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Immobili e persone fisiche

IMU 2026 a Ferrara: aliquote confermate, seconde case e immobili locati in vista del saldo

Per il 2026 il Comune di Ferrara non ha pubblicato un nuovo prospetto delle aliquote: restano quelle della delibera consiliare n. 17 del 24 febbraio 2025. Il saldo del 16 dicembre si calcola con le stesse misure dell’acconto. Per il canone concordato ordinario l’aliquota è l’1,02 per cento con imposta ridotta al 75 per cento; lo 0,5 per cento è riservato alle locazioni in adesione al Patto per la Casa.

4 novembre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 7 min

Ferrara non ha pubblicato il prospetto IMU 2026 sul portale del Dipartimento delle finanze: restano le aliquote 2025 (delibera consiliare n. 17 del 24 febbraio 2025; art. 1, comma 767, l. 160/2019) e il saldo del 16 dicembre 2026 si calcola con le aliquote dell’acconto.

Il quadro normativo

Per i fabbricati la base imponibile è la rendita catastale rivalutata del 5 per cento, moltiplicata per 160 per le abitazioni e le pertinenze C/2, C/6 e C/7, per 55 per i C/1, per 80 per gli A/10 e i D/5, per 65 per gli altri D (art. 1, comma 745, l. 160/2019); per le aree fabbricabili vale il valore venale al 1° gennaio (comma 746). L’imposta è dovuta per mesi di possesso (comma 761).

Per le abitazioni locate a canone concordato ai sensi della l. 431/1998 l’imposta, determinata con l’aliquota comunale, è ridotta al 75 per cento (comma 760). Per l’abitazione concessa in comodato registrato a figli o genitori che vi hanno l’abitazione principale la base imponibile si dimezza se il comodante possiede in Italia una sola abitazione, oltre all’eventuale propria abitazione principale nello stesso comune, e risiede anagraficamente e dimora abitualmente nel comune dell’immobile concesso. Sono escluse le A/1, A/8 e A/9; alla morte del comodatario il beneficio passa al coniuge in presenza di figli minori (comma 747, lett. c).

Il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale prevale sul regolamento (commi 756, 757 e 764). Senza pubblicazione entro il 28 ottobre restano le aliquote dell’anno precedente (comma 767, terzo periodo); le aliquote di base del quarto periodo si applicano, secondo il Dipartimento delle finanze, solo ai comuni ancora privi di un primo prospetto conforme (comunicato del 10 novembre 2025).

Le aliquote applicabili a Ferrara

Il prospetto ID 539, confermato per il 2026 dal Comune, prevede lo 0,6 per cento per l’abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, con detrazione di 200 euro rapportata ai mesi e alla quota di destinazione (comma 749), e l’1,02 per cento per gli altri fabbricati, comprese le abitazioni locate a canone libero, per le aree fabbricabili e per il gruppo D.

L’1,06 per cento si applica alle abitazioni non locate né concesse in comodato da almeno dodici mesi, agli immobili A/10, B, C e D a disposizione da altrettanto tempo e ai D/5. Lo 0,9 per cento riguarda l’abitazione in comodato al parente di primo grado che vi abita, con o senza i requisiti del comma 747 (con i requisiti la base dimezzata dà lo 0,45 per cento effettivo), gli alberghi D/2 e i terreni agricoli; lo 0,76 per cento i D/7 e D/8 di nuova costruzione nella zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna. I fabbricati rurali strumentali, compresi i D/10, sono allo 0 per cento; gli alloggi IACP o di enti di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati allo 0,52. L’unità di anziani o disabili ricoverati in modo permanente, se non locata, è assimilata all’abitazione principale.

Lo 0,5 per cento spetta solo alle abitazioni locate in adesione al Patto per la Casa Emilia-Romagna (delibera di Giunta n. 179 del 19 marzo 2024; art. 5-bis del regolamento IMU), non al canone concordato ordinario. Il concordato conforme all’accordo territoriale depositato il 18 ottobre 2023 sconta l’1,02 per cento con imposta ridotta al 75 per cento, cioè lo 0,765 per cento effettivo; per i contratti non assistiti il Comune richiede l’attestazione di conformità di un’associazione firmataria.

Per le imprese, allo Stato è riservato lo 0,76 per cento sul gruppo D (comma 744); i fabbricati merce non locati sono esenti (comma 751); l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo, non ai fini IRAP (comma 772). Le aree fabbricabili si tassano sul valore venale al 1° gennaio 2026; versare su un valore non inferiore alla tabella comunale aggiornata al 1° gennaio 2025 limita l’accertamento (comma 777, lett. d).

Due esempi

Abitazione A/2 con rendita di 800 euro, base imponibile 800 × 1,05 × 160 = 134.400 euro. Imposta annua: sfitta da oltre un anno, 1.424,64 euro (1,06 per cento, rate da 712,32); a canone libero, 1.370,88 (1,02 per cento, rate da 685,44); a canone concordato, 1.370,88 × 75 per cento = 1.028,16 (rate da 514,08).

