Questa guida accompagna chi sta valutando di mettersi in proprio nella scelta e nell’apertura della partita IVA. L’obiettivo è fornire un quadro completo e concreto degli adempimenti, dei costi e delle decisioni da prendere fin dal primo giorno. I contenuti hanno finalità informativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata.
Nota sui dati 2026. I valori contributivi indicati sono quelli comunicati dall’INPS con la circolare 3 febbraio 2026, n. 8 (Gestione separata) e con la circolare 9 febbraio 2026, n. 14 (artigiani e commercianti); gli importi camerali sono quelli in vigore per il 2026. Minimali, massimali, aliquote, diritti e coefficienti sono rideterminati ogni anno con circolari e decreti: prima di ogni calcolo definitivo vanno verificati sulla circolare INPS dell’anno di riferimento e sul tariffario della Camera di commercio competente per territorio.
1. Cos’è la partita IVA e quando è obbligatoria
La partita IVA è un numero di 11 cifre che identifica un soggetto che esercita in modo abituale un’attività economica (impresa, arte o professione). Averla significa poter emettere fattura, applicare l’IVA quando dovuta e assumere obblighi fiscali, contributivi e dichiarativi.
Il criterio che rende obbligatoria l’apertura non è l’importo guadagnato, ma l’abitualità dell’attività, cioè il suo carattere non occasionale, continuativo e organizzato. È l’errore concettuale più diffuso: molti credono che “sotto una certa soglia” non serva la partita IVA, ma la legge guarda alla natura dell’attività, non solo ai ricavi.
Prestazione occasionale. Attività saltuaria, senza organizzazione stabile e non ripetuta con continuità. Si documenta con una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto del 20% (quando il committente è sostituto d’imposta). Non richiede partita IVA.
Attività abituale. Chi svolge l’attività con continuità, si organizza per riceverne compensi ricorrenti e si propone stabilmente sul mercato deve aprire la partita IVA, anche se all’inizio incassa poco.
Attenzione a una soglia spesso confusa con l’obbligo di partita IVA: i 5.000 euro annui di compensi da lavoro autonomo occasionale sono la soglia oltre la quale scatta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, non l’obbligo di partita IVA. Il vero discrimine resta sempre l’abitualità.
2. Come si apre: codice ATECO, modello, tempi e costi
L’apertura passa dalla scelta del codice ATECO, la classificazione dell’attività economica. In vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile 2025, la nuova classificazione ATECO 2025: da essa dipendono il coefficiente di redditività nel forfettario, la cassa previdenziale competente e gli eventuali obblighi (SCIA, requisiti professionali).
Professionista senza iscrizione al Registro Imprese: si presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, gratuitamente, online o tramite intermediario. La partita IVA è attribuita immediatamente.
Impresa (ditta individuale, artigiano, commerciante): si usa la Comunicazione Unica (ComUnica), che con un unico invio telematico apre la partita IVA e cura l’iscrizione al Registro Imprese, l’iscrizione INPS (artigiani o commercianti) e la posizione INAIL.
Tempi. Per il professionista la partita IVA è attribuita in giornata. Per l’impresa la pratica ComUnica va presentata entro 30 giorni dall’inizio attività e l’iscrizione si perfeziona in pochi giorni lavorativi.
44,00 euro in sezione speciale e 100,00 euro in sezione ordinaria; 53,00 e 120,00 euro dove la Camera applica la maggiorazione del 20%
Maggiorazione fino al 20% ammessa dall’art. 18, comma 10, della legge 580/1993 e autorizzata per il triennio 2026-2028, per le sole Camere elencate nell’allegato A, dal d.m. MIMIT 17 marzo 2026, previa delibera del consiglio camerale; per le imprese iscritte in corso d’anno il versamento è dovuto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, poi a regime entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi
PEC (domicilio digitale)
circa 5-25 euro/anno
Obbligatoria per le imprese
Firma digitale
circa 30-50 euro
Necessaria per la pratica telematica
I controlli preventivi sull’attribuzione della partita IVA. Il numero è attribuito subito, ma non in modo definitivo. L’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. 633/1972 prevede riscontri automatizzati sugli elementi di rischio connessi al rilascio ed eventuali accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Il comma 15-bis.1, inserito dall’art. 1, comma 148, della legge 197/2022, aggiunge una specifica analisi del rischio sui soggetti ai quali la partita IVA è stata appena attribuita, con criteri fissati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 maggio 2023, prot. n. 156803: elementi di rischio riferibili al titolare, anomalie economico-contabili, violazioni fiscali gravi o sistematiche. Sono i controlli che colpiscono le partite IVA cosiddette apri e chiudi.
