Chi nel 2026 incassa più di 85.000 euro resta nel regime fino al 31 dicembre e ne esce dal 2027; chi supera 100.000 euro ne esce subito, con IVA dall’operazione che fa superare il limite e reddito ordinario per l’intero anno. Conta l’incasso, non la fattura.
Il contribuente in regime forfettario che nel 2026 incassa più di 85.000 euro, ma non oltre 100.000, applica il regime fino al 31 dicembre e ne esce dal 1° gennaio 2027. Oltre 100.000 euro il regime cessa nell’anno stesso: l’IVA è dovuta dall’operazione che determina il superamento e il reddito dell’intero 2026 è ordinario. In entrambi i casi conta la data dell’incasso, non quella della fattura.
Le soglie sono fissate dall’art. 1, commi 54, lett. a), e 71, l. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificati dall’art. 1, comma 54, l. 29 dicembre 2022, n. 197, dal 1° gennaio 2023. Il comma 54 richiede, nell’anno precedente, ricavi o compensi ragguagliati ad anno non superiori a 85.000 euro; il comma 71 fa cessare il regime dall’anno successivo se viene meno un requisito o sopravviene una causa ostativa del comma 57, e dall’anno stesso se i ricavi o compensi percepiti superano 100.000 euro.
Secondo la circ. 5 dicembre 2023, n. 32/E, conta l’incasso, anche per IVA e ritenute, e i 100.000 euro non si ragguagliano ad anno. Per chi applica già il regime vale il criterio di cassa, sia per i professionisti sia per le imprese (comma 64), anche per le fatture di anni precedenti; la competenza rileva solo per chi entra dalla contabilità ordinaria. Con più codici ATECO, ricavi e compensi si sommano (comma 55, lett. b).
Dal 1° gennaio 2027 i commi da 54 a 89 sono abrogati e il regime prosegue negli artt. da 232 a 243 del testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 376 e 377); il d.P.R. 633/1972 lascia il posto al testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10).
Dal 2027 scattano la rivalsa dell’IVA, la tenuta dei registri, le liquidazioni e la determinazione ordinaria del reddito. La rettifica della detrazione è un punto aperto. L’art. 234, comma 4, d.lgs. 117/2026 la colloca nella dichiarazione relativa al 2027, rinviando all’art. 59 del testo unico IVA. Il criterio della circ. 32/E (beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati, cespiti in funzione da meno di quattro anni) stava però nell’art. 19-bis2, comma 3, d.P.R. 633/1972. Quel comma è abrogato dall’art. 9, d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, con effetto dal 1° gennaio 2027 (art. 4, comma 12-octies, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, conv. l. 27 febbraio 2026, n. 26), salve le rettifiche in corso a quella data; l’art. 59 del testo unico IVA non lo riproduce. Non è chiarito se la clausola che salva le rettifiche in corso copra chi passa al regime ordinario proprio dal 1° gennaio 2027: a nostro avviso l’inventario al 31 dicembre 2026 va redatto comunque.
Per artigiani e commercianti con la riduzione contributiva del 35 per cento (comma 77), l’agevolazione cessa dall’anno successivo e non può più essere riottenuta (comma 82; dal 2027 art. 241, comma 7, d.lgs. 117/2026); la perdita dei requisiti va comunicata all’INPS. A nostro avviso, con il metodo storico gli acconti IRPEF 2027 si commisurano all’IRPEF 2026, che non comprende il reddito forfettario: saldo 2027 e primo acconto 2028 vanno pianificati insieme.
Se la fattura relativa all’incasso che fa superare il limite era già stata emessa senza IVA, va integrata con una nota di variazione in aumento (art. 26, comma 1, d.P.R. 633/1972) tramite SdI; sono soggette a IVA anche le operazioni effettuate e non ancora fatturate. Le fatture emesse prima di quell’incasso restano senza IVA anche se incassate dopo; ai fini delle imposte dirette, invece, concorrono al reddito ordinario e, se incassate dopo il superamento, subiscono la ritenuta (circ. 32/E, par. 3.1.1, 3.2 e 3.3).
Dallo stesso momento si istituiscono registri IVA e scritture contabili, annotando le operazioni dall’inizio dell’anno entro il termine della dichiarazione. La rettifica della detrazione va nella dichiarazione IVA relativa al 2026, da presentare nel 2027, per la quale il comma 3 dell’art. 19-bis2 vale ancora. Per i cespiti la quota dell’anno si rapporta ai mesi che restano dopo la fuoriuscita, con i quinti residui degli anni successivi; per i servizi non ancora fruiti si contano i mesi residui (circ. 32/E, par. 3.1.2).
