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Guide dello Studio · Imprese di pulizia

Imprese di pulizia: contabilità, fisco, lavoro e regole dell’attività

Il lavoro di un’impresa di pulizia, quando è fatto bene, non si vede. Lo fanno persone che lavorano all’alba, la sera o di notte, spesso su più edifici in un giorno e con contratti part-time: in gran parte donne, molte arrivate da altri Paesi. Il personale vale spesso oltre due terzi dei ricavi, e ogni errore, in busta paga come in fattura, si ripete per tutte le persone e tutti i mesi dell’appalto.

I problemi nascono dove le regole si incrociano: il credito IVA che cresce con l’inversione contabile e la scissione dei pagamenti e resta fermo quando servirebbe a pagare i contributi, il cambio d’appalto che il giudice legge come trasferimento d’azienda, l’addetta che passa da un condominio all’altro senza che quel tempo sia pagato, la gara al ribasso con meno ore del capitolato, il DURF scaduto che blocca un cliente importante.

La guida è scritta per titolari e amministrativi di imprese di pulizia e multiservizi, artigiane, società e cooperative, per chi vuole aprirne una, per committenti, amministratori di condominio e colleghi che ne tengono i conti.

Il testo è aggiornato al 16 ottobre 2026. Per le regole regionali il riferimento è l’Emilia-Romagna, con qualche cenno alla Lombardia. Un’avvertenza vale per tutta la guida: dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi testi unici tributari, tra cui il testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10), il testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117), il testo unico delle sanzioni tributarie (d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173) e il testo unico dei versamenti e della riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33), nel quale confluisce anche l’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997. Sono testi di riordino: cambiano di regola la numerazione degli articoli, non la sostanza delle regole qui esaminate (con qualche eccezione di coordinamento, da verificare caso per caso). Fino al 31 dicembre 2026 restano in vigore il d.P.R. 633/1972, il TUIR, i d.lgs. 471 e 472 del 1997 e il d.lgs. 241/1997, ed è a questi che rinviamo; contratti, capitolati e diciture in fattura andranno aggiornati con i nuovi riferimenti.

In breve

  • La pulizia non è un’attività libera: la L. 82/1994 e il d.m. 274/1997 richiedono requisiti di onorabilità e di capacità economico-finanziaria e un’iscrizione qualificata in Camera di commercio; per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione serve anche il preposto alla gestione tecnica, che non può essere un consulente esterno.
  • Le pulizie di edifici rese a soggetti passivi IVA si fatturano senza imposta, con l’inversione contabile dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter), d.P.R. 633/1972; con la scissione dei pagamenti verso gli enti il credito IVA cresce, e il rimborso prioritario è la strada naturale, spesso trascurata.
  • Il cambio d’appalto non è trasferimento d’azienda solo se il subentrante ha una propria struttura e vi sono elementi di discontinuità documentati; altrimenti si applica l’art. 2112 c.c. e il subentrante eredita arretrati, scatti e TFR.
  • Il trasferimento fra cantieri durante il turno è orario di lavoro: se le presenze registrano solo le ore sul cantiere, l’impresa accumula ogni giorno differenze retributive e contributive.
  • Con l’art. 17-bis d.lgs. 241/1997, per i servizi oltre 200.000 euro annui con prevalente utilizzo di manodopera presso il committente, il DURF valido quattro mesi esonera dagli adempimenti: un certificato scaduto da pochi giorni blocca i pagamenti di un cliente importante.
  • In Emilia-Romagna, dal periodo d’imposta 2026, l’IRAP delle imprese di pulizia sale dal 3,90% al 4,20%; nel 2026 le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni scontano il 15% entro 1.500 euro, per redditi di lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro.

Aprire e gestire l’impresa

Le cinque attività e i requisiti tecnici

La pulizia non è un’attività libera come le altre. La L. 25 gennaio 1994, n. 82 e il suo regolamento, il d.m. 7 luglio 1997, n. 274, la sottopongono a requisiti di accesso, a un’iscrizione qualificata presso la Camera di commercio e a sanzioni che colpiscono anche chi affida il lavoro. L’art. 1 del decreto distingue cinque attività: la pulizia, che rimuove polveri, sporcizia e materiale non desiderato; la disinfezione, che distrugge o inattiva i microrganismi patogeni; la disinfestazione, rivolta a piccoli animali, in particolare artropodi, e a specie vegetali non desiderate; la derattizzazione; la sanificazione, che rende sani gli ambienti con pulizia, disinfezione o disinfestazione, oppure con il controllo del microclima, dell’illuminazione e del rumore.

La distinzione decide quali requisiti servono. Dal 2007 la pulizia e la disinfezione sono soggette alla sola segnalazione di inizio attività e non possono essere subordinate a requisiti professionali, culturali o di esperienza; restano fermi quelli di onorabilità e di capacità economico-finanziaria (art. 10, comma 3, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007, n. 40). Per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione la norma fa salva la disciplina precedente, e per queste tre attività continua a servire il preposto alla gestione tecnica (C.G.A.R.S., 19 aprile 2021, n. 329, richiamato dall’ANAC nella delibera 6 dicembre 2023, n. 567). L’impresa che dopo la pandemia ha cominciato a proporre «sanificazioni» senza un responsabile tecnico iscritto per quell’attività esercita un’attività per la quale non è abilitata, con i rischi descritti più avanti; la disinfezione, invece, non richiede un preposto, purché l’iscrizione la comprenda.

Onorabilità, capacità economica e preposto

I requisiti di onorabilità (art. 2 L. 82/1994) escludono, salvo riabilitazione, chi ha condanne definitive per reati non colposi con pena superiore a due anni o per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, procedure concorsuali aperte, misure di prevenzione antimafia, condanne per illecita concorrenza con minaccia o violenza. Escludono anche chi ha subito accertamenti di contravvenzioni in materia di lavoro, previdenza e assicurazione infortuni non conciliabili in via amministrativa: un verbale ispettivo trascurato può incidere sull’iscrizione, oltre che sulle gare. Riguardano il titolare, l’institore, i soci di snc, gli accomandatari, gli amministratori di società e cooperative.

La capacità economico-finanziaria (art. 2, comma 1, d.m. 274/1997) si dimostra con l’iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti gli addetti, compresi titolare, familiari e soci lavoratori quando ne ricorrono i presupposti, con l’assenza di protesti nell’ultimo quinquennio e con dichiarazioni bancarie sugli affidamenti. Per le tre attività che lo richiedono, il preposto alla gestione tecnica deve avere l’obbligo scolastico e tre anni di esperienza qualificata, oppure un attestato di qualifica, un diploma o una laurea attinenti. E non può essere un consulente o un professionista esterno (art. 2, comma 2): il «responsabile tecnico a noleggio», che firma per più imprese senza lavorare in nessuna, espone alla perdita del requisito e alla cancellazione.

SCIA, variazioni e fasce di classificazione

L’attività si avvia con una SCIA corredata dalle dichiarazioni sui requisiti (allegato A del decreto), presentata con la Comunicazione Unica al Registro delle imprese o all’albo artigiani, presso la Camera della provincia della sede; le unità locali si denunciano dove si trovano. Le variazioni dei requisiti, compreso il cambio del preposto o degli amministratori, vanno comunicate entro trenta giorni (art. 4 d.m. 274/1997). L’omissione costa una sanzione amministrativa ancora espressa in lire, circa 207-620 euro (art. 6, comma 1, L. 82/1994); il problema più serio è che l’impresa che ha perso un requisito senza comunicarlo dichiara il falso in ogni gara.

L’art. 3 del decreto consente di chiedere l’iscrizione in una delle dieci fasce di volume d’affari al netto dell’IVA. Il testo è in lire; gli importi in euro sono le conversioni usate dalla modulistica camerale.

Fascia Volume d’affari (testo del decreto) Conversione in euro
a fino a 100 milioni di lire fino a 51.646
b fino a 400 milioni fino a 206.583
c fino a 700 milioni fino a 361.520
d fino a 1 miliardo fino a 516.457
e fino a 2 miliardi fino a 1.032.914
f fino a 4 miliardi fino a 2.065.828
g fino a 8 miliardi fino a 4.131.655
h fino a 12 miliardi fino a 6.197.483
i fino a 16 miliardi fino a 8.263.310
l oltre 16 miliardi oltre 8.263.310

La fascia si calcola sulla media del volume d’affari dell’ultimo triennio, o di almeno due anni di attività, e per la prima la media deve raggiungere 60 milioni di lire, circa 30.987 euro. Servono anche servizi eseguiti nel periodo per almeno il 40 per cento dell’importo della fascia inferiore (o due servizi per il 50, o tre per il 60), attestati dai committenti, e un costo del personale dipendente pari in ogni anno ad almeno il 40 per cento dei costi totali, il 60 per chi fa solo pulizia e disinfezione; la cooperativa con molti soci lavoratori può produrre un’attestazione di regolarità contributiva. Quest’ultimo requisito separa le imprese vere dalle intermediazioni di manodopera: chi dichiara un grande volume d’affari con pochi dipendenti, perché il lavoro lo fanno altri, fatica a sostenere la fascia e rischia alla prima verifica, che la Camera può fare in ogni momento, anche su segnalazione di un concorrente (art. 4, comma 3).

Sospensione, cancellazione e reato

L’iscrizione per la pulizia può essere sospesa per comportamenti che turbano gravemente i rapporti con la stazione appaltante, per gravi negligenze che mettono in pericolo la salute pubblica o la sicurezza sul lavoro e per infrazioni rilevanti, non rimediate, alle norme previdenziali, assicurative e dei contratti collettivi del settore (art. 5 d.m. 274/1997). È una sanzione propria del settore, poco conosciuta, che lega la regolarità delle paghe alla possibilità stessa di lavorare. La sospensione dura novanta giorni, rinnovabili una volta; chi perde un requisito può evitare la cancellazione immediata chiedendola entro dieci giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, un termine che chi riceve una PEC dalla Camera non deve lasciar passare.

Esercitare senza iscrizione, durante la sospensione o dopo la cancellazione è un reato: l’art. 6, comma 2, L. 82/1994 prevede la reclusione fino a sei mesi o la multa per titolare, institore, soci e amministratori, e la pena detentiva alternativa ha tenuto la norma fuori dalle depenalizzazioni. La stessa pena si applica a chi affida i lavori a un’impresa non iscritta, sospesa o cancellata (comma 3), il che riguarda direttamente i subappalti. Il committente che si avvale a titolo oneroso di un’impresa non iscritta subisce una sanzione amministrativa, più elevata se il contratto è stipulato da imprese o enti pubblici (comma 4), e il contratto è nullo (comma 5). Per un amministratore di condominio o per l’ufficio acquisti di un’azienda, controllare sulla visura l’abilitazione per l’attività affidata, sanificazione compresa, richiede pochi minuti.

Antimafia: white list e documentazione

La pulizia non figura tra le attività esposte a rischio di infiltrazione che richiedono l’iscrizione nella white list della Prefettura (art. 1, comma 53, L. 6 novembre 2012, n. 190). Il problema nasce nei multiservizi: se l’appalto comprende raccolta e trasporto di rifiuti, mense o guardiania di cantieri, attività che l’elenco comprende, l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa ritengono necessaria l’iscrizione anche quando quella parte è accessoria o di valore modesto. Ogni variazione dell’assetto proprietario o degli organi sociali va comunicata alla Prefettura entro trenta giorni, a pena di cancellazione (comma 55). Fuori da queste attività vale il regime ordinario: la documentazione antimafia non è richiesta per i contratti fino a 150.000 euro né per l’impresa artigiana individuale (art. 83, comma 3, lett. d) ed e), d.lgs. 159/2011), e un’interdittiva colpisce tutti i contratti pubblici dell’impresa e consente l’escussione della garanzia provvisoria (art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023). I passaggi di quote e le nomine di amministratori vanno preparati con attenzione.

Prodotti chimici, biocidi e rifiuti

Come utilizzatore professionale di sostanze e miscele chimiche, l’impresa deve tenere a disposizione dei lavoratori le schede di dati di sicurezza (art. 31 del regolamento CE 1907/2006, REACH), rispettare le etichette del regolamento CE 1272/2008 e valutare il rischio chimico (titolo IX del d.lgs. 81/2008). Gli errori tipici sono il travaso in flaconi anonimi e la miscelazione di prodotti incompatibili, come cloro e acidi. Si può presentare come disinfettante solo un prodotto autorizzato come biocida (regolamento UE 528/2012) o registrato come presidio medico-chirurgico (d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392): un detergente comune non lo è, e sostenerlo in un’offerta è un rischio contrattuale e sanitario.

Il diserbo con prodotti fitosanitari richiede il certificato di abilitazione (d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150). I rifiuti dell’attività, come contenitori di prodotti pericolosi e materiali contaminati, sono dell’impresa e non del cliente: vanno avviati a recupero o smaltimento con trasportatori autorizzati e, se pericolosi, tracciati nel registro elettronico RENTRI. Lasciare i fusti vuoti nei cassonetti del cliente è una prassi che si vede ancora, ed è sbagliata.

Chiavi, allarmi e riservatezza

Gli addetti entrano in uffici chiusi, studi medici e archivi, spesso da soli e fuori orario. La consegna di chiavi, badge e codici d’allarme è un atto di fiducia e va regolata per iscritto, anche a tutela degli addetti quando in un locale qualcosa non si trova: chi li riceve, dove li custodisce, come si registrano gli accessi, che cosa accade quando un addetto lascia l’impresa. Di regola l’impresa non tratta dati per conto del cliente e non va nominata responsabile del trattamento (art. 28 del regolamento UE 2016/679), ma serve un impegno contrattuale di riservatezza: divieto di consultare documenti e schermi, di fotografare, di gettare carte senza istruzioni. Se il servizio comprende la distruzione di documenti la nomina diventa necessaria.

Il personale

Quale contratto collettivo

Il contratto di riferimento è il CCNL per il personale delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi. Il rinnovo del 13 giugno 2025, firmato dalle centrali cooperative, da Unionservizi Confapi e da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltrasporti-UIL, vale fino al 31 dicembre 2028, con le tabelle definite dall’accordo del 6 agosto 2025. ANIP-Confindustria, storica firmataria, questa volta non ha sottoscritto: chi vi aderisce deve chiarire con la propria associazione quale trattamento applica, perché i committenti più attenti lo chiedono già in sede di offerta.

Il rinnovo prevede per i minimi del 2° livello, quello d’ingresso dell’operaio addetto alle pulizie, un aumento di 215 euro a regime, in più tranche fino al 2029; nel 2026 le tranche sono decorse dal 1° maggio e dal 1° ottobre. Sul piano normativo, per le assunzioni successive al 13 giugno 2025 il part-time non può scendere sotto le 15 ore settimanali, e il rinnovo interviene sul consolidamento delle ore supplementari svolte con continuità e sull’avviso prima della scadenza del comporto. I minimi vanno presi dalle tabelle ufficiali, non dai siti di sintesi: un gestionale che non ha caricato la tranche di ottobre 2026 produce già oggi cedolini sbagliati.

Le imprese artigiane applicano di regola il CCNL delle imprese artigiane di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’ipotesi del 17 dicembre 2025 copre il 2025-2028, con 215 euro a regime al 5° livello a partire dalle tranche di gennaio e luglio 2026, un importo una tantum pagato in due quote nel 2026, la prova degli operai a 40 giorni per gli assunti dal 1° febbraio 2026 e la maggiorazione del supplementare al 25 per cento.

Esistono poi contratti «multiservizi» firmati da organizzazioni di minore rappresentatività, con minimi o maggiorazioni inferiori. Sceglierli oggi espone su più fronti. Negli appalti al personale spetta un trattamento complessivamente non inferiore a quello del contratto comparativamente più rappresentativo del settore e della zona (art. 29, comma 1-bis, d.lgs. 276/2003, introdotto dal d.l. 2 marzo 2024, n. 19), e il committente ne risponde in solido.

Il d.l. 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla L. 25 giugno 2026, n. 112, ha assunto lo stesso parametro come condizione per gli incentivi e ha imposto di indicare in busta paga il codice alfanumerico del contratto, che diventa la chiave dei controlli incrociati fra INPS, Ispettorato e CNEL. Il giudice può disapplicare i minimi di qualsiasi contratto se la retribuzione non è proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.; Cass., sez. lav., 2 ottobre 2023, n. 27711), e le differenze si recuperano a ritroso. Le infrazioni non rimediate ai contratti di settore possono infine portare alla sospensione dell’iscrizione camerale. Il codice del contratto va preso dall’archivio CNEL e riscontrato sulla tabella INPS, e indicato in modo coerente su UNILAV, UniEmens e cedolino.

Part-time, orari spezzati, notturno

Il part-time è la regola del settore. Il contratto deve indicare in modo puntuale durata e collocazione della prestazione (art. 5, comma 2, d.lgs. 81/2015), e i turni sono ammessi solo per fasce orarie prestabilite: la formula «orario secondo le esigenze del cantiere» non regge, con le conseguenze descritte nel capitolo sul diritto del lavoro. Il supplementare va pagato con la maggiorazione contrattuale e non può diventare l’orario reale stabile: un’addetta assunta per 15 ore che ne lavora con regolarità 25 ha di fatto un orario diverso, e in causa il giudice ricostruisce il rapporto sulle presenze effettive.

L’orario spezzato, due ore all’alba in un ufficio e tre la sera in un supermercato, è legittimo se è scritto con precisione. Con più datori, situazione frequentissima, ciascuno risponde del proprio rapporto, ma il riposo di undici ore consecutive e il limite di 48 ore medie settimanali riguardano la persona (d.lgs. 66/2003): conviene acquisire all’assunzione, e aggiornare, una dichiarazione sugli altri rapporti e sui loro orari. È lavoratore notturno, salvo diversa previsione del contratto collettivo, chi lavora almeno tre ore nel periodo notturno, che comprende l’intervallo fra mezzanotte e le cinque, per almeno ottanta giorni l’anno; per lui valgono il limite medio di otto ore e la valutazione dello stato di salute prima dell’adibizione e periodicamente.

Il cambio d’appalto dal lato delle paghe

Per un’impresa di pulizia il cambio d’appalto è un fatto ordinario, ed è l’operazione in cui si concentra il contenzioso. L’art. 4 del CCNL Multiservizi distingue due ipotesi. Se l’appalto riparte a parità di termini, modalità e prestazioni, la subentrante assume senza periodo di prova gli addetti in organico sull’appalto, da documentazione probante, da almeno quattro mesi prima della cessazione. Se cambiano termini, modalità o prestazioni, si tiene un esame congiunto presso l’associazione territoriale o l’Ispettorato, con RSA e sindacati, per armonizzare le nuove esigenze con i livelli occupazionali, anche con mobilità fra cantieri, part-time o riduzioni d’orario: è lì che si negozia la riduzione delle ore quando il nuovo capitolato ne prevede meno. I rischi di trasferimento d’azienda e le regole di gara sono trattati più avanti; dal lato delle paghe i punti da presidiare sono questi.

