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Accertamento e riscossione

Rateizzazione delle cartelle: 84 rate fino al 31 dicembre, 96 nel 2027

Per i carichi fino a 120.000 euro, il numero massimo di rate concesse su semplice richiesta dipende dall’anno di presentazione della domanda. Chi intende chiedere la dilazione in questi mesi deve scegliere tra la tutela immediata offerta dalla domanda e il piano più lungo ottenibile presentandola a gennaio, tenendo conto degli effetti su procedure esecutive e compensazioni.

17 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 7 min

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2026, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede su semplice richiesta fino a 84 rate mensili per le somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro; per le domande presentate nel 2027 e nel 2028 il massimo sale a 96 rate. Oltre la soglia, o per un numero di rate superiore, la difficoltà va documentata e il limite è di 120 rate. Chi intende chiedere la dilazione deve quindi stabilire se presentare la domanda subito o a gennaio.

La disciplina vigente

La materia è regolata dall’art. 19 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ne ha sostituito il comma 1 e vi ha inserito i commi da 1.1 a 1.3. Le nuove regole si applicano alle richieste presentate dal 1° gennaio 2025 (art. 13, comma 3, d.lgs. 110/2024).

Per le somme fino a 120.000 euro, il contribuente che dichiara una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ottiene fino a 84 rate per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, fino a 96 per quelle del 2027 e del 2028 e fino a 108 per quelle presentate dal 1° gennaio 2029 (art. 19, comma 1). La soglia si riferisce alle somme comprese in ciascuna richiesta.

Se la difficoltà è documentata, per le somme fino a 120.000 euro si ottengono da 85 a 120 rate (da 97 per le richieste del 2027 e del 2028, da 109 per quelle presentate dal 2029); oltre la soglia la documentazione è sempre necessaria e il limite resta di 120 rate (comma 1.1). Per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato la difficoltà si valuta in base all’ISEE e all’entità del debito, compreso quello già in rateazione; per gli altri soggetti, in base all’indice di liquidità e al rapporto tra debito e valore della produzione (comma 1.2). Le modalità di attuazione sono state fissate, come previsto dal comma 1.3, con d.m. 27 dicembre 2024 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024).

Il debitore può chiedere rate annualmente crescenti anziché costanti (comma 1-ter). Secondo le indicazioni dell’agente della riscossione, l’importo della rata non può essere inferiore a 50 euro.

Gli effetti della domanda

Dalla presentazione della richiesta fino all’eventuale rigetto o alla decadenza dal beneficio, i termini di prescrizione e di decadenza sono sospesi e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive (art. 19, comma 1-quater, d.P.R. 602/1973). Il pagamento della prima rata estingue le procedure esecutive già avviate, purché non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo né sia stata presentata istanza di assegnazione. Nel pignoramento presso terzi l’estinzione richiede che il terzo non abbia reso dichiarazione positiva e che non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati (comma 1-quater.2).

Non possono essere dilazionate le somme oggetto della verifica prevista dall’art. 48-bis d.P.R. 602/1973 per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, se effettuata prima dell’accoglimento della richiesta (comma 1-quater.1). Le somme comprese in un piano di rateazione non decaduto, inoltre, non concorrono alla soglia di 50.000 euro di iscrizioni a ruolo e carichi affidati per imposte erariali e relativi accessori, scaduti e non sospesi, oltre la quale è esclusa la compensazione in F24 dei crediti fiscali (art. 37, comma 49-quinquies, d.l. 4 luglio 2006, n. 223). Restano comunque compensabili i crediti per contributi e premi. Rileva il piano, non la domanda: i carichi escono dal computo con l’accoglimento. Sui limiti alla compensazione si rinvia al commento sulle compensazioni in F24 con debiti a ruolo.

Decadenza e nuove richieste

Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza automatica dal beneficio, l’immediata riscuotibilità del residuo e l’impossibilità di dilazionare nuovamente lo stesso carico (art. 19, comma 3, d.P.R. 602/1973). La decadenza non impedisce la dilazione di carichi diversi (comma 3-ter). In caso di sospensione della riscossione, le rate relative alle somme sospese possono non essere pagate; al termine della sospensione il debitore può chiedere di dilazionare il residuo, comprensivo degli interessi previsti dalla legge per il periodo, nello stesso numero di rate o in un numero diverso, entro i limiti massimi dei commi 1 e 1.1 (comma 3-bis).