Il reddito dell’intero 2026 è ordinario, con i costi al netto dell’IVA rettificabile; il professionista diventa sostituto d’imposta dal primo pagamento successivo. Gli acconti versati con il metodo storico restano validi; il saldo è ordinario. Il comma 82 non regola l’uscita in corso d’anno: a nostro avviso, per artigiani e commercianti, la contribuzione 2026 va verificata con l’INPS.
La fattura emessa a dicembre 2026 e incassata a gennaio 2027 non concorre alle soglie del 2026. Se dal 2027 il contribuente è ordinario, il compenso concorre al reddito 2027 (art. 238, comma 2, d.lgs. 117/2026) e resta senza IVA, perché l’operazione si considera effettuata con l’emissione della fattura. Se resta nel regime, l’incasso entra nei 100.000 euro del 2027. Chi ha aperto la partita IVA nel 2026 ragguaglia ad anno gli incassi ai fini degli 85.000 euro, non dei 100.000.
Per il 2026 il limite dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025 è di 35.000 euro (art. 1, comma 12, l. 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dall’art. 1, comma 27, l. 30 dicembre 2025, n. 199), in luogo dei 30.000 del comma 57, lett. d-ter). La verifica è irrilevante se il rapporto è cessato, ma secondo la circ. 4 aprile 2016, n. 10/E (par. 2.3) non lo è se nello stesso anno si è percepita una pensione o si è intrapreso un nuovo rapporto ancora in essere al 31 dicembre. Per il 2027, finita la deroga, i redditi del 2026 si confrontano con 30.000 euro (art. 233, comma 1, lett. f), d.lgs. 117/2026), salvo proroga.
Un professionista ha incassato 82.000 euro al 30 novembre 2026. A dicembre emette e incassa la fattura A di 6.000 euro: con 88.000 euro resta nel regime per il 2026 ed esce dal 2027. Il 20 dicembre emette la fattura B di 15.000 euro.
Se B è incassata il 12 gennaio 2027, gli incassi 2026 restano 88.000 euro e i 15.000 euro concorrono al reddito ordinario 2027, senza IVA; a nostro avviso il committente sostituto d’imposta deve operare la ritenuta del 20 per cento (dal 2027 art. 38, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33), non essendo più reddito forfettario, e va avvisato.
Se B è incassata il 28 dicembre 2026, gli incassi salgono a 103.000 euro e il regime cessa da quella data. Serve una nota di variazione per l’IVA di 3.300 euro (22 per cento di 15.000 euro) e il reddito dell’intero 2026 è determinato con le regole del lavoro autonomo. Se il committente è sostituto d’imposta, il pagamento di B andava assoggettato alla ritenuta del 20 per cento dell’art. 25, d.P.R. 600/1973, pari a 3.000 euro, anche se la fattura era stata emessa nel regime (circ. 32/E, par. 3.3); se il pagamento è già avvenuto per intero, in assenza di prassi la regolarizzazione va concordata con il committente.
No. Se gli incassi del 2026 non superano 100.000 euro, il regime si applica fino al 31 dicembre 2026; l’IVA si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027.
No. Ai fini delle soglie conta l’incasso. Il compenso rileva nel 2027: concorre al reddito di quell’anno, forfettario od ordinario secondo il regime applicabile, e, se si resta nel regime, al calcolo dei limiti.
Si integra con nota di variazione in aumento la fattura il cui incasso ha determinato il superamento; le operazioni effettuate da quel momento e non ancora fatturate si fatturano con IVA. Le fatture emesse prima restano senza IVA anche se pagate dopo; se il committente è sostituto d’imposta, però, sul pagamento successivo al superamento si applica la ritenuta d’acconto.
Art. 1, commi 54, 55, 57, 61, 64, 67, 71, 72, 77 e 82, l. 23 dicembre 2014, n. 190 (abrogati dal 1° gennaio 2027).
Art. 1, comma 54, l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Art. 1, comma 12, l. 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dall’art. 1, comma 27, l. 30 dicembre 2025, n. 199.
Artt. 232, 233, 234, 238, 241, 376 e 377, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (testo unico delle imposte sui redditi), applicabile dal 1° gennaio 2027.
Artt. 6, 16, 19-bis2, 23, 24, 25 e 26, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (abrogati dal 1° gennaio 2027); artt. 59, 170 e 171, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (testo unico IVA).
Art. 9, d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186; art. 4, comma 12-octies, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, conv. l. 27 febbraio 2026, n. 26.
Art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (abrogato dal 1° gennaio 2027; ora art. 38, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33); art. 21, comma 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
Agenzia delle entrate, circ. 4 aprile 2016, n. 10/E, circ. 10 aprile 2019, n. 9/E, e circ. 5 dicembre 2023, n. 32/E; scheda «Regime forfetario».
INPS, circ. 19 febbraio 2016, n. 35.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: incassi, attività esercitate e posizione contributiva vanno verificati in concreto.
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Contenuto formativo: per il caso concreto serve la verifica del professionista.
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