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Accertamento e contenzioso

Operazioni inesistenti: la perizia di parte va valutata, e per l’IRAP il raddoppio dei termini non c’è

La Cassazione annulla la sentenza d’appello che aveva liquidato la perizia contabile come «atto di parte» e ignorato le dichiarazioni dei trasportatori della merce e di altri clienti dei fornitori raccolte dalla stessa Guardia di finanza. Sui termini, per il 2007 il raddoppio regge per le imposte sui redditi e l’IVA, ma non per l’IRAP.

21 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 5 min

La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza d’appello che aveva confermato gli avvisi di accertamento per operazioni oggettivamente inesistenti: la motivazione sulla perizia di parte era apparente e le dichiarazioni dei trasportatori della merce e di altri clienti dei fornitori acquisite in verifica non erano state esaminate. Per il 2007 il raddoppio dei termini opera, ma non per l’IRAP. La sentenza non enuncia un principio di diritto.

La pronuncia e il caso

Cass., Sez. V civ., sentenza 14 ottobre 2026, n. 26866 (udienza pubblica del 16 settembre 2026, Pres. Napolitano, Rel. Lenoci), ECLI:IT:CASS:2026:26866CIV. Dopo una verifica fiscale, a una srl acquirente di rottami erano state contestate fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative ai periodi d’imposta dal 2007 al 2011, con ripresa dei costi ai fini IRES e IRAP e dell’IVA detratta in reverse charge (art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972). Annullati gli avvisi in primo grado, il giudice d’appello li aveva confermati.

Le ragioni della Corte

Il primo motivo è accolto solo in parte: sull’inesistenza o inidoneità delle strutture dei fornitori la motivazione d’appello, sia pure sintetica, supera il minimo costituzionale. Per la Corte gli indizi dell’Ufficio erano concentrati esclusivamente sull’assenza di struttura organizzativa delle ditte fornitrici, circostanza che la perizia contabile prodotta dalla società non aveva neppure preso in considerazione. Liquidare la perizia come «atto di parte» che non supera i dati degli accertatori, negandole in radice valore indiziario, non rende percepibile il ragionamento seguito e integra una motivazione apparente (art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992). Le dichiarazioni dei vettori e dei clienti dei fornitori costituiscono fatti decisivi, discussi fra le parti e non esaminati (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).

Il motivo relativo ai termini per il 2007 è respinto: la fattispecie precede il d.lgs. 128/2015 e il raddoppio dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, nel testo allora vigente, opera indipendentemente dalla data della denuncia. A nostro avviso il fondamento normativo è la salvezza, prevista dall’art. 2, comma 3, dello stesso decreto, degli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, data della sua entrata in vigore. Per l’IRAP, invece, il raddoppio non si applica perché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali (la Corte richiama Cass. n. 600/2025, n. 24576/2022 e n. 10483/2018): il giudice del rinvio dovrà verificare la decadenza sul termine ordinario, che per un esercizio solare 2007, con dichiarazione presentata nel 2008, scadeva il 31 dicembre 2012.

Che cosa cambia per l’impresa

Nei giudizi introdotti con ricorso notificato dal 16 settembre 2022 l’Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992; art. 8, comma 3, l. 130/2022); nel caso deciso la norma non si applicava. In materia di operazioni oggettivamente inesistenti la prova può essere anche presuntiva: solo quando l’Ufficio ha fornito indizi gravi, precisi e concordanti spetta all’impresa dimostrare l’effettività delle operazioni, e la regolarità formale di fatture e pagamenti non basta. La perizia di parte va valutata, ma pesa solo se si misura con gli indizi specifici dell’avviso. Le dichiarazioni favorevoli di terzi sono spesso già nel processo verbale di constatazione: vanno individuate, trascritte negli atti di ogni grado e collegate al punto controverso.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 l’avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione, o del settimo in caso di dichiarazione omessa o nulla (art. 43, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973; art. 57, commi 1 e 2, d.P.R. 633/1972), senza raddoppio. Per i periodi precedenti, la l. 208/2015 (art. 1, comma 132) mantiene il raddoppio, che è escluso se la denuncia è presentata oltre la scadenza ordinaria. La questione riguarda ormai soprattutto i giudizi pendenti, ma resta attuale fino al 31 dicembre 2026 per il periodo d’imposta 2015 con dichiarazione omessa, se la denuncia è stata presentata entro il termine ordinario del 31 dicembre 2021.