  • L’elenco del personale con livelli, orari, anzianità e cantieri va fornito per tempo; la sua mancanza non fa venir meno il diritto all’assunzione (Cass., ord. 6 novembre 2018, n. 28246), ma espone entrambe le imprese.
  • L’uscente liquida TFR, ratei, ferie e permessi maturati; la subentrante non eredita il TFR, salvo accordi espressi, che però cambiano la natura dell’operazione (si veda il capitolo sulle imposte).
  • Il contributo di licenziamento per la NASpI non è dovuto per i licenziamenti seguiti da assunzione presso il nuovo appaltatore in attuazione delle clausole sociali (art. 2, comma 34, lett. a), L. 92/2012; circ. INPS 19 marzo 2020, n. 40). Il presupposto si documenta con la lettera di assunzione del subentrante; se la riassunzione è parziale o non deriva dalla clausola, l’INPS chiede il contributo.
  • La cooperativa subentrante non può subordinare l’assunzione all’adesione come socio: in un caso deciso in via cautelare il Tribunale di Monza (ord. 22 aprile 2024) ha ordinato l’immediata ammissione al lavoro degli addetti esclusi per aver rifiutato, con le retribuzioni dalla data del subentro.
  • Le assunzioni in esecuzione della clausola sociale non danno diritto agli incentivi contributivi, perché attuano un obbligo preesistente della contrattazione collettiva (art. 31, comma 1, lett. a), d.lgs. 150/2015). È uno degli errori più costosi nelle verifiche INPS.

Gli spostamenti fra cantieri: orario, rimborsi, sede di lavoro

È una delle questioni meno discusse e più costose. L’addetta che finisce alle 8 in una banca e riprende alle 8.30 in uno studio medico a tre chilometri impiega quel tempo per un’esigenza organizzativa dell’impresa. L’orario di lavoro è il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore e nell’esercizio della sua attività (art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 66/2003), e il trasferimento fra cantieri durante il turno vi rientra, anche se in busta paga si pagano solo «le ore di cantiere».

Per i lavoratori senza un luogo di lavoro fisso o abituale anche il tragitto fra casa e il primo o l’ultimo cliente della giornata è orario di lavoro (CGUE, 10 settembre 2015, C-266/14, Tyco), e la Cassazione ha dichiarato nulle le clausole che lasciavano a carico del lavoratore una franchigia di viaggio non retribuito (Cass., ord. 17 giugno 2024, n. 16674). Se le presenze registrano solo le ore sul cantiere, l’impresa accumula ogni giorno differenze retributive e contributive che, su un organico numeroso e con cinque anni di prescrizione, diventano rilevanti. La strada corretta è organizzare giri con spostamenti brevi e retribuirli, tenendone conto anche nei limiti di orario.

Da qui dipendono i rimborsi. Gli spostamenti con il mezzo proprio fra cantieri fuori dal comune della sede di lavoro seguono la disciplina delle trasferte (art. 51, comma 5, TUIR), con il rimborso chilometrico sulle tabelle ACI e su percorsi documentati; nel comune della sede sono imponibili, salvo le spese di trasporto documentate dal vettore. Dal 2025 i rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea sono esclusi dal reddito e deducibili solo se pagati con strumenti tracciabili (artt. 51, comma 5, e 95, comma 3-bis, TUIR, modificati dall’art. 1, comma 81, L. 207/2024). Per chi lavora in continua mobilità, senza luogo fisso e con un’indennità fissa, vale il regime dei trasfertisti (art. 51, comma 6, TUIR; art. 7-quinquies d.l. 193/2016). Se nel contratto la sede è indicata come «i cantieri dell’impresa», rimborsi pagati per anni rischiano di essere riqualificati come retribuzione. Una sede precisa e un registro degli spostamenti risolvono insieme il problema dell’orario, quello fiscale e quello contributivo.

Contributi, Fondo di tesoreria e previdenza complementare

La contribuzione segue l’inquadramento dell’impresa e le aliquote ordinarie, senza riduzioni proprie del settore; le cooperative sociali di tipo B hanno l’azzeramento per le persone svantaggiate inserite al lavoro (art. 4 L. 381/1991). I contratti a termine scontano il contributo addizionale NASpI dell’1,4 per cento, aumentato di 0,5 punti a ogni rinnovo, e per i part-time con poche ore vale il minimale orario.

Le imprese con almeno 50 dipendenti versano il TFR non destinato ai fondi pensione al Fondo di tesoreria dell’INPS (art. 1, comma 755, L. 296/2006). Dal 2026 l’obbligo riguarda anche chi raggiunge la soglia negli anni successivi all’inizio dell’attività, sulla media dell’anno precedente: 60 addetti nel biennio 2026-2027, 50 dal 2028, 40 dal 2032 (art. 1, comma 203, L. 30 dicembre 2025, n. 199; circ. INPS 5 febbraio 2026, n. 12). Con organici che crescono per aggiudicazione, la media annua va monitorata. Dal 1° luglio 2026 opera inoltre l’adesione automatica alla previdenza complementare dei neoassunti, salvo rinuncia entro sessanta giorni (art. 8 d.lgs. 252/2005, come modificato dalla L. 199/2025).

INAIL, sicurezza e formazione

Per l’INAIL pulizia e sanificazione si classificano alla voce 0411 nelle gestioni Industria e Artigianato, alla 0421 nel Terziario e alla 0410 in Altre attività (tariffe 2019); facchinaggio, verde e lavori in quota vanno alle proprie voci. Il documento di valutazione dei rischi deve descrivere i rischi del mestiere: chimico, con le schede di sicurezza disponibili sul cantiere; scivolamento sui pavimenti bagnati, tra le prime cause di infortunio; movimentazione di carrelli, secchi e sacchi e sovraccarico degli arti superiori; scale; lavoro in solitudine. Deve considerare anche i rischi legati al genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi (art. 28 d.lgs. 81/2008). La formazione segue l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con verifica finale dell’apprendimento, e il periodo transitorio si è chiuso il 24 maggio 2026; quando l’italiano non è la lingua madre di chi lavora va verificata la comprensione della lingua (art. 37, comma 13).

La patente a crediti (art. 27 d.lgs. 81/2008) riguarda chi opera fisicamente nei cantieri temporanei o mobili: secondo le FAQ dell’Ispettorato nazionale vi è tenuta anche l’impresa di pulizia che lavora dentro un cantiere, non quella che pulisce uffici o stabilimenti. Le pulizie di fine lavori in un edificio ancora sotto cantiere rientrano nel primo caso. La verifica di congruità della manodopera edile (d.m. 25 giugno 2021, n. 143) non si applica ai servizi di pulizia in quanto tali, ma per l’impresa subappaltatrice in un cantiere edile va chiarito con l’affidataria e con la Cassa edile come viene considerata la sua manodopera.

Detassazione 2026 e buoni pasto

Per chi lavora nelle pulizie, con retribuzioni modeste e molto lavoro notturno e festivo, il 2026 porta qualche vantaggio concreto. La L. 199/2025 prevede un’imposta sostitutiva del 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e a turni, entro 1.500 euro annui, per redditi di lavoro dipendente 2025 fino a 40.000 euro (art. 1, commi 10 e 11); una del 5 per cento sugli aumenti corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi firmati dal 2024 al 2026, per redditi fino a 33.000 euro (comma 7), che riguarda sia il rinnovo Multiservizi sia quello artigiano; e l’1 per cento sui premi di risultato erogati nel 2026 e nel 2027 entro 5.000 euro (comma 9), con accordo aziendale o territoriale depositato e indicatori misurabili, come la riduzione delle non conformità rilevate dal committente.

Il punto pratico è il lavoratore con più datori: il limite di 1.500 euro è unico per la persona, e chi non ha la Certificazione Unica del sostituto deve attestare per iscritto il reddito dell’anno precedente. Conviene raccogliere le attestazioni con un modulo standard all’assunzione e a inizio anno.

Dal 2026 i buoni pasto elettronici sono esclusi dal reddito fino a 10 euro al giorno (art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 14, L. 199/2025). Per turni brevi e spezzati sono uno degli strumenti di welfare meno costosi, purché il regolamento aziendale li leghi alle giornate effettivamente lavorate.

Incentivi alle assunzioni nel 2026

Il d.l. 62/2026 ha previsto esoneri contributivi del 100 per cento, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato del 2026 di donne prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi (o meno se svantaggiate), di giovani under 35 svantaggiati e di disoccupati di lungo periodo nella ZES unica, oltre a un esonero per la stabilizzazione dei contratti a termine di giovani; le istruzioni sono nelle circolari INPS 14 maggio 2026, nn. 55, 56 e 57, e i massimali mensili, differenziati per misura e per territorio, vanno letti lì.

Per un’impresa di pulizia contano soprattutto le condizioni: un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, con i part-time in proporzione all’orario, da calcolare mese per mese con organici che cambiano per gli appalti; nessun licenziamento economico o collettivo nei sei mesi precedenti nella stessa unità; il rispetto del trattamento del contratto comparativamente più rappresentativo; e un’assunzione che non sia l’adempimento di una clausola sociale. Le finestre si chiudono il 31 dicembre 2026 e la legge di bilancio per il 2027, a oggi in discussione, va verificata prima di programmare assunzioni per gli appalti che partono a gennaio.

Cooperative e soci lavoratori

Al socio lavoratore, che ha con la cooperativa un rapporto associativo e uno di lavoro, spesso subordinato, spetta un trattamento complessivo non inferiore ai minimi dei contratti firmati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 3 L. 142/2001; art. 7, comma 4, d.l. 248/2007, ritenuto legittimo da Corte cost. n. 51/2015). Il regolamento interno va depositato presso l’Ispettorato entro trenta giorni dall’approvazione e può prevedere riduzioni temporanee dei trattamenti solo nelle crisi e con le procedure di legge. I ristorni si deliberano con il bilancio, nel limite del 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi (art. 3, comma 2, lett. b)); il loro regime fiscale è nel capitolo sulle imposte, l’esclusione del socio in quello sul diritto del lavoro.

Le questioni che i manuali trattano poco

Permessi di soggiorno. Chi ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno prima della scadenza, o entro sessanta giorni, può continuare a lavorare fino all’eventuale rifiuto (art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998): va conservata la ricevuta e tenuto uno scadenzario dei permessi, ricordando per tempo la scadenza alla persona interessata, perché occupare lavoratori senza permesso valido è reato (art. 22, comma 12).

Ore non pagate sui cantieri. Quando il capitolato prevede un monte ore insufficiente e il caposquadra chiede di «finire comunque», le ore in più restano non registrate: è lavoro non pagato a chi l’ha fatto, un rischio di differenze retributive e, in ispezione, un indizio di sfruttamento. Le presenze vanno rilevate su ogni cantiere, e il monte ore riallineato al capitolato prima di accettare l’appalto.

Contanti. Le retribuzioni non si pagano in contanti, pena una sanzione da 1.000 a 5.000 euro (art. 1, commi 910-913, L. 205/2017): anche l’acconto chiesto a fine mese va pagato con strumenti tracciabili.

Diritto del lavoro: i nodi

Appalto vero o semplice fornitura di persone

Nelle pulizie il capitale vero sono le persone, e spesso macchine e prodotti li fornisce il committente: per questo il confine fra appalto e somministrazione di manodopera è stretto. L’art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003 riconosce l’appalto dall’organizzazione dei mezzi, che negli appalti fatti quasi solo di lavoro può risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori, e dall’assunzione del rischio d’impresa. Per la Cassazione, negli appalti labour intensive l’appaltatore deve ricevere un risultato autonomo da realizzare ed esercitare un potere direttivo reale sui propri dipendenti; se questo resta al committente c’è interposizione illecita, anche se il committente non ha scelto le singole persone (Cass. 27 aprile 2022, n. 13182). Il committente può indicare priorità e controllare il risultato; non può assegnare i turni, spostare le addette da un reparto all’altro, concedere ferie o richiamarle. Il rischio nasce nella vita quotidiana del cantiere, quando la caposquadra dell’impresa non c’è mai e le istruzioni arrivano dal responsabile di stabilimento o dall’amministratore di condominio.

Per la stessa ragione il committente che lamenta pulizie insufficienti contesta un inadempimento all’impresa, non al singolo addetto. Se l’impresa vuole procedere disciplinarmente lo fa con la procedura dell’art. 7 L. 300/1970, sulla base di riscontri propri: la sola segnalazione del committente non basta, e spesso dietro una lamentela sulla qualità c’è un monte ore che non consente di fare meglio.

Le conseguenze dell’appalto non genuino sono pesanti. Il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto alle dipendenze del committente (art. 29, comma 3-bis). Dal 2 marzo 2024 il fatto è tornato reato contravvenzionale per entrambe le parti (d.l. 19/2024, convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56): l’art. 18, comma 5-bis, prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di occupazione. Il comma 5-quinquies fissa per le pene pecuniarie proporzionali un minimo di 5.000 euro e un massimo di 60.000 euro, elevato da 50.000 dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, e il comma 5-quater le aumenta del 20 per cento per chi è stato sanzionato per gli stessi illeciti nel triennio precedente. Anche un appalto piccolo, durato pochi mesi, produce un rischio penale non trascurabile. Gli effetti fiscali, spesso i più gravi, sono nel capitolo sulle imposte.

Responsabilità solidale e trattamento minimo

Il committente imprenditore o datore di lavoro risponde in solido con l’appaltatore e con ogni subappaltatore, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, per retribuzioni, quote di TFR, contributi e premi, escluse le sanzioni civili (art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003); dopo Corte cost. n. 254/2017 la tutela si estende alla subfornitura. Ne è escluso il committente persona fisica che non esercita impresa o professione (comma 3-ter); per il condominio la questione è aperta. Resta l’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente, nei limiti di quanto questi deve ancora (art. 1676 c.c.). Il comma 1-bis, già ricordato, fa ricadere sul committente anche le differenze dovute a un contratto collettivo «minore».

Due precisazioni evitano allarmi infondati. La responsabilità solidale fiscale dell’appaltatore per le ritenute del subappaltatore è stata abrogata (art. 28 d.lgs. 175/2014), e quella IVA dell’art. 60-bis d.P.R. 633/1972 riguarda solo le cessioni di beni individuate con decreto, non i servizi. Restano gli obblighi dell’art. 17-bis d.lgs. 241/1997, di cui si dirà. Il committente prudente controlla che il prezzo sia compatibile con le tabelle ministeriali del costo del lavoro, verifica che direzione e organizzazione stiano davvero all’appaltatore e conserva le prove: DURC, capitolato, referenti, presenze tenute dall’appaltatore.

Cambio d’appalto e trasferimento d’azienda

L’art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003, riscritto dalla L. 7 luglio 2016, n. 122, esclude che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto, per legge, contratto collettivo o clausola del contratto d’appalto, sia trasferimento d’azienda, ma solo se il subentrante ha una propria struttura organizzativa e operativa e vi sono «elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa».

Il diritto europeo è meno netto, e nasce proprio da un appalto di pulizie. Nella causa Süzen (CGUE, 11 marzo 1997, C-13/95), su un’addetta alle pulizie di una scuola licenziata quando la sua impresa perse l’appalto, la Corte affermò che la perdita dell’appalto non basta, ma che in un’attività basata essenzialmente sulla manodopera c’è trasferimento se il nuovo appaltatore riprende una parte essenziale del personale. Con Somoza Hermo (CGUE, 11 luglio 2018, C-60/17) la Corte ha precisato che il trasferimento può configurarsi anche quando la riassunzione è imposta da un contratto collettivo. In Italia la Cassazione ha confermato la qualificazione come trasferimento di ramo d’azienda di un subentro in cui il nuovo appaltatore aveva cambiato soltanto divise e tesserini (Cass. 25 ottobre 2024, n. 27707).

Dove il subentrante riprende quasi sempre le stesse persone sullo stesso sito, la discontinuità va costruita e documentata: propri responsabili di commessa, turni e metodi diversi, attrezzature proprie, un controllo qualità autonomo. Se manca si applica l’art. 2112 c.c.: i rapporti proseguono con l’anzianità, e cedente e cessionario rispondono in solido dei crediti maturati, cioè arretrati, scatti e TFR che il subentrante eredita senza averli messi nel prezzo. Il rischio cresce se il subentrante prende anche attrezzature, locali o l’organizzazione del predecessore; le conseguenze fiscali sono nel capitolo sulle imposte.

Chi resta fuori: licenziamento per perdita dell’appalto

La clausola sociale degli appalti pubblici (art. 57 d.lgs. 36/2023) è letta in modo costante dal Consiglio di Stato come un obbligo da armonizzare con la libertà d’impresa: non impone di riassorbire tutto il personale, né di replicarne l’organizzazione, né di riconoscere l’anzianità pregressa. Le persone non riassunte restano dipendenti dell’uscente, che deve ricollocarle o licenziarle. La procedura di licenziamento collettivo è esclusa solo per i lavoratori riassunti dal subentrante a parità di condizioni (art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007): per gli altri, nell’impresa con più di quindici dipendenti, cinque licenziamenti in centoventi giorni richiedono la procedura della L. 223/1991, che l’esame congiunto contrattuale non sostituisce.

Nel licenziamento individuale la perdita dell’appalto giustifica la soppressione del posto, ma non esonera dal repêchage: il datore deve provare di non poter ricollocare il lavoratore in altri cantieri o mansioni compatibili (Cass. 28 agosto 2025, n. 24051). Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 c’è reintegrazione se il fatto materiale non sussiste (Corte cost. n. 128/2024), mentre se manca solo il repêchage la tutela è indennitaria; per le imprese fino a quindici dipendenti la Corte costituzionale ha eliminato il tetto di sei mensilità (sent. n. 118/2025). Nelle pulizie conta poi una regola poco nota: per le indennità, l’anzianità del lavoratore passato al subentrante comprende tutto il periodo lavorato nell’appalto, anche con i datori precedenti (art. 7 d.lgs. 23/2015).