Invito a comparire. L’ufficio invita il contribuente a comparire di persona ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, sicché il termine assegnato non può essere inferiore a quindici giorni dalla notifica, per esibire le scritture contabili di cui agli artt. 14 e 19 dello stesso decreto, ove obbligatorie, e per dimostrare con documentazione idonea l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati.
Cessazione d’ufficio. In caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri sui documenti esibiti, l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA. L’esclusione dall’archivio VIES, e con essa l’impossibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, è prevista dal comma 15-bis per le cessazioni ivi disciplinate ed è fatta salva dall’incipit del comma 15-bis.2 per quelle disposte ai sensi del comma 15-bis.1.
Sanzione. Al provvedimento si accompagna la sanzione amministrativa di 3.000 euro prevista dall’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. 471/1997, irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione e senza applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. 472/1997.
Garanzia per riottenere la partita IVA. Dopo una cessazione disposta ai sensi dei commi 15-bis o 15-bis.1, l’art. 35, comma 15-bis.2, consente allo stesso soggetto di ottenere una nuova partita IVA solo previa presentazione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria in favore dell’Amministrazione finanziaria, di durata triennale dalla data del rilascio e di importo non inferiore a 50.000 euro. Se prima del provvedimento sono state commesse violazioni fiscali, l’importo della garanzia deve essere pari alle somme dovute per tali violazioni, quando superiori a 50.000 euro.
Che cosa fare in concreto. Conservare fin dal primo giorno la prova dell’effettività dell’attività: contratto di locazione o comodato dei locali, utenze intestate, polizze, primi contratti e prime fatture, iscrizioni, autorizzazioni ed eventuali requisiti professionali. Presidiare il domicilio digitale e l’indirizzo di posta elettronica certificata, perché è lì che arriva l’invito. Non ignorare mai un invito a comparire: il costo vero di una cessazione d’ufficio non è la sanzione di 3.000 euro, ma la garanzia triennale da 50.000 euro necessaria per ripartire.
3. Scegliere la forma giuridica e il regime fiscale
Sono due scelte distinte ma collegate: la forma (come sei organizzato giuridicamente) e il regime fiscale (come vengono tassati i tuoi redditi).
Ditta individuale / libero professionista. La forma più semplice ed economica per iniziare da soli. Nessun capitale minimo, gestione snella, ma responsabilità illimitata.
Regime forfettario. Non è una forma giuridica ma un regime fiscale, il più adatto a chi inizia in piccolo (vedi paragrafo 5).
Regime ordinario / semplificato. Chi supera i limiti del forfettario o ha molti costi da dedurre applica la contabilità semplificata o ordinaria. Il reddito è tassato con IRPEF a scaglioni e si applica l’IVA sulle fatture.
SRL (cenni). Separa il patrimonio personale da quello dell’impresa, ma comporta costi e adempimenti superiori. Ha senso quando il progetto cresce, entrano soci o serve tutela patrimoniale.
Aspetto
Ditta individuale forfettaria
Ditta individuale ordinaria
SRL
Costi di avvio
Bassi
Bassi
Elevati (notaio)
Responsabilità
Illimitata
Illimitata
Limitata al capitale
Tassazione
Imposta sostitutiva 15% o 5%
IRPEF a scaglioni
IRES 24% + IRAP
IVA in fattura
No
Sì
Sì
Contabilità
Semplificata al minimo
Semplificata/ordinaria
Ordinaria + bilancio
4. Le iscrizioni obbligatorie
Le imprese (non i professionisti puri) si iscrivono al Registro Imprese tramite ComUnica; gli artigiani anche all’Albo delle Imprese Artigiane. L’iscrizione comporta il diritto annuale camerale.
La cassa previdenziale dipende dall’attività:
Gestione artigiani o commercianti: contributi fissi minimi dovuti anche con reddito basso o nullo, più contributi a percentuale sull’eccedenza.
Gestione Separata INPS per i professionisti senza cassa: contributi solo a percentuale sul reddito effettivo, quindi se non fatturi non paghi.
Casse professionali per gli iscritti ad albi, con regole proprie.
