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Imposte dirette e dichiarazioni

Pesca professionale nel Delta del Po: contabilità e fisco del peschereccio

Reddito d’impresa, IVA ordinaria e non imponibilità dell’art. 8-bis per l’impresa di pesca con base a Goro, Gorino e Porto Garibaldi. I limiti del forfettario, la scelta fra contabilità semplificata e ordinaria, lo scafo come bene registrato e la plusvalenza in caso di vendita.

6 novembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 7 min

L’impresa di pesca marittima che opera dai porti del Delta del Po produce reddito d’impresa e, ai fini IVA, applica il regime ordinario: il regime speciale dell’art. 34 d.P.R. 633/1972 non comprende la cattura in mare. Il peschereccio adibito alla pesca costiera rientra invece nella non imponibilità dell’art. 8-bis per acquisto, cessione, manutenzione e rifornimento, con la sola esclusione delle provviste di bordo.

Quale reddito produce la pesca in mare

L’art. 4, commi 1 e 4, del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 qualifica imprenditore ittico il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente la pesca e gli estende, salvo norme di settore più favorevoli, la disciplina dell’imprenditore agricolo. L’art. 32 TUIR, però, elenca le attività produttive di reddito agrario e la cattura in mare non vi compare. A nostro avviso, quindi, il peschereccio genera reddito d’impresa ai sensi dell’art. 55 TUIR, come attività diretta alla produzione di beni (art. 2195 c.c.). L’acquacoltura resta fuori da questa analisi.

Forfettario: dove regge e dove no

Il forfettario è riservato alle persone fisiche: la ditta individuale vi accede se nell’anno precedente i ricavi non hanno superato 85.000 euro e le spese per dipendenti e collaboratori 20.000 euro lordi (art. 1, comma 54, L. 190/2014). Con un equipaggio a bordo il limite più esposto è, a nostro avviso, il secondo. Il regime cessa dall’anno successivo se viene meno un requisito, ma già nell’anno se i ricavi superano 100.000 euro, con IVA dall’operazione che determina il superamento (comma 71). È escluso chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari, o controlla una srl con attività riconducibile alla propria (comma 57, lett. d).

Il nodo economico è un altro: il reddito si ottiene applicando ai ricavi il coefficiente dell’allegato 4 per il codice ATECO, con imposta sostitutiva del 15 per cento (comma 64). Gasolio, ammortamento e manutenzioni non contano. Con costi elevati, la decisione su forfettario o ordinario va presa sui numeri reali, anno per anno.

Semplificata o ordinaria

Ditta individuale e società di persone tengono la contabilità semplificata se i ricavi dell’anno precedente non hanno superato 800.000 euro, soglia prevista per le imprese che non prestano servizi (art. 18 d.P.R. 600/1973); la società di capitali è sempre in ordinaria. In semplificata il reddito segue il criterio di cassa dell’art. 66 TUIR e non sono ammessi accantonamenti diversi da quelli di quiescenza e previdenza.

La differenza pesa sullo scafo: solo in ordinaria si deduce l’accantonamento per i lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, nel limite del 5 per cento del costo di ciascuna nave iscritto nel registro dei beni ammortizzabili, con conguaglio a fine ciclo (art. 107, comma 1, TUIR). A nostro avviso è un argomento concreto a favore dell’ordinaria.

Costi tipici: gasolio, scafo, attrezzi

Il gasolio è costo inerente e deducibile. Ai fini IVA le forniture per il rifornimento delle navi adibite alla pesca costiera sono non imponibili (art. 8-bis, comma 1, lett. d), d.P.R. 633/1972). La norma esclude le sole provviste di bordo, che la risoluzione n. 10/E del 1° febbraio 2012 ha circoscritto al vettovagliamento, in coerenza con l’art. 148, lett. a), della direttiva 2006/112/CE. Lo stesso regime copre apparati motori, ricambi, dotazioni di bordo e, per la lett. e), manutenzione e riparazione.

Scafo, motore e attrezzature si ammortizzano dall’entrata in funzione con i coefficienti ministeriali, ridotti alla metà nel primo esercizio (art. 102, commi 1 e 2, TUIR); i beni di costo unitario fino a 516,46 euro si deducono per intero nell’anno (comma 5). Le manutenzioni non capitalizzate sono deducibili, in semplificata come in ordinaria, nel limite del 5 per cento del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante all’inizio dell’esercizio dal registro, con eccedenza deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi (comma 6).

Il peschereccio come bene registrato

Le navi sono iscritte nelle matricole o, se minori, nei registri degli uffici marittimi (art. 146 cod. nav.). Gli atti che trasferiscono la proprietà richiedono la forma scritta a pena di nullità, salvo le unità di stazza ridotta indicate dallo stesso articolo (art. 249), e si rendono pubblici con la trascrizione (art. 250). La cessione del peschereccio adibito alla pesca costiera è non imponibile (art. 8-bis, comma 1, lett. a). Per l’unità adibita alla pesca oltre la fascia costiera serve invece la navigazione in alto mare, con più del 70 per cento dei viaggi oltre le acque territoriali nell’anno solare precedente, e la dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate richiamata in fattura.

Dal periodo d’imposta 2026 la plusvalenza sul singolo bene concorre a formare il reddito per intero nell’esercizio di realizzo; la rateizzazione in cinque quote resta per la cessione d’azienda o di ramo posseduti da almeno tre anni (art. 86, comma 4, TUIR, nel testo dell’art. 1, commi 42 e 43, L. 199/2025). Vendere l’unità con le attrezzature come ramo d’azienda cambia quindi l’esito.