Part-time: la forma che decide le cause

Se nel contratto part-time manca la durata, il giudice può dichiarare il rapporto a tempo pieno; se manca la collocazione oraria, la fissa lui, tenendo conto delle responsabilità familiari e degli altri lavori della persona, e liquida un risarcimento per il passato (art. 10, comma 2, d.lgs. 81/2015). La Cassazione ha ribadito che l’indicazione dei turni non dispensa dall’indicare l’orario (ord. 29 aprile 2024, n. 11333). Le variazioni si gestiscono con clausole elastiche scritte, con preavviso di due giorni lavorativi e le compensazioni del contratto collettivo; se questo non le disciplina, si pattuiscono davanti a una commissione di certificazione, con un aumento massimo del 25 per cento dell’orario annuo e una maggiorazione del 15 per cento (art. 6). Il consenso è revocabile nei casi di legge, il rifiuto non è giustificato motivo di licenziamento e le prestazioni fuori regola danno diritto a un risarcimento in aggiunta alla retribuzione (art. 10, comma 3).

Cooperative: il socio escluso

Il rapporto di lavoro del socio si estingue con il recesso o l’esclusione deliberati secondo statuto (art. 5, comma 2, L. 142/2001). Il socio escluso e licenziato può impugnare il licenziamento anche senza impugnare la delibera, ma se l’esclusione resta ferma ottiene solo il risarcimento, perché senza vincolo sociale il rapporto non può rivivere (Cass. SU, 20 novembre 2017, n. 27436). Conta la qualità della delibera, che deve indicare un fatto previsto dallo statuto e rispettare il procedimento. Quando la cooperativa è «spuria», senza vera vita sociale, la forma cooperativa non protegge il committente: si torna all’interposizione e alla responsabilità solidale.

Badge, app di timbratura e geolocalizzazione

Gli strumenti di registrazione delle presenze non richiedono accordo sindacale né autorizzazione (art. 4, comma 2, L. 300/1970); quelli che consentono anche un controllo a distanza sì (comma 1), e i dati sono utilizzabili solo con informativa adeguata e nel rispetto della disciplina privacy (comma 3). Per l’Ispettorato i sistemi GPS rientrano di regola nel comma 1 (circ. INL n. 2/2016).

Sulle app che timbrano con la posizione dello smartphone il quadro non è consolidato: il Garante ha sanzionato un ente pubblico per carenze di informativa, valutazione d’impatto e proporzionalità (provv. 13 marzo 2025, n. 135), e una sentenza di merito del 2026 ha annullato la sanzione riconducendo la rilevazione limitata al momento della timbratura agli strumenti di presenza (Trib. Cosenza, 1° luglio 2026, n. 972). La linea prudente è rilevare la posizione solo alla timbratura, mai in modo continuo e senza ricostruire percorsi, con informativa specifica, valutazione d’impatto, conservazione breve, e con accordo o autorizzazione appena l’app fa qualcosa di più. Il lavoratore ha diritto di accedere ai propri dati di geolocalizzazione (Garante, provv. 14 settembre 2023).

Lavoro isolato, molestie e maternità

Uffici vuoti, centri commerciali chiusi, parcheggi bui: chi pulisce lavora spesso da solo. L’art. 2087 c.c. impone le misure necessarie a tutelare integrità fisica e personalità morale, e il lavoro isolato va trattato come rischio specifico, con sistemi di chiamata e di allarme, contatti periodici e accordi con il committente su illuminazione e accessi, nel quadro del coordinamento dell’art. 26 d.lgs. 81/2008. Le molestie, anche sessuali, sono discriminazioni (art. 26 d.lgs. 198/2006; Convenzione ILO n. 190, ratificata con L. 4/2021), e contano anche quelle da terzi presenti sul sito: l’impresa deve attivarsi anche verso il committente, e chi subisce o segnala una molestia deve sapere a chi rivolgersi in azienda.

Per la lavoratrice in gravidanza il lavoro dalle 24 alle 6 è vietato fino a un anno di età del bambino (art. 53 d.lgs. 151/2001), e sono vietati lavori faticosi o insalubri ed esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 7): in un mestiere fatto di detergenti, secchi e scale significa cambiare mansioni subito o, se non è possibile, chiedere all’Ispettorato l’astensione anticipata (art. 17). Il licenziamento nel periodo protetto è nullo (art. 54).

Assenze dal cantiere e dimissioni per fatti concludenti

Se l’assenza ingiustificata supera il termine del contratto collettivo o, in mancanza, quindici giorni, il datore può comunicarla all’Ispettorato e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo che questi provi l’impossibilità di comunicare i motivi (art. 26, comma 7-bis, d.lgs. 151/2015, introdotto dalla L. 13 dicembre 2024, n. 203). La procedura è facoltativa, si perfeziona con la comunicazione, esclude la NASpI e il contributo di licenziamento, e i contratti collettivi non possono fissare termini inferiori a quindici giorni (nota INL n. 579/2025; circ. Ministero del lavoro n. 6/2025).

Il caso tipico è l’addetto o l’addetta che smette di presentarsi dopo uno spostamento di cantiere o un cambio d’orario: prima di usare la procedura bisogna chiedersi se l’assenza sia davvero ingiustificata, perché un trasferimento senza ragioni (art. 2103 c.c.) o un orario cambiato senza clausola elastica possono rendere legittimo il rifiuto, e la «dimissione» si trasforma in un licenziamento orale. Conviene prima cercare la persona e capire che cosa è successo, poi una contestazione scritta preventiva, con prova di ricezione.

IVA

Il codice attività dopo l’ATECO 2025

La classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è adottata negli atti dell’Agenzia delle Entrate dal 1° aprile 2025. Il gruppo 81.2 è stato ridisegnato, e chi non ha controllato la conversione automatica in Camera di commercio e in Anagrafe tributaria rischia un codice che non descrive più ciò che fa.

ATECO 2007 (agg. 2022) ATECO 2025 Osservazioni
81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici 81.21.00 Attività di pulizia generale di edifici Invariato; vi confluisce lo sgombero di cantine, solai e garage.
81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 81.22.09 Altre attività di pulizia di edifici e pulizia industriale n.c.a. Assorbe la pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione e la pulizia a vapore o sabbiatura di pareti esterne.
81.22.01 Sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature mediche Corrispondenza totale.
81.29.10 Servizi di disinfestazione 81.23.10 Attività di sanificazione, disinfezione e disinfestazione Il nuovo titolo nomina espressamente la sanificazione.
81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 81.23.91 Pulitura delle strade e rimozione di neve e ghiaccio Corrispondenza totale.
81.29.99 Altre attività di pulizia n.c.a. 81.23.99 Altre attività di pulizia varie n.c.a. Corrispondenza totale.

Le attività connesse hanno codici propri: 81.10.00 per i servizi integrati agli edifici, 81.30.00 per il verde, 52.24.40 per la movimentazione merci in siti industriali, cioè il facchinaggio delle multiservizi. Il codice va comunicato per ogni attività svolta: decide l’indice sintetico di affidabilità applicabile ed è il primo indizio che un verificatore usa per contestare il regime IVA di una fattura.

L’inversione contabile sulle pulizie di edifici

Dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di pulizia relative a edifici rese a soggetti passivi IVA si fatturano senza imposta, che il committente assolve con l’inversione contabile (art. 17, sesto comma, lett. a-ter), d.P.R. 633/1972). La regola non dipende dal settore del prestatore né dal tipo di contratto: vale per chi pulisce uno studio professionale come per il subappaltatore di un’impresa edile (circ. 27 marzo 2015, n. 14/E). In fattura elettronica la prestazione si espone con natura N6.7 e il committente la integra con un TD16.

Il perimetro è più stretto di quanto molti credano. L’Agenzia ha individuato le prestazioni con i codici ATECO 2007 81.21.00 e 81.22.02, quest’ultimo limitatamente agli edifici, escludendo la pulizia di impianti e macchinari industriali, e ha adottato la nozione di edificio dell’art. 2 d.lgs. 192/2005: fabbricati abitativi e strumentali, anche in costruzione, e loro parti, anche un singolo locale (circ. 14/E/2015, parr. 1.2 e 1.3). Ne discende una mappa da tenere sotto gli occhi.

  • Uffici, capannoni, abitazioni, singoli locali, fabbricati in costruzione, facciate e vetrate esterne: inversione verso clienti soggetti IVA.
  • Piazzali, parcheggi a raso, giardini, piscine, terreni: IVA ordinaria, salvo che siano parte integrante dell’edificio; i parcheggi interrati e quelli sul lastrico solare vanno invece in inversione (circ. 22 dicembre 2015, n. 37/E, par. 4).
  • Derattizzazione e disinfestazione, spurgo di fosse biologiche e tombini, rimozione della neve: IVA ordinaria (circ. 37/E/2015, par. 5).
  • Pulizia di treni, autobus, navi, aerei e di ogni bene mobile, di linee di produzione e macchinari: IVA ordinaria.
  • Pulizia di edifici in porti, aeroporti e scali di confine che rientra nell’art. 9, primo comma, n. 6: non imponibile, quindi niente inversione (circ. 37/E/2015, par. 16).
  • Prestatore forfettario: niente inversione, fattura senza IVA in franchigia (circ. 14/E/2015, par. 7).

Dallo stesso par. 16 discende un corollario poco noto: l’inversione presuppone un’operazione imponibile, e se il cliente è un esportatore abituale che ha trasmesso la dichiarazione d’intento la pulizia si fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. c), senza inversione e con l’imposta di bollo sopra 77,47 euro. L’Agenzia ha applicato lo stesso principio alle pulizie esenti negli hub vaccinali (risposta n. 502/2022).

Resta aperto il raccordo con i nuovi codici. A Telefisco del 24 settembre 2026 l’Agenzia ha chiarito che per i subappalti edili della lettera a) conta la sezione F dell’ATECO 2025, ma non si è pronunciata sulla lettera a-ter); il nuovo 81.22.09, che unisce edifici e pulizia industriale, non basta da solo a decidere il regime. La lettura prudente, condivisa dall’ANCE, è guardare alla natura oggettiva della prestazione descritta nella circolare 14/E, non al codice.

Sanificazione, servizi misti e facility

Per la sanificazione manca un chiarimento ufficiale, e la questione va trattata nello stesso modo in tutti i documenti dell’impresa. Il d.m. 274/1997 la distingue dalla pulizia, la circolare 37/E/2015 ha escluso dall’inversione la disinfestazione e il nuovo codice 81.23.10 la colloca con disinfezione e disinfestazione, fuori dai codici della pulizia di edifici. Una parte della dottrina la attrae nella pulizia specializzata quando è eseguita su edifici; l’opinione prevalente, e la soluzione che consigliamo finché l’Agenzia non si esprime, è fatturare con IVA ordinaria la sanificazione resa come servizio autonomo, prezzata e documentata a parte. Vale anche il rovescio: la pulizia ordinaria eseguita con prodotti disinfettanti resta pulizia, e chiamarla sanificazione in fattura per evitare l’inversione non regge.

Nei contratti di global service un unico canone copre spesso pulizia, portierato, piccola manutenzione, verde e disinfestazione. La Corte di giustizia considera unica una prestazione composta quando i suoi elementi formano un’operazione che sarebbe artificioso scindere, o quando uno è principale e gli altri accessori (C-349/96, Card Protection Plan; C-41/04, Levob), ma nel facility management il criterio porta quasi sempre a contestazioni, perché il portierato non è accessorio alla pulizia né il verde all’uno o all’altra.

L’Agenzia chiede di scomporre il corrispettivo con criteri oggettivi: accordi contrattuali, corrispettivi, superfici, monte ore (circ. 14/E/2015, par. 8). La soluzione è contrattuale prima che fiscale: ogni servizio prezzato a parte nel capitolato e fatturato su righe distinte, ciascuna con il proprio regime, inversione per la pulizia di edifici e per la manutenzione di impianti negli edifici, IVA ordinaria per aree esterne, disinfestazione, sanificazione autonoma, verde, reception e facchinaggio. Se il cliente vuole il canone unico, il riparto va ancorato a ore, metri quadrati e frequenze del capitolato e conservato nel fascicolo del contratto.

Per il facchinaggio reso a imprese di trasporto e logistica con prevalente impiego di manodopera è prevista un’inversione subordinata all’autorizzazione UE e, nel frattempo, un regime opzionale in cui il committente versa l’IVA per conto del prestatore (art. 1, commi 57-59, L. 207/2024; ris. 28 luglio 2025, n. 47/E).

Committenti che cambiano il regime

  • Condomini e privati. Non sono soggetti passivi: IVA al 22 per cento e, per il condominio, ritenuta del 4 per cento. Centri commerciali, complessi direzionali e supercondomini sono però spesso gestiti da consorzi o società con partita IVA: allora la pulizia delle parti comuni va in inversione e la ritenuta non si applica. Prima della prima fattura si controlla il codice fiscale del committente in Anagrafe tributaria, non l’intestazione del contratto.
  • Enti non commerciali con attività d’impresa. Se la pulizia riguarda locali usati in parte per l’attività commerciale e in parte per quella istituzionale, il corrispettivo si ripartisce con criteri oggettivi, ad esempio le superfici: inversione per la quota commerciale, IVA ordinaria o scissione dei pagamenti per il resto (circ. 14/E/2015, par. 8).
  • Pubbliche amministrazioni e società controllate. Per gli enti e le società dell’art. 17-ter d.P.R. 633/1972, secondo gli elenchi del Dipartimento delle Finanze, l’impresa addebita l’IVA con esigibilità «S» e incassa solo l’imponibile. L’autorizzazione europea è stata prorogata senza interruzioni fino al 30 giugno 2029 (decisione di esecuzione UE 2026/1728 del Consiglio, 10 luglio 2026).
  • Rapporto fra i due meccanismi. Se l’ente pubblico acquista per un’attività commerciale prevale l’inversione; la scissione dei pagamenti opera solo per gli acquisti istituzionali (circ. 14/E/2015, par. 4). Un ospedale o un comune che fa pulire locali in gestione commerciale può chiedere fatture in inversione per quella parte.

Consorzi, subappalti e catene di fatture

Le prestazioni delle consorziate al consorzio seguono il regime che il consorzio applica al committente finale (circ. 19/E/2007, richiamata dalla circ. 14/E/2015, par. 5): se il consorzio fattura in inversione, lo fanno anche le consorziate; se lavora per un’amministrazione in scissione dei pagamenti, incassa il solo imponibile mentre le consorziate gli addebitano l’IVA ordinaria, e il consorzio accumula un credito strutturale. L’inversione fra consorziate e consorzio aggiudicatario di commesse pubbliche (lett. a-quater) è subordinata a un’autorizzazione UE che, a quanto risulta, non è stata rilasciata. Nel subappalto la logica è diversa: il subappaltatore fattura all’appaltatore, soggetto passivo, e quindi in inversione se si tratta di pulizia di edifici, anche quando il committente finale è una pubblica amministrazione in scissione dei pagamenti. Le due catene vanno distinte già nell’anagrafica del gestionale.

Il credito IVA strutturale: rimborsi e compensazioni

In inversione l’impresa non addebita l’IVA, in scissione dei pagamenti non la incassa; paga invece l’IVA su prodotti, attrezzature, automezzi, carburanti, noleggi e consulenze. Il lavoro, che è il costo principale, non porta IVA, ma il resto basta a generare un credito che si rinnova ogni anno; il capitolo degli esempi ne mostra la formazione. Qui interessano le strade per recuperarlo.

Il rimborso spetta a chi effettua esclusivamente o prevalentemente operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10 per cento, resta inferiore a quella degli acquisti, contando fra le operazioni attive anche quelle in inversione e in scissione dei pagamenti (art. 30, terzo comma, lett. a), d.P.R. 633/1972; istruzioni del modello TR). Per chi lavora così il requisito è di norma soddisfatto, anche per il rimborso trimestrale quando il credito del trimestre supera 2.582,28 euro (art. 38-bis, secondo comma). Sopra 30.000 euro il rimborso si esegue senza garanzia solo con visto di conformità e dichiarazione sostitutiva sui requisiti patrimoniali e contributivi, salvo le situazioni di rischio del comma 4, come l’attività da meno di due anni; un buon punteggio ISA dà l’esonero da visto e garanzia entro le soglie annuali.

Il rimborso prioritario è la strada naturale per queste imprese, ed è spesso trascurato. Spetta a chi rende le prestazioni della lettera a-ter) (d.m. 29 aprile 2016) e a chi opera con enti in scissione dei pagamenti, nei limiti dell’IVA applicata a quelle operazioni (codici 8 e 6 del modello TR), con i requisiti del d.m. 22 marzo 2007: almeno tre anni di attività, credito chiesto di almeno 10.000 euro annui o 3.000 trimestrali, pari almeno al 10 per cento dell’IVA sugli acquisti del periodo. I rimborsi del settore sono tra i più controllati, con attenzione alla coerenza fra acquisti e ore lavorate, ai fornitori di prodotti e agli automezzi intestati a soci; e la decisione UE sulla scissione dei pagamenti chiede all’Italia una relazione sull’impatto della misura sui rimborsi entro il 30 settembre 2027.

In compensazione il credito oltre 5.000 euro richiede il visto ed è utilizzabile dal decimo giorno successivo alla dichiarazione o all’istanza, entro 2.000.000 di euro l’anno (art. 1, comma 72, L. 234/2021). Dal 2026 le compensazioni sono precluse con carichi affidati alla riscossione scaduti e non sospesi oltre 50.000 euro, soglia ridotta da 100.000 dalla legge di bilancio 2026 (art. 37, comma 49-quinquies, d.l. 223/2006). Negli appalti soggetti all’art. 17-bis, senza il certificato dei requisiti il credito non può compensare ritenute, contributi e premi dei lavoratori dell’appalto, che sono proprio i versamenti più consistenti. Il credito annuale chiesto a rimborso si può anche cedere (art. 5, comma 4-ter, d.l. 70/1988), confrontando lo sconto del cessionario con i tempi effettivi del rimborso.

Note di variazione e penali

Le fatture alla pubblica amministrazione riportano codice univoco ufficio e CIG. Alla chiusura di un appalto, quando il cliente contesta ore, penali o servizi non resi, le note di variazione seguono il regime della fattura che rettificano. La riduzione per sopravvenuto accordo è ammessa solo entro un anno dall’effettuazione dell’operazione (art. 26, terzo comma, d.P.R. 633/1972); dopo, si gestisce sul piano civilistico ma non recupera l’IVA.

