impresa familiare (art. 5, comma 4, TUIR), con quote del 51% e del 49%. Le altre sono la snc al 50%, la srl al 50% e la stessa srl con l’opzione per la trasparenza.

Le aliquote e le soglie usate sono queste:

  • IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre. La seconda aliquota è scesa dal 35% per effetto dell’art. 1, comma 3, L. 199/2025.
  • Addizionale regionale Emilia-Romagna 2026: 1,33% fino a 15.000 euro, 1,93% fino a 28.000 euro, 2,78% fino a 50.000 euro, 3,33% oltre. Sono l’aliquota di base dell’1,23% più le maggiorazioni della L.R. 1/2025.
  • Addizionale comunale: 0,8%, come ipotesi.
  • INPS Gestione commercianti 2026: 24,48% fino a 56.224 euro e 25,48% oltre, con minimale di 18.808 euro e contributo minimo di 4.611,64 euro (circ. INPS 9 febbraio 2026, n. 14).
  • IRAP: 4,20% (spiegazione nel riquadro che segue).

Detrazioni personali, carichi di famiglia e oneri deducibili diversi dai contributi non sono considerati.

Specificità del settore: in Emilia-Romagna, dal periodo d’imposta 2026, l’aliquota IRAP è maggiorata di 0,30 punti, dal 3,90% al 4,20%, per le attività elencate nell’allegato A della L.R. 1/2025. L’allegato è redatto in ATECO 2007 e comprende espressamente il codice 96.03.00, «Servizi di pompe funebri e attività connesse». Il raccordo con i codici ATECO 2025 (96.30.01, 96.30.02, 96.30.09) passa per la tabella di corrispondenza ISTAT. Fuori regione si parte dal 3,90%, salvo le variazioni regionali.

9.1 Impresa individuale con impresa familiare

Le persone fisiche non pagano l’IRAP. Ipotizziamo che l’impresa sia già in contabilità ordinaria: i suoi ricavi superano il limite di 500.000 euro dell’art. 18 d.P.R. 600/1973, che però ha effetto dall’anno successivo al superamento. Il reddito si divide tra il titolare (51%) e il collaboratore familiare (49%), che sono entrambi iscritti alla Gestione commercianti sulla propria quota.

Titolare Familiare
Quota di reddito d’impresa 54.647 52.503
Contributi INPS commercianti (24,48% + 7,44 euro di maternità) 13.385 12.860
Reddito imponibile (quota − contributi) 41.262 39.643
IRPEF 10.816 10.282
Addizionale regionale 819 774
Addizionale comunale 330 317
Imposte e contributi 25.350 24.233

Il carico complessivo è di 49.583 euro. Restano 57.567 euro. Con il regime ordinario non spetta la detrazione dell’art. 13, comma 5, TUIR, prevista per il reddito d’impresa in contabilità semplificata. Ai livelli di reddito dell’esempio, del resto, sarebbe comunque modesta.

9.2 Snc

Il reddito della snc si imputa ai soci per trasparenza (art. 5 TUIR), ma la società paga l’IRAP. La base IRAP parte dal valore della produzione e non deduce né il costo del personale né gli interessi passivi. Poi però intervengono le deduzioni dell’art. 11 d.lgs. 446/1997.

Base IRAP Euro
Utile ante imposte 107.150
+ costo del personale 148.480
+ interessi passivi 1.500
Valore della produzione 257.130
− costo dei dipendenti a tempo indeterminato (comma 4-octies) 148.480
− deduzione forfetaria per base fino a 180.759,91 euro (comma 4-bis: 8.000 + 5.000 per snc e sas) 13.000
Base imponibile 95.650
IRAP al 4,20% 4.017

Dal reddito si deduce il 10% dell’IRAP, perché la base comprende interessi passivi (art. 6 d.l. 185/2008), per 402 euro. Restano 106.748 euro, cioè 53.374 euro a socio. Ciascun socio paga 13.073 euro di contributi INPS. Su un reddito imponibile di 40.301 euro paga poi 10.499 euro di IRPEF, 792 euro di addizionale regionale e 322 euro di addizionale comunale. Il carico complessivo è di 53.389 euro, di cui 4.017 di IRAP, e restano 53.761 euro.

