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Guide dello Studio · SRL e SRLS

Guida alla SRL e alla SRLS 2026

La società a responsabilità limitata (SRL) è oggi la forma giuridica più diffusa in Italia per chi vuole fare impresa in modo strutturato, proteggendo il proprio patrimonio personale e costruendo un veicolo credibile e duraturo. Accanto alla SRL ordinaria esiste la versione semplificata (SRLS), pensata per chi parte con risorse limitate. Questa guida spiega in modo autonomo e completo cos’è una SRL/SRLS, come funziona, come è tassata, quanto costa e quando conviene davvero. Non è la procedura passo-passo per costituirla (per quella rimandiamo alla guida dedicata): qui l’obiettivo è farti capire lo strumento prima di usarlo.

Dati aggiornati al 2026. Dove un valore 2026 non è ancora consolidato o dipende dalla Regione, lo segnaliamo. Le simulazioni numeriche sono indicative e semplificate: la pianificazione fiscale va calibrata sul caso concreto con il commercialista.

Cos’è una SRL e il principio di responsabilità limitata

La SRL è una società di capitali: un soggetto giuridico distinto dai soci, con un proprio patrimonio, una propria partita IVA e un proprio codice fiscale. Il capitale è diviso in quote attribuite ai soci in proporzione al conferimento.

Il cuore del suo appeal è la responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. In condizioni normali il socio rischia solo quanto ha conferito e non il patrimonio personale (casa, conti, risparmi). È la differenza sostanziale rispetto alla ditta individuale o alla società di persone, dove l’imprenditore risponde con tutti i suoi beni.

Attenzione però: la responsabilità limitata non è un guscio impenetrabile. Si attenua in diversi casi, tra cui:

  • garanzie e fideiussioni personali richieste da banche o fornitori (prassi comune per le SRL neocostituite);
  • debiti tributari e contributivi per cui l’amministratore può rispondere in caso di condotte specifiche;
  • mala gestio, atti che aggravano il dissesto o versamenti non effettuati;
  • reati e responsabilità dell’amministratore verso società, soci e terzi.

La protezione patrimoniale è reale e preziosa, ma va accompagnata da una gestione corretta e da una contabilità in ordine.

Adeguati assetti e segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Chi amministra una SRL ha un obbligo organizzativo autonomo: l’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. Non è un adempimento formale: è il parametro sul quale si misura la diligenza dell’amministratore in un eventuale giudizio di responsabilità.

A valle di quell’obbligo opera un meccanismo di allerta esterna. L’art. 25-novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) impone a quattro creditori pubblici qualificati di segnalare il superamento di determinate esposizioni debitorie all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale se collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

Creditore pubblico qualificato Presupposto della segnalazione
INPS Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro; per le imprese senza tali lavoratori, a 5.000 euro
INAIL Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore a 5.000 euro
Agenzia delle Entrate Debito IVA scaduto e non versato, risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito supera 20.000 euro
Agenzia delle entrate-Riscossione Crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni e superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società, SRL comprese

I termini di invio sono differenziati: l’Agenzia delle Entrate segnala contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del d.P.R. 633/1972 e comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche; INPS, INAIL e Agenzia delle entrate-Riscossione entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi.

La segnalazione contiene l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata di cui all’art. 17 CCII, se ne ricorrono i presupposti. Non è un atto impositivo e non irroga sanzioni, ma non è neutra: dal momento in cui arriva, l’inerzia dell’amministratore diventa difficilmente difendibile. Va protocollata, portata all’organo amministrativo con verbale, e conservata insieme alla valutazione compiuta e alle misure adottate: è la prova documentale che l’assetto ha funzionato.

SRL ordinaria e SRLS: le differenze

SRL ordinaria e SRLS sono la stessa tipologia societaria: cambiano le regole di costituzione e la flessibilità dello statuto, non il regime fiscale né il livello di responsabilità. La SRLS presenta tre tratti distintivi:

  • Capitale sociale da 1 a 9.999,99 euro, interamente versato in denaro alla costituzione.
  • Statuto standard non modificabile, conforme al modello ministeriale (D.M. 138/2012): non si possono personalizzare le clausole.
  • Soci solo persone fisiche: una società non può essere socia di una SRLS.

Il vantaggio economico della SRLS sta nella costituzione: per l’atto costitutivo il notaio non applica onorari e l’operazione è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. L’esenzione discende dall’art. 3, comma 3, del d.l. 1/2012, conv. L. 27/2012, e non dall’art. 2463-bis c.c., che non contiene alcuna esenzione. Si pagano comunque imposta di registro, tassa di concessione governativa, diritti camerali e le altre voci di avvio: l’imposta di registro non rientra fra le esenzioni. Anche la SRL ordinaria, dal 2013, può essere costituita con capitale inferiore a 10.000 euro (fino a 1 euro): in tal caso il capitale va versato integralmente e si accantona a riserva legale un quinto degli utili annui fino a 10.000 euro.