Voce (valori 2026)
Artigiani
Commercianti
Gestione separata
Minimale di reddito annuo
18.808,00 euro
18.808,00 euro
Nessun contributo minimo dovuto: i 18.808,00 euro rilevano solo per l’accredito dell’anno intero
Aliquota IVS
24% fino a 56.224,00 euro di reddito; 25% sull’eccedenza
24,48% fino a 56.224,00 euro di reddito; 25,48% sull’eccedenza
26,07% per i professionisti senza altra tutela (25% IVS, 0,72% maternità e assegni, 0,35% ISCRO); 24% per i pensionati o già assicurati altrove
Massimale di reddito imponibile
93.707,00 euro con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; 122.295,00 euro per i privi di anzianità a quella data
93.707,00 euro con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; 122.295,00 euro per i privi di anzianità a quella data
122.295,00 euro
Contributo fisso minimo annuo
4.521,36 euro (4.513,92 di IVS più 7,44 di maternità)
4.611,64 euro (4.513,92 di IVS, 90,28 per l’indennizzo di cessazione e 7,44 di maternità)
Nessuno
Scadenze
Quattro rate del fisso: 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026, 16 febbraio 2027; l’eccedenza segue le scadenze delle imposte sui redditi
Quattro rate del fisso: 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026, 16 febbraio 2027; l’eccedenza segue le scadenze delle imposte sui redditi
Saldo e acconti alle scadenze delle imposte sui redditi
Riduzione per forfettari
35% sulla contribuzione IVS; contributo di maternità dovuto per intero
35% sulla contribuzione IVS; contributo di maternità dovuto per intero
Non applicabile
Gli iscritti alla gestione artigiani o commercianti in regime forfettario possono chiedere la riduzione del 35% prevista dall’art. 1, comma 77, della legge 190/2014. Tre precisazioni che pesano. La riduzione opera sul contributo IVS, sia fisso sia eccedente il minimale, e non sul contributo di maternità, che resta dovuto per intero; per i commercianti il trattamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione non è uniforme nelle fonti di settore, sicché l’importo ridotto va sempre riscontrato sul prospetto del Cassetto previdenziale. Riduce in misura proporzionale l’accredito contributivo ai fini pensionistici, quindi non è una scelta neutra per chi è lontano dalla pensione. La domanda si presenta all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione; chi inizia l’attività in corso d’anno la presenta con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione, con effetto dalla data di decorrenza dell’iscrizione stessa. Il regime agevolato resta poi applicabile finché permangono i requisiti, senza necessità di rinnovare la domanda ogni anno.
L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per gli artigiani e per chi svolge attività a rischio o impiega collaboratori. I professionisti senza rischio specifico e senza dipendenti in genere non hanno obbligo INAIL.
5. Il regime forfettario in sintesi
Limite di ricavi/compensi: 85.000 euro nell’anno precedente. Superata la soglia dei 100.000 euro in corso d’anno si esce immediatamente dal regime.
Imposta sostitutiva: 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività che rispettano i requisiti. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Reddito forfettizzato: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività legato al codice ATECO, senza dedurre i costi analitici.
Cause di esclusione: redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le pensioni, superiori a 35.000 euro nell’anno precedente, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato (il limite dell’art. 1, comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014 resta scritto in 30.000 euro, ma l’art. 1, comma 12, della legge 207/2024 lo eleva a 35.000 euro: la deroga, dettata in origine per il solo anno 2025, è stata estesa agli anni 2025 e 2026 dall’art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sicché dal 2027, in mancanza di una nuova proroga, la soglia torna a 30.000 euro); partecipazioni in società di persone o controllo di SRL con attività riconducibile; spese per lavoro dipendente oltre 20.000 euro; residenza fiscale estera, salvo per i residenti in uno Stato dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Niente IVA e niente ritenuta: le fatture non espongono IVA e non subiscono ritenuta d’acconto.
Tipo di attività (esempi)
Coefficiente di redditività
Professionisti e servizi (attività professionali, scientifiche, tecniche)
78%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
40%
Costruzioni e attività immobiliari
86%
Intermediari del commercio
62%
Alimentari e bevande (somministrazione)
40%
Altre attività economiche
67%
Esempio 1 – Consulente in forfettario startup. Marco apre partita IVA nel gennaio 2026 come consulente (coefficiente 78%, aliquota 5%) e percepisce compensi per 30.000 euro nel primo anno. Reddito determinato forfettariamente: 30.000 x 78% = 23.400 euro. I contributi dovuti alla Gestione separata ammontano a 23.400 x 26,07% = 6.100,38 euro, ma nel 2026 Marco non ne versa alcuno: il saldo del primo anno scade nel giugno 2027 e per il 2026 non è dovuto acconto, perché manca la base di commisurazione dell’anno precedente. Poiché l’art. 1, comma 64, della legge 190/2014 ammette in deduzione i soli contributi versati, l’imposta sostitutiva del primo anno si calcola sull’intero reddito forfettario: 23.400 x 5% = 1.170,00 euro. Non applica IVA né subisce ritenuta.
Esempio 1 – gli anni successivi. A parità di compensi, nel 2027 Marco versa il saldo 2026 (6.100,38 euro) e i due acconti 2027 (80% di 6.100,38, cioè 4.880,30 euro), in tutto 10.980,68 euro: imponibile 23.400 – 10.980,68 = 12.419,32 euro, imposta sostitutiva 620,97 euro. Dal 2028 il versato annuo si stabilizza (saldo residuo 1.220,08 + acconti 4.880,30 = 6.100,38 euro): imponibile 23.400 – 6.100,38 = 17.299,62 euro, imposta sostitutiva 864,98 euro. È lo scarto tipico del primo anno: meno contributi versati, più imposta dovuta. Va accantonata la differenza, perché nel secondo anno si pagano insieme saldo e acconti.