Specificità del settore: senza la deduzione integrale del personale stabile, l’IRAP della snc sarebbe di circa 10.730 euro invece di 4.017: la base supererebbe 180.999,91 euro e verrebbe meno anche la deduzione forfetaria, mentre resterebbero deducibili i premi INAIL. In un’attività in cui il personale pesa quasi il 30% dei ricavi la deduzione del comma 4-octies è la voce più rilevante, ma vale solo per i contratti a tempo indeterminato. I lavoratori a tempo determinato, compresi necrofori e portatori a chiamata assunti a termine, e i soci amministratori restano nella base IRAP.

9.3 Srl

Ipotizziamo che i due soci siano amministratori, con un compenso di 30.000 euro ciascuno, e che siano iscritti anche alla Gestione commercianti come soci che lavorano nell’impresa con abitualità e prevalenza. Chi è già iscritto a un’altra gestione obbligatoria versa alla Gestione separata il 24% del compenso, per due terzi a carico della società e per un terzo a carico dell’amministratore (circ. INPS 3 febbraio 2026, n. 8). Sono 14.400 euro in tutto. I compensi non sono deducibili ai fini IRAP.

Società Euro
Utile prima dei compensi 107.150
− compensi amministratori 60.000
− Gestione separata a carico della società 9.600
Utile ante imposte 37.550
IRAP: (257.130 − 148.480 − 8.000) × 4,20% 4.227
IRES: (37.550 − 423 di IRAP deducibile) × 24% 8.911
Utile netto distribuito 24.412
Ritenuta del 26% sui dividendi (12.206 euro a socio) 6.348

Ciascun socio riceve il compenso e paga 2.400 euro di Gestione separata. Versa poi il contributo minimo di 4.612 euro alla Gestione commercianti. Il reddito imponibile risulta di 22.988 euro, con un’IRPEF lorda di 5.287 euro. Sul compenso spetta la detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 13, commi 1 e 1.1, TUIR), che si calcola sul reddito complessivo di 27.600 euro (il contributo commercianti è un onere deducibile e non lo riduce): 2.012 euro, compresi i 65 euro per redditi fra 25.000 e 35.000 euro. L’IRPEF netta scende a 3.276 euro. Le addizionali sono 354 euro di regionale e 184 di comunale.

Il carico complessivo è il seguente:

  • IRAP: 4.227 euro;
  • IRES: 8.911 euro;
  • Gestione separata: 14.400 euro;
  • Gestione commercianti: 9.224 euro;
  • IRPEF e addizionali: 7.628 euro;
  • ritenute sui dividendi: 6.348 euro.

In tutto sono 50.738 euro, e restano 56.412 euro. Se gli utili restano in società, la ritenuta sui dividendi si rinvia alla distribuzione.

Il contributo commercianti sul solo minimale è un punto controverso. L’INPS sostiene che la base comprenda la quota di utile della srl riferibile al socio, anche se non distribuita. Con diverse ordinanze del 16 settembre 2026 (tra cui la n. 25377) la Cassazione, sezione lavoro, ha escluso gli utili accantonati di una srl che non aveva optato per la trasparenza. Il risparmio contributivo ha però un rovescio: una pensione costruita sul minimale. L’IRES premiale al 20% (L. 207/2024) riguardava il solo periodo 2025 e la legge di bilancio 2026 non l’ha rinnovata.

9.4 Srl in trasparenza (art. 116 TUIR)

L’opzione per la trasparenza richiede alcuni requisiti:

  • soci esclusivamente persone fisiche, in numero non superiore a dieci;
  • ricavi entro la soglia prevista per gli ISA (5.164.569 euro).

L’opzione dura tre esercizi, si comunica nella dichiarazione dei redditi e vale solo se tutti i soci la esercitano. La società continua a pagare l’IRAP (4.227 euro) ma non l’IRES. Il suo reddito, 37.127 euro, si imputa ai soci per 18.564 euro ciascuno, che si sommano al compenso da amministratore.