Caratteristica SRL ordinaria SRLS
Capitale sociale Da 1 euro (sotto 10.000 versamento integrale) senza limite massimo; con capitale pari o oltre 10.000 possibile versare il 25% Da 1 a 9.999,99 euro, sempre interamente versato
Statuto Personalizzabile (governance, quote, patti) Standard ministeriale, non modificabile
Soci Persone fisiche e giuridiche Solo persone fisiche
Onorario notarile sulla costituzione Dovuto (indicativamente 1.000-2.000 euro + IVA) Non dovuto per l’atto costitutivo
Costo indicativo di avvio Circa 2.000-3.000 euro Circa 300-600 euro
Tassazione IRES 24% + IRAP, dividendi 26% Identica alla SRL ordinaria

In sintesi: la SRLS conviene per iniziare risparmiando sull’atto, ma il risparmio è una tantum. Se prevedi soci investitori, patti su misura o una governance articolata, la SRL ordinaria è la scelta corretta fin da subito. Il passaggio da SRLS a ordinaria è sempre possibile, ma comporta un atto notarile aggiuntivo.

La tassazione della SRL

La SRL è tassata a livello di società sull’utile prodotto, con due imposte principali:

  • IRES 24% sul reddito imponibile (art. 77 del TUIR). La riduzione dell’aliquota al 20% introdotta dall’art. 1, commi 436 e seguenti, della L. 207/2024 riguardava il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, cioè il 2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, ed era subordinata a condizioni stringenti di accantonamento dell’utile, investimento e incremento occupazionale. La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) non l’ha prorogata — il suo testo non contiene alcun richiamo né a quei commi né all’art. 77 del TUIR — e ha puntato su una leva diversa, la maggiorazione degli ammortamenti sui nuovi investimenti: per il 2026 si applica l’aliquota piena del 24%.
  • IRAP sul valore della produzione netta. L’aliquota ordinaria dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 è il 3,90%. Un avvertimento per chi consulta il testo consolidato: nel corpo dell’articolo compare tuttora una misura del 3,50%, introdotta dal d.l. 66/2014 e abrogata dall’art. 1, comma 22, della L. 190/2014 con la medesima decorrenza; non è quindi mai entrata in applicazione. La stessa avvertenza vale per il comma 1-bis, che nel corpo espone 3,80%, 4,20% e 5,30% in luogo delle misure effettivamente vigenti del 4,20%, 4,65% e 5,90%.
  • Dal 2026 il 3,90% non vale però per tutti. L’art. 1, comma 74, della L. 199/2025 ha aumentato di due punti percentuali le aliquote dell’art. 16, comma 1-bis, lettere b) e c), del d.lgs. 446/1997, cioè banche e altri enti e società finanziari (dal 4,65% al 6,65%) e imprese di assicurazione (dal 5,90% al 7,90%), per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, restando esclusi i soggetti indicati nell’art. 6, commi 2, 3, 4 e 9, del medesimo decreto. Il comma 75 impone di rideterminare l’acconto: nella determinazione dell’acconto del primo periodo interessato si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando già le aliquote maggiorate.
  • L’art. 3 del d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 10 aprile 2026, n. 49, ha aggiunto una ulteriore maggiorazione di due punti delle aliquote dell’art. 16, commi 1 e 1-bis, per i soggetti che svolgono in via prevalente le attività economiche del comparto energetico individuate dai codici ATECO elencati nella tabella 1 allegata al decreto: per la generalità delle imprese dal 3,90% al 5,90%, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo. Anche qui il comma 2 impone di assumere, quale imposta del periodo precedente ai fini dell’acconto del primo periodo interessato, quella che si sarebbe determinata applicando già la maggiorazione.
  • Restano infine le variazioni regionali: l’art. 16, comma 3, del d.lgs. 446/1997 consente alle Regioni di variare l’aliquota fino a 0,92 punti percentuali, con una forbice che per la generalità delle imprese va dal 2,98% al 4,82%. In Emilia-Romagna, per il 2026, l’aliquota resta il 3,90% per la generalità delle imprese, maggiorata di 0,30 punti per chi esercita le attività individuate dai codici ATECO elencati nell’allegato A alla legge regionale 31 marzo 2025, n. 1. L’aliquota va verificata Regione per Regione, secondo la ripartizione territoriale del valore della produzione.

La base imponibile IRAP è diversa da quella IRES: in generale non sono deducibili interessi passivi e compensi degli amministratori, mentre il costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato gode di deduzioni. L’imposta effettiva non si calcola quindi applicando semplicemente le due aliquote allo stesso utile.

