Salta al contenuto
Studio PonchioStudio PonchioSTP

Osservatorio fiscale › Accertamento e contenzioso › Costi delle fideiussioni per i rimborsi IVA: spettano gli interessi legali, ma dall’esigibilità del credito
Accertamento e contenzioso

Costi delle fideiussioni per i rimborsi IVA: spettano gli interessi legali, ma dall’esigibilità del credito

Cass. civ., Sez. V, sent. 28 ottobre 2026, n. 27979 (e la gemella n. 27980): sul rimborso dei costi delle garanzie prestate ex art. 38-bis d.P.R. 633/1972 sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. L’art. 8, comma 4, l. 212/2000 e il ristoro forfetario dell’art. 7 l. 167/2017 definiscono solo l’obbligazione principale. Gli interessi decorrono dal riconoscimento espresso del credito d’imposta o dalla scadenza dei termini di accertamento, non dalla prestazione della garanzia o dal pagamento del premio.

2 novembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 6 min

L’obbligazione dell’Amministrazione di rimborsare i costi delle fideiussioni prestate per ottenere il rimborso dell’IVA è un debito di valuta e produce interessi legali di pieno diritto (art. 1282 c.c.). Lo hanno ribadito le sentenze gemelle della Cassazione n. 27979 e n. 27980 del 28 ottobre 2026, in continuità con Cass. n. 198/2026: l’art. 8, comma 4, l. 212/2000 e il ristoro forfetario dello 0,15% annuo dell’art. 7 l. 167/2017 fissano soltanto l’oggetto dell’obbligazione principale e non escludono quella accessoria degli interessi. Sulla decorrenza, però, la tesi del contribuente è respinta: gli interessi maturano da quando il credito è esigibile, cioè dal riconoscimento espresso del credito d’imposta o dalla scadenza dei termini di accertamento, non dal pagamento del premio.

Il caso

Una società estera chiedeva il rimborso dei costi delle polizze fideiussorie prestate ex art. 38-bis per i rimborsi IVA 2010-2016, con interessi dalla presentazione della garanzia. Sul silenzio-rifiuto la Commissione tributaria provinciale di Roma le dava ragione. In appello esiti opposti: per il 2014 (n. 27979) la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, dichiarata cessata la materia del contendere sul capitale, che l’Ufficio aveva riconosciuto in corso di causa, negava gli interessi, ritenendo l’art. 8, comma 4, norma speciale derogatoria dell’art. 1282 c.c.; per l’intero periodo (n. 27980, sul ricorso dell’Ufficio) li confermava dalla data di prestazione delle garanzie.

La regola di diritto

La Cassazione cassa entrambe le sentenze con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione. Nella n. 27979 accoglie il secondo motivo della società «nei termini di cui in motivazione» e respinge il primo. Nella n. 27980 accoglie il ricorso principale dell’Ufficio, limitatamente alla decorrenza, e respinge l’incidentale condizionato della società. Il principio di diritto, già enunciato da Cass. n. 198/2026 in un giudizio fra le stesse parti e qui ribadito, è il seguente: sul debito dell’Amministrazione per il rimborso dei costi delle garanzie sostenuti ex art. 38-bis, comma 1, d.P.R. 633/1972 sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dal momento in cui il credito è divenuto esigibile; l’art. 8, comma 4, l. 212/2000 definisce l’oggetto della restituzione e non incide sugli interessi. Il rimborso ha per oggetto, fin dall’origine, una somma nominale determinata, quindi è un debito di valuta. L’art. 7 l. 167/2017 non cambia il quadro: non si applica ratione temporis (si applica dalle richieste presentate con la dichiarazione IVA relativa al 2017 e dalle istanze infrannuali relative al primo trimestre 2018) e comunque quantifica in via forfetaria l’obbligazione principale, lasciando intatta quella accessoria.

Sulla decorrenza la Corte respinge la tesi del contribuente. Il premio è stato pagato a un terzo in forza di un contratto valido; l’Ufficio non deve restituire somme che non ha mai ricevuto, ma rimborsare esborsi sostenuti per un servizio reso da altri; non opera quindi l’art. 2033 c.c. Il credito diventa esigibile quando l’Ufficio riconosce espressamente il credito d’imposta oppure quando scadono i termini per l’accertamento dell’imposta rimborsata (la Corte richiama Cass. n. 20024/2023).

Sul rito: la contestazione degli interessi sollevata dall’Ufficio solo in appello è mera difesa, non eccezione in senso stretto, e non viola l’art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992. Nel contenzioso tributario la parte che in primo grado si è limitata a una contestazione generica può specificarla in appello.

Ricadute pratiche

Per i rimborsi IVA chiesti oggi la garanzia resta dovuta, sopra 30.000 euro, nei casi dell’art. 38-bis, comma 4 (attività da meno di due anni, accertamenti rilevanti nel biennio, mancanza di visto o di dichiarazione sostitutiva, cessazione dell’attività). Ha durata di tre anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento (comma 5). Il ristoro è forfetario: 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata, versato alla scadenza del termine per l’avviso di rettifica o di accertamento o, se l’avviso è emesso, quando è definitivamente accertato che il rimborso spettava. Per un rimborso di 400.000 euro chiesto con la dichiarazione IVA presentata nel 2025 e garantito per tre anni, il ristoro è di 600 euro l’anno, 1.800 euro in tutto. Il termine di accertamento scade il 31 dicembre 2030 (art. 57 d.P.R. 633/1972); se l’Ufficio non versa, dal 1° gennaio 2031 corrono gli interessi al saggio legale fissato anno per anno (art. 1284 c.c.).