Ciascun socio ha un reddito imponibile di 41.552 euro: 30.000 di compenso, meno 2.400 di Gestione separata, più 18.564 di reddito imputato, meno 4.612 di contributi commercianti. L’IRPEF lorda è di 10.912 euro; la detrazione, calcolata sul reddito complessivo di 46.164 euro, si riduce a 333 euro e l’IRPEF netta è di 10.579 euro. Le addizionali sono 827 euro di regionale e 332 di comunale. Il carico complessivo è di 51.327 euro, e restano 55.823 euro.

Gli utili prodotti negli anni di trasparenza, quando vengono distribuiti, non subiscono la ritenuta del 26%, perché sono già stati tassati in capo ai soci. Vanno indicati nel modello 770, quadro SK. Per i contributi, qui il reddito imputato a ciascun socio (18.564 euro) resta sotto il minimale e il risultato non cambia. Con utili più alti va messo in conto che il reddito imputato per trasparenza è proprio quello che la stessa giurisprudenza collega alla base contributiva.

9.5 Il regime forfettario: perché quasi mai

Il forfettario è aperto alla divisione 96, con coefficiente di redditività del 67%, ma ha due limiti che lo rendono quasi sempre impraticabile per un’impresa funebre. Il primo riguarda i ricavi, che non devono superare 85.000 euro. Il secondo riguarda le spese per lavoro dipendente e collaboratori, che non devono superare 20.000 euro lordi. Il costo di un solo necroforo, al punto 8, è di 37.120 euro. I quattro operatori richiesti in Emilia-Romagna costano più di 148.000 euro.

Solo per confronto, prendiamo un’attività ipotetica di trasporto funebre con 80.000 euro di ricavi e nessun dipendente. Il reddito forfettario è di 53.600 euro (80.000 × 67%). I contributi commercianti sono 13.129 euro, oppure 8.534 con la riduzione del 35% riservata ai forfettari, che però riduce anche la pensione. Senza riduzione l’imponibile è di 40.471 euro. L’imposta sostitutiva è di 6.071 euro al 15%, o di 2.024 euro al 5% nei primi cinque anni di una nuova attività che ne abbia i requisiti. Non sono dovute le addizionali. Nel forfettario i costi effettivi sono irrilevanti: se fossero superiori al 33% dei ricavi, il forfettario tasserebbe un reddito più alto di quello reale.

9.6 Il confronto

Forma IRAP IRES Contributi INPS IRPEF e addizionali Ritenuta dividendi Carico totale Netto per i due
Impresa individuale con impresa familiare 0 0 26.245 23.338 0 49.583 57.567
Snc 4.017 0 26.146 23.226 0 53.389 53.761
Srl (utili distribuiti) 4.227 8.911 23.624 7.628 6.348 50.738 56.412
Srl in trasparenza 4.227 0 23.624 23.476 0 51.327 55.823

Con un utile di questa dimensione e due persone in famiglia, la forma più leggera è l’impresa individuale con impresa familiare. La ragione principale è l’assenza dell’IRAP. La snc paga la stessa IRPEF e gli stessi contributi, più circa 4.000 euro di IRAP: conviene solo se i soci non sono familiari o se serve la responsabilità condivisa nella gestione.

La srl arriva quasi allo stesso netto per una strada diversa. Paga IRES e IRAP, ma ha meno contributi in Gestione commercianti, e il compenso da amministratore porta la detrazione per redditi assimilati. A favore ha la responsabilità limitata, la possibilità di lasciare gli utili in società rinviando il 26% e una maggiore facilità di cessione o di ingresso di nuovi soci. Il prezzo è una contribuzione pensionistica più bassa e un rischio specifico: nelle srl a ristretta base i maggiori ricavi accertati si presumono distribuiti ai soci.

La trasparenza, con questi compensi, non migliora il risultato. Il reddito imputato si somma al compenso e finisce nello scaglione del 33%, e la detrazione sul compenso si riduce. Diventa interessante quando i soci hanno altri redditi bassi, quando si riduce il compenso, o quando si vogliono distribuire utili senza la ritenuta del 26%.

Il risultato cambia con i numeri. Con utili più alti l’aliquota marginale IRPEF del 43% rende più conveniente l’IRES al 24% sugli utili trattenuti. Con un solo titolare l’impresa familiare non è disponibile. Con un pro rata più alto cambia anche il peso dell’IVA indetraibile. Il confronto va rifatto sui dati dell’impresa, prima di costituirla o di trasformarla.