IVA del pescato e prima cessione

L’art. 34, comma 2, lett. a), considera produttori agricoli chi pesca in acque dolci e chi pratica piscicoltura, mitilicoltura e ostricoltura, e la Tabella A, parte I, comprende pesci, crostacei e molluschi solo se provenienti da quelle attività. La pesca in mare resta nel regime ordinario, con detrazione analitica.

Pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati destinati all’alimentazione, crostacei e molluschi scontano il 10 per cento (Tabella A, parte III, n. 10-bis). Ne sono esclusi astici, aragoste e ostriche, soggetti all’aliquota ordinaria.

La prima cessione all’operatore all’ingrosso si documenta con fattura elettronica tramite SdI (art. 21 d.P.R. 633/1972). Se la vendita passa per un commissionario in nome proprio, anche il passaggio al commissionario è una cessione da fatturare (art. 2, comma 2, n. 3), effettuata quando il commissionario rivende il prodotto (art. 6, comma 2, lett. d). La vendita al consumatore finale è esonerata dalla fattura solo se rientra nell’art. 22, con trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, comma 1, d.lgs. 127/2015). Le liquidazioni sono mensili o, con l’opzione dell’art. 7 d.P.R. 542/1999 e nei limiti di volume d’affari che la consentono, trimestrali, con la maggiorazione dell’1 per cento a titolo di interessi. Il costo dell’equipaggio richiede un esame a parte.

Gli articoli citati del d.P.R. 633/1972, del TUIR, della L. 190/2014 e del d.P.R. 600/1973 cessano di essere in vigore il 31 dicembre 2026 e sono trasfusi nei testi unici d.lgs. 10/2026, 117/2026 e 141/2026 (fra gli altri: art. 34 nell’art. 133 e art. 8-bis nell’art. 48 del testo unico IVA).

In pratica

  • Entro dicembre il titolare verifica ricavi e spese per l’equipaggio dell’anno che si chiude e controlla che dal 1° gennaio non partecipi a società di persone, associazioni o imprese familiari e non controlli una srl con attività riconducibile alla pesca, per stabilire se può restare nel forfettario.
  • L’armatore consegna a fornitori di gasolio e cantieri copia della licenza di pesca e dell’iscrizione dell’unità e controlla che le fatture riportino «operazione non imponibile» con il richiamo all’art. 8-bis d.P.R. 633/1972.
  • L’impresa in semplificata con lavori ciclici di cantiere valuta l’opzione per la contabilità ordinaria (art. 18, comma 8, d.P.R. 600/1973), che vincola per almeno tre periodi d’imposta, per dedurre l’accantonamento dell’art. 107.
  • Il registro dei beni ammortizzabili riporta scafo, motore e attrezzature; gli atti di acquisto trascritti si conservano fino al termine di accertamento dell’ultimo ammortamento.
  • Prima di vendere il peschereccio si simula la plusvalenza, tassata per intero nell’anno.
  • Le fatture del pescato distinguono le specie: 10 per cento in via generale, aliquota ordinaria per astici, aragoste e ostriche.

Domande frequenti

Il pescatore che esce in mare può applicare il regime speciale agricolo dell’art. 34?

No. L’art. 34, comma 2, lett. a), d.P.R. 633/1972 considera produttori agricoli chi pesca in acque dolci e chi alleva pesci, molluschi e crostacei, e la Tabella A, parte I, richiama solo i prodotti di quelle attività. La cattura in mare segue il regime IVA ordinario, con detrazione analitica.

La vendita del peschereccio usato è soggetta a IVA?

Se l’unità è adibita alla pesca costiera, la cessione è non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972. Resta l’obbligo della forma scritta e della trascrizione previsto dal codice della navigazione, e la plusvalenza concorre per intero al reddito dell’anno.

In forfettario si possono dedurre gasolio e ammortamento della barca?

No. Il reddito si ottiene applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del codice ATECO, senza deduzione dei costi effettivi; restano deducibili i soli contributi previdenziali obbligatori. Per questo, con costi elevati, il forfettario può risultare meno conveniente della contabilità semplificata.

Fonti

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 2, 8-bis, 21, 22, 34 e Tabella A, parti I e III (Normattiva, testo vigente al 6/11/2026)

d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, testo unico IVA, artt. 5, 48, 72, 82, 133, 170, 171 e Tabella A, parte IV (Normattiva)

d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 32, 55, 66, 86, 102, 107 (Normattiva, testo vigente al 6/11/2026)

d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, testo unico delle imposte sui redditi, artt. 34, 64, 75, 95, 111, 116, 232, 233, 235, 238, 376, 377 (Normattiva)

L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54, 57, 58, 64, 71 (Normattiva)

L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 42 e 43

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 13 e 18; d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141, art. 23 del testo unico (Normattiva)

d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2; d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 7

d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, art. 4

R.D. 30 marzo 1942, n. 327, codice della navigazione, artt. 146, 249, 250

Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 10/E del 1° febbraio 2012

Direttiva 2006/112/CE, art. 148, lett. a)

Tuttavia la qualificazione della pesca di cattura come reddito d’impresa e non agrario poggia sul testo dell’art. 32 TUIR e non su una pronuncia di prassi specifica, e la riconduzione della vendita diretta al consumatore nell’art. 22 va verificata caso per caso.

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