Cass. civ., Sez. V, sent. 23 ottobre 2026, n. 27642: il ritiro del plico all’ufficio postale presuppone il ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito e prova il buon esito della notifica. I sessanta giorni per impugnare l’avviso di accertamento si contano dal decimo giorno successivo alla spedizione della CAD, non dalla data del ritiro.
Quando l’avviso di accertamento notificato a mezzo posta resta in giacenza e il destinatario lo ritira dopo i dieci giorni, il termine per il ricorso non si sposta alla data del ritiro: la notificazione si considera eseguita trascorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 27642 del 23 ottobre 2026. La Corte aggiunge che il ritiro del plico sana le irregolarità nella compilazione dell’avviso di ricevimento della CAD, perché dimostra che la comunicazione è arrivata al destinatario.
Una contribuente riceveva, per l’anno d’imposta 2008, un avviso di accertamento che le imputava il maggior reddito di una società di fatto. Al momento del recapito era assente; il piego veniva depositato all’ufficio postale e la CAD spedita il 29 aprile 2013. La contribuente ritirava l’atto il 24 maggio 2013 e consegnava il ricorso per la spedizione il 13 luglio 2013. Entrambi i gradi di merito lo dichiaravano tardivo. In Cassazione la difesa sosteneva che la notifica si perfezionasse solo con la ricezione della CAD, non con la sua spedizione, e che la CAD indicasse come richiedente un «Ufficio del Lavoro» anziché l’Agenzia delle entrate. L’ordinanza interlocutoria n. 24164/2025 aveva poi rilevato che sull’avviso di ricevimento della CAD mancava la spunta che attesta l’immissione in cassetta o l’affissione alla porta.
La Corte rigetta il ricorso ed enuncia il principio: in tema di notificazione al destinatario temporaneamente irreperibile, il ritiro del plico depositato presso l’ufficio postale, in difetto di altra prova, presuppone il ricevimento della CAD, sicché la piena conoscenza legale si ha decorsi dieci giorni dalla spedizione di tale comunicazione, che si deve intendere ricevuta.
La motivazione muove da un dato di fatto. Il destinatario non potrebbe ritirare il plico senza conoscere gli estremi della raccomandata, che ricava soltanto dall’avviso lasciato in cassetta o dalla CAD. Il ritiro è quindi prova indiretta che la comunicazione è giunta a destinazione. La carenza formale sull’avviso di ricevimento resta così una mera irregolarità, sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Sanato il vizio, torna ad applicarsi per intero l’art. 8, comma 4, l. 890/1982, secondo cui la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, mentre il plico resta ritirabile per sei mesi. Il ritiro anticipa la notifica solo se avviene prima dei dieci giorni (art. 8, comma 5, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2019; nel 2013 la stessa regola stava nel comma 4).
La Corte precisa che non si tratta di far valere la conoscenza di fatto in luogo di quella legale, ma di riconoscere che il procedimento notificatorio è andato a buon fine. Prende inoltre posizione sul contrasto interno e definisce isolata Cass. n. 5178/2025, secondo cui la conoscenza occasionale dell’atto non surroga una notifica inesistente. Richiama invece l’orientamento consolidato, ribadito da Cass. n. 17183/2026, per cui la piena conoscenza effettiva dell’atto può supplire all’inesistenza della notificazione, che è condizione di efficacia e non requisito di esistenza dell’atto impositivo.
Sul secondo profilo, l’errata indicazione dell’ufficio richiedente non è essenziale se la provenienza è desumibile dagli altri dati, in questo caso il riferimento all’Agenzia delle entrate e il numero identificativo dell’atto. Resta ferma la ripartizione dell’onere della prova: se l’Ufficio eccepisce la tardività, il contribuente deve produrre l’atto con la prova della data di notifica; se la notifica è nulla, spetta all’Amministrazione provare quando il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza.
Il caso mostra quanto pesa la scelta della data di partenza. Contando sessanta giorni dal 24 maggio 2013, data del ritiro, il termine dell’art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992 (dal 1° gennaio 2027 art. 67, comma 1, d.lgs. 175/2024) sarebbe scaduto il 23 luglio 2013 e il ricorso consegnato il 13 luglio sarebbe stato tempestivo. Contandoli dal decimo giorno successivo alla spedizione della CAD, il termine scadeva lunedì 8 luglio 2013: il ricorso del 13 luglio era quindi tardivo. Nel periodo non cadeva la sospensione feriale dei termini, che oggi va dal 1° al 31 agosto (art. 1 l. 742/1969). Dalla stessa data dipende l’istanza di accertamento con adesione. Va proposta entro il termine per il ricorso o, se l’avviso è stato preceduto dallo schema d’atto, entro quindici giorni dalla notifica. La presentazione sospende il termine di ricorso per novanta giorni, ridotti a trenta nel secondo caso (art. 6, commi 2, 2-bis e 3, d.lgs. 218/1997; dal 1° gennaio 2027 art. 351, commi 2, 3 e 6, d.lgs. 141/2026).
A nostro avviso la pronuncia chiude uno spazio difensivo che nella pratica veniva ancora tentato. Contestare la compilazione dell’avviso di ricevimento della CAD quando l’atto è stato poi ritirato non porta lontano, salvo che il contribuente alleghi e provi circostanze concrete di segno contrario. Diverso è il caso del plico mai ritirato: lì la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, come la stessa sentenza ricorda richiamando le Sezioni Unite n. 10012/2021.
Dal decimo giorno successivo alla spedizione della CAD. Il ritiro sposta la data di notifica solo se avviene entro quei dieci giorni (art. 8, comma 5, l. 890/1982).
Se il plico è stato ritirato, secondo Cass. n. 27642/2026 il vizio è sanato per raggiungimento dello scopo, salvo prova contraria a carico del contribuente.
No, se la provenienza dell’atto è comunque desumibile dagli altri elementi riportati, come il riferimento all’Agenzia delle entrate e il numero identificativo dell’atto.
Cass. civ., Sez. V, sent. 23 ottobre 2026, n. 27642, Pres. Giudicepietro, Rel. Fracanzani, ECLI:IT:CASS:2026:27642CIV (Italgiure SentenzeWeb)
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 4 e 5 (Normattiva, testo vigente)
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1 (Normattiva, testo vigente fino al 31 dicembre 2026); dal 1° gennaio 2027 d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, art. 67
Codice di procedura civile, art. 156, comma 3 (Normattiva, testo vigente)
D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, commi 2, 2-bis, 2-quater e 3 (Normattiva, testo vigente fino al 31 dicembre 2026); dal 1° gennaio 2027 d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 351
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Normattiva, testo vigente)
Tuttavia, la regola vale solo quando il plico è stato effettivamente ritirato: non soccorre l’Amministrazione se l’atto non è mai stato ritirato e manca la prova del ricevimento della CAD.
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