Specificità del settore: nell’impresa-tipo l’IVA indetraibile su merci e servizi è di 29.857 euro, e altri 19.019 euro entrano nel costo del carro. È un costo deducibile, che abbassa l’utile su cui si calcolano IRPEF, IRES, IRAP e contributi. Per il titolare dell’impresa individuale, al margine, ogni euro di costo fa risparmiare circa 52 centesimi tra contributi, IRPEF e addizionali. L’IVA indetraibile pesa quindi circa la metà del suo importo. Va messa nel budget e nei prezzi come un qualunque altro costo.

Primo e secondo anno: nel primo anno di attività non si versano acconti IRPEF, IRES e IRAP, perché manca un’imposta dell’anno precedente su cui calcolarli col metodo storico. Il secondo anno si paga il saldo del primo più gli acconti del secondo, e chi non lo mette in conto rischia la liquidità. I contributi fissi della Gestione commercianti, invece, si versano a rate trimestrali fin dal primo anno. Gli ISA non si applicano nel periodo di inizio. Dal secondo anno l’indice di riferimento è l’EG55U: numero di funerali, prezzo medio, cofani acquistati e personale devono essere coerenti fra loro e con i dati che i Comuni conoscono.

Avvertenza sugli esempi

Gli esempi sono volutamente semplificati. Mancano le detrazioni per carichi di famiglia e per altri redditi, gli oneri deducibili diversi dai contributi, l’aliquota reale dell’addizionale comunale, il tasso INAIL dell’impresa, gli importi del CCNL dopo il rinnovo e la deducibilità per cassa dell’IRAP versata. Le variazioni fiscali sono considerate solo dove indicato. Per il 2027 in Emilia-Romagna la maggiorazione regionale sullo scaglione da 28.000 a 50.000 euro scende da 1,55 a 1,40 punti. Le scelte di forma giuridica, di coefficiente di ammortamento e di regime IVA vanno fatte sui numeri della singola impresa, con una simulazione pluriennale.

Rapporti con famiglie, Comuni e strutture sanitarie

Prezzario, preventivo e incarico

Prezzario esposto e preventivo sono obblighi della disciplina regionale: in Emilia-Romagna il punto 2.5 della DGR 172/2022, in Lombardia l’art. 6 del R.R. 4/2022. Servono prima di tutto alla famiglia, che deve decidere in poche ore e spesso per la prima volta, e sono anche la prima difesa dell’impresa in caso di contestazione. Il preventivo dovrebbe distinguere tre blocchi: le prestazioni dell’impresa; le forniture, come cofano, urna e accessori; le somme anticipate per conto della famiglia. Va firmato da chi conferisce l’incarico, con le sue generalità. Un preventivo non firmato non rende nullo il contratto, che può concludersi anche a voce, ma in giudizio l’impresa dovrà provare con altri mezzi chi ha dato l’incarico e a quali condizioni.

Codice del consumo e recesso

Si applica il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), con gli obblighi di informazione precontrattuale degli artt. 48 e 49. Il punto delicato è l’incarico raccolto a casa della famiglia: è un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, e il consumatore ha quattordici giorni per recedere (art. 52). Se l’informativa sul recesso manca, il termine si allunga di dodici mesi (art. 53). Il recesso è escluso per i servizi completamente prestati, purché l’esecuzione sia iniziata con il consenso espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del recesso a prestazione completata (art. 59, comma 1, lett. a). Sono esclusi anche i beni chiaramente personalizzati (lett. c). Queste eccezioni non valgono però se il contratto è concluso durante una visita a domicilio non richiesta (art. 59, comma 1-bis).

Quando l’incarico si raccoglie a casa, su chiamata dei familiari, il modulo deve contenere tre elementi: l’informativa sul recesso, la richiesta espressa di iniziare subito e la dichiarazione di accettare la perdita del recesso a servizio eseguito. La visita non sollecitata, oltre a far cadere le eccezioni, è già un indizio di procacciamento.