In pratica

  • Ricevuto lo schema di atto, l’impresa ha almeno sessanta giorni per controdedurre, depositare documenti e chiedere copia degli atti del fascicolo, comprese le dichiarazioni di terzi (art. 6-bis, comma 3, l. 212/2000).
  • La decadenza va verificata imposta per imposta: per l’IRAP vale il termine dell’art. 43, commi 1 o 2, d.P.R. 600/1973, richiamato dall’art. 25 d.lgs. 446/1997, che non è mai raddoppiato. Restano salvi le norme speciali e il posticipo dell’art. 6-bis, comma 3, l. 212/2000: se il termine per il contraddittorio scade oltre la decadenza o a meno di centoventi giorni da essa, la decadenza slitta al centoventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per le controdeduzioni.
  • Il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso (art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992); la perizia va prodotta in primo grado e deve rispondere ai singoli indizi.
  • Vanno conservati documenti di trasporto, formulari, pesate, tracciabilità dei pagamenti e prova della rivendita ai clienti finali.

Domande frequenti

La perizia di parte può essere scartata perché proviene dal contribuente?

No. Nel caso deciso, negarle in radice valore indiziario per la sola provenienza ha reso la motivazione apparente. Resta però un elemento indiziario: il giudice lo valuta insieme agli altri, e la perizia pesa nella misura in cui si confronta con gli indizi su cui si regge l’avviso.

Il raddoppio dei termini vale anche per l’IRAP?

No. Per la Corte il raddoppio previsto dall’art. 43 del d.P.R. 600/1973 non si applica all’IRAP, perché le relative violazioni non hanno rilevanza penale; l’IRAP segue il termine ordinario anche quando, per le imposte sui redditi e l’IVA dello stesso anno, il raddoppio opera.

Per gli anni recenti il raddoppio esiste ancora?

No. Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 i termini sono di cinque anni, o sette per dichiarazione omessa o nulla, senza raddoppio per i reati tributari. Il raddoppio sopravvive solo per i periodi precedenti, con il limite della denuncia presentata entro il termine ordinario; il limite non riguarda gli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015, come quelli del caso deciso (art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015).

Fonti

Corte di cassazione, Sez. V civ., sentenza 14 ottobre 2026, n. 26866, udienza pubblica del 16 settembre 2026, Pres. Napolitano, Rel. Lenoci, R.G. n. 20360/2018, ECLI:IT:CASS:2026:26866CIV.

Cass. 10 gennaio 2025, n. 600; Cass. 9 agosto 2022, n. 24576; Cass. 3 maggio 2018, n. 10483 (richiamate dalla Corte).

Art. 43, commi 1, 2 e, nel testo previgente, 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 57, commi 1 e 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 74, commi 7 e 8, del d.P.R. 633/1972.

Art. 1, commi 130, 131 e 132, della l. 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 (in vigore dal 2 settembre 2015).

Art. 25, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Artt. 7, comma 5-bis, 21, comma 1, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vigente fino al 31 dicembre 2026 (dal 1° gennaio 2027 testo unico della giustizia tributaria, d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175); art. 8, comma 3, della l. 31 agosto 2022, n. 130; art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Art. 6-bis, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212, inserito dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

D.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (testo unico adempimenti e accertamento), applicabile dal 1° gennaio 2027.

Tuttavia la sentenza si pronuncia sui motivi di ricorso e non sul merito: la prova dell’effettività delle operazioni resta affidata al giudice del rinvio, e l’esito dipenderà dal peso che questi attribuirà agli elementi della singola verifica.

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