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Società, bilanci e operazioni straordinarie

Fusione inversa dopo un’acquisizione: l’Agenzia ammette in tre casi il riporto delle perdite della società veicolo

Con le risposte a interpello n. 160, 162 e 172 del 2026 l’Agenzia delle Entrate ha ammesso, nei casi esaminati, la disapplicazione dei limiti al riporto delle perdite e degli interessi passivi della società veicolo fusa con la società acquisita. Conta la funzione svolta dal veicolo nell’acquisizione, non l’assenza di dipendenti o di ricavi.

24 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 8 min

Chi acquista un’impresa costituisce spesso una società veicolo che, dopo l’acquisto, viene fusa con la società acquisita. Il veicolo di norma non ha dipendenti né ricavi e non supera almeno una delle verifiche che l’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) richiede per riportare dopo la fusione perdite, interessi passivi ed eccedenze ACE. In sintesi:

  • per l’Agenzia conta la funzione svolta dal veicolo nell’acquisizione, non l’assenza di dipendenti o di ricavi;
  • la disapplicazione è stata ammessa in acquisizioni finanziate in parte a debito e in acquisizioni finanziate con capitale di rischio, anche quando è stata acquistata una quota di minoranza;
  • nella risposta più recente la disapplicazione riguarda anche le posizioni fiscali della società acquisita.

Perché il veicolo non supera i test

Nelle acquisizioni la società acquirente è spesso costituita apposta e, una volta concluso l’acquisto, viene incorporata nella società acquisita: è la fusione inversa. Se una delle società ha contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra e, per effetto della fusione, il patrimonio di quest’ultima diventa garanzia generica o fonte di rimborso di quei debiti, il codice civile richiede anche gli adempimenti della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (articolo 2501-bis).

Sul piano fiscale, l’articolo 172, comma 7, del TUIR (dal 2027 articolo 172, comma 7, del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117) limita il riporto delle perdite delle società che partecipano a una fusione, compresa l’incorporante. Il testo è stato riscritto dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare si applica alle fusioni effettuate dal 2024. È stato poi modificato dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, che ha cambiato il calcolo del limite patrimoniale in presenza di relazione giurata di stima, con la stessa decorrenza del decreto del 2024. Le condizioni sono due.

  • Test di vitalità. Nell’esercizio precedente a quello in cui la fusione ha efficacia, i ricavi e i proventi dell’attività caratteristica e le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi devono superare il 40 per cento della media dei due esercizi anteriori. Con la riforma la stessa verifica, con i dati ragguagliati ad anno, riguarda anche il periodo che va dall’inizio dell’esercizio alla data di efficacia della fusione.
  • Limite patrimoniale. Ciascuna società può riportare le perdite solo fino a concorrenza del proprio patrimonio netto. Senza relazione giurata di stima, il limite è il patrimonio netto contabile, al netto dei conferimenti e dei versamenti degli ultimi ventiquattro mesi. Con la relazione giurata di stima, il limite è il valore economico del patrimonio netto alla data di efficacia della fusione, ridotto di un importo pari al doppio dei conferimenti e dei versamenti degli ultimi ventiquattro mesi.

Il comma 7-bis (dal 2027 comma 8) estende le stesse limitazioni alla perdita del periodo interinale, dall’inizio dell’esercizio alla data di efficacia della fusione, quando gli effetti fiscali della fusione sono retrodatati; il comma 7-ter (dal 2027 comma 9) le estende agli interessi passivi indeducibili riportati in avanti secondo l’articolo 96, comma 5, del TUIR (dal 2027 articolo 105, comma 5) e alle eccedenze ACE. Nelle parole dell’Agenzia, la norma serve a contrastare il commercio di «bare fiscali»: fusioni con società prive di capacità produttiva fatte per compensare le perdite dell’una con gli utili dell’altra.