Esempio – tassazione societaria (utile 50.000 euro)

  • IRES 24% su 50.000 = 12.000 euro
  • IRAP 3,9% su 50.000 = 1.950 euro
  • Utile netto societario = 36.050 euro (carico societario circa 27,9%)

La tassazione dei soci e il compenso amministratore

L’utile netto resta nella società finché i soci non lo prelevano. Due strade principali, spesso combinate: distribuire dividendi e/o erogare un compenso all’amministratore.

Dividendi ai soci

La distribuzione ai soci persone fisiche (non in regime d’impresa) sconta una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, prelievo definitivo senza ulteriore tassazione IRPEF e senza contributi. Distribuendo i 36.050 euro dell’esempio:

  • Dividendo lordo = 36.050 euro
  • Ritenuta 26% = 9.373 euro
  • Netto al socio = 26.677 euro
  • Prelievo complessivo su 50.000 = circa 46,6%

Questa doppia imposizione (prima sulla società, poi sul socio) porta il carico effettivo intorno al 46-47% quando l’utile è tutto distribuito. Se invece resta in azienda per essere reinvestito, il carico si ferma alla sola tassazione societaria (circa 28%).

Compenso amministratore

Il compenso all’amministratore è un costo deducibile ai fini IRES (per cassa, se validamente deliberato) e quindi abbatte l’utile tassato. In capo all’amministratore è reddito assimilato a lavoro dipendente, tassato con IRPEF progressiva e soggetto a contribuzione; non è deducibile ai fini IRAP.

La scelta tra compenso e dividendo è un nodo di pianificazione rilevante: il compenso conviene per importi contenuti (deducibile, alimenta la pensione, ma sconta contributi e progressività), il dividendo è spesso più efficiente su importi elevati (aliquota fissa 26%, niente contributi, ma non deducibile). La combinazione ottimale va costruita caso per caso.

Previdenza: quale cassa INPS

  • Gestione Separata INPS: per l’amministratore che percepisce un compenso di gestione. Contributi sul compenso effettivo, senza minimale. Per il 2026 l’aliquota per chi non ha altra copertura è intorno al 35%, per due terzi a carico società e un terzo dell’amministratore, entro un massimale di circa 122.000 euro (da aggiornare con la circolare INPS annuale).
  • Gestione Commercianti (IVS): per il socio che lavora in modo abituale e prevalente nell’impresa commerciale. Comporta contributi su un reddito minimale (circa 18.000-19.000 euro) dovuti anche in assenza di utili, con aliquota intorno al 24%: è un costo fisso da mettere in conto.

Adempimenti e costi di gestione annui

La SRL adotta obbligatoriamente la contabilità ordinaria: è il suo vero costo di sistema. Adempimenti principali: contabilità ordinaria e scritture obbligatorie; redazione e deposito del bilancio; tenuta dei libri sociali; dichiarazioni fiscali (Redditi SC, IRAP) con saldo e acconti; adempimenti IVA; gestione previdenziale e, con dipendenti, adempimenti da datore di lavoro.

Voce Importo indicativo annuo
Commercialista – contabilità ordinaria e dichiarazioni 2.000 – 4.000 euro (oltre 5.000 per attività complesse)
Diritto annuale Camera di Commercio Per le società di capitali iscritte nella sezione ordinaria si calcola per scaglioni sul fatturato risultante dalla dichiarazione IRAP dell’esercizio precedente (D.M. 21 aprile 2011), con la riduzione del 50% dell’art. 28 del d.l. 90/2014: 100,00 euro fino a 100.000 euro di fatturato, poi aliquote decrescenti per scaglioni fino al tetto di 20.000 euro per la sede; per ciascuna unità locale il 20% del diritto dovuto per la sede, con tetto di 100,00 euro. Il D.M. MIMIT 17 marzo 2026 ha autorizzato per il triennio 2026-2028 un incremento del 20%, ma soltanto per le Camere elencate nell’allegato al decreto: dove opera, gli importi diventano 120,00 euro per il primo scaglione, 24.000 euro di tetto per la sede e 120,00 euro per unità locale. Va quindi verificato sul sito della Camera competente se la maggiorazione si applica. Versamento con F24 entro il termine del primo acconto delle imposte sui redditi
Tassa di concessione governativa libri sociali 309,87 euro se al 1° gennaio il capitale o fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro; 516,46 euro se lo supera (art. 23 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972). L’importo è fisso e prescinde dal numero dei libri e delle pagine. Versamento con F24, codice tributo 7085, entro il 16 marzo di ogni anno; nell’anno di inizio attività, prima della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA
Deposito bilancio (diritti + bollo) Circa 120 – 130 euro
PEC, firma digitale, servizi accessori Circa 50 – 150 euro

In pratica, prima ancora di generare utili, una SRL costa mediamente qualche migliaio di euro l’anno di sola gestione: un dato che pesa nella valutazione di convenienza.