Pratiche scorrette e Antitrust

Il Codice del consumo considera aggressivo sfruttare un evento tragico che altera la capacità di valutazione del consumatore (art. 25, comma 1, lett. c). Il lutto è il caso tipico. L’Autorità garante interviene anche sulla pubblicità ingannevole del settore: con il provvedimento 23 luglio 2024, n. 31300 (PS12571) ha sanzionato con 30.000 euro un’impresa che sui propri siti usava denominazioni e simboli che la facevano sembrare collegata al Comune e alle tariffe comunali. Per chi opera vicino a un gestore pubblico ne discende una regola: nessun richiamo, nemmeno grafico, a un’investitura pubblica che non c’è.

Sul versante della concorrenza l’Autorità ha più volte contestato agli enti locali le scelte che chiudono il mercato. Già nel 2007, con la segnalazione AS392, rilevava che affidare camere mortuarie e servizi cimiteriali a imprese funebri distorce gravemente la concorrenza a danno delle famiglie. Chi subisce la concorrenza di una società pubblica o partecipata ha due appigli: la separazione societaria imposta dall’art. 5, comma 2, L.R. 19/2004 e gli obblighi dell’art. 8 della L. 287/1990 per le imprese pubbliche che operano sul mercato. Se il gestore dei servizi cimiteriali favorisce la propria consorella funebre con informazioni, orari, spazi o tariffe di favore, la strada è una segnalazione documentata all’Autorità e al Comune.

Ospedali e RSA: corruzione e responsabilità della società

La giurisprudenza penale considera gli addetti alle camere mortuarie incaricati di pubblico servizio. Pagare l’addetto per avere la segnalazione dei decessi o un consiglio alla famiglia integra quantomeno la corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p., esteso agli incaricati di pubblico servizio dall’art. 320 c.p.). Non serve provare un atto contrario ai doveri d’ufficio: basta la messa a disposizione della funzione in cambio di denaro (Cass. pen., sez. II, n. 25403/2024).

Per la società c’è la responsabilità amministrativa da reato. L’art. 25 del d.lgs. 231/2001 prevede fino a 200 quote per la corruzione per l’esercizio della funzione e da 200 a 600 quote per la corruzione propria, anche quando il corrotto è un incaricato di pubblico servizio, e nei casi più gravi le sanzioni interdittive. In Emilia-Romagna, dal 2022, per accedere alle camere mortuarie degli ospedali pubblici e delle strutture residenziali pubbliche impresa e operatori devono accreditarsi sulla piattaforma regionale del portale E-R Salute (DGR 172/2022). Lo scopo è garantire la libera scelta della famiglia e ridurre lo spazio per gli accordi illeciti.

Anche a un’impresa piccola conviene una regola interna scritta, firmata da dipendenti e collaboratori: niente compensi, regali o «mance» al personale di ospedali, RSA e soccorso; nessuna presenza commerciale nelle strutture; ogni contatto con le camere mortuarie tracciato attraverso l’accreditamento. È una tutela per l’impresa e una prova della sua buona fede. Nelle imprese più strutturate diventa un modello organizzativo ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Chi decide: defunto, coniuge, parenti, conviventi

I conflitti fra familiari sull’impresa, sul rito o sulla sepoltura arrivano spesso a chi organizza il funerale prima che a un avvocato, e chi siede al tavolo con la famiglia deve gestirli senza prendere parte. Il criterio è sempre lo stesso: prima la volontà del defunto, poi quella dei familiari più vicini. Per la cremazione la legge è esplicita (art. 3, comma 1, lett. b), L. 130/2001). Vale anzitutto la disposizione testamentaria. Segue l’iscrizione a un’associazione per la cremazione, che vale anche contro il parere dei familiari. In mancanza decide il coniuge e, in difetto, il parente più prossimo; fra più parenti dello stesso grado decide la maggioranza assoluta. La parte dell’unione civile è equiparata al coniuge (art. 1, comma 20, L. 76/2016). Il convivente di fatto può essere designato per iscritto come rappresentante anche per le celebrazioni funebri e il trattamento del corpo (art. 1, comma 40, L. 76/2016).

Se i familiari non sono d’accordo, la regola prudente è non prendere l’incarico da chi non ha titolo a darlo e non diventare parte del conflitto. Se il dissenso riguarda la cremazione o le ceneri, l’ufficiale di stato civile non autorizza senza la volontà richiesta dalla legge, e l’impresa deve aspettare anche se la famiglia ha fretta, spiegando con calma il motivo dell’attesa.