Una società veicolo di recente costituzione, di regola, non supera queste verifiche. Non ha dipendenti né ricavi propri; il suo patrimonio deriva in gran parte da apporti dei soci che, se effettuati negli ultimi ventiquattro mesi, riducono il limite patrimoniale; le sue perdite nascono dai costi dell’operazione, come le consulenze, e dagli interessi sul debito contratto per l’acquisto. Se i limiti si applicassero, perdite e interessi eccedenti non sarebbero riportabili dopo la fusione.

Tre risposte, tre operazioni diverse

Risposta Operazione Posizioni esaminate
n. 160 del 12 agosto 2026 Un fondo di private equity acquista, tramite una società veicolo, una quota di minoranza della holding di famiglia che controlla la società operativa; la prima tranche è pagata con capitale di rischio, la seconda con un finanziamento bancario. Segue la fusione inversa del veicolo e della holding nella società operativa. Perdite ed eccedenze di interessi passivi del veicolo
n. 162 del 14 agosto 2026 Una società di nuova costituzione, riconducibile al socio che già controllava la società quotata, lancia un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria finanziata in prevalenza da una banca; seguono l’acquisto delle azioni residue, la revoca dalla quotazione e la fusione inversa. Perdite, dovute quasi interamente ai costi di consulenza dell’offerta, ed eccedenze di interessi passivi del veicolo
n. 172 del 15 settembre 2026 Un veicolo costituito da fondi di investimento acquista in due fasi l’intero capitale della società operativa, con capitale di rischio; segue la fusione inversa. Perdite, interessi passivi ed eccedenze ACE maturati fino al 2023, sia dal veicolo sia dalla società acquisita

In tutti e tre i casi l’Agenzia ha concluso che i limiti dell’articolo 172, comma 7, del TUIR non si applicano alle posizioni esaminate. Per l’ACE va ricordato che il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, ha abrogato l’istituto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, facendo salve le eccedenze maturate fino a quel periodo.

Il criterio: la funzione del veicolo

Il ragionamento è comune alle tre risposte. La vitalità del veicolo non si misura in astratto, con ricavi e dipendenti, ma in relazione al ruolo che ha avuto nell’operazione. Per l’Agenzia non si ravvisa l’effetto elusivo che la norma vuole contrastare quando il veicolo è stato costituito apposta per acquisire la partecipazione, ha impiegato davvero a quello scopo le risorse e i finanziamenti ricevuti, ha un patrimonio formato quasi soltanto dalla partecipazione acquistata e dalle passività legate all’acquisto, e ha posizioni fiscali che derivano dai costi e dagli interessi dell’acquisizione. In questi casi la fusione con la società acquisita è, come scrive l’Agenzia, fisiologica.

Ciascuna risposta aggiunge un elemento.

  • La risposta n. 160 applica il criterio all’acquisto di una partecipazione di minoranza: la funzione del veicolo conta anche quando l’investitore non acquisisce il controllo.
  • La risposta n. 162 lo conferma per un veicolo le cui perdite derivano quasi interamente dai costi di consulenza di un’offerta pubblica finanziata in prevalenza con debito bancario. L’Agenzia ricorda che, poiché la società acquisita è a capo di un consolidato fiscale, le posizioni del veicolo restano utilizzabili solo contro i redditi della società incorporante (articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 27 giugno 2025).
  • La risposta n. 172 riguarda un’acquisizione finanziata con capitale di rischio e va oltre il veicolo: anche la società acquisita, che superava il test di vitalità ma non il limite patrimoniale, può riportare le proprie posizioni. Il veicolo, all’opposto, rispettava il limite patrimoniale ma non il test di vitalità.

Il rapporto con le operazioni infragruppo

Il decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto anche l’articolo 177-ter del TUIR (dal 2027 articolo 179 del decreto legislativo n. 117 del 2026), attuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 giugno 2025: i limiti al riporto non si applicano alle perdite maturate nei periodi in cui le società coinvolte appartenevano già allo stesso gruppo, né a quelle per le quali i limiti sono già stati applicati all’ingresso nel gruppo o successivamente. Nella risposta n. 172 l’Agenzia ha ricondotto a questa regola la perdita del veicolo maturata nel 2024, nel periodo di retrodatazione della fusione, mentre per le posizioni maturate fino al 2023, alle quali l’articolo 177-ter non si applica, è stata necessaria la valutazione ai sensi dell’articolo 172.

