Sicurezza dei prodotti: che cosa deve fare chi vende e chi fabbrica in piccolo
Sicurezza dei prodotti: che cosa deve fare chi vende e chi fabbrica in piccolo
Dal 13 dicembre 2024 la sicurezza dei prodotti non alimentari venduti ai consumatori è regolata da un regolamento europeo, e dal 16 maggio 2026 le sanzioni italiane sono state riscritte per adeguarle al regolamento. Riguardano il negozio, chi vende online e chi fabbrica in piccolo, ciascuno per la sua parte.
Le norme e il loro campo
Il regolamento (UE) 2023/988 del 10 maggio 2023 si applica dal 13 dicembre 2024 ai prodotti forniti ai consumatori o che i consumatori possono ragionevolmente usare; ne sono esclusi fra gli altri alimenti, mangimi, medicinali e oggetti d’antiquariato (articolo 2, paragrafo 2). Per giocattoli, materiale elettrico, cosmetici e gli altri prodotti con una disciplina europea propria, gli obblighi di fabbricanti e distributori restano quelli di settore; le regole su vendite a distanza, incidenti e richiami valgono però anche per loro.
L’adeguamento italiano è il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2026), in vigore dal giorno successivo e adottato in base all’articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Riscrive gran parte degli articoli da 102 a 113 del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206), sede delle regole italiane sulla sicurezza dei prodotti, e ne aggiorna l’articolo 6: sul prodotto o sulla confezione, accanto al nome e alla sede del produttore o dell’importatore, vanno ora anche l’indirizzo postale e quello elettronico. Avvertenze e avvisi di richiamo devono essere in italiano (nuovo articolo 104, comma 3).
Chi rivende: gli obblighi del distributore
Il negozio che vende prodotti fabbricati da altri è un distributore: l’articolo 12 non gli chiede prove di laboratorio, ma un controllo prima della vendita. Deve verificare che sul prodotto, o, se non è possibile, sulla confezione o in un documento di accompagnamento, ci siano un numero di tipo, lotto o serie; il nome o marchio e l’indirizzo postale ed elettronico del fabbricante e, per la merce prodotta fuori dall’Unione, dell’importatore; le avvertenze in italiano, quando servono per un uso sicuro.
Il prodotto che appare non in regola non si vende finché non viene sistemato; se è già stato venduto ed è pericoloso, il negoziante avvisa subito il fabbricante o l’importatore, si assicura che siano prese le misure correttive, fino al ritiro o al richiamo, e provvede perché le autorità siano informate attraverso il Safety Business Gateway, il portale europeo per le segnalazioni.
Su richiesta dell’autorità ogni operatore deve poi saper indicare per sei anni chi gli ha fornito il prodotto e a quali imprese lo ha rivenduto (articolo 15). Le fatture d’acquisto sono la prima prova, purché permettano di risalire all’articolo; l’obbligo sui clienti riguarda le imprese, non il consumatore servito al banco.
Chi vende online o a distanza
Per l’articolo 19 l’offerta pubblicata su un sito, su una piattaforma o con altri mezzi di vendita a distanza deve indicare il nome o marchio del fabbricante con l’indirizzo postale ed elettronico; se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, anche i recapiti dell’operatore responsabile nell’Unione; un’immagine e il tipo del prodotto; le avvertenze di sicurezza in italiano.
Dal 28 giugno 2025 i siti di vendita devono essere anche accessibili secondo il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82; ne sono esentate solo le microimprese che forniscono servizi (articolo 3, comma 3), con meno di dieci persone e fatturato o bilancio annuo fino a 2 milioni di euro.
Se un cliente segnala un incidente
Il fabbricante notifica tramite il Safety Business Gateway gli incidenti che hanno causato la morte o gravi danni alla salute di una persona (articolo 20). Il negozio che ne viene a conoscenza informa senza indebito ritardo il fabbricante, che può incaricarlo della notifica. Non ogni lamentela è un incidente da notificare, ma il distributore deve attivarsi quando il prodotto appare pericoloso anche se nessuno si è fatto male.
Richiami e Safety Gate
Nei richiami i clienti identificabili vanno avvisati direttamente, gli altri con sito, social e cartelli nei punti vendita (articolo 35). L’avviso scritto segue il modello del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435; chi richiama offre almeno due rimedi fra riparazione, sostituzione e rimborso non inferiore al prezzo pagato, senza spese di spedizione per il cliente (articolo 37); uno solo è ammesso se gli altri sono impossibili o sproporzionati, ma il rimborso resta dovuto se riparazione o sostituzione tardano. Le allerte sui prodotti pericolosi sono pubbliche sul portale Safety Gate della Commissione.
Chi fabbrica, anche in piccolo
Il regolamento non esclude piccole imprese, piccole serie o lavori su misura, e tratta da fabbricante anche chi vende con il proprio marchio merce fatta produrre da altri (articolo 13). Prima della vendita l’articolo 9 chiede un’analisi interna dei rischi e una documentazione tecnica con almeno la descrizione del prodotto e delle caratteristiche rilevanti per la sicurezza, da aggiornare e conservare per dieci anni. Servono inoltre lotto o modello e recapiti completi sul prodotto, istruzioni in italiano quando necessarie, un canale e un registro interno dei reclami. Per i prodotti con marcatura CE prevale il fascicolo tecnico della norma di settore.
Chi controlla e che cosa si rischia
Le violazioni sono accertate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dagli altri ministeri competenti per settore (d.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157) e, per le merci che entrano nell’Unione, dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza; le sanzioni amministrative le irroga la Camera di commercio competente per territorio, mentre arresto e ammenda li applica il giudice penale.
Le sanzioni esistevano già. Per i fatti dal 16 maggio 2026 il nuovo articolo 112 del Codice del consumo punisce chi immette o mette a disposizione prodotti pericolosi con l’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da 10.000 a 100.000 euro, aumentata fino alla metà se il rischio è grave. La violazione degli obblighi degli operatori costa da 2.500 a 25.000 euro, salvo che per i prodotti di settore operino sanzioni specifiche; la mancata cooperazione con l’autorità da 4.000 a 40.000 euro; chi non esegue un ordine dell’autorità, come un ritiro, rischia l’ammenda da 3.000 a 30.000 euro. La merce conforme alla vecchia direttiva e immessa sul mercato prima del 13 dicembre 2024 si può ancora vendere.
Che cosa verificare, in pratica
- Che la merce, e la scheda di chi vende online, riporti lotto o modello, nome e indirizzo postale ed elettronico del fabbricante e, per quella extra UE, dell’importatore, con le avvertenze in italiano.
- Che dalle fatture d’acquisto si risalga al fornitore di ogni articolo.
- Che reclami e incidenti vengano annotati e segnalati al fornitore.
- Per chi fabbrica o vende con il proprio marchio, che analisi dei rischi e documentazione tecnica esistano per ogni prodotto.
Le indicazioni di questa pagina hanno carattere informativo e danno conto della normativa vigente alla data di pubblicazione; non sostituiscono l’esame della singola posizione, che può presentare profili qui non trattati.