Presentare ora o a gennaio

Il numero massimo di rate dipende dall’anno di presentazione. Per una srl con carichi di 96.000 euro, la quota capitale mensile è di 1.142,86 euro con 84 rate e di 1.000 euro con 96, interessi esclusi; il piano più lungo comporta però interessi di dilazione complessivamente più elevati. La scelta, inoltre, si compie una sola volta: secondo l’impostazione dell’agente della riscossione, un carico già compreso in un piano accolto a 84 rate non può essere oggetto di una nuova richiesta a 96 rate nel 2027. Per allungare il piano resta la proroga, concessa una sola volta in caso di comprovato peggioramento della situazione (art. 19, comma 1-bis, d.P.R. 602/1973).

Attendere gennaio significa però restare per settimane senza la protezione del comma 1-quater, esposti a fermi, ipoteche e pignoramenti. Se i carichi erariali scaduti superano 50.000 euro, la compensazione in F24 dei crediti fiscali resta nel frattempo preclusa. Se infine una pubblica amministrazione avvia la verifica dell’art. 48-bis su un pagamento dovuto al contribuente, le somme verificate non sono più dilazionabili. In presenza di un pignoramento già notificato, o di crediti IVA da compensare a breve, riteniamo opportuno presentare subito la domanda; negli altri casi il rinvio riduce del 12,5 per cento la quota capitale di ciascuna rata.

Nelle imprese in crisi la dilazione va coordinata con la composizione negoziata; prima di chiedere la rateizzazione, inoltre, occorre verificare la regolarità della notifica delle cartelle.

La vigenza dal 2027

L’art. 19 resta in vigore fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 il d.P.R. 602/1973 è abrogato (art. 241, comma 1, lett. c, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33) e si applica il testo unico versamenti e riscossione, la cui decorrenza, fissata dall’art. 243, comma 1, è stata differita dall’art. 4, comma 4, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26. La dilazione è disciplinata dall’art. 105 del testo unico, che riprende l’art. 19 con le stesse soglie, gli stessi effetti della domanda (art. 105, comma 7) e la decadenza dopo otto rate non pagate (comma 10); il rinvio all’art. 48-bis è sostituito dal rinvio all’art. 144 (comma 8). Per la preclusione alla compensazione il riferimento diventa l’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2025, con la stessa soglia di 50.000 euro e la stessa esclusione delle somme comprese in piani non decaduti.

In pratica

  • Il contribuente, o l’intermediario delegato, ricostruisce dall’estratto di ruolo i carichi scaduti, distinguendo quelli sospesi.
  • Entro il 31 dicembre 2026 decide se chiedere le 84 rate o attendere il 2027, valutando le procedure in corso e le compensazioni programmate.
  • Per importi fino a 120.000 euro per richiesta utilizza il servizio «Rateizza adesso» dell’area riservata o il modello RS trasmesso via PEC; oltre la soglia, o per più di 84 rate (96 nel 2027 e nel 2028), presenta l’istanza documentata con gli allegati previsti dal d.m. 27 dicembre 2024.
  • Conserva la ricevuta della domanda, il provvedimento di accoglimento e le quietanze, e tiene uno scadenzario delle rate: all’ottava rata non pagata il piano decade senza preavviso.

Domande frequenti

Posso presentare più richieste per stare sotto i 120.000 euro?

La soglia si riferisce a ciascuna richiesta, e la norma ammette più piani per carichi diversi. Il frazionamento effettuato al solo fine di evitare la documentazione non è disciplinato e va valutato con prudenza.

Se presento la domanda a dicembre e viene accolta a gennaio, ottengo 96 rate?

No. L’art. 19, comma 1, d.P.R. 602/1973 collega il numero massimo di rate all’anno di presentazione della richiesta: per le domande presentate nel 2026 il limite resta di 84 rate.

Fonti

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 19 (vigente fino al 31 dicembre 2026).

D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 13 (G.U. n. 184 del 7 agosto 2024).

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2024 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024).

D.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 49-quinquies.

D.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (G.U. n. 181 del 6 agosto 2026, S.O. n. 28), per il testo dell’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2025 nel testo in vigore dal 7 agosto 2026, applicabile dal 1° gennaio 2027.

D.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, artt. 5, comma 7, 105, 144, 241 e 243; d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, art. 4, comma 4, convertito dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26.

Agenzia delle entrate-Riscossione, pagine «La rateizzazione dal 1° gennaio 2025», «Istanze a semplice richiesta» e «Istanze documentate».

Quanto qui esposto riflette la normativa e le indicazioni dell’agente della riscossione alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la composizione dei carichi, le procedure in corso e la situazione finanziaria vanno verificate sui documenti prima di scegliere tempi e forma della domanda.

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