Le penali per disservizi hanno natura risarcitoria e sono fuori dalla base imponibile (art. 15, primo comma, n. 1, d.P.R. 633/1972). L’IVA si calcola sul corrispettivo al lordo della penale, e con la scissione dei pagamenti la variazione in diminuzione è una facoltà del fornitore che l’ente non può esercitare al suo posto (risposta 28 ottobre 2019, n. 436). Molte stazioni appaltanti chiedono comunque una nota di credito per la penale: non va emessa per la penale in sé, l’ente paga al netto e l’impresa rileva la penale come componente negativo. La nota di credito si emette solo quando si riduce davvero il corrispettivo, per un servizio non reso o per minori prestazioni previste dal contratto.

Errori di regime e sanzioni

L’errore di regime costa meno di un tempo, purché l’imposta sia stata assolta da una delle parti. Se l’impresa addebita l’IVA dove andava applicata l’inversione, il cliente non perde la detrazione e si applica una sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, a carico del committente in solido con il fornitore (art. 6, comma 9-bis.1, d.lgs. 471/1997); nel caso opposto la sanzione è della stessa misura, a carico del fornitore in solido con il cliente (comma 9-bis.2). Secondo l’Agenzia la sanzione fissa si applica per ciascuna liquidazione periodica e per ciascun fornitore (circ. 16/E/2017): un capitolato che mescola uffici e piazzali, impostato male, produce un errore che si ripete per anni, e in verifica il cliente tende a scaricarlo sul fornitore. È un’altra ragione per scrivere il regime riga per riga nel contratto.

Imposte, contabilità e controlli

Scegliere la forma

Molte imprese nascono come ditte individuali o società di persone artigiane. L’iscrizione all’albo richiede che il titolare partecipi personalmente al lavoro e rispetti i limiti dell’art. 4 L. 443/1985: per le imprese che non lavorano in serie, 18 dipendenti compresi gli apprendisti fino a nove, elevabili a 22 con apprendisti. Questi numeri, che per i part-time si contano di regola in proporzione all’orario (art. 9 d.lgs. 81/2015), con organici numerosi si superano presto, ed è il momento in cui la forma artigiana smette di essere adatta, con effetti anche sul contratto collettivo e sugli inquadramenti INPS e INAIL. Per le dimensioni medie la srl è la forma più frequente: separa il patrimonio, offre a banche e stazioni appaltanti un bilancio leggibile e sconta l’IRES al 24 per cento invece delle aliquote IRPEF. Il consorzio, ordinario o stabile, serve per gare che nessuna consorziata affronterebbe da sola.

Il forfettario è raro, e non per il limite di ricavi di 85.000 euro ma per quello delle spese per lavoro dipendente e collaboratori, non superiori a 20.000 euro lordi (art. 1, comma 54, L. 190/2014): una dipendente part-time per un anno basta ad avvicinarlo. Resta adatto a chi lavora da solo per privati e condomìni, non applica l’inversione, non subisce la ritenuta del condominio (comma 67) e non detrae l’IVA sui macchinari. Il passaggio all’ordinario va pianificato prima della prima assunzione.

Cooperative: prevalenza, agevolazioni, ristorni

La cooperativa di produzione e lavoro è a mutualità prevalente quando il costo del lavoro dei soci supera il 50 per cento del costo del lavoro complessivo (art. 2513, lett. b), c.c.); le cooperative sociali lo sono di diritto. Nelle cooperative che assorbono personale nei cambi d’appalto, spesso con dipendenti non soci per periodi lunghi, il rapporto può scendere sotto soglia senza che nessuno se ne accorga, con effetti sulle riserve indivisibili e sul regime degli utili: va calcolato almeno ogni semestre e documentato in nota integrativa.

Le cooperative di produzione e lavoro hanno l’esenzione IRES se le retribuzioni ai soci non sono inferiori al 50 per cento degli altri costi, materie prime e sussidiarie escluse, e l’IRES dimezzata fra il 25 e il 50 per cento (art. 11 d.P.R. 601/1973). Per quelle diverse dalle sociali, però, dal 2005 l’esenzione riguarda solo il reddito derivante dall’indeducibilità dell’IRAP e una quota degli utili netti resta imponibile anche se destinata a riserva indivisibile (art. 1, commi 460-462, L. 311/2004; ne sono escluse le cooperative sociali, comma 463): il beneficio è molto più contenuto di quanto molti soci credano.

I ristorni sono deducibili (art. 12 d.P.R. 601/1973) se derivano dall’attività con i soci, sono ripartiti in proporzione al lavoro prestato e sono deliberati con il bilancio (art. 2545-sexies c.c.); ristorni calcolati anche sul lavoro dei non soci o su risultati di attività con terzi sono il rilievo più frequente nelle verifiche. Alcune regioni prevedono riduzioni IRAP per le cooperative sociali, da verificare nella legge regionale della sede. Le cooperative spurie, che nulla hanno a che vedere con la cooperazione vera, rischiano gestione commissariale o scioglimento (art. 2545-sexiesdecies c.c.).

IRAP: il peso del lavoro a termine

Dal 2015 il costo dei dipendenti a tempo indeterminato, anche part-time, è interamente deducibile dall’IRAP (art. 11, comma 4-octies, d.lgs. 446/1997), e per un’impresa con personale stabile l’imposta si riduce a poco. Il carico torna con i contratti a termine e la somministrazione: per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione spetta al 70 per cento, dal secondo contratto con lo stesso datore entro due anni (art. 1, comma 73, L. 208/2015); per gli altri restano le deduzioni minori del primo comma dell’art. 11. Nelle imprese che coprono picchi stagionali, come scuole, strutture turistiche o sanificazioni straordinarie, la scelta fra termine e tempo indeterminato ha un effetto IRAP da calcolare prima: trasformare contratti ripetuti costa a volte meno anche fiscalmente.

La maggiorazione del costo per i nuovi assunti

Per i periodi d’imposta dal 2024 al 2027 il costo dei nuovi assunti a tempo indeterminato si deduce ai fini IRES e IRPEF con una maggiorazione del 20 per cento, elevata al 30 per alcune categorie, se a fine periodo crescono sia i dipendenti a tempo indeterminato sia l’organico complessivo rispetto all’anno precedente (art. 4 d.lgs. 216/2023; art. 1, commi 399-400, L. 207/2024; d.m. 25 giugno 2024; circ. 20 gennaio 2025, n. 1/E). Il caso delicato è il cambio d’appalto: il personale assorbito non è ceduto con il contratto né trasferito con un ramo d’azienda, ipotesi che la circolare disciplina, e per il subentrante è un’assunzione nuova, per l’uscente un calo dell’organico. Non risulta un chiarimento ufficiale sugli assunti per clausola sociale; la soluzione prudente è indicata fra i casi dubbi. In ogni caso il conteggio va fatto anno per anno e conservato con i prospetti dell’organico mese per mese.

Art. 17-bis e DURF

L’art. 17-bis d.lgs. 241/1997 si applica quando un committente sostituto d’imposta residente, che esercita impresa o professione, affida a un’impresa opere o servizi per oltre 200.000 euro annui, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sue sedi e con beni strumentali a lui riconducibili: il profilo tipico delle pulizie in uno stabilimento o in un centro commerciale. Sono esclusi i condomìni e gli enti non commerciali per l’attività istituzionale (circ. 12 febbraio 2020, n. 1/E).

Sono i calcoli che i committenti sbagliano più spesso. La soglia si misura per singola impresa affidataria e per anno solare; nei contratti pluriennali a prezzo determinato il corrispettivo si ripartisce per mesi, nei contratti quadro vale la cassa e gli obblighi partono dal pagamento che supera la soglia. La prevalenza è il rapporto fra retribuzioni lorde degli addetti e prezzo del servizio, e nelle pulizie supera quasi sempre il 50 per cento. I beni strumentali rilevano se riconducibili al committente a qualsiasi titolo: locali, ripostigli, macchinari in comodato, montacarichi.

Quando la norma si applica, l’appaltatore versa le ritenute dei lavoratori impiegati con deleghe distinte per committente, senza compensazione, e trasmette entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza deleghe ed elenco nominativo con le ore prestate; il committente che riscontra inadempimenti sospende i pagamenti fino al 20 per cento del valore del servizio o fino all’importo delle ritenute non versate e lo comunica entro novanta giorni all’Agenzia, altrimenti è tenuto a una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa (comma 4). Il divieto di compensazione riguarda anche contributi e premi dei lavoratori dell’appalto (comma 8).

Tutto questo non opera se l’impresa consegna il certificato di sussistenza dei requisiti, il cosiddetto DURF, valido quattro mesi: attività da almeno tre anni, regolarità dichiarativa, versamenti nel conto fiscale dell’ultimo triennio non inferiori al 10 per cento dei ricavi dichiarati, nessun debito affidato alla riscossione oltre 50.000 euro scaduto e non rateizzato (commi 5 e 6).

Il 10 per cento sembra difficile per chi lavora in inversione, ma si contano tutti i versamenti con F24 al lordo delle compensazioni, compresi contributi e premi INAIL, e l’Agenzia vi include l’IVA delle operazioni in inversione e in scissione dei pagamenti versata dai committenti al posto dell’impresa (ris. 22 settembre 2020, n. 53/E), i pagamenti degli avvisi bonari eseguiti nel triennio (risposta n. 63/2026) e, secondo la risposta n. 174/2026, anche le ritenute sugli interessi attivi bancari e le imposte estere nei limiti del credito dell’art. 165 TUIR. La percentuale va monitorata in anticipo e la scadenza del certificato messa nello scadenzario: un DURF scaduto da pochi giorni blocca i pagamenti di un cliente importante e congela il credito IVA.

La ritenuta del 4% del condominio

Il condominio trattiene il 4 per cento sui corrispettivi per appalti di servizi resi nell’esercizio d’impresa, sull’imponibile al netto dell’IVA (art. 25-ter d.P.R. 600/1973), e la versa con i codici 1019 o 1020, potendo attendere che l’importo raggiunga 500 euro e comunque entro il 30 giugno e il 20 dicembre (comma 2-bis, introdotto dalla L. 232/2016). Se l’amministratore trattiene e non versa, il sostituito non risponde in solido (Cass. SU, 12 aprile 2019, n. 10378) e conserva lo scomputo, perché l’art. 22 TUIR parla di ritenute «operate»; ma lo scomputo va provato con la certificazione unica o, in mancanza, con bonifici, quietanze e rendiconto che dimostrino il pagamento al netto. Con molti condomìni conviene riconciliare ogni anno incassi netti, certificazioni e cassetto fiscale, e chiedere subito le certificazioni mancanti.

DURC: la regolarità come condizione per incassare

Il DURC, valido 120 giorni (art. 4 d.l. 34/2014; d.m. 30 gennaio 2015), è condizione per incassare dagli enti pubblici, per partecipare alle gare e per molte agevolazioni. In caso di irregolarità la stazione appaltante trattiene il dovuto e lo versa agli enti (art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023), e la L. 82/1994 subordina a sua volta i pagamenti pubblici alla prova dei versamenti contributivi (art. 5, comma 2). Un F24 in ritardo o una differenza non chiarita in UniEmens possono bloccare la cassa di più appalti insieme: la regolarità si controlla ogni mese, non al preavviso di irregolarità.

ISA: DG70U e gli indicatori della manodopera

Per il periodo d’imposta 2025 i codici 81.21.00, 81.22.09, 81.23.10, 81.23.99 e 81.30.00 sono attribuiti all’ISA DG70U «Servizi di pulizia e di cura e manutenzione delle aree verdi», che non ha cambiato sigla a differenza di altri indici; la sterilizzazione (81.22.01) e la pulitura delle strade (81.23.91) ricadono nel DG15U «Servizi n.c.a.» (istruzioni ISA 2026, parte generale). Gli ISA non si applicano oltre 5.164.569 euro di ricavi. Gli indicatori rapportano ricavi, valore aggiunto e reddito agli addetti calcolati sulle giornate retribuite: molte ore e pochi ricavi danno un punteggio basso, e le cause sono spesso contabili, come cantieri persi a metà anno, personale in malattia o in cassa integrazione contato per intero, ricavi di dicembre fatturati a gennaio e non rilevati per competenza. Il punteggio dà accesso ai benefici premiali, tra cui l’esonero dal visto o dalla garanzia per i rimborsi IVA, e pesa sul concordato preventivo biennale (d.lgs. 13/2024): va simulato prima di chiudere l’esercizio.

Costo del lavoro, fondi, competenza

A fine esercizio vanno rilevati ferie, permessi e mensilità aggiuntive maturati e non goduti, con i contributi, e il fondo TFR va riconciliato con i versamenti al Fondo di tesoreria e ai fondi pensione. Le passività probabili dei cambi d’appalto, come lavoratori non assorbiti o differenze di livello e di orario, si coprono con un fondo rischi (OIC 31), fiscalmente indeducibile (art. 107, comma 4, TUIR): il costo si deduce quando diventa certo. Lo stesso vale per il fondo per contratti onerosi, quando si sa già al primo anno che un servizio vinto con un forte ribasso chiuderà in perdita. Gli arretrati dei rinnovi contrattuali si deducono nell’esercizio in cui l’accordo è firmato e il loro ammontare è determinabile (art. 109, comma 1). Un componente imputato all’esercizio sbagliato non è indeducibile in sé: l’ufficio ne contesta l’imputazione, e la correzione si fa nell’anno giusto con dichiarazione integrativa.

Un’impresa di pulizia guadagna o perde appalto per appalto. Serve un centro di costo per ogni contratto, alimentato dalle ore del libro unico per cantiere, dai prodotti e dai mezzi: con esso si decide il rinnovo, si chiede la revisione dei prezzi e si giustifica l’offerta in gara. Per i servizi continuativi i corrispettivi si considerano conseguiti alla data di maturazione (art. 109, comma 2, lett. b), TUIR): il canone di dicembre fatturato a gennaio è ricavo dell’anno chiuso, e la revisione dei prezzi si iscrive quando è certa e determinabile.

Attrezzature, automezzi e magazzino

Il d.m. 31 dicembre 1988 non ha una specie per le imprese di pulizia. La prassi più diffusa applica la voce residuale delle attività non specificate, con il 15 per cento per macchinari e attrezzature varie, come lavasciuga, monospazzole, aspiratori e idropulitrici; la scelta va motivata e mantenuta. Gli autoveicoli da trasporto hanno il 20 per cento, le autovetture il 25; nel primo esercizio il coefficiente si dimezza e i beni fino a 516,46 euro si possono dedurre interamente (art. 102, commi 2 e 5, TUIR).

Per le autovetture valgono i limiti dell’art. 164 TUIR e la detrazione IVA al 40 per cento (art. 19-bis1, lett. c), d.P.R. 633/1972); i furgoni che portano squadre e materiali nei cantieri sono interamente deducibili, ed è utile che il registro dei mezzi indichi l’appalto a cui è adibito ciascuno. Il magazzino di detergenti, carta e ricambi distribuito nei cantieri spesso non viene inventariato: quando è significativo va valutato (OIC 13; art. 92 TUIR), perché una sottostima sistematica, in verifica, viene letta come una scelta.

Crediti verso la pubblica amministrazione

Sui ritardi di pagamento gli interessi moratori decorrono senza messa in mora: il termine è di trenta giorni, sessanta per gli enti del servizio sanitario (art. 4 d.lgs. 231/2002), e il tasso è quello BCE maggiorato di otto punti (art. 5), pari al 10,40 per cento per il secondo semestre 2026, con 40 euro per fattura a titolo di costi di recupero. Pochi li chiedono, per timore di guastare il rapporto; una richiesta formale e periodica, senza toni polemici, è invece la normalità.

Gli interessi di mora sono esclusi dalla base imponibile IVA, non entrano nella base IRAP e concorrono al reddito solo quando sono incassati (art. 109, comma 7, TUIR): se in bilancio sono rilevati per competenza servono una variazione in diminuzione e poi una in aumento all’incasso. Chi vi rinuncia in una transazione non ha una perdita da dedurre, perché non li ha mai tassati. I crediti certificati sulla Piattaforma dei crediti commerciali si compensano con le somme iscritte a ruolo (art. 28-quater d.P.R. 602/1973), uno strumento poco usato che spesso evita una rateizzazione.

La ritenuta dello 0,50 per cento sui pagamenti, svincolata alla liquidazione finale previa verifica del DURC (art. 11, comma 6, d.lgs. 36/2023), è un credito che si accumula per anni e va tenuto in un conto separato. I premi delle garanzie di gara sono costi di competenza da ripartire sulla durata, con gli impegni in nota integrativa; i depositi cauzionali in denaro sono crediti. Per i contratti pubblici con procedura avviata dal 1° luglio 2023 il bollo sul contratto è forfettario per scaglioni, da zero sotto 40.000 euro fino a 1.000 euro (allegato I.4 al d.lgs. 36/2023), si versa con F24 Elide (codice 1573) e non copre le fatture (circ. 28 luglio 2023, n. 22/E). Le provvigioni ai procacciatori di appalti privati scontano la ritenuta del 23 per cento sul 50 per cento dell’importo, o sul 20 per cento se il procacciatore si avvale di dipendenti o terzi (art. 25-bis d.P.R. 600/1973), e sono deducibili solo se l’attività è documentata.

Cambio d’appalto: assunzione o cessione di ramo d’azienda

Le conseguenze fiscali del subentro dipendono da come si documenta l’operazione. Un accordo che trasferisce attrezzature, magazzino, contratti e personale con i debiti relativi è una cessione di ramo d’azienda: fuori campo IVA (art. 2, terzo comma, lett. b), d.P.R. 633/1972), soggetta a registro proporzionale, con la responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari del cedente nei limiti dell’art. 14 d.lgs. 472/1997, che il certificato dei carichi pendenti chiesto prima della firma consente di circoscrivere. Se invece il subentrante assume i lavoratori con nuovi contratti e compra eventualmente singoli beni a prezzo di mercato, con fattura e IVA, non c’è azienda. Dopo la modifica dell’art. 20 del testo unico del registro (L. 205/2017) e la sentenza della Corte costituzionale n. 158/2020 l’ufficio non può riqualificare l’atto con elementi esterni al suo contenuto: è decisivo come è scritto l’accordo. Un accollo del TFR in cambio di un prezzo, inserito con leggerezza in una scrittura privata, è l’indizio che più spesso porta alla riqualificazione, fiscale e lavoristica insieme.

Cooperative spurie e appalti non genuini: il conto fiscale

È un fenomeno che danneggia per prime le imprese corrette, costrette a confrontarsi con prezzi impossibili: cooperative o società senza organizzazione propria, che forniscono solo manodopera a prezzi incompatibili con il contratto collettivo, durano pochi anni e lasciano debiti. Per la Cassazione penale chi utilizza fatture di un appalto che nasconde una somministrazione irregolare commette dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 74/2000), perché le fatture documentano un negozio diverso da quello reale (tra le altre Cass. pen., sez. III, n. 45114/2022 e n. 34407/2024), anche se l’emittente ha versato l’IVA e la cooperativa esiste e opera. Il committente perde la detrazione e, ai fini IRAP, il costo è trattato come costo del personale.