Esempio 2 – Artigiana forfettaria. Lucia apre una ditta artigiana nel gennaio 2026 (coefficiente 67%) e incassa 24.000 euro. Reddito determinato forfettariamente: 24.000 x 67% = 16.080 euro, inferiore al minimale, quindi nessun contributo eccedente. Il contributo fisso 2026 è di 4.521,36 euro (4.513,92 di IVS più 7,44 di maternità); con la riduzione del 35%, che opera sul solo IVS, diventa 4.513,92 x 65% = 2.934,05 più 7,44, cioè 2.941,49 euro. Nel 2026 scadono però soltanto tre delle quattro rate (18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026; la quarta scade il 16 febbraio 2027): versati 2.206,11 euro (tre rate da 735,37 euro), imponibile 16.080 – 2.206,11 = 13.873,89 euro, imposta sostitutiva al 5% pari a 693,69 euro. Per i nuovi iscritti l’INPS emette la tariffazione dopo l’iscrizione e può differire la prima rata: il conteggio va rifatto sulle scadenze effettivamente indicate.
Esempio 2 – gli anni successivi. Dal 2027 Lucia versa nell’anno la quarta rata dell’anno precedente (735,38 euro, scadenza 16 febbraio) e le prime tre dell’anno in corso (2.206,11 euro): 2.941,49 euro, cioè un’annualità piena. Imponibile 16.080 – 2.941,49 = 13.138,51 euro, imposta sostitutiva 656,93 euro. Il carico contributivo fisso, dovuto anche a reddito nullo, è la differenza principale rispetto al professionista in Gestione separata, che nel primo anno non versa nulla ma nel secondo paga saldo e acconti insieme.
6. I primi adempimenti operativi
Fatturazione elettronica. Obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari, tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
PEC (domicilio digitale). Obbligatoria per le imprese iscritte al Registro Imprese e comunque fortemente consigliata.
Conto corrente. Per il forfettario non è obbligatorio un conto dedicato, ma è vivamente consigliato separare incassi e pagamenti dell’attività.
Regime contabile. Il forfettario ha obblighi minimi; gli altri regimi richiedono registri IVA, liquidazioni periodiche e scritture contabili.
Versamenti. Imposte e contributi con modello F24 (saldo e acconti a giugno e novembre). Va accantonato per tempo l’importo dovuto, contributi compresi.
7. Errori tipici di chi inizia
Confondere abituale e occasionale e restare senza partita IVA quando l’attività è ormai continuativa.
Scegliere il codice ATECO sbagliato, con effetti su coefficiente, cassa previdenziale e obblighi autorizzativi.
Non accantonare i contributi INPS, soprattutto i fissi di artigiani e commercianti.
Dimenticare gli acconti dell’anno successivo, trovandosi con esborsi raddoppiati.
Superare inconsapevolmente i limiti del forfettario perdendo i requisiti del regime.
Non conservare le fatture elettroniche a norma o non attivare la PEC quando obbligatoria.
Ignorare un invito a comparire dell’Agenzia delle entrate nei mesi successivi all’apertura: la mancata comparizione porta alla cessazione d’ufficio della partita IVA e obbliga a una garanzia triennale da 50.000 euro per riottenerla.
Fare da soli senza una verifica iniziale: un’impostazione errata all’apertura costa più della consulenza che l’avrebbe evitata.
8. Checklist operativa
Verificare se l’attività è realmente abituale e va aperta la partita IVA.
Individuare il codice ATECO 2025 corretto.
Scegliere forma giuridica e regime fiscale, con simulazione forfettario contro ordinario.
Procurarsi firma digitale e PEC.
Presentare il modello AA9/12 (professionista) oppure la pratica ComUnica (impresa).
Perfezionare le iscrizioni: Registro Imprese o Albo Artigiani, INPS, INAIL se dovuto.
Per i forfettari artigiani e commercianti: valutare la domanda di riduzione contributiva del 35%.
Attivare la fatturazione elettronica e comunicare il codice destinatario.
Dedicare un conto corrente all’attività.
Pianificare gli accantonamenti per imposte, contributi e acconti.
Verificare eventuali SCIA o autorizzazioni al Comune (SUAP) e requisiti professionali.
Fissare con il commercialista le scadenze del primo anno.
Aprire la partita IVA: guida per chi inizia
Questa guida accompagna chi sta valutando di mettersi in proprio nella scelta e nell’apertura della partita IVA. L’obiettivo è fornire un quadro completo e concreto degli adempimenti, dei costi e delle decisioni da prendere fin dal primo giorno. I contenuti hanno finalità informativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata.