Cremazione e ceneri

La cremazione è autorizzata dall’ufficiale dello stato civile del Comune del decesso o dell’ultima sepoltura, con il certificato del necroscopo che esclude il sospetto di reato o, nei casi segnalati, il nulla osta dell’autorità giudiziaria (art. 3, comma 1, lett. a), L. 130/2001). La dispersione richiede la volontà espressa del defunto. È ammessa nelle aree cimiteriali dedicate, in natura o in aree private all’aperto con il consenso del proprietario e senza fini di lucro, ed è vietata nei centri abitati (lett. c). La dispersione non autorizzata o difforme dalla volontà del defunto è reato (art. 411 c.p.).

In Emilia-Romagna le ceneri non disperse si consegnano in urna sigillata e possono essere tumulate, interrate o affidate a un familiare; il Comune annota i dati dell’affidatario (art. 11 L.R. 19/2004). L’impresa che consegna l’urna deve conservare l’autorizzazione e la dichiarazione di destinazione: in caso di liti fra eredi è il primo documento che viene chiesto.

Trasporto all’estero e tanatoprassi

Per i Paesi aderenti all’Accordo di Berlino del 10 febbraio 1937 (R.D. 1° luglio 1937, n. 1379) il feretro viaggia con il passaporto mortuario (art. 27 d.P.R. 285/1990). Per gli altri Stati servono il nulla osta consolare e la procedura degli artt. 28 e 29, con la duplice cassa dell’art. 30. Il regolamento attribuisce ancora la competenza al prefetto, ma oggi il passaporto lo rilascia il Comune: in Emilia-Romagna lo dice l’art. 10, comma 9, della L.R. 19/2004. L’Accordo di Strasburgo del 1973 non risulta ratificato dall’Italia: con i Paesi che lo applicano i documenti vanno verificati caso per caso con il consolato.

Manca una disciplina nazionale della tanatoprassi eseguita da personale non medico. Il d.P.R. 285/1990 regola l’imbalsamazione, riservata ai medici (art. 46), e il trattamento antiputrefattivo (art. 48). Alcune regioni hanno disciplinato tanatocosmesi e trattamenti conservativi eseguiti dall’impresa: la Lombardia, per esempio, consente un’autocertificazione dell’impresa valida per il passaporto mortuario (art. 72, comma 5-quater, L.R. 33/2009). Chi offre questi trattamenti deve verificare che cosa consente la propria regione.

Privacy e necrologi

Il Regolamento UE 2016/679 non si applica ai dati delle persone decedute. L’art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 consente però di esercitare sui suoi dati i diritti di accesso, rettifica e cancellazione a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela del defunto o per ragioni familiari meritevoli di protezione. I dati dei familiari che conferiscono l’incarico sono pienamente tutelati. Servono quindi un’informativa sintetica nel modulo di incarico, il consenso scritto di chi ha titolo prima di pubblicare necrologi, fotografie o date delle esequie, soprattutto online, e la rimozione tempestiva su richiesta di un familiare. Le pubblicazioni sono il terreno su cui nascono più spesso i dissidi fra rami della famiglia.

Il servizio di turno e il funerale di chi non ha mezzi

Molti Comuni organizzano un servizio a turno, con gara o convenzione, per il recupero delle salme sulla pubblica via e il trasporto all’obitorio su chiamata delle forze dell’ordine. Il nodo è chi paga. Secondo il parere del Ministero dell’Interno del 2 ottobre 2014, il Comune del decesso deve garantire gratuitamente il trasporto fino al deposito di osservazione o all’obitorio (artt. 16 e 19 d.P.R. 285/1990). Le spese diventano spese di giustizia solo se l’autorità giudiziaria dispone accertamenti. Chi esegue questi servizi senza una convenzione scritta rischia di non essere pagato da nessuno: ogni volta va chiesto l’ordine di servizio all’autorità richiedente. Il turno non deve diventare un modo per ottenere l’incarico del funerale. In diverse vicende penali l’impresa si è presentata alla famiglia come «impresa di turno» per ottenere l’incarico. La famiglia, invece, resta libera di sceglierne un’altra e va informata in questo senso.

