Cass. civ., Sez. V, sent. 14 ottobre 2026, n. 26872: decorso l’anno dalla pubblicazione, più la sospensione feriale, il ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice tributario si notifica alla parte personalmente. L’ultrattività del domicilio eletto (art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992) non prevale sull’art. 330, ultimo comma, c.p.c. La rinnovazione fatta al difensore è nulla e il ricorso è inammissibile.
Decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, aumentato della sospensione feriale, il ricorso per cassazione si notifica alla parte personalmente e non al difensore domiciliatario del grado precedente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 26872 del 14 ottobre 2026: l’ultrattività del domicilio eletto (art. 17, comma 2, d.lgs. 546/1992) non prevale sulla regola di chiusura dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c. Se la notifica rinnovata su ordine della Corte è fatta di nuovo al difensore, è nulla, il termine perentorio non si riapre e il ricorso è inammissibile.
Una contribuente impugnava un’intimazione di pagamento per IRPEF 2007 sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella presupposta. Vinceva in primo grado, con l’agente della riscossione contumace; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4796/2019 depositata il 27 novembre 2019, riformava la decisione. Il ricorso per cassazione veniva notificato al difensore dell’ente in appello e all’Avvocatura dello Stato: la prima notifica era inesistente per mancata produzione della ricevuta di consegna, la seconda nulla perché nel merito l’ente non era stato difeso dall’Avvocatura. La Corte (ord. n. 13922/2025) ordinava la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; la ricorrente rinnovava nel termine, il 12 giugno 2025, a mezzo PEC, ma ancora all’Avvocatura e al difensore del libero foro, non all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona. La seconda ordinanza interlocutoria (n. 1128/2026) rilevava la mancata notifica alla parte personalmente e rimetteva la causa alla pubblica udienza sul rapporto fra l’art. 330, ultimo comma, c.p.c. e l’art. 17 d.lgs. 546/1992.
Per l’art. 62, comma 2, d.lgs. 546/1992, al ricorso per cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: non esiste un giudizio di cassazione «speciale» in materia tributaria (Cass. Sez. U. n. 14916/2016). Le stesse Sezioni Unite avevano riconosciuto che l’ultrattività dell’elezione di domicilio fatta in primo grado incide sul luogo di notifica del ricorso per cassazione, che è validamente notificato nel domicilio eletto anche se la controparte non si è costituita in appello. Quella regola opera però sul primo comma dell’art. 330 c.p.c. (seconda ipotesi). La sentenza n. 26872/2026 affronta un problema diverso: se l’ultrattività resista anche alla disposizione di chiusura dell’ultimo comma, per la quale «in ogni caso», dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione si notifica personalmente alla parte.
La risposta è negativa, in continuità con Cass. n. 8818/2022 e n. 20255/2018. Sul piano letterale, «in ogni caso» rende la regola onnicomprensiva per qualunque impugnazione notificata oltre l’anno (Cass. Sez. U. n. 2197/2006). Sul piano della ratio, oltre l’anno si presume cessato il rapporto fra la parte e il procuratore domiciliatario, e la presunzione non viene meno perché nel processo tributario il domicilio eletto si protrae nei gradi successivi. All’anno si aggiunge la sospensione feriale (Cass. n. 11069/2022; art. 1 l. 742/1969) e la regola vale anche per la rinnovazione disposta ex art. 291, primo comma, c.p.c.
Questo il principio di diritto: la rinnovazione eseguita nel domicilio eletto presso il difensore del grado precedente, anziché alla parte personalmente, quando è già decorso l’anno più la sospensione feriale, è nulla per violazione dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell’impugnazione, data la perentorietà del termine ex art. 291 c.p.c.
La rinnovazione era tempestiva ma nulla. Dichiarata una prima volta la nullità con ordine di rinnovazione, l’art. 162, primo comma, c.p.c. non consente un secondo termine per la medesima attività, e l’art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori anche sull’accordo delle parti. Resta la sola rimessione in termini per causa non imputabile (art. 153, secondo comma, c.p.c.), che la Corte richiama senza ravvisarne i presupposti nel caso deciso.