Nota sui dati 2026. I valori contributivi indicati sono quelli comunicati dall’INPS con la circolare 3 febbraio 2026, n. 8 (Gestione separata) e con la circolare 9 febbraio 2026, n. 14 (artigiani e commercianti); gli importi camerali sono quelli in vigore per il 2026. Minimali, massimali, aliquote, diritti e coefficienti sono rideterminati ogni anno con circolari e decreti: prima di ogni calcolo definitivo vanno verificati sulla circolare INPS dell’anno di riferimento e sul tariffario della Camera di commercio competente per territorio.
1. Cos’è la partita IVA e quando è obbligatoria
La partita IVA è un numero di 11 cifre che identifica un soggetto che esercita in modo abituale un’attività economica (impresa, arte o professione). Averla significa poter emettere fattura, applicare l’IVA quando dovuta e assumere obblighi fiscali, contributivi e dichiarativi.
Il criterio che rende obbligatoria l’apertura non è l’importo guadagnato, ma l’abitualità dell’attività, cioè il suo carattere non occasionale, continuativo e organizzato. È l’errore concettuale più diffuso: molti credono che “sotto una certa soglia” non serva la partita IVA, ma la legge guarda alla natura dell’attività, non solo ai ricavi.
Prestazione occasionale. Attività saltuaria, senza organizzazione stabile e non ripetuta con continuità. Si documenta con una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto del 20% (quando il committente è sostituto d’imposta). Non richiede partita IVA.
Attività abituale. Chi svolge l’attività con continuità, si organizza per riceverne compensi ricorrenti e si propone stabilmente sul mercato deve aprire la partita IVA, anche se all’inizio incassa poco.
Attenzione a una soglia spesso confusa con l’obbligo di partita IVA: i 5.000 euro annui di compensi da lavoro autonomo occasionale sono la soglia oltre la quale scatta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS, non l’obbligo di partita IVA. Il vero discrimine resta sempre l’abitualità.
2. Come si apre: codice ATECO, modello, tempi e costi
L’apertura passa dalla scelta del codice ATECO, la classificazione dell’attività economica. In vigore dal 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile 2025, la nuova classificazione ATECO 2025: da essa dipendono il coefficiente di redditività nel forfettario, la cassa previdenziale competente e gli eventuali obblighi (SCIA, requisiti professionali).
Professionista senza iscrizione al Registro Imprese: si presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate, gratuitamente, online o tramite intermediario. La partita IVA è attribuita immediatamente.
Impresa (ditta individuale, artigiano, commerciante): si usa la Comunicazione Unica (ComUnica), che con un unico invio telematico apre la partita IVA e cura l’iscrizione al Registro Imprese, l’iscrizione INPS (artigiani o commercianti) e la posizione INAIL.
Tempi. Per il professionista la partita IVA è attribuita in giornata. Per l’impresa la pratica ComUnica va presentata entro 30 giorni dall’inizio attività e l’iscrizione si perfeziona in pochi giorni lavorativi.
44,00 euro in sezione speciale e 100,00 euro in sezione ordinaria; 53,00 e 120,00 euro dove la Camera applica la maggiorazione del 20%
Maggiorazione fino al 20% ammessa dall’art. 18, comma 10, della legge 580/1993 e autorizzata per il triennio 2026-2028, per le sole Camere elencate nell’allegato A, dal d.m. MIMIT 17 marzo 2026, previa delibera del consiglio camerale; per le imprese iscritte in corso d’anno il versamento è dovuto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, poi a regime entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi
PEC (domicilio digitale)
circa 5-25 euro/anno
Obbligatoria per le imprese
Firma digitale
circa 30-50 euro
Necessaria per la pratica telematica
I controlli preventivi sull’attribuzione della partita IVA. Il numero è attribuito subito, ma non in modo definitivo. L’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. 633/1972 prevede riscontri automatizzati sugli elementi di rischio connessi al rilascio ed eventuali accessi nel luogo di esercizio dell’attività. Il comma 15-bis.1, inserito dall’art. 1, comma 148, della legge 197/2022, aggiunge una specifica analisi del rischio sui soggetti ai quali la partita IVA è stata appena attribuita, con criteri fissati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 maggio 2023, prot. n. 156803: elementi di rischio riferibili al titolare, anomalie economico-contabili, violazioni fiscali gravi o sistematiche. Sono i controlli che colpiscono le partite IVA cosiddette apri e chiudi.