Nelle pulizie verso imprese c’è un tratto particolare: con l’inversione il committente liquida da sé l’imposta e il danno erariale tipico delle frodi IVA manca. L’art. 6, comma 9-bis.3, d.lgs. 471/1997 prevede allora che in accertamento si eliminino debito e detrazione, con una sanzione proporzionale all’imponibile (5 per cento, con un minimo di 1.000 euro, nel testo risultante dal d.lgs. 87/2024), mentre se è provata la consapevole partecipazione a una frode la detrazione si perde e si applicano le sanzioni proporzionali ordinarie. Il rischio maggiore si sposta su IRAP, contributi, responsabilità solidale e reato dell’art. 18 d.lgs. 276/2003. Per le imposte dirette i costi di operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili se effettivi, inerenti e di competenza, salvo quelli direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo (art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993).

Dove partono i controlli

In un’impresa di pulizia il rapporto fra ore lavorate e fatturato è quasi fisso, e l’accertamento analitico-induttivo (art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973) parte da lì: un ricavo orario troppo basso rispetto alle tariffe fa presumere ricavi non dichiarati, un costo del lavoro troppo basso rispetto alle superfici servite fa presumere lavoro irregolare. Le stesse grandezze le confrontano Ispettorato e INPS, e una contestazione in un ambito diventa quasi sempre un accertamento negli altri. I trasferimenti di contante sono vietati da 5.000 euro in su (art. 49 d.lgs. 231/2007), e i pagamenti in contanti a fornitori e collaboratori occasionali sono il primo elemento che un verificatore cerca.

Esempi pratici: scritture contabili e calcolo delle imposte

Le regole dei capitoli precedenti si capiscono meglio sui numeri. Seguiamo qui un’impresa di pulizia inventata, ma costruita su proporzioni che ritroviamo spesso nelle contabilità del settore: 1.350.000 euro di ricavi, quaranta dipendenti in gran parte part-time con il CCNL Multiservizi, metà del fatturato verso imprese in inversione contabile, una parte importante verso enti pubblici in scissione dei pagamenti, qualche condominio e qualche famiglia. Prima registriamo in partita doppia le operazioni che la distinguono da un’impresa di servizi qualunque: i quattro regimi IVA della fatturazione, il credito IVA che si riforma ogni anno, le paghe, il cambio d’appalto, gli investimenti, il credito verso l’ente pubblico che paga tardi, gli appalti soggetti all’art. 17-bis. Poi prendiamo lo stesso utile e lo tassiamo nelle forme giuridiche possibili, per vedere quanto resta davvero a chi guida l’impresa.

I riferimenti sono alle norme in vigore nel 2026. Dal 1° gennaio 2027 gli articoli del d.P.R. 633/1972 qui citati confluiscono nel testo unico IVA (d.lgs. 10/2026) e l’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 nel testo unico dei versamenti e della riscossione (d.lgs. 33/2025): cambia la numerazione, e le regole illustrate vanno rilette su quei testi. In ogni scrittura il totale Dare coincide con il totale Avere; gli importi di sintesi sono arrotondati all’euro.

L’impresa-tipo e le ipotesi di partenza

L’impresa ha sede in Emilia-Romagna, codice ATECO 81.21.00 (pulizia generale non specializzata di edifici), e lavora da più di tre anni. Tiene la contabilità ordinaria, perché i suoi ricavi superano da tempo il limite di 500.000 euro previsto per le imprese di servizi (art. 18 d.P.R. 600/1973). Il titolare, o i soci nelle forme societarie, dirige l’impresa, segue i clienti e organizza le squadre.

Voce Ipotesi 2026
Ricavi verso imprese e professionisti soggetti passivi, in inversione contabile (art. 17, sesto comma, lett. a-ter), d.P.R. 633/1972) 690.000 euro
Ricavi verso enti pubblici e società pubbliche in scissione dei pagamenti (art. 17-ter) 410.000 euro + IVA 90.200
Ricavi verso condomìni, con ritenuta del 4% (art. 25-ter d.P.R. 600/1973) 160.000 euro + IVA 35.200
Ricavi verso privati consumatori 90.000 euro + IVA 19.800
Personale: 36 addetti part-time al 2° livello, in media 27 ore settimanali su 40 (di cui 4 a tempo determinato per sostituzioni), 2 capisquadra e 2 impiegate a tempo pieno costo 845.191 euro (punto 3)
Prodotti, materiali di consumo, DPI e divise (IVA 22%) 85.000 euro
Carburanti, manutenzioni e pedaggi dei mezzi (IVA 22%) 46.000 euro
Noleggi di attrezzature e piattaforme (IVA 22%) 14.000 euro
Lavori affidati in subappalto (vetrate in quota), in inversione contabile passiva 40.000 euro
Servizi: consulenze, sicurezza e sorveglianza sanitaria, formazione, software, telefonia (IVA 22%) 90.000 euro
Assicurazioni (esenti) 22.000 euro
Affitto di ufficio e magazzino (IVA 22%) 24.000 euro
Ammortamenti (compresi i beni del punto 5) 32.000 euro
Oneri diversi di gestione 9.000 euro
Interessi e oneri finanziari (anticipo fatture, fideiussioni per le gare) 14.000 euro
Tempo medio di incasso dagli enti pubblici 95 giorni

Il costo del lavoro è il 62,6% dei ricavi; tutti gli altri costi messi insieme ne valgono il 27,9%. L’utile prima delle imposte e di qualunque compenso al titolare o ai soci è di 128.809 euro, il 9,5% dei ricavi. È un’impresa sana, non un caso limite; eppure basta un appalto perso o un ritardo dell’ente pubblico per vedere quanto poco spazio resta.

1. Quattro clienti, quattro regimi IVA

La stessa prestazione, la pulizia di un ufficio, si fattura in quattro modi diversi secondo chi la riceve. Verso l’impresa o il professionista soggetto passivo si applica l’inversione contabile della lett. a-ter), che per la circolare n. 14/E del 2015 riguarda le attività dei codici 81.21.00 e 81.22.02 relative a edifici: la fattura è senza imposta, con natura N6.7, e l’IVA la integra il committente. Verso l’ente pubblico si applica la scissione dei pagamenti: l’IVA è esposta, ma la versa l’ente. Il condominio non è soggetto passivo, quindi paga l’IVA ordinaria, ma come sostituto d’imposta trattiene il 4% sull’imponibile. Il privato paga l’IVA al 22%.

Operazione Conto Dare Avere
a) Fattura a un’impresa, inversione contabile (N6.7) Crediti verso clienti 12.000,00
Ricavi per servizi di pulizia 12.000,00
b) Fattura a un comune, scissione dei pagamenti Crediti verso enti pubblici 9.760,00
Ricavi per servizi di pulizia 8.000,00
IVA a debito in scissione dei pagamenti 1.760,00
b1) Storno dell’IVA che verserà l’ente IVA a debito in scissione dei pagamenti 1.760,00
Crediti verso enti pubblici 1.760,00
c) Fattura a un condominio Crediti verso clienti 3.050,00
Ricavi per servizi di pulizia 2.500,00
IVA a debito 550,00
c1) Incasso con ritenuta del 4% su 2.500 Banca 2.950,00
Erario c/ritenute subite 100,00
Crediti verso clienti 3.050,00
d) Pulizia di un appartamento, pagamento con POS Banca c/POS 366,00
Ricavi per servizi di pulizia 300,00
IVA a debito 66,00

Le fatture a) e b) vanno nel registro delle vendite ma non portano imposta nella liquidazione; la b) ha esigibilità «S». La c) e la d) sì. Il rischio più frequente sta nella scelta fra a) e c): l’inversione contabile non si applica al condominio, né al privato, né alle pulizie di impianti e macchinari, che non sono «relative a edifici». Una fattura emessa senza IVA a un condominio è un’operazione imponibile non fatturata, con l’imposta a carico di chi l’ha emessa. Quanto alla scissione dei pagamenti, è stata prorogata dal Consiglio dell’Unione fino al 30 giugno 2029 (decisione di esecuzione 2026/1728); dal 1° luglio 2025 ne sono uscite le società quotate nell’indice FTSE MIB (art. 10 d.l. 84/2025), che ricevono quindi fatture ordinarie o, se ne ricorrono i presupposti, in inversione contabile.

Specificità del settore: la ritenuta del 4% si calcola sull’imponibile, non sull’IVA, e il condominio la versa entro il 16 del mese successivo oppure, se le ritenute accumulate non arrivano a 500 euro, entro il 30 giugno e il 20 dicembre (art. 25-ter d.P.R. 600/1973 e art. 1, comma 36, L. 232/2016). Per l’impresa-tipo sono 6.400 euro l’anno di imposte pagate in anticipo, che si recuperano solo in dichiarazione. In una ditta individuale o in una snc riducono l’IRPEF del titolare o dei soci, cui la ritenuta si imputa in proporzione alle quote (art. 22 TUIR); in una srl con poca IRES, e con gli acconti già versati, generano un credito che torna disponibile l’anno dopo. Le ritenute vanno riconciliate cliente per cliente con le certificazioni e con i pagamenti: il condominio che trattiene e non versa è un caso meno raro di quanto si pensi, e senza riscontro la ritenuta non si scomputa.

2. La liquidazione mensile e il credito IVA che si riforma ogni anno

Sull’81% del fatturato (1.100.000 euro su 1.350.000) l’impresa non incassa IVA: 151.800 euro restano al committente in inversione contabile, 90.200 li versa l’ente pubblico. L’IVA sugli acquisti, invece, la paga tutta al fornitore. Così l’IVA a debito dell’anno, 55.000 euro sulle sole fatture a condomìni e privati, è inferiore a quella detraibile: 56.980 euro sui costi correnti e 8.580 sugli investimenti del punto 5. Il subappalto delle vetrate, in inversione contabile passiva, genera 8.800 euro di IVA a debito e altrettanti a credito, ed è neutrale.

Prendiamo marzo, il mese in cui si comprano il furgone e la lavasciuga.

Operazione Conto Dare Avere
a) Fattura del subappaltatore, integrata con l’IVA Lavori affidati a terzi 3.500,00
Fornitori 3.500,00
IVA a credito 770,00
IVA a debito 770,00
b) Liquidazione di marzo IVA a debito (2.926 sui condomìni, 1.650 sui privati, 770 in inversione contabile) 5.346,00
Erario c/IVA a credito 8.734,00
IVA a credito (4.730 sugli acquisti, 6.600 sul furgone, 1.980 sulla lavasciuga, 770 in inversione contabile) 14.080,00

Con i crediti di gennaio (350 euro) e febbraio (250 euro), il primo trimestre chiude con un credito di 9.334 euro. Le strade per recuperarlo sono tre.

La prima è il rimborso trimestrale (art. 38-bis, secondo comma, d.P.R. 633/1972), con il modello TR da presentare entro il 30 aprile: è ammesso perché il credito supera 2.582,28 euro e perché l’impresa si trova nella condizione della lett. a) del terzo comma dell’art. 30, cioè fa operazioni ad aliquota media inferiore a quella degli acquisti. La norma dice espressamente che nel calcolo le operazioni in inversione contabile e in scissione dei pagamenti contano come operazioni senza imposta.

Sull’anno, l’aliquota media delle vendite è il 4,07% (55.000 su 1.350.000), che aumentata del 10% diventa il 4,48%; quella degli acquisti, esclusi i beni ammortizzabili, è il 22%. La condizione è soddisfatta con ampio margine, e lo sarà ogni anno. Sotto i 30.000 euro il rimborso non richiede né visto di conformità né garanzia. Per la parte del credito riferibile alle operazioni in scissione dei pagamenti e alle prestazioni in inversione della lett. a-ter) il rimborso è prioritario (art. 8 d.m. 23 gennaio 2015; d.m. 29 aprile 2016), con i requisiti del d.m. 22 marzo 2007.

La seconda è la compensazione in F24. Fino a 5.000 euro l’anno è libera; oltre, il credito trimestrale richiede il visto di conformità sul modello TR e si usa dal decimo giorno successivo alla sua presentazione, quello annuale richiede il visto sulla dichiarazione e si usa dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione. La compensazione è comunque preclusa se l’impresa ha carichi affidati all’agente della riscossione scaduti e non sospesi per più di 50.000 euro (art. 37, comma 49-quinquies, d.l. 223/2006, introdotto dalla L. 213/2023; soglia ridotta da 100.000 a 50.000 euro dal 2026 dalla L. 199/2025).

La terza, rinviare tutto alla dichiarazione annuale, è la più costosa ed è quella che di fatto si adotta quando nessuno ci pensa.

Operazione Conto Dare Avere
c) 30 aprile: richiesta di rimborso del primo trimestre Erario c/IVA chiesta a rimborso 9.334,00
Erario c/IVA a credito 9.334,00
d) Accredito del rimborso Banca 9.334,00
Erario c/IVA chiesta a rimborso 9.334,00

Nell’anno il credito complessivo è di 10.560 euro: dopo il rimborso del primo trimestre restano 1.226 euro, che si riportano. La lett. e) dell’art. 30, richiamata talvolta in questi casi, non riguarda l’impresa di pulizia: si riferisce ai soggetti non residenti dell’art. 17, terzo comma. L’altra via di rimborso annuale, quella del quarto comma dell’art. 30, vale quando il credito si è formato in tre anni consecutivi, ed è limitata al minore dei tre importi.

Specificità del settore: il credito IVA in sé è modesto, perché il costo principale, il lavoro, non porta IVA. Il costo effettivo è finanziario e sta altrove: l’impresa paga ai fornitori 65.560 euro di IVA e ne incassa dai clienti soltanto 55.000, perché sull’81% del fatturato l’imposta non le viene pagata, e anticipa agli enti pubblici, in media per 95 giorni, il valore dei servizi resi. I crediti verso la pubblica amministrazione valgono in media 106.712 euro (410.000 × 95/365); finanziati con l’anticipo fatture al 5%, costano 5.336 euro l’anno, il 4% dell’utile.

Un’impresa con il 70% di fatturato pubblico e un investimento importante in macchine ha crediti IVA molto più alti, e per lei la richiesta trimestrale, preparata in tempo, è una voce di tesoreria, non un adempimento. C’è poi un effetto meno visibile: con l’inversione contabile e la scissione dei pagamenti l’impresa non incassa mai l’IVA dei clienti, e per questo un’impresa di pulizia in difficoltà raramente accumula debiti IVA. I debiti che si accumulano, quando si accumulano, sono ritenute e contributi.

3. Le paghe del mese di quaranta dipendenti

Le retribuzioni sono ipotesi. Il CCNL Multiservizi è stato rinnovato nel 2025 con aumenti a scaglioni fino al 2029, ma le fonti che abbiamo consultato non concordano sui valori tabellari dopo la tranche di ottobre 2026: usiamo per il 2° livello a tempo pieno una retribuzione mensile di 1.400 euro, da sostituire con quella delle tabelle in vigore. Sono ipotesi anche l’aliquota INPS a carico dell’azienda (30%) e del lavoratore (9,19%), che dipendono dall’inquadramento e dalla dimensione dell’impresa, il tasso medio INAIL (1,8%), che dipende dalla posizione assicurativa, e l’importo delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo. Il CCNL prevede quattordici mensilità.

Voce annua Un addetto part-time a 27 ore Tutta l’impresa
Retribuzione tabellare (1.400 × 67,5% × 14) 13.230
Maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo 700
Retribuzione lorda 13.930 600.680
Contributi INPS a carico dell’azienda (30%) 4.179 180.204
Premio INAIL (1,8%) 251 10.812
Quota TFR (retribuzione / 13,5) 1.032 44.495
Assistenza sanitaria integrativa, ente bilaterale, previdenza complementare 225 9.000
Costo annuo 19.617 845.191

L’addetto è pagato per 1.404 ore l’anno (27 × 52); tolte ferie, festività, permessi e assenze, ne lavora circa 1.193. Il costo per ora effettivamente lavorata è quindi di circa 16,44 euro: è il dato da cui parte ogni preventivo, e quello che i committenti non vedono quando confrontano le offerte.

In un mese senza mensilità aggiuntive le competenze dei quaranta dipendenti sono 43.237 euro (34.020 di tabellare degli addetti, 6.900 di capisquadra e impiegate, 2.317 di maggiorazioni). La tredicesima e la quattordicesima maturano ogni mese per un dodicesimo ciascuna, 6.820 euro, e si accantonano con i relativi contributi. Le ritenute IRPEF sono quelle del programma paghe (qui 2.400 euro); per molti addetti part-time, con redditi intorno ai 14.000 euro, il sostituto d’imposta anticipa in busta più di quanto trattiene, tra trattamento integrativo e somma per la riduzione del cuneo fiscale (art. 1, comma 4, L. 207/2024): nell’esempio 4.300 euro.

Conto Dare Avere
Salari e stipendi (competenze del mese) 43.237
Salari e stipendi (ratei di tredicesima e quattordicesima) 6.820
Oneri sociali INPS (12.971 sulle competenze, 2.046 sui ratei) 15.017
Premi INAIL (1,8% di 50.057) 901
Accantonamento TFR 3.708
Contributi a fondi ed enti contrattuali 750
Erario c/somme anticipate ai dipendenti 4.300
Debiti verso INPS (12.971 azienda + 3.973 lavoratori) 16.944
Debiti verso INPS per contributi su ratei 2.046
Debiti verso dipendenti per mensilità aggiuntive 6.820
Debiti verso INAIL 901
Fondo TFR 3.708
Debiti verso fondi ed enti bilaterali 750
Erario c/ritenute lavoro dipendente 2.400
Dipendenti c/retribuzioni (netto in busta) 41.164
Totale 74.733 74.733

Il costo del mese è di 70.433 euro, che moltiplicato per dodici dà il costo annuo della tabella, a meno degli arrotondamenti. Il netto in busta è superiore alle competenze meno contributi e ritenute proprio per le somme anticipate. Il 16 aprile la delega F24 porta 16.944 euro di contributi e 2.400 di ritenute, e le somme anticipate si recuperano in compensazione con il codice tributo previsto (1655 per il trattamento integrativo): in assenza dei vincoli dell’art. 17-bis il versamento netto è di 15.044 euro. Al 31 dicembre si aggiunge la scrittura delle ferie e dei permessi maturati e non goduti: con 1.100 ore residue a 8,09 euro (1.400 / 173), sono 8.899 euro di retribuzioni e 2.670 di contributi, iscritti a debito.