L’anno si supera di rado con il ricorso originario, perché il termine lungo dell’art. 327 c.p.c. è di sei mesi; si supera quando la Corte ordina la rinnovazione di una notifica nulla e questa cade oltre la soglia. Il calendario va fissato subito: sentenza pubblicata il 15 marzo 2026, anno in scadenza il 15 marzo 2027, più 31 giorni di sospensione feriale (1-31 agosto 2026), data limite 15 aprile 2027. Dopo quella data la notifica nel domicilio eletto è nulla. La regola è rimasta identica anche nel testo dell’art. 330 c.p.c. riscritto dal d.lgs. 164/2024.
Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione «parte personalmente» significa l’ente nella sua sede, tramite PEC risultante dai pubblici elenchi o ufficiale giudiziario (art. 330, ultimo comma, c.p.c., che rinvia agli artt. 137 e seguenti; per le persone giuridiche art. 145 c.p.c.), non il difensore del libero foro né l’Avvocatura dello Stato se questa non lo ha assistito nel merito. Per l’Agenzia delle Entrate, patrocinata dall’Avvocatura dello Stato, la notifica si esegue presso l’Avvocatura (art. 11 r.d. 1611/1933); a nostro avviso la cautela, oltre l’anno, è aggiungere la notifica alla sede dell’Agenzia. Per il contribuente privato la notifica va fatta nella residenza o nella sede (artt. 137 e seguenti c.p.c.) oppure al domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi.
Per il cliente: nel contenzioso tributario un ricorso fondato nel merito può chiudersi senza esame per un errore sul destinatario della notifica, con sentenza di appello definitiva e raddoppio del contributo unificato. Il rischio va valutato già in appello, insieme agli istituti deflattivi disponibili.
Dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, cui si aggiunge la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Prima di quella data vale il domicilio eletto, anche se la parte non si è costituita in appello.
No. Il termine assegnato ex art. 291 c.p.c. è perentorio: una rinnovazione nulla non dà diritto a un nuovo termine (art. 162 c.p.c.) e l’art. 153 c.p.c. ne vieta la proroga. Resta la rimessione in termini solo per causa non imputabile.
Il d.lgs. 175/2024 abroga il d.lgs. 546/1992 e si applica dal 1° gennaio 2027 (artt. 130 e 131). L’art. 17 è riprodotto nell’art. 62 del testo unico e l’art. 62 nell’art. 116 (il comma 2-bis diventa comma 3), con contenuto invariato: il principio della sentenza resta attuale.
Cass. civ., Sez. V, sent. 14 ottobre 2026, n. 26872 (udienza pubblica 16 settembre 2026, Pres. Napolitano, Rel. Angarano, ECLI:IT:CASS:2026:26872CIV), testo integrale
Cass. Sez. U. n. 14916/2016, Cass. Sez. U. n. 2197/2006, Cass. n. 8818/2022, Cass. n. 20255/2018, Cass. n. 11069/2022, come richiamate nella motivazione
Codice di procedura civile (r.d. 1443/1940), artt. 153, 162, 291, 327 e 330, testo vigente al 28/10/2026 (Normattiva)
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 17 e 62, testo vigente al 28/10/2026 (Normattiva)
D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, testo unico della giustizia tributaria, artt. 62, 116, 130 e 131, quest’ultimo nel testo vigente dal 31/12/2025 (applicazione dal 1° gennaio 2027) (Normattiva)
R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11; d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72 (Normattiva)
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Normattiva)
Tuttavia, la pronuncia riguarda la notifica a un ente difeso nel merito da un avvocato del libero foro; per l’Agenzia delle Entrate, patrocinata dall’Avvocatura dello Stato (art. 72 d.lgs. 300/1999), il destinatario della notifica oltre l’anno resta un punto da verificare caso per caso.
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