Invito a comparire. L’ufficio invita il contribuente a comparire di persona ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, sicché il termine assegnato non può essere inferiore a quindici giorni dalla notifica, per esibire le scritture contabili di cui agli artt. 14 e 19 dello stesso decreto, ove obbligatorie, e per dimostrare con documentazione idonea l’effettivo esercizio dell’attività e l’assenza dei profili di rischio individuati.
Cessazione d’ufficio. In caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri sui documenti esibiti, l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA. L’esclusione dall’archivio VIES, e con essa l’impossibilità di effettuare operazioni intracomunitarie, è prevista dal comma 15-bis per le cessazioni ivi disciplinate ed è fatta salva dall’incipit del comma 15-bis.2 per quelle disposte ai sensi del comma 15-bis.1.
Sanzione. Al provvedimento si accompagna la sanzione amministrativa di 3.000 euro prevista dall’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. 471/1997, irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione e senza applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. 472/1997.
Garanzia per riottenere la partita IVA. Dopo una cessazione disposta ai sensi dei commi 15-bis o 15-bis.1, l’art. 35, comma 15-bis.2, consente allo stesso soggetto di ottenere una nuova partita IVA solo previa presentazione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria in favore dell’Amministrazione finanziaria, di durata triennale dalla data del rilascio e di importo non inferiore a 50.000 euro. Se prima del provvedimento sono state commesse violazioni fiscali, l’importo della garanzia deve essere pari alle somme dovute per tali violazioni, quando superiori a 50.000 euro.
Che cosa fare in concreto. Conservare fin dal primo giorno la prova dell’effettività dell’attività: contratto di locazione o comodato dei locali, utenze intestate, polizze, primi contratti e prime fatture, iscrizioni, autorizzazioni ed eventuali requisiti professionali. Presidiare il domicilio digitale e l’indirizzo di posta elettronica certificata, perché è lì che arriva l’invito. Non ignorare mai un invito a comparire: il costo vero di una cessazione d’ufficio non è la sanzione di 3.000 euro, ma la garanzia triennale da 50.000 euro necessaria per ripartire.
3. Scegliere la forma giuridica e il regime fiscale
Sono due scelte distinte ma collegate: la forma (come sei organizzato giuridicamente) e il regime fiscale (come vengono tassati i tuoi redditi).
Ditta individuale / libero professionista. La forma più semplice ed economica per iniziare da soli. Nessun capitale minimo, gestione snella, ma responsabilità illimitata.
Regime forfettario. Non è una forma giuridica ma un regime fiscale, il più adatto a chi inizia in piccolo (vedi paragrafo 5).
Regime ordinario / semplificato. Chi supera i limiti del forfettario o ha molti costi da dedurre applica la contabilità semplificata o ordinaria. Il reddito è tassato con IRPEF a scaglioni e si applica l’IVA sulle fatture.
SRL (cenni). Separa il patrimonio personale da quello dell’impresa, ma comporta costi e adempimenti superiori. Ha senso quando il progetto cresce, entrano soci o serve tutela patrimoniale.
Aspetto
Ditta individuale forfettaria
Ditta individuale ordinaria
SRL
Costi di avvio
Bassi
Bassi
Elevati (notaio)
Responsabilità
Illimitata
Illimitata
Limitata al capitale
Tassazione
Imposta sostitutiva 15% o 5%
IRPEF a scaglioni
IRES 24% + IRAP
IVA in fattura
No
Sì
Sì
Contabilità
Semplificata al minimo
Semplificata/ordinaria
Ordinaria + bilancio
4. Le iscrizioni obbligatorie
Le imprese (non i professionisti puri) si iscrivono al Registro Imprese tramite ComUnica; gli artigiani anche all’Albo delle Imprese Artigiane. L’iscrizione comporta il diritto annuale camerale.
La cassa previdenziale dipende dall’attività:
Gestione artigiani o commercianti: contributi fissi minimi dovuti anche con reddito basso o nullo, più contributi a percentuale sull’eccedenza.
Gestione Separata INPS per i professionisti senza cassa: contributi solo a percentuale sul reddito effettivo, quindi se non fatturi non paghi.
Casse professionali per gli iscritti ad albi, con regole proprie.
