Con la sentenza n. 26868 del 14 ottobre 2026 la Cassazione afferma che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, contestata dal contribuente, deve essere prodotta entro il termine dell’art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992: se depositata all’udienza d’appello, è tardiva e l’avviso è nullo. Il principio vale per i giudizi il cui primo grado è iniziato entro il 4 gennaio 2024. In quelli iniziati dal 5 gennaio 2024 la delega prodotta in appello è un documento nuovo, ammesso solo se indispensabile o se non è stato possibile produrla prima per causa non imputabile.
Se il contribuente contesta che l’avviso di accertamento sia stato firmato da un funzionario validamente delegato, l’Agenzia delle entrate deve provare la delega in giudizio. Nei processi il cui primo grado è iniziato entro il 4 gennaio 2024 può farlo anche in appello, ma solo entro il termine per il deposito dei documenti, cioè fino a venti giorni liberi prima dell’udienza. La delega depositata all’udienza di discussione è tardiva e l’avviso è nullo ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973. Nei giudizi iniziati successivamente, la delega prodotta in appello è ammessa solo alle condizioni dell’art. 58, comma 1, d.lgs. 546/1992 nel testo vigente.
Cass. civ., Sez. V, sent. n. 26868, depositata il 14 ottobre 2026 (udienza pubblica del 16 settembre 2026), Pres. Napolitano, Rel. Sali, ECLI:IT:CASS:2026:26868CIV, R.G. n. 1599/2016.
La causa riguardava due avvisi di accertamento sintetico ai fini IRPEF per il 2007 e il 2008. Il contribuente aveva eccepito nel ricorso introduttivo la mancanza della sottoscrizione del capo dell’ufficio e della delega; l’Agenzia aveva depositato la delega solo all’udienza di discussione in secondo grado e il giudice d’appello di Bolzano l’aveva ammessa.
La Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito (art. 384, comma 2, c.p.c.), ha accolto i ricorsi originari, ponendo a carico dell’Agenzia le spese dei tre gradi. Nel testo applicabile ratione temporis, l’art. 58 d.lgs. 546/1992 consentiva il deposito di documenti nuovi in appello con il solo limite dell’art. 32, comma 1. L’orientamento è consolidato e la pronuncia non introduce novità. Sono rimasti assorbiti gli altri dodici motivi del contribuente, tra i quali quelli sul contraddittorio, sul redditometro e sulle sanzioni, e i quattro motivi del ricorso incidentale.
Il d.lgs. 220/2023, in vigore dal 4 gennaio 2024, ha riscritto l’art. 58: i nuovi documenti sono ammessi in appello solo se il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione o se la parte dimostra di non averli potuti produrre in primo grado per causa a essa non imputabile. La Corte costituzionale (sent. n. 36 del 2025) ha eliminato dal comma 3 il divieto di depositare in appello deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti per la sottoscrizione, e ha limitato la nuova disciplina agli appelli il cui primo grado sia stato instaurato dopo l’entrata in vigore del decreto. Resta fermo il divieto di depositare le notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità.
Rileva quindi la data di notifica del ricorso di primo grado. Se il ricorso è stato notificato entro il 4 gennaio 2024 vale il principio affermato dalla sentenza; se è stato notificato dal 5 gennaio 2024, la delega è un documento nuovo soggetto all’art. 58, comma 1. Non rileva invece il 1° settembre 2024, data fissata dall’art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023 per altre novità. A nostro avviso, se il vizio è stato eccepito nel ricorso, l’Agenzia difficilmente potrà invocare una causa non imputabile; resta aperta la via dell’indispensabilità, criterio la cui applicazione non è ancora consolidata e al quale potrebbe essere ricondotta una delega decisiva per la validità dell’atto. In ogni caso va rispettato il termine dei venti giorni liberi.
Dal 1° gennaio 2027 l’art. 42 d.P.R. 600/1973 confluisce nell’art. 262 del testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 141/2026): il comma 1 resta invariato, mentre il comma 3 qualifica come annullabile, e non più nullo, l’accertamento privo di sottoscrizione. Si tratta di un adeguamento testuale all’art. 7-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000), che dal 18 gennaio 2024 riconduce all’annullabilità i vizi di validità degli atti e riserva la nullità ai casi previsti dall’art. 7-ter. Dal 1° gennaio 2027 gli artt. 32 e 58 d.lgs. 546/1992 confluiscono negli artt. 80 e 112 del testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024), la cui applicazione è stata differita al 1° gennaio 2027 dal d.l. 200/2025. Per gli appelli soggetti al vecchio regime ancora pendenti nel 2027 riteniamo che continui ad applicarsi la regola affermata dalla sentenza: l’art. 130 del testo unico non include l’art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023 fra le norme abrogate e il testo unico non detta norme transitorie sui giudizi in corso.
La solidità dell’eccezione va valutata prima di considerare gli istituti deflattivi del contenzioso: l’adesione, praticabile solo prima del ricorso, o, a giudizio pendente, la conciliazione. Se l’ufficio emette un nuovo atto, rilevano i vizi propri dell’atto successivo.
No. La delega rileva solo quando l’avviso è sottoscritto da un altro funzionario, che deve appartenere alla carriera direttiva.
No. Per i ricorsi soggetti all’art. 7-bis l. 212/2000, in vigore dal 18 gennaio 2024 (data diversa dal 5 gennaio 2024, che segna il confine per le prove in appello), lo esclude espressamente il comma 2. Per i giudizi precedenti si giunge allo stesso risultato in ragione della natura impugnatoria del processo tributario, nel quale il giudice esamina i vizi dedotti con il ricorso. L’onere di provare la delega sorge per l’Agenzia solo a seguito della contestazione.
No. Le censure sulle ragioni e sulla durata della delega e sul nominativo del delegato non sono state esaminate, perché la decisione si è fermata alla tardività del deposito.
Corte di cassazione, Sez. V civ., sentenza 14 ottobre 2026, n. 26868 (ud. 16 settembre 2026), ECLI:IT:CASS:2026:26868CIV, R.G. n. 1599/2016.
Art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, testo vigente al 17 ottobre 2026, abrogato dal 1° gennaio 2027 e trasfuso nell’art. 262 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento approvato con d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (artt. 367 e 368); il comma 3 dell’art. 262 qualifica l’atto come annullabile.
Artt. 32, 58 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, testo vigente al 17 ottobre 2026, abrogati dal 1° gennaio 2027; gli artt. 32 e 58 sono trasfusi negli artt. 80 e 112 del testo unico della giustizia tributaria approvato con d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (art. 130, comma 1, lett. d), e art. 131, comma 1, come modificato dall’art. 4, comma 3, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26).
Art. 1, comma 1, lett. bb), e art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220.
Corte costituzionale, sentenza 27 marzo 2025, n. 36 (G.U., 1ª serie speciale, 2 aprile 2025, n. 14).
Artt. 7-bis, 7-ter e 9-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente).
Artt. 325, 327, 360, comma 1, n. 3, e 384, comma 2, c.p.c.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la giurisprudenza alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la data di notifica del ricorso di primo grado, il contenuto dell’eccezione proposta e le date effettive di deposito vanno verificati in concreto.
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