Interpello utile, ma non obbligatorio

Il contribuente «può» chiedere con interpello la disapplicazione di norme che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano posizioni soggettive altrimenti ammesse, dimostrando che nel caso concreto gli effetti elusivi non possono verificarsi (articolo 11, comma 1, lettera d, dello Statuto dei diritti del contribuente, legge 27 luglio 2000, n. 212). Con l’ordinanza n. 5419 dell’11 marzo 2026, in una vicenda regolata dalla disciplina previgente, la Corte di cassazione ha affermato che il contribuente che non ha presentato l’interpello disapplicativo può comunque dimostrare in giudizio l’assenza di finalità elusive. Chi applica il riporto senza interpello deve quindi essere pronto a sostenere la stessa dimostrazione in caso di controllo.

La risposta a interpello vincola l’amministrazione solo per la questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente (articolo 11, comma 5); ogni risposta precisa inoltre di essere resa sulla base degli elementi presentati, assunti così come esposti. Le tre risposte sono quindi indicative dell’orientamento dell’Agenzia su operazioni analoghe, ma non si estendono ad altri contribuenti.

Che cosa conviene fare

  1. Documentare l’operazione fin dall’inizio. Atto costitutivo e oggetto sociale del veicolo, piano di finanziamento, impiego effettivo delle risorse, composizione del patrimonio, delle perdite e degli interessi: sono gli elementi su cui l’Agenzia ha fondato le sue conclusioni.
  2. Calcolare i test per ogni società. Il test di vitalità e il limite patrimoniale vanno verificati per ciascuna società che partecipa alla fusione, incorporante compresa; per la vitalità va considerato anche il periodo tra l’inizio dell’esercizio e l’efficacia della fusione. Una relazione giurata di stima può ampliare il limite patrimoniale, ma non sempre: in quel caso si sottrae il doppio dei conferimenti e dei versamenti recenti, quindi il risultato va confrontato con il limite calcolato sul patrimonio netto contabile.
  3. Separare le perdite che rientrano nell’articolo 177-ter dalle altre. Quelle maturate quando le società appartenevano già allo stesso gruppo, e quelle già sottoposte ai limiti all’ingresso nel gruppo o successivamente, seguono l’articolo 177-ter; le altre restano soggette all’articolo 172.
  4. Valutare se presentare l’interpello. Non è obbligatorio, ma una risposta favorevole dà certezza sul caso descritto; senza interpello la disapplicazione va sostenuta con la documentazione predisposta fin dall’origine dell’operazione. Conviene inoltre verificare nelle istruzioni del modello di dichiarazione se e come la disapplicazione vada indicata.

Dal 1° gennaio 2027 queste regole saranno contenute nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117): l’articolo 172 conserva il proprio numero, ma i commi 7-bis e 7-ter diventano i commi 8 e 9, l’articolo 177-ter diventa l’articolo 179 e l’articolo 96 diventa l’articolo 105.

Fonti

Agenzia delle Entrate, risposte a interpello n. 160 del 12 agosto 2026, n. 162 del 14 agosto 2026 e n. 172 del 15 settembre 2026

DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 96, 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, e 177-ter (testo vigente al 28/10/2026); d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 105, 172 e 179 (testo applicabile dal 1° gennaio 2027)

D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, art. 15; d.l. 17 giugno 2025, n. 84, conv. dalla l. 30 luglio 2025, n. 108, art. 2; d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, art. 5

L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 11; codice civile, art. 2501-bis

Corte di cassazione, sez. V, ord. n. 5419 dell’11 marzo 2026

Tuttavia le tre risposte valgono per le operazioni descritte e sugli elementi forniti dagli istanti: un veicolo che svolga funzioni diverse dall’acquisizione, o le cui perdite abbiano altra origine, va valutato da capo.

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