Organo di controllo e revisione legale

L’atto costitutivo può sempre prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore, determinandone competenze e poteri (art. 2477, primo comma, c.c.). Al ricorrere di determinati presupposti, però, la nomina non è più una facoltà: è un obbligo di legge. È una voce di costo da mettere a preventivo prima che l’obbligo scatti, non dopo.

Ai sensi dell’art. 2477, secondo comma, c.c. la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 20 unità.

Le soglie sono quelle elevate nel giugno 2019 dalla legge di conversione del d.l. 32/2019 (L. 55/2019), che ha sostituito i limiti originari introdotti dal codice della crisi (2 milioni, 2 milioni, 10 dipendenti). Da non confondere con le soglie del bilancio in forma abbreviata dell’art. 2435-bis c.c. (5,5 milioni di attivo, 11 milioni di ricavi, 50 dipendenti dopo il d.lgs. 125/2024): sono parametri distinti, con finalità distinte.

L’obbligo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti (art. 2477, terzo comma, c.c.). Attenzione all’asimmetria: due esercizi per entrare, tre per uscire.

Il punto operativo è il termine. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti deve provvedere alla nomina entro trenta giorni. Se non provvede, alla nomina provvede il tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato oppure su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Non è un’ipotesi teorica: diverse Camere di commercio conducono ogni anno campagne sistematiche di verifica sui bilanci depositati e avviano il procedimento di segnalazione al tribunale competente nei confronti delle società inadempienti.

In pratica: al momento della predisposizione del bilancio va verificato il superamento dei parametri nei due esercizi precedenti; se l’obbligo sussiste, la nomina va deliberata nella stessa assemblea di approvazione o comunque entro trenta giorni, con deposito al registro delle imprese. Vanno conservati il prospetto di calcolo dei tre parametri per ciascun esercizio, il verbale di nomina, l’accettazione dell’incarico e la verifica dei requisiti di indipendenza del soggetto nominato.

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi: protezione del patrimonio personale; credibilità verso banche, fornitori; pianificazione fiscale e finanziaria (reinvestire gli utili a tassazione contenuta); facilità di ingresso soci e passaggi generazionali; continuità dell’impresa nel tempo.

Svantaggi: costi di gestione più alti; formalità e rigidità (verbali, libri sociali, scadenze); doppia imposizione sull’utile distribuito (circa 46-47%); costo previdenziale fisso per il socio-lavoratore; protezione non assoluta in presenza di garanzie personali o responsabilità dell’amministratore.

Quando conviene davvero la SRL

Non esiste una soglia magica, ma alcuni indicatori aiutano. La SRL tende a convenire quando ricorrono una o più condizioni:

  • Reddito d’impresa stabile e significativo: indicativamente, sopra i 60.000-70.000 euro di utile annuo i maggiori costi iniziano a essere compensati dai margini di pianificazione e dalla possibilità di reinvestire a tassazione ridotta.
  • Necessità di protezione patrimoniale: attività con rischi contrattuali, responsabilità verso terzi, magazzino o investimenti rilevanti.
  • Reinvestimento degli utili: se l’obiettivo è far crescere l’azienda lasciando dentro gli utili.
  • Più soci o ingresso di investitori: la struttura per quote è la più adatta.
  • Progetti scalabili e di lungo periodo.

Esempio – utile 100.000 euro interamente distribuito

  • IRES 24% = 24.000 euro; IRAP 3,9% = 3.900 euro; utile netto societario = 72.100 euro
  • Ritenuta 26% sul dividendo = 18.746 euro; netto al socio = 53.354 euro; prelievo complessivo circa 46,6%

Lo stesso utile, non distribuito e reinvestito, sconterebbe solo la tassazione societaria (circa 27.900 euro), lasciando oltre 72.000 euro per la crescita: è qui che la SRL esprime il potenziale di pianificazione che ditta individuale e forfettario non offrono.

In conclusione

La SRL è uno strumento potente ma non universale: offre protezione patrimoniale, credibilità e ampi margini di pianificazione, in cambio di costi e formalità maggiori. La SRLS ne è la porta d’ingresso a basso costo, ideale per partire, ma con i limiti dello statuto standard. La domanda giusta non è SRL sì o no in astratto, ma: qual è il mio livello di utile, quanto rischio patrimoniale corro, quanto voglio reinvestire e con chi voglio fare impresa. Lo Studio Ponchio è a disposizione per analizzare il caso specifico e individuare la forma e la strategia fiscale più convenienti.

Vedi anche: SRL: costituzione, capitale, compensi all’amministratore e utili

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