Per le garanzie anteriori al regime forfetario si rimborsa il costo effettivo, documentato dalle quietanze di premio, con interessi dallo stesso momento di esigibilità; chi aveva chiesto gli interessi dal pagamento del premio deve ricalcolarli.

Due punti restano aperti. Il «riconoscimento espresso del credito d’imposta» non coincide necessariamente con l’esecuzione del rimborso IVA: a nostro avviso l’istanza va motivata su entrambi i presupposti, allegando il provvedimento dell’Ufficio se esiste. La sentenza non chiarisce inoltre se, nel regime dell’art. 7, il contribuente possa chiedere il costo effettivo quando questo supera il ristoro forfetario: la questione esulava dal giudizio ratione temporis.

In pratica

  • Il contribuente, scaduto il termine di accertamento dell’anno rimborsato, presenta senza indugio istanza di rimborso dei costi di garanzia (o del ristoro forfetario) e chiede gli interessi legali da quella data; decorsi novanta giorni senza risposta, può ricorrere contro il silenzio-rifiuto (art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992).
  • Il difensore calcola gli interessi dall’esigibilità e non dal pagamento del premio; se l’Ufficio contesta solo il conteggio, valuta gli istituti deflattivi, conciliazione compresa, prima della sentenza.
  • Il contribuente conserva, per esibirli in giudizio, la polizza, le quietanze datate dei premi, la prova della consegna della garanzia all’Ufficio, la ricevuta del rimborso IVA e il conteggio del termine di decadenza.

Domande frequenti

Da quando decorrono gli interessi sul rimborso dei costi della fideiussione?

Dal momento in cui il credito è esigibile, cioè dal riconoscimento espresso del credito d’imposta da parte dell’Ufficio o dalla scadenza dei termini di accertamento dell’imposta rimborsata. Non dal pagamento del premio, perché non si tratta di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).

Il ristoro forfetario dello 0,15% esclude gli interessi?

No. L’art. 7 l. 167/2017 quantifica in via forfetaria l’obbligazione principale e fissa il momento del versamento; se l’Ufficio paga in ritardo, sul ristoro maturano gli interessi legali ex art. 1282 c.c.

Che cosa cambia dal 1° gennaio 2027 con i testi unici?

Dal 1° gennaio 2027 si applica il d.lgs. 175/2024 (art. 131), che abroga il d.lgs. 546/1992 (art. 130). L’art. 57 è riprodotto nell’art. 111 e l’art. 21 nell’art. 67 del testo unico, con contenuto invariato; la distinzione fra eccezione nuova e mera difesa resta attuale. Dalla stessa data il testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10) sostituisce l’art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e i commi 1 e 2 dell’art. 7 l. 167/2017 con il proprio art. 116, che riproduce anche il ristoro forfetario (commi 4, 5 e 12); il termine di accertamento dell’art. 57 d.P.R. 633/1972 passa, invariato, nell’art. 293, comma 1, del testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141). La disciplina sostanziale non cambia.

Fonti

Cass. civ., Sez. V, sent. 28 ottobre 2026, n. 27979 (udienza pubblica 14 ottobre 2026, Pres. Perrino, Rel. Hmeljak, ECLI:IT:CASS:2026:27979CIV), testo integrale

Cass. civ., Sez. V, sent. 28 ottobre 2026, n. 27980 (stessa udienza, stesso collegio), testo integrale

Cass. n. 198/2026, Cass. n. 20024/2023, Cass. n. 12651/2018, Cass. n. 7434/2021, Cass. n. 31224/2017, come richiamate nella motivazione

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 38-bis e 57, testo vigente al 2/11/2026 (Normattiva)

Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 4, testo vigente al 2/11/2026 (Normattiva)

Legge 20 novembre 2017, n. 167, art. 7, testo vigente al 2/11/2026 (Normattiva)

Codice civile (r.d. 262/1942), artt. 1282, 1284 e 2033, testo vigente al 2/11/2026 (Normattiva)

D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 21 e 57, testo vigente al 2/11/2026 (Normattiva)

D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, artt. 67, 111, 130 e 131 (G.U. n. 279 del 28/11/2024, S.O. n. 40; art. 131 nel testo vigente dal 31/12/2025: decorrenza differita al 1° gennaio 2027 dal d.l. 200/2025, conv. l. 26/2026)

D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, art. 116 (G.U. n. 24 del 30/1/2026, S.O. n. 4; applicazione dal 1° gennaio 2027); d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 293, comma 1 (applicazione dal 1° gennaio 2027)

Tuttavia, la pronuncia riguarda garanzie anteriori al regime forfetario dell’art. 7 l. 167/2017 e non decide se, per le garanzie successive, il contribuente possa chiedere il costo effettivo in luogo dello 0,15% annuo.

← Torna all’OsservatorioContatta lo Studio →

Osservatorio internazionale

Le fonti istituzionali e le rassegne internazionali che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano.

Calendario scadenze Installa l’app