Regolamento imballaggi: che cosa vale dal 12 agosto 2026 per negozi, bar e chi confeziona
Regolamento imballaggi: che cosa vale dal 12 agosto 2026 per negozi, bar e chi confeziona
Dal 12 agosto 2026 si applica il regolamento europeo sugli imballaggi, ma buona parte delle novità (l’etichetta europea, i divieti sul monouso nei locali, le classi di riciclabilità) decorre più avanti, fino al 2030. Per il minimarket e il bar oggi sul banco cambia poco; per chi confeziona con il proprio marchio, salvo alcune microimprese, gli obblighi valgono già.
Che cosa vale già
Il regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024 si applica dal 12 agosto 2026 (articolo 71) senza bisogno di una legge italiana, che serve però per le sanzioni.
Da quella data gli imballaggi a contatto con gli alimenti non possono essere immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) oltre i limiti dell’articolo 5, paragrafo 5. Ciò che era già sul mercato può restarci, perché conta il momento dell’immissione. Secondo il documento di orientamento della Commissione (comunicazione C/2026/3084 del 10 giugno 2026), bicchieri e vaschette riempiti al banco sono di norma immessi quando il fornitore li vende vuoti, la confezione dell’alimento quando viene riempita: il sacchetto di caffè riempito a settembre deve rispettare i limiti anche se stampato a luglio.
Valgono anche gli obblighi del fabbricante (articolo 15): valutazione della conformità; documentazione tecnica e dichiarazione UE, da conservare cinque anni per il monouso; un tipo, lotto o numero di serie che identifichi l’imballaggio; nome e indirizzo postale del fabbricante sull’imballaggio o in un codice QR. Per le confezioni prodotte prima del 12 agosto la Commissione ammette un documento di accompagnamento. Chi riempie i contenitori portati dai clienti deve rendere note le proprie regole e può rifiutare quelli non idonei (articolo 28).
Chi è il fabbricante
Fabbricante è chi fabbrica imballaggi o prodotti imballati, oppure chi li fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio (articolo 3, paragrafo 1, punto 13). La torrefazione che insacchetta il proprio caffè e il commerciante che confeziona riso con il proprio marchio sono fabbricanti, anche se i sacchetti li produce un altro. Il minimarket che vende prodotti confezionati da altri, anche a marchio della catena, è distributore: deve verificare che riportino identificazione e recapiti del fabbricante (articolo 19), non redigere dichiarazioni.
Eccezione per le imprese più piccole: se chi fa fabbricare l’imballaggio con il proprio marchio è una microimpresa (meno di dieci persone e fatturato annuo o totale di bilancio non oltre 2 milioni di euro) e il fornitore si trova nello stesso Stato membro, fabbricante è il fornitore. Non vale con fornitori extra UE; con fornitori di altri Paesi dell’Unione il testo non è univoco. Nelle soglie contano anche le imprese collegate.
Per la Commissione lo stesso vale per bicchieri, shopper e scatole con il logo del locale: fabbricante è il locale che li usa, salva l’eccezione per le microimprese.
Asporto e monouso: le date
- entro il 12 febbraio 2027 chi, nel settore della ristorazione, vende bevande o cibi pronti da asporto deve consentire al cliente di portare il proprio contenitore, senza fargli pagare di più, e segnalarlo con cartelli ben visibili (articolo 32); non ci sono esenzioni per le microimprese;
- entro il 12 febbraio 2028 deve offrire anche l’imballaggio riutilizzabile inserito in un sistema di riutilizzo (articolo 33); qui le microimprese sono esentate;
- dal 1° gennaio 2030 scattano i divieti dell’allegato V, fra cui quelli sulla plastica monouso per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata, per ciò che si consuma nel locale, aree esterne comprese, e per le monoporzioni di zucchero e salse, salvo quelle date con il cibo da asporto.
Già in vigore, dall’8 agosto, è invece il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143. Impone la compostabilità certificata (norma UNI EN 13432 o equivalenti) ai tre imballaggi di plastica appena citati e a quelli flessibili monouso per i prodotti da bagno degli alberghi; se certificati, possono essere messi a disposizione sul mercato nazionale «oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti» dal regolamento. Il decreto richiama l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, che l’articolo 25, paragrafo 3, fa salvo rispetto ai divieti del 2030. Le sanzioni partono dal 1° gennaio 2030; il decreto va convertito entro il 6 ottobre 2026 e può cambiare.
Etichetta ambientale, CONAI, registro dei produttori
L’etichettatura ambientale italiana resta obbligatoria: l’articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicabile dal 1° gennaio 2023, chiede di indicare la destinazione dell’imballaggio e i materiali, identificati secondo la decisione 97/129/CE. L’etichetta europea dell’articolo 12 si applicherà dal 12 agosto 2028 o, se più tardi, ventiquattro mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che ne fisserà il modello, non ancora adottato (la Commissione lo prevede per l’ultimo trimestre del 2026): quindi non prima dell’autunno 2028. Da allora, per la Commissione, le etichette nazionali non potranno affiancarla; gli imballaggi fabbricati prima si potranno vendere per altri tre anni.
Per la responsabilità estesa del produttore restano, per ora, l’adesione al CONAI e il contributo ambientale: il registro dei produttori dell’articolo 44 non è ancora istituito e, per la Commissione, la prima comunicazione sarà dovuta entro il 1° giugno 2030.
Manca il decreto legislativo di adeguamento, che l’articolo 14 della legge 17 marzo 2026, n. 36, affida al Governo entro otto mesi dal 9 aprile 2026; il regolamento chiede di fissare le sanzioni entro il 12 febbraio 2027. Restano quelle nazionali su etichettatura ambientale e borse di plastica.
Shopper, spazio vuoto, riciclabilità
Per le borse di plastica restano le regole italiane (articoli 226-bis e 226-ter del Codice dell’ambiente): leggere e ultraleggere solo biodegradabili e compostabili, niente cessione gratuita, prezzo sullo scontrino. Dal 2030 le ultraleggere saranno vietate in tutta l’Unione, salvo quando servono per ragioni igieniche o, per gli alimenti sfusi, a evitare sprechi. Lo spazio vuoto negli imballaggi per la vendita va ridotto al minimo entro il 12 febbraio 2028; dal 2030 arrivano la riduzione al minimo di peso e volume e, anche dopo se gli atti attuativi tardano, le classi di riciclabilità e il tetto del 50 per cento di spazio vuoto negli imballaggi multipli, da trasporto e per l’e-commerce.
Che cosa verificare, in pratica
- Chiedere ai fornitori di imballaggi per alimenti una dichiarazione scritta sul rispetto dei limiti PFAS, oltre a quella sul contatto con gli alimenti.
- Se si confeziona o si fa stampare con il proprio marchio o logo, stabilire chi è il fabbricante e, se è l’impresa, chiedere al fornitore le informazioni necessarie alla dichiarazione UE (articolo 16).
- Controllare che le confezioni portino l’etichettatura ambientale italiana.
- Per il bar con asporto, preparare regole e cartello per il contenitore del cliente entro febbraio 2027.
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