Con meno di cinquanta dipendenti il TFR resta in azienda per chi non aderisce alla previdenza complementare, e per chi aderisce si versa al fondo; dai cinquanta in su la quota di chi non aderisce va al Fondo di tesoreria dell’INPS. Il TFR trattenuto è una fonte di finanziamento che va vista nel rendiconto finanziario, insieme al debito che rappresenta nel cambio d’appalto (punto 4).

Specificità del settore: per il 2026 le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nel giorno di riposo settimanale e per turni previste dal CCNL scontano un’imposta sostitutiva del 15%, che assorbe anche le addizionali, entro 1.500 euro, per i dipendenti privati con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro (art. 1, commi 10 e 11, L. 199/2025; circ. 24 febbraio 2026, n. 2/E, e circ. 24 giugno 2026, n. 3/E, la quale ha esteso l’agevolazione all’intero compenso dello straordinario notturno e festivo). Nelle pulizie i turni che cominciano alle cinque del mattino o finiscono dopo le ventidue sono la regola in uffici, ospedali e grande distribuzione.

Per l’addetto dell’esempio, con 700 euro di maggiorazioni e un’aliquota marginale del 25,13% (23% più l’1,33% di addizionale regionale e lo 0,8% di comunale), il risparmio è di 71 euro; per un caposquadra con 1.300 euro di maggiorazioni e un’aliquota del 25,73% è di 139 euro. Per chi ha una retribuzione intorno ai 14.000 euro non sono cifre trascurabili. L’imposta sostitutiva si applica salvo rinuncia scritta del lavoratore, e per chi ha redditi molto bassi e imposta già azzerata dalle detrazioni il vantaggio può essere nullo: il conguaglio di dicembre va controllato lavoratore per lavoratore. I contributi restano dovuti per intero.

4. Il cambio d’appalto: quando si acquisisce e quando si perde

A maggio l’impresa vince la gara per la pulizia degli uffici di un consorzio. Dieci addetti part-time passano dall’impresa uscente in forza della clausola sociale (art. 57 d.lgs. 36/2023 negli appalti pubblici, disciplina del cambio d’appalto del CCNL negli altri casi). Il passaggio non è un trasferimento d’azienda: l’acquisizione del personale da parte di un appaltatore con una propria organizzazione, in presenza di elementi di discontinuità, non ricade nell’art. 2112 c.c. (art. 29, comma 3, d.lgs. 276/2003). Il rapporto con l’uscente cessa, e nasce un rapporto nuovo con l’entrante.

Nel caso ordinario l’impresa uscente liquida ai lavoratori il TFR maturato, i ratei di tredicesima e quattordicesima e le ferie non godute. L’entrante non rileva nulla di quel passato: assume i dieci lavoratori e da quel momento matura i suoi costi. Deve però mettere in conto i costi di avvio, che il prezzo di gara spesso non considera: visite mediche (10 × 60 = 600 euro), formazione sulla sicurezza (1.200 euro), divise e DPI (800 euro). Sono 2.600 euro, costi dell’esercizio.

Può accadere che le parti si accordino diversamente: con il consenso dei lavoratori i contratti si cedono (art. 1406 c.c.) e l’entrante si accolla il TFR, i ratei e le ferie maturati, ricevendone il controvalore dall’uscente. Se i dieci lavoratori portano con sé 22.000 euro di TFR, 3.800 di ratei e 2.900 di ferie, la scrittura dell’entrante è questa:

Operazione Conto Dare Avere
Subentro nei rapporti con accollo del pregresso Banca (somma versata dall’uscente) 28.700,00
Fondo TFR 22.000,00
Debiti verso dipendenti per mensilità aggiuntive 3.800,00
Debiti verso dipendenti per ferie e permessi 2.900,00

Senza il controvalore, l’entrante si accollerebbe un debito altrui senza contropartita: un costo difficile da giustificare sul piano dell’inerenza, che va evitato o documentato come prezzo di acquisizione della commessa.

A settembre l’impresa perde invece l’appalto di una scuola: otto addetti passano al nuovo appaltatore. Il TFR maturato (17.600 euro), i ratei (4.160) e le ferie (2.400) sono già a debito, perché maturati mese per mese; la liquidazione non produce costi nuovi, ma assorbe liquidità.

Operazione Conto Dare Avere
Liquidazione delle competenze di fine rapporto Fondo TFR 17.600,00
Debiti verso dipendenti per mensilità aggiuntive 4.160,00
Debiti verso dipendenti per ferie e permessi 2.400,00
Debiti verso INPS (quota dei lavoratori su ratei e ferie, 9,19% di 6.560) 603,00
Erario c/ritenute sul TFR (tassazione separata, ipotesi) 3.200,00
Erario c/ritenute lavoro dipendente (ipotesi) 600,00
Dipendenti c/retribuzioni 19.757,00

Sul conto economico la perdita si vede in altro modo: viene meno il margine dell’appalto, mentre restano i costi di struttura e le attrezzature dedicate a quel cantiere, che vanno ricollocate o, se non servono più, valutate per una svalutazione. I contributi dei lavoratori dell’uscente sui ratei e sulle ferie liquidati si versano con il mese di cessazione.

Specificità del settore: il cambio d’appalto è il rischio di commessa tipico delle pulizie. Il personale segue l’appalto, non l’impresa: chi lo vince trova sul cantiere persone che conoscono il lavoro, con orari e talvolta condizioni individuali migliorative che non ha negoziato; chi lo perde deve trovare in pochi giorni la liquidità per il TFR di persone che continueranno a fare lo stesso lavoro nello stesso posto. Per questo il TFR accantonato in azienda va letto come un debito a scadenza incerta ma ravvicinata, appalto per appalto, e il piano di tesoreria deve conoscere le scadenze dei contratti. Prima di partecipare a una gara con clausola sociale serve l’elenco del personale uscente con livelli, orari, anzianità e scatti: è lì che si capisce se il prezzo regge.

5. Lavasciuga, furgone e una commessa a parte

A marzo l’impresa compra una lavasciuga pavimenti per 9.000 euro più IVA e un furgone, omologato autocarro N1, per 30.000 euro più IVA. Il d.m. 31 dicembre 1988 non ha una specie per le imprese di pulizia di edifici: il Gruppo XXII comprende i servizi igienici alla persona, la nettezza urbana e le lavanderie, non le pulizie. Va quindi usata la voce «Altre attività» delle attività non precedentemente specificate, che prevede il 15% per macchinari, apparecchi e attrezzature varie e il 20% per gli autoveicoli da trasporto. Il coefficiente del 25% dell’«attrezzatura generica» dei servizi alla persona, che a volte si vede applicato alle macchine per pulizia, non ha un aggancio sicuro. Nel primo esercizio il coefficiente si riduce alla metà (art. 102, comma 2, TUIR).

Operazione Conto Dare Avere
a) Acquisto della lavasciuga Macchinari e attrezzature 9.000,00
IVA a credito 1.980,00
Fornitori 10.980,00
b) Acquisto del furgone Automezzi 30.000,00
IVA a credito 6.600,00
Fornitori 36.600,00
c) 31/12: ammortamenti (9.000 × 7,5%; 30.000 × 10%) Ammortamento macchinari e attrezzature 675,00
Ammortamento automezzi 3.000,00
Fondo ammortamento macchinari e attrezzature 675,00
Fondo ammortamento automezzi 3.000,00

Il furgone che porta squadre e macchine sui cantieri è un autocarro e non rientra nei limiti dell’art. 164 TUIR, che riguardano autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori: costo, ammortamento e spese di esercizio si deducono per intero, e l’IVA si detrae per intero. Il limite torna in gioco per i veicoli immatricolati come autocarri ma con caratteristiche da autovettura, che l’Agenzia tratta come autovetture, e per il mezzo lasciato in uso al caposquadra anche per fini personali. Libretto, uso effettivo e rifornimenti devono essere coerenti fra loro.

A novembre un’impresa edile affida la pulizia di fine cantiere di una palazzina per 18.000 euro, in inversione contabile. La commessa si valuta a parte, perché i preventivi sbagliati nascono quasi sempre qui:

Commessa di fine cantiere Calcolo Euro
Corrispettivo 18.000
Manodopera 600 ore × 16,44 9.864
Prodotti e materiali 1.400
Noleggio della piattaforma aerea 1.800
Furgone, trasferte, smaltimento 700
Margine di commessa 23,5% 4.236
Quota di costi generali (8% del corrispettivo) 1.440
Margine netto 15,5% 2.796

Al 31 dicembre il lavoro è eseguito per 330 ore e non è ancora fatturato. Il servizio, pattuito come oggetto unitario e da eseguire in meno di un anno, si valuta in base alle spese sostenute (art. 92, comma 6, TUIR): 5.425 euro di manodopera, 800 di materiali, 1.800 di noleggio e 400 di trasferte. La scrittura è Rimanenze di servizi in corso di esecuzione a Variazione delle rimanenze per 8.425 euro; il ricavo si rileva nel 2027, all’ultimazione (art. 109, comma 2, lett. b), TUIR).

Specificità del settore: nelle pulizie il costo della manodopera arriva al 60-70% del prezzo, e un errore di dieci minuti a intervento su un contratto quotidiano diventa una perdita. Nelle gare pubbliche i costi della manodopera sono indicati dalla stazione appaltante e scorporati dall’importo soggetto a ribasso (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023), ma la norma consente all’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione: non sono quindi del tutto intoccabili, e chi offre un costo orario inferiore alle tabelle ministeriali va incontro alla verifica di anomalia. Il controllo di gestione per commessa, con le ore rilevate e non stimate, è lo strumento che permette di rispondere.

6. Il credito verso l’ente pubblico che paga in ritardo

Un comune riceve a giugno una fattura di 20.000 euro più 4.400 di IVA in scissione dei pagamenti, con scadenza a trenta giorni (art. 4 d.lgs. 231/2002; sessanta per gli enti del Servizio sanitario). Paga con 120 giorni di ritardo, tutti nel secondo semestre. Per le transazioni commerciali con la pubblica amministrazione gli interessi moratori sono quelli del d.lgs. 231/2002: tasso di riferimento della BCE per il semestre, 2,40% dal 1° luglio 2026, più otto punti, cioè 10,40% (comunicato del Ministero dell’economia, G.U. n. 163 del 16 luglio 2026). Spetta inoltre un importo forfetario di 40 euro per i costi di recupero (art. 6, comma 2).

Gli interessi si calcolano sull’imponibile, perché in scissione dei pagamenti l’IVA non è dovuta al fornitore: 20.000 × 10,40% × 120/365 = 683,84 euro.

Operazione Conto Dare Avere
Incasso degli interessi e dell’importo forfetario Banca 723,84
Interessi attivi di mora 683,84
Proventi per rimborso forfetario dei costi di recupero 40,00

Gli interessi sono esclusi dalla base imponibile IVA (art. 15, primo comma, n. 1, d.P.R. 633/1972) e non entrano nella base IRAP. Ai fini delle imposte sui redditi concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono percepiti (art. 109, comma 7, TUIR). Se in bilancio li si rileva per competenza, perché l’incasso è ragionevolmente certo, nell’anno di maturazione si fa una variazione in diminuzione e in quello dell’incasso una variazione in aumento; se, come accade più spesso con gli enti pubblici, li si rileva solo quando vengono pagati, bilancio e dichiarazione coincidono.

Specificità del settore: gli interessi moratori si chiedono poco, per timore di compromettere il rapporto con l’ente. Ma il ritardo ha un costo reale, che nell’impresa-tipo sta dentro i 14.000 euro di oneri finanziari, e la richiesta degli interessi, fatta in forma ordinata e documentata, è un diritto che il contratto non può escludere in modo gravemente iniquo (art. 7 d.lgs. 231/2002). La piattaforma dei crediti commerciali consente di monitorare i tempi di pagamento e di ottenere la certificazione del credito, utile per cederlo o per anticiparlo in banca a condizioni migliori.

7. Gli appalti dell’art. 17-bis: cosa cambia nei conti e nelle deleghe

Un’industria alimentare affida all’impresa la pulizia dei suoi stabilimenti per 260.000 euro l’anno. Il servizio è reso con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente; resta da verificare il requisito dei beni strumentali di proprietà del committente o a esso riconducibili, che nelle pulizie, dove l’impresa usa spesso macchine proprie ma nei locali e con le utenze del cliente, va documentato contratto per contratto. Se ricorrono i presupposti, si applica l’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997, e le conseguenze sono quattro.

  • Le ritenute dei lavoratori impiegati nell’appalto si versano con una delega distinta per quel committente, senza compensazione con crediti propri (comma 1). La circolare n. 1/E del 2020 ammette l’uso dei crediti maturati come sostituto d’imposta, come le somme anticipate in busta, nei limiti delle ritenute.
  • Entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza l’impresa trasmette al committente le deleghe e l’elenco dei lavoratori, con le ore prestate nell’appalto, la retribuzione e le ritenute di ciascuno (comma 2).
  • Se la documentazione manca o non torna, il committente sospende i pagamenti fino al 20% del valore del servizio o fino all’importo delle ritenute non versate (comma 3).
  • Per i contributi e i premi dei lavoratori dell’appalto è esclusa la compensazione (comma 8).

In contabilità questo significa che le paghe devono essere tenute per centro di costo: ogni lavoratore con le ore attribuite a ciascun committente. Se nel mese il 40% delle ore dell’impresa è stato reso in quello stabilimento, dei 2.400 euro di ritenute 960 vanno nella delega del committente e 1.440 in quella ordinaria; i contributi dei lavoratori impiegati lì si pagano senza compensare il credito IVA. Qui il punto 2 e il punto 7 si collegano: un’impresa con un credito IVA strutturale e molti appalti in regime 17-bis non riesce a smaltirlo in F24, e il rimborso diventa la via obbligata.

Gli obblighi non si applicano se l’impresa consegna il certificato di sussistenza dei requisiti, il DURF (comma 5): almeno tre anni di attività, regolarità dichiarativa, versamenti nel conto fiscale dell’ultimo triennio non inferiori al 10% dei ricavi, nessun debito affidato alla riscossione oltre 50.000 euro. L’impresa-tipo versa ogni anno circa 235.000 euro di contributi INPS (azienda e lavoratori), 10.800 di premi INAIL e le ritenute: siamo intorno al 20% dei ricavi, conteggiando i versamenti al lordo delle compensazioni. In più, per la risoluzione 22 settembre 2020, n. 53/E, nel conteggio entra anche l’IVA delle operazioni in scissione dei pagamenti e in inversione contabile, che l’impresa non versa: altri 242.000 euro. Il requisito è soddisfatto con ampio margine. Il certificato vale quattro mesi e va rinnovato senza interruzioni.

Specificità del settore: per un’impresa di pulizia con più di tre anni e i pagamenti in regola il DURF si ottiene quasi sempre, e libera da tutto il resto. Il problema riguarda le imprese giovani, quelle con una rateazione in corso oltre la soglia e i consorzi che affidano il servizio alle consorziate. Per loro gli adempimenti del 17-bis sono un impegno mensile concreto, che va organizzato prima di firmare il contratto, e il rischio della sospensione dei pagamenti è concreto. Dal 2027 la disciplina passa nel testo unico dei versamenti e della riscossione.

8. Le imposte sullo stesso utile nelle forme possibili

Confrontiamo lo stesso utile di 128.809 euro, prima delle imposte e dei compensi a chi guida l’impresa, in cinque assetti: impresa individuale; snc fra due soci al 50%; srl fra gli stessi due soci, amministratori con un compenso; cooperativa di produzione e lavoro; regime forfettario, solo per mostrare perché non è praticabile. Le aliquote e i parametri sono questi.

  • IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro, 33% fino a 50.000, 43% oltre (art. 1, comma 3, L. 199/2025).
  • Addizionale regionale Emilia-Romagna 2026: 1,33% fino a 15.000 euro, 1,93% fino a 28.000, 2,78% fino a 50.000, 3,33% oltre (L.R. 1/2025). Addizionale comunale allo 0,8%, come ipotesi.
  • IRAP: 4,20% (riquadro che segue). Le persone fisiche che esercitano un’impresa non la pagano dal 2022 (art. 1, comma 8, L. 234/2021).
  • Contributi 2026 della Gestione artigiani e della Gestione commercianti (circolare INPS 9 febbraio 2026, n. 14): minimale 18.808 euro; aliquota del 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti fino a 56.224 euro, di un punto in più oltre; massimale di 122.295 euro per chi è iscritto dal 1996 (93.707 per gli altri); contributo minimo di 4.521,36 euro per gli artigiani e di 4.611,64 per i commercianti.
  • IRES: 24%. L’aliquota ridotta della L. 207/2024 riguardava il periodo 2025 e non risulta rinnovata per il 2026.
  • Gestione separata 2026 per l’amministratore già iscritto a un’altra gestione obbligatoria: 24% del compenso, due terzi a carico della società e un terzo dell’amministratore (circolare INPS 3 febbraio 2026, n. 8).

Non consideriamo familiari a carico, altri redditi, oneri deducibili diversi dai contributi. La deduzione dell’IRAP dalle imposte sui redditi è calcolata sull’imposta dell’anno, mentre la legge la ammette per cassa.

Specificità del settore: in Emilia-Romagna, dal periodo d’imposta 2026, l’aliquota IRAP è maggiorata di 0,30 punti, dal 3,90% al 4,20%, per le attività dell’allegato A della L.R. 1/2025, che inserisce il comma 1-bis nell’art. 1 della L.R. 19/2006. L’allegato, redatto in codici ATECO 2007, comprende l’intero gruppo dei servizi per edifici e paesaggio: 81.10.00, 81.21.00, 81.22.01, 81.22.02, 81.29.10, 81.29.91, 81.29.99 e 81.30.00. Per un’impresa di pulizia emiliano-romagnola, quindi, il 3,90% non è più l’aliquota giusta; il raccordo con la classificazione ATECO 2025 va verificato sul codice effettivamente attribuito all’impresa.

8.1 Impresa individuale

Il titolare non paga l’IRAP e non ha detrazioni per tipo di reddito: quella dell’art. 13, comma 5, TUIR spetta per i redditi d’impresa in contabilità semplificata (art. 66), non per quelli in contabilità ordinaria. Il reddito d’impresa di 128.809 euro supera il massimale contributivo. Come artigiano pagherebbe 30.019 euro di contributi (56.224 × 24% più 66.071 × 25% più 7,44 euro di quota per la maternità), e su un imponibile di 98.790 euro 34.680 euro di IRPEF, 2.687 di addizionale regionale e 790 di comunale. Il carico complessivo è di 68.176 euro e restano 60.633 euro. L’aliquota marginale, fra IRPEF e addizionali, è del 47,13%. Le ritenute subite dai condomìni (6.400 euro) sono un acconto e non cambiano il conto.