Voce (valori 2026)
Artigiani
Commercianti
Gestione separata
Minimale di reddito annuo
18.808,00 euro
18.808,00 euro
Nessun contributo minimo dovuto: i 18.808,00 euro rilevano solo per l’accredito dell’anno intero
Aliquota IVS
24% fino a 56.224,00 euro di reddito; 25% sull’eccedenza
24,48% fino a 56.224,00 euro di reddito; 25,48% sull’eccedenza
26,07% per i professionisti senza altra tutela (25% IVS, 0,72% maternità e assegni, 0,35% ISCRO); 24% per i pensionati o già assicurati altrove
Massimale di reddito imponibile
93.707,00 euro con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; 122.295,00 euro per i privi di anzianità a quella data
93.707,00 euro con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; 122.295,00 euro per i privi di anzianità a quella data
122.295,00 euro
Contributo fisso minimo annuo
4.521,36 euro (4.513,92 di IVS più 7,44 di maternità)
4.611,64 euro (4.513,92 di IVS, 90,28 per l’indennizzo di cessazione e 7,44 di maternità)
Nessuno
Scadenze
Quattro rate del fisso: 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026, 16 febbraio 2027; l’eccedenza segue le scadenze delle imposte sui redditi
Quattro rate del fisso: 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026, 16 febbraio 2027; l’eccedenza segue le scadenze delle imposte sui redditi
Saldo e acconti alle scadenze delle imposte sui redditi
Riduzione per forfettari
35% sulla contribuzione IVS; contributo di maternità dovuto per intero
35% sulla contribuzione IVS; contributo di maternità dovuto per intero
Non applicabile
Gli iscritti alla gestione artigiani o commercianti in regime forfettario possono chiedere la riduzione del 35% prevista dall’art. 1, comma 77, della legge 190/2014. Tre precisazioni che pesano. La riduzione opera sul contributo IVS, sia fisso sia eccedente il minimale, e non sul contributo di maternità, che resta dovuto per intero; per i commercianti il trattamento dell’aliquota aggiuntiva dello 0,48% per l’indennizzo di cessazione non è uniforme nelle fonti di settore, sicché l’importo ridotto va sempre riscontrato sul prospetto del Cassetto previdenziale. Riduce in misura proporzionale l’accredito contributivo ai fini pensionistici, quindi non è una scelta neutra per chi è lontano dalla pensione. La domanda si presenta all’INPS entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione; chi inizia l’attività in corso d’anno la presenta con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione, con effetto dalla data di decorrenza dell’iscrizione stessa. Il regime agevolato resta poi applicabile finché permangono i requisiti, senza necessità di rinnovare la domanda ogni anno.
L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per gli artigiani e per chi svolge attività a rischio o impiega collaboratori. I professionisti senza rischio specifico e senza dipendenti in genere non hanno obbligo INAIL.
5. Il regime forfettario in sintesi
Limite di ricavi/compensi: 85.000 euro nell’anno precedente. Superata la soglia dei 100.000 euro in corso d’anno si esce immediatamente dal regime.
Imposta sostitutiva: 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni per le nuove attività che rispettano i requisiti. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Reddito forfettizzato: si applica ai ricavi un coefficiente di redditività legato al codice ATECO, senza dedurre i costi analitici.
Cause di esclusione: redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le pensioni, superiori a 35.000 euro nell’anno precedente, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato (il limite dell’art. 1, comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014 resta scritto in 30.000 euro, ma l’art. 1, comma 12, della legge 207/2024 lo eleva a 35.000 euro: la deroga, dettata in origine per il solo anno 2025, è stata estesa agli anni 2025 e 2026 dall’art. 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sicché dal 2027, in mancanza di una nuova proroga, la soglia torna a 30.000 euro); partecipazioni in società di persone o controllo di SRL con attività riconducibile; spese per lavoro dipendente oltre 20.000 euro; residenza fiscale estera, salvo per i residenti in uno Stato dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
Niente IVA e niente ritenuta: le fatture non espongono IVA e non subiscono ritenuta d’acconto.
Tipo di attività (esempi)
Coefficiente di redditività
Professionisti e servizi (attività professionali, scientifiche, tecniche)
78%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
40%
Costruzioni e attività immobiliari
86%
Intermediari del commercio
62%
Alimentari e bevande (somministrazione)
40%
Altre attività economiche
67%
Esempio 1 – Consulente in forfettario startup. Marco apre partita IVA nel gennaio 2026 come consulente (coefficiente 78%, aliquota 5%) e percepisce compensi per 30.000 euro nel primo anno. Reddito determinato forfettariamente: 30.000 x 78% = 23.400 euro. I contributi dovuti alla Gestione separata ammontano a 23.400 x 26,07% = 6.100,38 euro, ma nel 2026 Marco non ne versa alcuno: il saldo del primo anno scade nel giugno 2027 e per il 2026 non è dovuto acconto, perché manca la base di commisurazione dell’anno precedente. Poiché l’art. 1, comma 64, della legge 190/2014 ammette in deduzione i soli contributi versati, l’imposta sostitutiva del primo anno si calcola sull’intero reddito forfettario: 23.400 x 5% = 1.170,00 euro. Non applica IVA né subisce ritenuta.
