Aggiornamento. Il termine per consegnare al sostituto d’imposta la comunicazione che riduce il secondo acconto è scaduto lunedì 12 ottobre 2026. Dopo quella data resta la trattenuta calcolata nel 730; l’eventuale eccedenza si recupera nella dichiarazione relativa al 2026.
Il 30 novembre 2026 scade la seconda rata dell’acconto IRPEF. Con il metodo storico l’acconto si calcola sull’imposta del 2025, determinata con la vecchia aliquota del 35 per cento, mentre per il 2026 si applica già il 33 per cento. Per chi ha redditi oltre 28.000 euro il metodo previsionale può ridurre il versamento fino a 440 euro (salvo i redditi oltre 200.000 euro), ma espone a sanzioni se la stima risulta troppo bassa. Chi ha presentato il 730 e vuole ridurre il secondo acconto deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 12 ottobre.
Lunedì 30 novembre 2026 scade il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRPEF per il 2026. Quest’anno il calcolo va verificato. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota del secondo scaglione di reddito, oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, è scesa dal 35 al 33 per cento, e la legge non ha previsto alcuna regola che imponga di calcolare l’acconto come se la riduzione non ci fosse. Chi applica il metodo storico, però, parte dall’imposta del 2025, determinata con l’aliquota del 35 per cento. A parità di reddito, quindi, versa in acconto più di quanto dovrà per il 2026: la differenza arriva a 440 euro per chi ha un reddito imponibile pari o superiore a 50.000 euro, salvo che il reddito complessivo superi 200.000 euro, caso in cui il beneficio è in tutto o in parte riassorbito dalla riduzione di alcune detrazioni. Il metodo previsionale permette di evitare il maggior versamento, a condizione che la stima sia corretta.
L’acconto IRPEF è disciplinato dall’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, nella misura del 100 per cento, fissata dall’articolo 11, comma 18, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, a decorrere dal periodo d’imposta 2013. La ripartizione in due rate è stabilita dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: il 40 per cento dell’acconto si versa con la prima rata, entro il termine del saldo, e il 60 per cento nel mese di novembre. Per i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, e per i loro soci, l’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, prevede invece due rate del 50 per cento ciascuna. La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 93/E del 12 novembre 2019 ha chiarito che la stessa ripartizione si applica, a prescindere dall’effettiva applicazione degli indici, a chi esercita attività per le quali gli indici sono stati approvati e dichiara ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice, compresi i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio e gli altri soggetti esclusi dagli indici.
Nel 2026 il 30 novembre cade di lunedì e il termine non si sposta. Chi si avvale del 730 con sostituto d’imposta subisce la trattenuta sulla retribuzione o sulla pensione di novembre; chi presenta il modello Redditi, o il 730 senza sostituto, versa con il modello F24.
L’acconto non è dovuto se l’imposta del 2025, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute, non supera 51,65 euro. Se la prima rata non supera 103 euro, l’acconto si versa per intero a novembre: per i contribuenti con la ripartizione 40/60 accade quando l’acconto complessivo è inferiore a 257,52 euro.
L’articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha sostituito nell’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi le parole «35 per cento» con «33 per cento». Per un reddito imponibile di 50.000 euro l’imposta lorda scende da 14.140 a 13.700 euro. Sopra i 50.000 euro la riduzione resta di 440 euro. Per chi ha un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, però, il comma 4 dello stesso articolo 1 riduce di 440 euro alcune detrazioni, tra cui quelle al 19 per cento diverse dalle spese sanitarie. Per questi contribuenti il beneficio è in tutto o in parte riassorbito, e la convenienza del metodo previsionale va verificata caso per caso.
Il legislatore ha già adottato clausole di neutralizzazione degli acconti. L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, imponeva di calcolare gli acconti del 2024 e del 2025 con le quattro aliquote previgenti; il decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, convertito dalla legge 19 giugno 2025, n. 86, ha poi limitato quella regola al solo periodo d’imposta 2024. Per il 2026 una disposizione analoga non esiste: la legge di bilancio 2026 prevede il ricalcolo dell’acconto soltanto per altre misure, e le istruzioni dei modelli Redditi PF 2026 e 730/2026 non ne menzionano alcuno legato alla nuova aliquota. Il metodo storico resta quindi legittimo, ma parte da una base calcolata con il 35 per cento.
