Salta al contenuto
Studio PonchioStudio PonchioSTP

Osservatorio › Contenzioso e riscossione › Rottamazione-quinquies: con ContiTu si scelgono le cartelle
Contenzioso e riscossione

Rottamazione-quinquies: con ContiTu si scelgono le cartelle

La nuova definizione agevolata dei carichi torna con una funzione utile: selezionare quali cartelle definire. Una scelta di convenienza, da impostare con metodo.

22 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 3 min

La definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (art. 1, commi 82-100, l. 30 dicembre 2025, n. 199) consente di estinguere il debito versando il capitale e il rimborso delle spese per procedure esecutive e di notifica, senza sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Riguarda i carichi da omesso versamento di imposte dichiarate, da controlli automatizzati e formali e da contributi INPS; restano esclusi i carichi derivanti da accertamento. È uno strumento di regolarizzazione, non un condono del tributo.

La funzione «ContiTu»

La scelta dei carichi da definire si compie nella dichiarazione di adesione (art. 1, comma 86, l. 199/2025), che può riguardare anche solo alcune delle cartelle definibili. ContiTu interviene in un momento successivo: ricevuta la Comunicazione delle somme dovute, consente di limitare il pagamento ad alcune soltanto delle cartelle o degli avvisi già inseriti nel piano, con rimodulazione dell’importo e dei moduli di pagamento sul numero di rate scelto in adesione. Per i carichi esclusi dalla rimodulazione la definizione non produce effetti e l’Agente della riscossione riprende le azioni di recupero. Il servizio permette quindi di concentrare le risorse sui carichi più onerosi in termini di sanzioni e interessi, calibrando l’impegno finanziario.

Che cosa valutare

La finestra ordinaria di adesione si è chiusa il 30 aprile 2026; il piano prevede l’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; dal 2027 il 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre; ultima rata il 31 maggio 2035), con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026 e rata minima di 100 euro. La definizione decade per mancato o insufficiente versamento di due rate anche non consecutive, oppure dell’unica o dell’ultima rata anche se tardivo oltre cinque giorni. Per i carichi affidati da regioni ed enti locali che hanno adottato il provvedimento (art. 10-quinquies d.l. 38/2026, conv. l. 88/2026) la dichiarazione di adesione si presenta tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, con pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o fino a 54 rate bimestrali dal 31 marzo 2027. Prima di aderire conviene verificare la sostenibilità del piano, gli effetti sulle dilazioni e sulle procedure in corso (sospensione, poi revoca delle dilazioni alla prima scadenza) e la convenienza cartella per cartella.

Fonti
  • Art. 1, commi 82-100, l. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026).
  • Art. 10-quinquies d.l. 27 marzo 2026, n. 38, conv. l. 22 maggio 2026, n. 88 (carichi degli enti territoriali).
  • Agenzia delle entrate-Riscossione, Rottamazione-quinquies: servizio ContiTu e Comunicazione delle somme dovute.
← Torna all’Osservatorio Fiscale

Osservatorio internazionale

Le fonti istituzionali e le rassegne internazionali che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano.

Calendario scadenze Installa l’app