Per le persone indigenti, di famiglia bisognosa o i cui familiari si disinteressano, l’inumazione in campo comune e la cremazione sono gratuite e a carico del Comune (art. 1, comma 7-bis, d.l. 392/2000). Sui defunti non residenti c’è un contrasto su quale Comune paghi. Sono servizi che molte imprese svolgono con la stessa cura degli altri, anche quando a seguire il feretro non c’è nessuno. Proprio per questo l’impresa incaricata dal Comune deve avere un affidamento formale con il prezzo concordato prima del servizio. Se poi emergono eredi o un patrimonio, è il Comune a rivalersi; per l’impresa la controparte resta l’ente.

Concessioni cimiteriali

Le sepolture private sono concessioni amministrative su beni demaniali, a tempo determinato e per non più di novantanove anni, salvo rinnovo (art. 92 d.P.R. 285/1990). Il concessionario ha un diritto d’uso regolato dal regolamento comunale, non la proprietà. L’impresa non deve mai garantire alla famiglia un loculo o promettere subentri: quelle decisioni spettano al Comune o al gestore. Se paga la tariffa della concessione, la anticipa in nome e per conto del concessionario, con l’atto intestato a lui. In Lombardia i titolari delle concessioni scelgono liberamente chi installa e mantiene monumenti e lapidi, previa comunicazione al Comune (art. 75, comma 5, L.R. 33/2009).

Casi dubbi

Raccogliamo qui alcune questioni che la norma risolve solo in parte e su cui non c’è prassi ufficiale. Per ciascuna indichiamo la soluzione che riteniamo prudente.

Traslazioni, estumulazioni e ceneri

Per le operazioni successive alla prima sepoltura bisogna separare due attività. Le operazioni cimiteriali in senso stretto (esumazione, estumulazione, apertura e chiusura dei loculi, traslazione all’interno del cimitero) sono imponibili secondo la risoluzione 376/E/2002, e così le opere murarie e lapidee. Il trasporto dei resti o dell’urna verso un’altra sepoltura, con le pratiche connesse, eseguito da un’impresa funebre ha un collegamento con la sepoltura che rende sostenibile l’esenzione, secondo l’impostazione delle risoluzioni del 1973 e del 1976. In mancanza di una presa di posizione specifica, la fattura deve tenere distinte le due parti.

Cremazione compresa nel «pacchetto» ma fatturata all’impresa

Se il crematorio fattura all’impresa e l’impresa ribalta il costo nel prezzo complessivo del funerale, il trattamento è incerto: la cremazione è una prestazione autonoma imponibile per il gestore, e il suo riassorbimento nel servizio esente dell’impresa non è chiarito dalla prassi. La soluzione che evita il problema è l’anticipazione in nome e per conto, con la fattura del crematorio intestata al familiare.

La sala del commiato concessa a un’altra impresa

La legge regionale obbliga ad aprire la sala a chiunque la chieda. Quando la usa un’altra impresa funebre, il corrispettivo per l’uso della sala non è una prestazione funebre resa alla famiglia ma la messa a disposizione di uno spazio attrezzato. In assenza di prassi, la scelta prudente è l’aliquota ordinaria; se invece l’impresa titolare della sala rende alla famiglia, nel quadro del servizio, la custodia e l’esposizione della salma, l’esenzione è sostenibile.

Il prepagato pagato da una persona e il funerale eseguito per un’altra

Capita che chi ha prepagato il proprio funerale muoia lontano e il servizio lo faccia un’altra impresa, o che il contratto sia ceduto. Le somme vanno restituite o trasferite secondo il contratto, con nota di credito per la parte non eseguita. È un motivo in più per scrivere nel contratto di previdenza funeraria che cosa succede in questi casi, chi può chiedere la restituzione e con quali trattenute.

Omaggi floreali dell’impresa

Le corone che l’impresa offre di sua iniziativa, per esempio alla famiglia di un collaboratore, non sono parte di un servizio: sono omaggi o spese di rappresentanza (art. 108, comma 2, TUIR), deducibili per intero se il valore unitario non supera 50 euro. Non vanno confuse con le corone fornite e addebitate nel servizio.