Un professionista in regime ordinario che fattura a clienti privati, e quindi non subisce ritenute, ha dichiarato per il 2025 un reddito imponibile di 45.000 euro e prevede lo stesso reddito per il 2026. Per semplicità si ipotizza che non abbia detrazioni né crediti d’imposta.
Il minor versamento è di 340 euro. Se lo stesso professionista applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale, la prima rata è stata di 6.195 euro e la seconda scende da 6.195 a 5.855 euro. Il vantaggio si riduce, fino ad annullarsi, se il reddito del 2026 cresce: il metodo previsionale conviene solo se la stima tiene conto dell’andamento effettivo dell’anno. Per il lavoratore dipendente che ha anche altri redditi, la base dell’acconto è l’imposta al netto delle ritenute, che dal 2026 il datore di lavoro calcola già con il 33 per cento: il risparmio corrisponde al 2 per cento della sola parte dei redditi non assoggettati a ritenuta che, sommata allo stipendio, ricade nello scaglione oltre 28.000 e fino a 50.000 euro.
Chi versa un acconto inferiore a quello calcolato con il metodo storico si assume la responsabilità della stima. Se l’imposta del 2026, liquidata con la dichiarazione del 2027, risulta superiore a quella prevista, l’acconto versato può essere insufficiente. L’acconto dovuto è comunque il minore tra quello calcolato con il metodo storico e quello commisurato all’imposta effettiva del 2026: l’insufficienza non può quindi superare la differenza tra l’acconto storico e quanto versato. Sull’insufficienza si applica la sanzione del 25 per cento dell’importo non versato, prevista dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nel testo in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024; la sanzione è ridotta alla metà se il versamento avviene con un ritardo non superiore a novanta giorni.
L’articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, esclude sanzioni e interessi sulla seconda rata se il totale versato non è inferiore all’acconto dovuto in base alla dichiarazione del periodo in corso. Il riferimento è all’imposta effettiva del 2026: se la stima si rivela troppo bassa, la tolleranza non si applica.
L’insufficienza si può regolarizzare con il ravvedimento operoso dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, versando la differenza con la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale, pari all’1,60 per cento annuo dal 1° gennaio 2026. Chi regolarizza entro quattordici giorni dalla scadenza paga lo 0,083 per cento circa per ogni giorno di ritardo; entro trenta giorni l’1,25 per cento; tra il trentunesimo e il novantesimo giorno l’1,39 per cento circa; oltre novanta giorni, ed entro il termine della dichiarazione relativa al 2026, il 3,125 per cento. Per la parte di ritardo che cadrà nel 2027 gli interessi si calcoleranno al tasso legale fissato per quell’anno.
Chi ha presentato il 730 e non ha già ridotto l’acconto compilando il rigo F6 può chiedere al sostituto d’imposta di non trattenere il secondo acconto o di trattenerlo in misura inferiore. La richiesta va fatta per iscritto, indicando sotto la propria responsabilità l’importo che si ritiene dovuto, entro il 10 ottobre. Nel 2026 quel giorno cade di sabato, e il calendario dell’Agenzia delle entrate indica come ultimo giorno utile lunedì 12 ottobre; è comunque prudente consegnare la comunicazione entro venerdì 9 ottobre e conservare la prova della consegna. La comunicazione vale anche per il secondo acconto della cedolare secca, che scade anch’esso il 30 novembre. A chi lascia passare il termine viene trattenuto l’importo calcolato nel 730, e l’eventuale eccedenza si recupera con la dichiarazione dell’anno successivo.
La seconda rata si può versare compensando nel modello F24 i crediti d’imposta e contributivi disponibili, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L’eccedenza IRPEF risultante dalla dichiarazione può anche essere portata direttamente in diminuzione della seconda rata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 1989. La compensazione nel modello F24 è invece esclusa, salvo che per i crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, se il contribuente ha iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, scaduti e non sospesi, per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, senza contare le somme oggetto di rateazioni non decadute, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, soglia così ridotta dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 199 del 2025. Per compensare crediti relativi alle imposte sui redditi di importo superiore a 5.000 euro annui serve il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, come prevede l’articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
A differenza del saldo e della prima rata, la seconda rata non si può rateizzare: la rateazione dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 241 del 1997 deve chiudersi entro il 16 dicembre, e le istruzioni ai modelli Redditi PF 2026 e 730/2026 la ammettono solo per il saldo e per il primo acconto. Il rinvio a gennaio con pagamento in cinque rate, concesso alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi fino a 170.000 euro per il 2023 e per il 2024, è stato una misura temporanea: per il 2026, alla data di pubblicazione, non è previsto.