Il conto però presuppone che l’impresa sia artigiana, e la nostra non lo è. L’art. 4 della L. 443/1985 fissa per l’impresa che non lavora in serie un massimo di 18 dipendenti, elevabile a 22 con apprendisti; per la regola generale dell’art. 9 del d.lgs. 81/2015 i part-time si contano in proporzione all’orario, e i quaranta dipendenti dell’impresa-tipo valgono circa 28 unità a tempo pieno (36 × 0,675 + 4). Superato il limite, il titolare di un’impresa di servizi non artigiana si iscrive alla Gestione commercianti: 30.606 euro di contributi, 34.427 di IRPEF, 2.667 e 786 di addizionali. Il carico è di 68.486 euro e restano 60.323 euro: 310 euro in meno, perché i contributi in più sono in parte compensati dalla loro deducibilità.

Specificità del settore: molte imprese di pulizia nascono artigiane, con il titolare e pochi collaboratori, e crescono per appalti. Il superamento dei limiti dimensionali, che con i part-time si misura sulle ore e non sul numero delle persone, comporta la cancellazione dall’albo e il passaggio alla Gestione commercianti; non sempre qualcuno se ne accorge in tempo, e la contestazione arriva a distanza di anni.

8.2 Snc fra due soci

Il reddito si imputa ai soci per trasparenza (art. 5 TUIR), ma la società paga l’IRAP. La base parte dal valore della produzione, che non deduce il costo del personale né gli interessi; il costo dei dipendenti a tempo indeterminato si deduce per intero, part-time compresi (art. 11, comma 4-octies, d.lgs. 446/1997). Dei lavoratori a termine si deducono solo i premi INAIL (comma 1, lett. a), n. 1). La deduzione forfetaria del comma 4-bis, che per le società di persone arriva a 13.000 euro, spetta solo con una base non superiore a 180.759,91 euro in misura piena e si esaurisce oltre 180.999,91: qui non spetta.

Base IRAP Euro
Utile prima delle imposte 128.809
+ costo del personale 845.191
+ interessi e oneri finanziari 14.000
Valore della produzione 988.000
− costo dei dipendenti a tempo indeterminato (comma 4-octies) 766.725
− premi INAIL dei lavoratori a termine 1.003
Base imponibile 220.272
IRAP al 4,20% 9.251

Dal reddito si deducono 4.178 euro di IRAP: 925 per la deduzione forfetaria del 10%, che spetta perché concorrono interessi passivi (art. 6 d.l. 185/2008), e 3.253 per la deduzione analitica dell’imposta riferibile al costo del personale non dedotto, quello dei quattro addetti a termine (art. 2 d.l. 201/2011). Il reddito è di 124.631 euro, 62.315 per socio. Ciascun socio versa 15.323 euro alla Gestione commercianti e su un imponibile di 46.992 euro paga 12.707 euro di IRPEF, 978 di addizionale regionale e 376 di comunale. Il carico complessivo è di 68.021 euro, di cui 9.251 di IRAP, e restano 60.788 euro: quasi esattamente come la ditta individuale, perché il beneficio di dividere il reddito su due scaglioni è assorbito dall’IRAP.

Specificità del settore: l’IRAP di un’impresa di pulizia dipende in larga parte da come sono fatti i contratti di lavoro. I 78.466 euro di costo dei quattro addetti a termine portano in base 77.463 euro e, da soli, spingono la base oltre la soglia della deduzione forfetaria. Se gli stessi lavoratori fossero assunti a tempo indeterminato, la base scenderebbe a 142.809 euro, spetterebbero i 13.000 euro di deduzione e l’IRAP sarebbe di 5.452 euro: 3.799 euro in meno ogni anno. Le punte di lavoro si possono gestire in parte con il lavoro supplementare e le clausole elastiche dei part-time a tempo indeterminato (art. 6 d.lgs. 81/2015): oltre alla stabilità dei rapporti, hanno questo effetto fiscale.

8.3 Srl fra due soci

I due soci sono amministratori, con un compenso di 35.000 euro ciascuno, e lavorano nell’impresa con abitualità e prevalenza: sono iscritti alla Gestione commercianti e versano il 24% del compenso alla Gestione separata, 16.800 euro in tutto, di cui 11.200 a carico della società. Compensi e contributi non si deducono ai fini IRAP, che resta quella della snc.

Società Euro
Utile prima dei compensi 128.809
− compensi agli amministratori 70.000
− Gestione separata a carico della società 11.200
Utile prima delle imposte 47.609
IRAP: 220.272 × 4,20% 9.251
IRES: (47.609 − 925 di deduzione forfetaria − 6.664 di deduzione analitica) × 24% 9.605
Utile netto distribuito 28.753
Ritenuta del 26% sui dividendi 7.476

La deduzione analitica dell’IRAP è più alta che nella snc perché nel costo del personale non dedotto entrano anche i compensi degli amministratori e la relativa Gestione separata (158.663 euro in tutto). Gli interessi passivi sono deducibili per intero, perché restano sotto il 30% del risultato operativo lordo (art. 96 TUIR).

Ciascun socio ha un reddito complessivo di 32.200 euro (35.000 di compenso meno 2.800 di Gestione separata) e un imponibile di 27.588 euro, dopo il contributo minimo commercianti di 4.612 euro. L’IRPEF lorda è di 6.345 euro. La detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 13, commi 1 e 1.1, TUIR) si calcola sul reddito complessivo, che i contributi alla Gestione commercianti, oneri deducibili, non riducono: 1.910 × 17.800/22.000 = 1.545 euro, più 65 euro di maggiorazione per i redditi fra 25.000 e 35.000, in tutto 1.610. L’IRPEF netta è di 4.735 euro; le addizionali sono 442 euro di regionale e 221 di comunale.

Il carico complessivo è di 63.151 euro: 9.251 di IRAP, 9.605 di IRES, 16.800 di Gestione separata, 9.223 di Gestione commercianti, 10.796 di IRPEF e addizionali, 7.476 di ritenute sui dividendi. Restano 65.658 euro. Se l’utile resta in società, la ritenuta si rinvia alla distribuzione.

Il contributo commercianti sul solo minimale è un punto controverso. L’INPS sostiene che la base comprenda la quota di utile della srl riferibile al socio anche se non distribuita; con diverse ordinanze del 16 settembre 2026 (tra cui la n. 25377) la Cassazione, sezione lavoro, ha escluso gli utili accantonati di una srl che non aveva optato per la trasparenza. Con l’opzione per la trasparenza (art. 116 TUIR) il reddito della società, 40.020 euro, si sommerebbe ai compensi dei soci nello scaglione del 33% e ridurrebbe la loro detrazione: a questo livello non conviene. Gli utili degli anni di trasparenza, quando si distribuiscono, non subiscono la ritenuta del 26% e si indicano nel quadro SK del modello 770.

8.4 Cooperativa di produzione e lavoro

La cooperativa non è un’altra veste dello stesso imprenditore, e il confronto va letto con questa avvertenza. È a mutualità prevalente se il costo del lavoro dei soci supera il 50% del costo del lavoro complessivo (art. 2513 c.c.): almeno metà degli addetti deve quindi essere socia. Gli utili non si distribuiscono se non nei limiti dell’art. 2514 c.c.; il 30% va alla riserva legale, il 3% ai fondi mutualistici, il resto di regola a riserve indivisibili, che non tornano ai soci nemmeno allo scioglimento. Il vantaggio mutualistico si trasferisce ai soci con la retribuzione e con i ristorni, deducibili per la cooperativa (art. 12 d.P.R. 601/1973) fino al 30% dei trattamenti economici complessivi (art. 3, comma 2, lett. b), L. 142/2001).

Supponiamo che i due fondatori siano soci lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e una retribuzione di 38.000 euro ciascuno, che costa alla cooperativa 52.899 euro (contributi, INAIL e TFR compresi). L’utile scende a 23.011 euro. Nell’IRAP le loro retribuzioni si deducono come quelle degli altri dipendenti a tempo indeterminato: la base è di 114.474 euro, sotto la soglia, e spetta la deduzione forfetaria di 8.000 euro, senza la maggiorazione riservata alle società di persone; l’IRAP è di 4.472 euro.

Per l’IRES la cooperativa a mutualità prevalente esclude dal reddito gli utili destinati a riserve indivisibili, tranne il 40% dell’utile netto (art. 1, comma 460, lett. b), L. 311/2004) e il 10% della quota destinata alla riserva minima obbligatoria (art. 6 d.l. 63/2002); deduce le somme versate ai fondi mutualistici. Se le retribuzioni dei soci non sono inferiori al 50% degli altri costi, materie prime escluse, l’esenzione dell’art. 11 del d.P.R. 601/1973 resta, ma solo per il reddito che deriva dall’indeducibilità dell’IRAP (comma 462). Con quattro addetti su cinque soci il rapporto è ampiamente sopra la soglia. In uno schema semplificato, sull’utile di 18.539 euro dopo l’IRAP si tassano 7.416 euro (40% dell’utile, più il 10% della riserva legale di 5.562, meno i 556 dei fondi mutualistici) e l’IRES è di 1.780 euro.

Ciascun socio fondatore ha un reddito di lavoro dipendente di 34.508 euro dopo i contributi a suo carico. L’IRPEF lorda è di 8.588 euro; la detrazione dell’art. 13 è di 1.410 euro (1.345 più 65); spetta anche l’ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti con reddito fra 32.000 e 40.000 euro (art. 1, comma 6, L. 207/2024), qui 687 euro. L’IRPEF netta è di 6.491 euro, le addizionali 631 e 276.

Il carico complessivo è di 52.201 euro: 4.472 di IRAP, 1.780 di IRES, 31.152 di contributi INPS e INAIL sulle retribuzioni dei due soci, 14.797 di IRPEF e addizionali. Ai due soci restano 59.848 euro, di cui 5.630 di TFR che matura in azienda; 16.203 euro vanno a riserve indivisibili e 556 ai fondi mutualistici: accrescono il patrimonio della cooperativa, non quello dei soci.

Specificità del settore: nelle pulizie la cooperativa è una forma diffusa e legittima, che funziona quando i soci partecipano davvero alla vita dell’impresa. Diventa un rischio quando serve solo a ridurre il costo del lavoro: il regolamento interno non può derogare al trattamento economico del CCNL di settore (art. 3 L. 142/2001 e art. 7, comma 4, d.l. 248/2007), e la perdita della mutualità prevalente fa venire meno le agevolazioni. Le verifiche della revisione cooperativa e degli ispettorati si concentrano proprio sul rapporto fra soci e dipendenti e sulla regolarità delle retribuzioni.

8.5 Il regime forfettario: perché non è praticabile

Il forfettario è precluso a chi ha ricavi oltre 85.000 euro (con uscita immediata oltre 100.000) e a chi sostiene spese per lavoro dipendente e collaboratori oltre 20.000 euro lordi (art. 1, commi 54, 57 e 71, L. 190/2014). Un solo addetto part-time a 27 ore, al punto 3, costa 19.617 euro: con il secondo il regime è perso. Il forfettario resta per chi lavora da solo. Un artigiano delle pulizie senza dipendenti, con 60.000 euro di ricavi e il coefficiente del 67% previsto per la divisione 81, ha un reddito di 40.200 euro; paga 9.655 euro di contributi artigiani (6.276 con la riduzione del 35%, che riduce anche la pensione) e un’imposta sostitutiva del 15% su 30.545 euro, cioè 4.582 euro, o del 5% nei primi cinque anni di una nuova attività che ne abbia i requisiti. Non applica l’IVA, nemmeno in inversione contabile: per i condomìni e le famiglie, che non la detraggono, a parità di compenso il prezzo è più basso.

8.6 Il confronto

Forma IRAP IRES Contributi di titolari e soci IRPEF e addizionali Ritenuta sui dividendi Carico totale Netto a chi guida l’impresa
Impresa individuale artigiana (se nei limiti dimensionali) 0 0 30.019 38.157 0 68.176 60.633
Impresa individuale non artigiana (Gestione commercianti) 0 0 30.606 37.880 0 68.486 60.323
Snc fra due soci 9.251 0 30.646 28.123 0 68.021 60.788
Srl (utili distribuiti) 9.251 9.605 26.023 10.796 7.476 63.151 65.658
Cooperativa di produzione e lavoro 4.472 1.780 31.152 14.797 0 52.201 59.848 (più 16.203 a riserve indivisibili)

A questo livello di utile la srl è la forma più leggera: i compensi degli amministratori restano negli scaglioni bassi, l’utile paga il 24% di IRES e il 26% solo quando si distribuisce. La ditta individuale e la snc si equivalgono, perché quel che la snc guadagna dividendo il reddito lo paga di IRAP. La cooperativa ha il carico più basso, ma lascia ai fondatori la sola retribuzione e trattiene il resto in un patrimonio indivisibile: si sceglie per un progetto mutualistico, non per pagare meno imposte.

Il confronto si sposta con i numeri. Nella ditta individuale ogni euro oltre 50.000 di imponibile paga il 47,13% fra IRPEF e addizionali, più i contributi fino al massimale; nella srl l’utile trattenuto paga il 24% più l’IRAP, e per un’impresa che deve finanziare il circolante verso gli enti pubblici, il TFR del prossimo cambio d’appalto o una flotta di mezzi, l’utile trattenuto, tassato al 24%, pesa molto meno di quello tassato al 47% nella ditta individuale. In senso opposto, l’IRAP pesa su snc e srl e non sulla ditta individuale, e cresce con i lavoratori a termine. La scelta va fatta sui numeri reali, su più anni, e insieme alle domande che il fisco non risolve: chi deve poter entrare nella società, come si partecipa alle gare, che cosa accade se l’impresa perde il suo appalto principale.

Avvertenza sugli esempi

Gli esempi sono semplificati. Le retribuzioni del CCNL Multiservizi, le aliquote INPS e INAIL, le ritenute e le somme anticipate in busta sono ipotesi, da sostituire con i dati del programma paghe e della posizione assicurativa. Non consideriamo familiari a carico e altri redditi, l’aliquota effettiva dell’addizionale comunale, il contributo dello 0,50% che riduce l’accantonamento del TFR, la deducibilità per cassa dell’IRAP, gli acconti, le imposte differite, il contributo addizionale sui contratti a termine e il trattamento contributivo dei ristorni. Il calcolo dell’IRES della cooperativa segue uno schema semplificato. La forma giuridica, l’organizzazione dei contratti di lavoro e la strategia sul credito IVA vanno decise sui dati della singola impresa, con una simulazione pluriennale.

Appalti pubblici e privati

Un servizio ad alta intensità di manodopera

Per molte imprese l’appalto pubblico è la parte più stabile del fatturato: scuole, uffici comunali, aziende sanitarie, caserme. Il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, modificato dal correttivo d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) tratta la pulizia come servizio ad alta intensità di manodopera, in cui il costo del personale è almeno la metà del valore del contratto (allegato I.1, art. 2, comma 1, lett. e)). Ne discende il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul miglior rapporto qualità/prezzo (art. 108, comma 2, lett. a)), con esclusione del minor prezzo anche sotto soglia (art. 108, comma 3; art. 50, comma 4) e un punteggio economico non superiore al 30 per cento (art. 108, comma 4).

Un bando di pulizie al massimo ribasso, o con 40 punti al prezzo, va impugnato subito: le clausole che impediscono una partecipazione utile si contestano entro trenta giorni dalla pubblicazione, non dopo aver perso. Il comma 7 impone di premiare la certificazione della parità di genere, un investimento che in un settore con forte presenza femminile serve prima di tutto all’organizzazione del lavoro e in gara si traduce anche in punti.

Costi della manodopera e oneri della sicurezza

La stazione appaltante indica i costi della manodopera, calcolati sulle tabelle ministeriali, e li scorpora con i costi della sicurezza dall’importo assoggettato al ribasso, ferma la possibilità per l’operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, commi 13 e 14). Il concorrente indica nell’offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e i propri oneri aziendali per la sicurezza (art. 108, comma 9): dimenticare la voce, o inserirla nel campo sbagliato della piattaforma, costa l’esclusione, e per l’orientamento prevalente non si rimedia con il soccorso istruttorio.

Sulla ribassabilità i giudici si sono divisi per due anni. Il Consiglio di Stato, sez. V, si è ora orientato in modo costante (tra le altre, sentenze n. 5712, n. 7813 del 7 ottobre 2025, n. 8225 e n. 9577 del 2025): l’indicazione separata serve alla trasparenza e al controllo, ma non sottrae i costi della manodopera al ribasso. Salvo diversa previsione della legge di gara il ribasso si applica all’importo complessivo; l’offerta che riduce questi costi non si esclude per ciò solo, ma la riduzione va giustificata in sede di anomalia, dimostrando un’organizzazione più efficiente e senza scendere sotto i minimi salariali. La formula corretta non è «non ribassabili», ma «scorporati e ribassabili solo con giustificazione»; gli oneri della sicurezza da interferenze restano invece fissi. Chi offre meno ore del capitolato deve arrivare alla verifica con un piano di lavoro credibile, fatto di metri quadrati per ora, frequenze, macchine e turni, e leggere sempre il disciplinare della singola gara.

Il contratto collettivo e l’equivalenza delle tutele

L’art. 11 del codice impone di applicare al personale il contratto comparativamente più rappresentativo strettamente connesso all’oggetto dell’appalto, indicato nel bando. L’impresa può applicarne un altro che garantisca le stesse tutele, presentando la dichiarazione di equivalenza con l’offerta (allegato I.01, art. 5); il bando non può imporre un contratto come requisito di partecipazione (allegato I.01, art. 2, comma 4). Se le prestazioni diverse dalla pulizia, come verde o facchinaggio, valgono almeno il 30 per cento, il bando indica anche il contratto per quel personale (art. 11, comma 2-bis). L’equivalenza si misura sulle componenti fisse della retribuzione globale annua e su sedici parametri normativi, tra cui supplementare e part-time, prova, preavviso, comporto, malattia, maternità, bilateralità, previdenza e sanità integrative (allegato I.01, art. 4): si riconosce se il valore economico è almeno pari e gli scostamenti normativi sono marginali. In un settore di part-time le clausole sul supplementare pesano più che altrove, e un contratto con maggiorazioni ridotte difficilmente supera la verifica.