Esempio 1 – gli anni successivi. A parità di compensi, nel 2027 Marco versa il saldo 2026 (6.100,38 euro) e i due acconti 2027 (80% di 6.100,38, cioè 4.880,30 euro), in tutto 10.980,68 euro: imponibile 23.400 – 10.980,68 = 12.419,32 euro, imposta sostitutiva 620,97 euro. Dal 2028 il versato annuo si stabilizza (saldo residuo 1.220,08 + acconti 4.880,30 = 6.100,38 euro): imponibile 23.400 – 6.100,38 = 17.299,62 euro, imposta sostitutiva 864,98 euro. È lo scarto tipico del primo anno: meno contributi versati, più imposta dovuta. Va accantonata la differenza, perché nel secondo anno si pagano insieme saldo e acconti.
Esempio 2 – Artigiana forfettaria. Lucia apre una ditta artigiana nel gennaio 2026 (coefficiente 67%) e incassa 24.000 euro. Reddito determinato forfettariamente: 24.000 x 67% = 16.080 euro, inferiore al minimale, quindi nessun contributo eccedente. Il contributo fisso 2026 è di 4.521,36 euro (4.513,92 di IVS più 7,44 di maternità); con la riduzione del 35%, che opera sul solo IVS, diventa 4.513,92 x 65% = 2.934,05 più 7,44, cioè 2.941,49 euro. Nel 2026 scadono però soltanto tre delle quattro rate (18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026; la quarta scade il 16 febbraio 2027): versati 2.206,11 euro (tre rate da 735,37 euro), imponibile 16.080 – 2.206,11 = 13.873,89 euro, imposta sostitutiva al 5% pari a 693,69 euro. Per i nuovi iscritti l’INPS emette la tariffazione dopo l’iscrizione e può differire la prima rata: il conteggio va rifatto sulle scadenze effettivamente indicate.
Esempio 2 – gli anni successivi. Dal 2027 Lucia versa nell’anno la quarta rata dell’anno precedente (735,38 euro, scadenza 16 febbraio) e le prime tre dell’anno in corso (2.206,11 euro): 2.941,49 euro, cioè un’annualità piena. Imponibile 16.080 – 2.941,49 = 13.138,51 euro, imposta sostitutiva 656,93 euro. Il carico contributivo fisso, dovuto anche a reddito nullo, è la differenza principale rispetto al professionista in Gestione separata, che nel primo anno non versa nulla ma nel secondo paga saldo e acconti insieme.
6. I primi adempimenti operativi
Fatturazione elettronica. Obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari, tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
PEC (domicilio digitale). Obbligatoria per le imprese iscritte al Registro Imprese e comunque fortemente consigliata.
Conto corrente. Per il forfettario non è obbligatorio un conto dedicato, ma è vivamente consigliato separare incassi e pagamenti dell’attività.
Regime contabile. Il forfettario ha obblighi minimi; gli altri regimi richiedono registri IVA, liquidazioni periodiche e scritture contabili.
Versamenti. Imposte e contributi con modello F24 (saldo e acconti a giugno e novembre). Va accantonato per tempo l’importo dovuto, contributi compresi.
7. Errori tipici di chi inizia
Confondere abituale e occasionale e restare senza partita IVA quando l’attività è ormai continuativa.
Scegliere il codice ATECO sbagliato, con effetti su coefficiente, cassa previdenziale e obblighi autorizzativi.
Non accantonare i contributi INPS, soprattutto i fissi di artigiani e commercianti.
Dimenticare gli acconti dell’anno successivo, trovandosi con esborsi raddoppiati.
Superare inconsapevolmente i limiti del forfettario perdendo i requisiti del regime.
Non conservare le fatture elettroniche a norma o non attivare la PEC quando obbligatoria.
Ignorare un invito a comparire dell’Agenzia delle entrate nei mesi successivi all’apertura: la mancata comparizione porta alla cessazione d’ufficio della partita IVA e obbliga a una garanzia triennale da 50.000 euro per riottenerla.
Fare da soli senza una verifica iniziale: un’impostazione errata all’apertura costa più della consulenza che l’avrebbe evitata.
8. Checklist operativa
Verificare se l’attività è realmente abituale e va aperta la partita IVA.
Individuare il codice ATECO 2025 corretto.
Scegliere forma giuridica e regime fiscale, con simulazione forfettario contro ordinario.
Procurarsi firma digitale e PEC.
Presentare il modello AA9/12 (professionista) oppure la pratica ComUnica (impresa).
Perfezionare le iscrizioni: Registro Imprese o Albo Artigiani, INPS, INAIL se dovuto.
Per i forfettari artigiani e commercianti: valutare la domanda di riduzione contributiva del 35%.
Attivare la fatturazione elettronica e comunicare il codice destinatario.
Dedicare un conto corrente all’attività.
Pianificare gli accantonamenti per imposte, contributi e acconti.
Verificare eventuali SCIA o autorizzazioni al Comune (SUAP) e requisiti professionali.
Fissare con il commercialista le scadenze del primo anno.
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