Le cose da fare

All’avvio

  1. Verifica di sede e rimessa (destinazione d’uso, agibilità, parere dell’Azienda USL) prima di firmare la locazione.
  2. Requisiti morali e antimafia di soci e amministratori; per chi viene da un’impresa concorrente, chiusura del rapporto prima di costituire la società.
  3. Corsi regionali per responsabile e operatori; carro con attestato dell’Azienda USL.
  4. CCNL di settore, posizioni INPS e INAIL, assunzioni con UNILAV il giorno prima, iscrizione dei soci operativi alla Gestione commercianti e, se c’è compenso da amministratore, alla Gestione separata.
  5. Documento di valutazione dei rischi con rischio biologico, movimentazione dei carichi, rischio stradale e stress; medico competente; registro dei dispositivi di protezione.
  6. SCIA al SUAP e ComUnica, con i codici ATECO 2025 corretti.
  7. Piano dei conti con ricavi distinti, conto anticipazioni, magazzino cofani, registro dei beni ammortizzabili; modulo di incarico con informativa sul recesso e privacy; regola interna scritta contro compensi e regali alle strutture.
  8. Accreditamento sulla piattaforma regionale per le camere mortuarie ospedaliere.

Per ogni funerale

  1. Preventivo e incarico firmati da un familiare identificato, con i tre blocchi distinti.
  2. Scheda numerata con cofano scaricato, ore, carro, anticipazioni e incassi.
  3. Documenti delle anticipazioni intestati alla famiglia.
  4. Fattura elettronica intestata a chi paga, con codice fiscale, bollo e dati del defunto; pagamento tracciabile, mai contanti da 5.000 euro in su.

Durante l’anno

  1. Ogni giorno: prima nota di cassa e quadratura del POS.
  2. Ogni mese: conto anticipazioni azzerato; prospetto di ore festive, notturne, straordinarie e reperibilità confrontato con il libro unico; comunicazioni delle chiamate per gli intermittenti.
  3. Entro il 16 marzo: comunicazione delle spese funebri dell’anno precedente.
  4. Entro il 30 aprile, se ci sono operazioni imponibili: dichiarazione IVA annuale.
  5. Entro i termini ordinari: imposte sui redditi e IRAP, con il modello ISA dal secondo anno; contributi fissi dei soci alla Gestione commercianti in quattro rate.
  6. Al 31 dicembre: inventario fisico dei cofani e controllo di quelli in conto deposito; valutazione dei crediti con le prove del recupero; calcolo del pro rata e delle eventuali rettifiche; verifica che i neoassunti abbiano completato la formazione entro sei mesi.
  7. Da conservare per un controllo: schede dei funerali, elenco annuale dei servizi riconciliabile con le autorizzazioni comunali, contratti di deposito, di servizio con altre imprese e di rateizzazione, ordini di reperibilità e registro delle chiamate.

Che cosa fa lo Studio per queste imprese

Chi ha letto fin qui avrà notato che in un’impresa funebre conti, paghe e regole del mestiere non si possono separare. L’intestazione di una ricevuta del Comune sposta il pro rata; un ordine di reperibilità scritto male diventa una vertenza; un cofano non scaricato diventa, in verifica, un funerale non dichiarato.

Seguiamo imprese di onoranze funebri nella contabilità e nell’IVA, con l’impostazione delle anticipazioni e del pro rata descritta in queste pagine, e nelle paghe con il contratto di settore, la reperibilità e le trasferte. Accompagniamo chi apre nella SCIA, nella verifica dei requisiti e nel budget dei primi mesi, quando il personale va pagato prima del primo incarico. Impostiamo la scheda per singolo funerale, che dice quanto rende ogni servizio e regge in un accertamento, e assistiamo l’impresa nelle verifiche fiscali e nelle ispezioni del lavoro.

Conosciamo il ritmo di questo lavoro: i documenti li chiediamo quando c’è il tempo di darli, non il giorno di un funerale. Le sedi dello Studio sono a Codigoro, Ferrara e Milano.

Questa guida ha finalità informativa generale e non costituisce un parere professionale sul caso concreto, che richiede l’esame dei documenti e dei fatti specifici. Il contenuto è aggiornato al 16 ottobre 2026; norme, prassi e giurisprudenza successive possono modificarne le conclusioni.

Vedi anche: Il costo del lavoro

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