Clausola sociale in gara

L’art. 57 impone clausole sociali per la stabilità occupazionale del personale impiegato, da applicare in modo compatibile con l’organizzazione dell’impresa e con il fabbisogno del nuovo contratto, secondo un principio che le linee guida ANAC n. 13 del 2019 avevano fissato e che la giurisprudenza ha mantenuto. Non è un obbligo automatico di riassorbire tutti alle stesse ore, ma l’offerta deve dimostrare come viene assorbito il personale, e il piano di riassorbimento diventa un impegno contrattuale la cui violazione è inadempimento. Un piano che non torna con i conti del costo del lavoro è uno dei motivi più comuni di esclusione o di verifica di anomalia.

Revisione dei prezzi

Le clausole di revisione sono obbligatorie (art. 60). Per i servizi, dopo il correttivo, scattano quando la variazione del costo supera il 5 per cento dell’importo complessivo e riconoscono l’80 per cento dell’eccedenza, misurata anche con l’indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie (art. 60, commi 2 e 3, e allegato II.2-bis). Con gli aumenti del Multiservizi scaglionati fino al 2029 è la principale difesa del margine: va calcolata e chiesta per iscritto, anche per i periodi di proroga, perché raramente la stazione appaltante la riconosce di propria iniziativa. Le stesse clausole vanno nei subappalti (art. 119, comma 2-bis).

Subappalto, avvalimento della fascia e consorzi

Nei contratti ad alta intensità di manodopera è nullo l’affidamento a terzi della prevalente esecuzione (art. 119, comma 1). Il subappaltatore deve garantire le stesse tutele dell’appaltatore (art. 11, comma 5) ed essere iscritto per l’attività di pulizia, altrimenti scatta il reato dell’art. 6, comma 3, L. 82/1994. Le gare chiedono spesso una fascia minima: per l’ANAC l’iscrizione per l’attività è un requisito di idoneità professionale e non si presta, mentre la fascia esprime la capacità economico-finanziaria e si può ottenere con l’avvalimento (delibera 6 dicembre 2023, n. 567; art. 104). Per un’impresa giovane è la strada per entrare nel mercato pubblico, purché il contratto di avvalimento indichi in modo specifico le risorse messe a disposizione e queste siano effettivamente impiegate (art. 104, commi 1 e 9). I consorzi stabili (art. 65, comma 2, lett. d), e art. 67) funzionano se dietro c’è una struttura comune reale; se servono solo a far circolare i requisiti, i controlli lo fanno emergere.

Anomalia, esclusioni e reputazione

Nella verifica di anomalia (art. 110) l’impresa ha al massimo quindici giorni per giustificare l’offerta; non sono ammesse giustificazioni sui minimi salariali inderogabili né sugli oneri di sicurezza. Le giustificazioni su cui si vince sono sempre le stesse: produttività per tipologia di superficie, ore effettive al netto di assenze e sostituzioni, ammortamento delle macchine, prodotti conformi ai criteri ambientali, un utile anche modesto ma positivo, tutte ricavate dal centro di costo per appalto.

Tra le cause di esclusione non automatica ci sono le gravi infrazioni in materia di sicurezza e obblighi sociali (art. 95, comma 1, lett. a)) e l’illecito professionale grave (art. 98), che può derivare da carenze in un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione (art. 98, comma 3, lett. c)). Una risoluzione in un appalto comunale può seguire l’impresa nelle gare successive: le contestazioni in esecuzione vanno sempre contraddette per iscritto e, se infondate, portate davanti al giudice. Le violazioni contributive gravi, anche non definitive, possono portare all’esclusione salvo pagamento o impegno vincolante prima della scadenza dell’offerta (art. 95, comma 2). Il rating di legalità dell’Autorità garante della concorrenza (art. 5-ter d.l. 1/2012) è valorizzato da molti bandi e nell’accesso al credito; in Emilia-Romagna la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, promuove protocolli di legalità che i bandi regionali richiamano spesso.

Criteri ambientali minimi

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi sono obbligatorie in tutti gli appalti pubblici (art. 57, comma 2). Per le pulizie si applica il decreto del Ministero della transizione ecologica 29 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2021), in vigore dal 19 giugno 2021, sui servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti a uso civile e sanitario e sui prodotti detergenti; a oggi non risulta sostituito. Si applica il decreto vigente alla data di indizione della gara, e prestazioni accessorie di altri settori possono richiedere altri decreti. I CAM riguardano anche formazione del personale, sistemi di dosaggio, macchine, rifiuti e rendicontazione periodica, quest’ultima spesso trascurata in esecuzione e fonte di penali.

Sotto soglia, rotazione, proroghe

Sotto i 140.000 euro i servizi si possono affidare direttamente a operatori con esperienze documentate; fino alla soglia europea si usa la procedura negoziata con almeno cinque operatori (art. 50, comma 1, lett. b) ed e)). La rotazione (art. 49) vieta due affidamenti consecutivi allo stesso contraente nello stesso settore; l’uscente può essere reinvitato solo in casi motivati, e la regola non si applica sotto i 5.000 euro o se l’indagine di mercato non ha limitato gli invitati. L’ANAC ha censurato l’aggiudicazione a un’impresa legata da rapporti familiari e societari al gestore uscente (delibera n. 567/2023). La proroga tecnica è ammessa solo per il tempo strettamente necessario alla nuova gara, agli stessi prezzi e condizioni (art. 120, comma 11): per l’uscente, proroghe ripetute dopo un aumento contrattuale sono una perdita, se non si chiede la revisione. In Emilia-Romagna molti servizi di enti e aziende sanitarie passano dalle convenzioni di Intercent-ER, in Lombardia da ARIA S.p.A.: per le piccole imprese conviene seguire i lotti territoriali e i subaffidamenti consentiti.

Garanzie, anticipazione, pagamenti diretti

La garanzia provvisoria è del 2 per cento del valore della procedura, modulabile dall’1 al 4 (art. 106); si riduce del 30 per cento con la certificazione ISO 9001 o del 50 per cento per le micro, piccole e medie imprese, senza cumulo, di un ulteriore 10 per cento per la fideiussione digitale e fino a un altro 20 per cento per le certificazioni dell’allegato II.13 richiamate dal bando. Le riduzioni vanno dichiarate e documentate in offerta. L’anticipazione del 20 per cento (art. 125, comma 1) spetta anche ai servizi, su ciascuna annualità nei contratti pluriennali, con garanzia di pari importo: per chi deve pagare stipendi dal primo mese è spesso utile. Se l’impresa non contesta entro quindici giorni l’invito a pagare retribuzioni arretrate, la stazione appaltante paga direttamente i lavoratori detraendo le somme dal corrispettivo (art. 11, comma 6).

Quando si perde una gara

Con la comunicazione dell’aggiudicazione la piattaforma rende disponibili ai concorrenti l’offerta dell’aggiudicatario e i verbali, e ai primi cinque anche le offerte reciproche (art. 36, commi 1 e 2). Le decisioni sulle parti oscurate si impugnano entro dieci giorni (comma 4), il ricorso contro l’aggiudicazione entro trenta (art. 120 c.p.a.). Lo studio delle giustificazioni dei costi della manodopera dell’aggiudicatario, cioè ore offerte, livelli, costo orario e produttività, è quasi sempre il punto da cui parte un ricorso fondato, e va fatto nei primi giorni. Il parere di precontenzioso dell’ANAC (art. 220) non sospende il termine.

L’appalto privato e il condominio

Con i clienti privati il contratto è un appalto di servizi (artt. 1655 e seguenti c.c.), con le norme sulla somministrazione per le prestazioni continuative (art. 1677). Molti contratti si riducono a un preventivo firmato, ed è un errore. Un buon contratto descrive superfici, frequenze e standard di risultato, il controllo della qualità in contraddittorio, penali proporzionate (art. 1384 c.c.), la revisione del prezzo ai rinnovi del contratto collettivo, che senza clausola resta affidata all’art. 1664 c.c. e scatta solo oltre il decimo del prezzo, il preavviso di recesso, l’indennizzo dell’art. 1671 c.c. in caso di recesso del committente e il regime IVA di ciascuna prestazione.

Il committente datore di lavoro verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e redige il DUVRI (art. 26 d.lgs. 81/2008), salvo per i servizi fino a cinque uomini-giorno nell’anno senza rischi particolari; questi comprendono incendio elevato, ambienti confinati, amianto, atmosfere esplosive e agenti cancerogeni, mutageni, reprotossici o biologici, sicché una pulizia occasionale in un ambulatorio o in un laboratorio richiede il DUVRI anche se dura un giorno. I costi della sicurezza vanno indicati nel contratto a pena di nullità e non sono ribassabili (art. 26, comma 5), ed è la clausola che manca più spesso; ogni addetto porta la tessera di riconoscimento con foto e indicazione del datore (comma 8).

Nel condominio il contratto lo firma l’amministratore: la spesa ordinaria rientra nel preventivo approvato, ma un nuovo appaltatore o un contratto pluriennale conviene farli deliberare espressamente. La fattura porta l’IVA ordinaria e il condominio trattiene il 4 per cento; l’amministratore deve verificare l’iscrizione dell’impresa per evitare la sanzione e la nullità dell’art. 6 L. 82/1994. Se nello stabile operano più imprese contemporaneamente, un coordinamento scritto è comunque prudente.

Danni e assicurazioni

Il marmo rovinato da un acido, il parquet rigonfio, la vetrata rigata, l’allagamento lasciato da una lavasciuga, il visitatore scivolato sul pavimento bagnato: sono i sinistri tipici. Verso il committente l’impresa risponde a titolo contrattuale, verso i terzi per i fatti dei suoi addetti (art. 2049 c.c.) e per le cose in custodia (art. 2051 c.c.), da cui la cartellonistica di pavimento bagnato e la prova di averla collocata. La polizza di responsabilità civile va letta nelle esclusioni: molte escludono i danni alle cose «in consegna o custodia» o «sulle quali si eseguono i lavori», che sono proprio i più frequenti, altre le chiavi, gli allarmi o i danni da prodotti chimici. Una polizza non conforme ai massimali chiesti dal committente pubblico è un inadempimento e può giustificare la revoca dell’aggiudicazione.

Casi dubbi

Alcune questioni non hanno ancora una risposta sicura. Le raccogliamo qui con la soluzione che, a nostro giudizio, espone meno l’impresa.

Questioni già incontrate

Tre contrasti sono stati trattati nei capitoli precedenti e li richiamiamo soltanto. Sui costi della manodopera nelle gare il Consiglio di Stato si è assestato: scorporati, ma ribassabili con giustificazione in sede di anomalia. Sull’uso dei nuovi codici ATECO per l’inversione contabile manca un chiarimento: si guarda alla natura della prestazione descritta nella circolare 14/E/2015. Sulle app di timbratura con geolocalizzazione, finché il quadro tra Garante e giudici di merito non si consolida, conviene limitare la rilevazione al momento della timbratura.

La sanificazione

Nessuna prassi stabilisce se la sanificazione di edifici rientri nell’inversione contabile. La soluzione prudente va applicata ovunque, in offerta, in contratto e in fattura: la sanificazione resa come servizio autonomo si fattura con IVA ordinaria, su una riga distinta e con un prezzo proprio; la pulizia con prodotti disinfettanti resta pulizia e va in inversione. Se la scelta fosse contestata, la sanzione dei commi 9-bis.1 e 9-bis.2 dell’art. 6 d.lgs. 471/1997 è fissa e contenuta, purché l’imposta sia stata assolta. Sul piano amministrativo la sanificazione richiede il preposto tecnico, la disinfezione no.

Maggiorazione per i nuovi assunti e clausola sociale

Manca un chiarimento sul computo degli addetti assunti per clausola sociale ai fini della maggiorazione del 20 per cento. Li contiamo solo se l’organico complessivo cresce davvero, documentando numero degli addetti e medie mese per mese. Non trasferiamo a questa agevolazione, in assenza di una presa di posizione dell’Agenzia, l’esclusione che l’art. 31 d.lgs. 150/2015 prevede per gli incentivi contributivi, ma neppure diamo per scontato il contrario: con importi rilevanti conviene un interpello.

Il lavoratore assente al passaggio d’appalto

La giurisprudenza di merito riconosce il diritto all’assunzione anche al lavoratore temporaneamente inidoneo o in malattia, se in organico sull’appalto; sul computo del comporto presso il subentrante non c’è un orientamento consolidato. Si regola nel verbale di passaggio, con le organizzazioni sindacali.

Il condominio come committente

Restano aperti due punti: se il condominio risponda in solido ai sensi dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, dato che il comma 3-ter esclude solo la persona fisica che non esercita impresa o professione, e se debba redigere il DUVRI quando non ha dipendenti. La condotta prudente per l’amministratore è la stessa nei due casi: verificare iscrizione, DURC e regolarità dell’impresa, e coordinare per iscritto le imprese presenti nello stabile.

Le imprese aderenti ad ANIP

Dopo il rinnovo Multiservizi non sottoscritto da ANIP-Confindustria non si trovano indicazioni pubbliche sul trattamento applicato dalle imprese aderenti. Finché la situazione non si chiarisce conviene garantire un trattamento almeno equivalente a quello del contratto rinnovato e documentarlo, perché è il parametro che stazioni appaltanti, Ispettorato e giudici useranno.

Dimissioni per fatti concludenti e maternità

Non è chiarito se la risoluzione per assenza ingiustificata, nel periodo protetto, richieda la convalida dell’art. 55 d.lgs. 151/2001. In un settore con molte lavoratrici la scelta prudente è non usare la procedura in quel periodo senza un parere specifico.

Le cose da fare

Prima di aprire o di subentrare

  1. Verificare onorabilità e capacità economico-finanziaria di tutti i soggetti tenuti, e il preposto tecnico interno se si faranno disinfestazione, derattizzazione o sanificazione.
  2. Presentare la SCIA con la Comunicazione Unica, denunciare le unità locali e scegliere i codici ATECO 2025 per ogni attività.
  3. Scegliere la forma tenendo conto dei limiti artigiani, del tetto di spesa per il personale del forfettario e, per la cooperativa, della mutualità prevalente.
  4. Scegliere il contratto collettivo e registrarne il codice in modo coerente su UNILAV, UniEmens e cedolino.
  5. Nel subentro in un appalto: elenco del personale e quattro mesi di organico, discontinuità organizzativa documentata, nessun accollo di TFR o debiti senza una valutazione fiscale e lavoristica.

A ogni nuovo contratto o gara

  1. Verificare il committente in Anagrafe tributaria: soggetto passivo, ente in scissione dei pagamenti, condominio, ente non commerciale, esportatore abituale.
  2. Scrivere capitolato, offerta e listino scomposti per servizio, con il regime IVA di ogni riga e la sanificazione autonoma a parte.
  3. Valutare l’art. 17-bis e la validità del DURF; aprire il centro di costo dell’appalto.
  4. In gara: controllare criterio, peso del prezzo e clausola sociale entro trenta giorni dalla pubblicazione; indicare costi della manodopera e oneri di sicurezza; preparare piano di riassorbimento e giustificazioni; dichiarare le riduzioni della garanzia.
  5. Nei contratti privati: DUVRI o coordinamento, costi della sicurezza, penali, revisione del prezzo, chiavi e riservatezza, polizza verificata nelle esclusioni.
  6. Prima di lavorare in un cantiere edile: patente a crediti.

Durante l’anno

  1. Ogni mese: fatture con natura IVA corretta; ore del libro unico per cantiere, spostamenti compresi; DURC e regolarità degli F24; deleghe ai committenti soggetti all’art. 17-bis; incassi dagli enti pubblici e interessi di mora.
  2. Ogni mese, nelle paghe: tranche contrattuali dalle tabelle ufficiali; part-time riallineati alle ore lavorate con continuità; imposte sostitutive con le attestazioni di reddito; scadenzario dei permessi di soggiorno.
  3. Ogni trimestre: rimborso con modello TR e richiesta di esecuzione prioritaria; scadenza del DURF e percentuale del 10 per cento.
  4. A ogni rinnovo contrattuale: richiesta scritta di revisione dei prezzi su ogni appalto, anche per i periodi di proroga.
  5. Nel corso dell’anno: DVR, formazione secondo l’Accordo del 2025, DPI e tessere; media degli addetti per il Fondo di tesoreria.
  6. Entro dicembre 2026: assunzioni incentivate, dopo aver verificato l’incremento occupazionale netto ed escluso quelle per clausola sociale.
  7. A fine anno: ratei del personale, TFR e Fondo di tesoreria riconciliati, rimanenze nei cantieri, fondi rischi per i cambi d’appalto, ritenute dello 0,50 per cento da svincolare, ritenute del 4 per cento riconciliate, conteggio degli addetti per la maggiorazione sulle assunzioni, simulazione ISA prima della chiusura.
  8. Da conservare per un controllo: capitolati e listini scomposti, prospetti dell’aliquota media, registro degli spostamenti, verbali di subentro, attestazioni delle ore, verifiche sui subappaltatori.

Che cosa fa lo Studio per le imprese di pulizia

In un’impresa di pulizia conti, paghe e regole dell’appalto non si separano. Un capitolato scritto male cambia il regime IVA di anni di fatture; un subentro documentato con leggerezza porta con sé i debiti dell’uscente; un quarto d’ora di spostamento non registrato, ripetuto ogni giorno su tutto l’organico, diventa tempo non pagato a chi lavora e poi una vertenza.

Seguiamo imprese di pulizia e multiservizi, artigiane, società e cooperative, nella contabilità e nell’IVA, nel recupero del credito con rimborsi e compensazioni, nel bilancio e nelle dichiarazioni. Elaboriamo le paghe con i contratti del settore, i turni e i part-time su più cantieri, e prepariamo i cambi d’appalto dal lato del lavoro e da quello fiscale. Leggiamo bandi, capitolati e contratti prima della firma, prepariamo con l’impresa le giustificazioni dei costi della manodopera e le richieste di revisione dei prezzi, e assistiamo nelle verifiche fiscali e nelle ispezioni, con i legali quando serve.

Sappiamo che il titolare è sui cantieri la mattina presto e la sera, e che l’ufficio è spesso una persona sola: chiediamo i documenti quando servono davvero e teniamo noi lo scadenzario di DURC, DURF e certificati. Le sedi dello Studio sono a Codigoro, Ferrara e Milano.

Questa guida ha finalità informativa generale e non costituisce un parere professionale sul caso concreto, che richiede l’esame dei documenti e dei fatti specifici. Il contenuto è aggiornato al 16 ottobre 2026; norme, prassi e giurisprudenza successive possono modificarne le conclusioni.

Vedi anche: Il costo del lavoro

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