Chi ha aderito per la prima volta al concordato preventivo biennale e applica il metodo storico deve aggiungere alla seconda rata la maggiorazione del 10 per cento della differenza positiva tra il reddito concordato e il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo le regole del concordato, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Se applica invece il metodo previsionale, la seconda rata è pari alla differenza tra l’acconto calcolato sul reddito concordato e la prima rata versata con le regole ordinarie, come prevede la lettera c) dello stesso comma: la stima si fa quindi sul reddito concordato. In caso di rinnovo non si applicano né la maggiorazione né il calcolo della lettera c): il comma 3-bis, introdotto dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, esclude per intero i commi 2 e 3, con effetto dal biennio 2026-2027.
Le disposizioni sugli acconti confluiranno negli articoli da 72 a 74 del testo unico dei versamenti e della riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, che si applica dal 1° gennaio 2027. La ripartizione tra prima e seconda rata resta invece nell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, al quale il testo unico continua a rinviare. Per il secondo acconto del 2026 restano applicabili le norme citate in questo articolo.
Entro il 30 novembre 2026 occorre:
Se nel corso del 2027 emerge che l’acconto versato era insufficiente, conviene regolarizzarlo con il ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2026, a fine ottobre 2027, con la sanzione ridotta al 3,125 per cento; dopo quel termine la sanzione è ridotta a un settimo del minimo, pari al 3,57 per cento circa.
Se il reddito non è soggetto a ritenute, per esempio perché d’impresa, e il suo ammontare e le detrazioni restano invariati, l’imposta del 2026 è inferiore di 440 euro a quella del 2025, perché sull’intero secondo scaglione, oltre 28.000 e fino a 50.000 euro, l’aliquota scende dal 35 al 33 per cento. Poiché la prima rata è già stata versata, l’intera differenza si riflette sulla seconda. Il risparmio si riduce se nel 2026 il reddito aumenta o se cambiano detrazioni e ritenute.
Di norma no. Se l’imposta del 2025 è stata interamente coperta dalle ritenute del datore di lavoro, l’acconto calcolato nel 730 è nullo o minimo, e le ritenute del 2026 sono già calcolate con la nuova aliquota. La verifica serve a chi ha anche redditi senza ritenute, come i canoni di locazione tassati in via ordinaria, o soggetti a ritenuta con aliquota inferiore a quella marginale, come i compensi di lavoro autonomo occasionale, con ritenuta d’acconto del 20 per cento.
È soggetta alla sanzione del 25 per cento la differenza tra quanto versato e l’acconto dovuto, cioè il minore tra l’acconto calcolato sull’imposta del 2025 e quello calcolato sull’imposta effettiva del 2026. Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce in misura variabile secondo il momento della regolarizzazione; si aggiungono gli interessi al tasso legale. Il saldo del 2026, invece, si versa normalmente con la dichiarazione del 2027.
Articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e articolo 11, comma 18, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.
Articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34; Agenzia delle entrate, risoluzione n. 93/E del 12 novembre 2019.
Articolo 1, commi 3, 4 e 116, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 11, comma 1, e articolo 16-ter, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, convertito dalla legge 19 giugno 2025, n. 86.
Articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel testo modificato dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87; decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 10 dicembre 2025 sul tasso degli interessi legali.
Articoli 17 e 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Articolo 20, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148.
Articoli 72-74 e 243 del testo unico dei versamenti e della riscossione, approvato con il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, applicabile dal 1° gennaio 2027.
Agenzia delle entrate, istruzioni ai modelli Redditi PF 2026 e 730/2026; calendario della dichiarazione precompilata 2026.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la scelta del metodo previsionale richiede una stima attendibile del reddito dell’anno, e ogni situazione va verificata sulla base delle dichiarazioni e dei redditi effettivi del contribuente.
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