Capannone D/7 utilizzato dall’impresa e non soggetto all’aliquota agevolata della zona logistica semplificata, con rendita di 10.000 euro: base 10.000 × 1,05 × 65 = 682.500 euro, imposta all’1,02 per cento 6.961,50 euro, di cui 5.187,00 allo Stato (0,76 per cento) e 1.774,50 al Comune (0,26 per cento). Se fosse a disposizione da almeno dodici mesi, all’1,06 per cento l’imposta sarebbe di 7.234,50 euro, di cui 2.047,50 al Comune.

Termini, dichiarazione e ravvedimento

L’acconto del 16 giugno si basa sulle aliquote dell’anno precedente; il saldo del 16 dicembre è a conguaglio sul prospetto pubblicato al 28 ottobre (comma 762). Con aliquote invariate le rate coincidono, salvo variazioni in corso d’anno.

Dal 12 agosto 2026 la dichiarazione è disciplinata dal comma 768-bis (art. 26 d.lgs. 147/2026): si presenta in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione, con il modello dei d.m. 29 luglio 2022 e 4 maggio 2023 fino al nuovo decreto. Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, compresa quindi la dichiarazione delle variazioni 2026, la sanzione è del 100 per cento del tributo non versato per la dichiarazione omessa e del 40 per cento per quella infedele, con un minimo di 50 euro (comma 775, modificato dall’art. 12, commi 5 e 9, d.lgs. 147/2026).

L’omesso saldo è punito con il 25 per cento dell’importo non versato, ridotto alla metà per ritardi non superiori a novanta giorni (art. 13 d.lgs. 471/1997, richiamato dal comma 774 e dall’art. 12, comma 2, d.lgs. 147/2026; dal 2027 art. 38 del testo unico approvato con d.lgs. 173/2024). Con il ravvedimento (art. 13 d.lgs. 472/1997; dal 2027 art. 14 dello stesso testo unico) si versano con F24 imposta, sanzione ridotta e interessi legali. Dal 12 agosto 2026 l’art. 12, comma 3, d.lgs. 147/2026 estende ai tributi locali il comma 1-ter dell’art. 13: il ravvedimento è precluso solo dalla notifica di atti di liquidazione e di accertamento, non più dalla constatazione o dall’avvio di controlli.

In pratica

  • Entro il 16 dicembre 2026, proprietario o intermediario: saldo con F24 (codice comune D548) sull’imposta annua ricalcolata con il prospetto ID 539.
  • Per ogni abitazione: natura del contratto registrato (libero, concordato con attestazione, Patto per la Casa), che determina l’aliquota; per quella sfitta, data di cessazione dell’ultimo contratto, da cui decorrono i dodici mesi per l’1,06 per cento.
  • Per chi cura il calcolo, privato o studio commercialista a Ferrara: lo 0,5 per cento su un concordato estraneo al Patto per la Casa è un versamento insufficiente, che il Comune recupera con accertamento, sanzioni e interessi.
  • Entro il 30 giugno 2027: dichiarazione IMU per le variazioni del 2026, se dovuta.
  • Da conservare: contratti e attestazioni, visure, F24 quietanzati, perizie sulle aree fabbricabili.

Domande frequenti

Il Comune non ha deliberato le aliquote 2026: devo applicare le aliquote di base?

No. Secondo il Dipartimento delle finanze le aliquote di base si applicano solo ai comuni che non hanno ancora pubblicato un primo prospetto conforme. Ferrara lo ha pubblicato per il 2025 e, in mancanza di un nuovo prospetto entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote dell’anno precedente (comma 767).

Il mio contratto è a canone concordato: pago lo 0,5 per cento?

Solo se l’immobile è locato in adesione al Patto per la Casa Emilia-Romagna. Il concordato ordinario, conforme all’accordo territoriale del 2023, sconta l’1,02 per cento con imposta ridotta al 75 per cento, cioè lo 0,765 per cento effettivo della base imponibile.

Ho comprato una seconda casa il 10 settembre 2026: quanto pago a dicembre?

L’acconto non era dovuto. Settembre conta per intero, perché i giorni di possesso superano la metà del mese: il saldo è pari a quattro dodicesimi dell’imposta annua e va versato per intero entro il 16 dicembre. A nostro avviso l’aliquota è l’1,02 per cento anche se la casa resta sfitta, perché i dodici mesi a disposizione richiesti per l’1,06 si computano dall’inizio del possesso e nel 2026 non sono maturati. Il prospetto, però, riferisce la condizione all’immobile: se la casa era già sfitta presso il venditore da almeno dodici mesi, il Comune potrebbe applicare l’1,06, ed è prudente chiederne conferma scritta all’Ufficio IMU prima del saldo.

Fonti

L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738-783, in particolare 744, 745, 746, 747, 749, 751, 753, 754, 756, 757, 760, 761, 762, 764, 767, 768-bis, 772, 774, 775, 777 (Normattiva, testo vigente al 4/11/2026)

D.lgs. 7 agosto 2026, n. 147, art. 12, commi 2, 3, 5 e 9, e art. 26 (Normattiva)

D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, commi 1 e 1-ter; testo unico sanzioni tributarie approvato con d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, artt. 14 e 38 (applicabile dal 1° gennaio 2027)

D.m. 7 luglio 2023, integrato dai decreti 6 settembre 2024 e 6 novembre 2025; comunicato del Dipartimento delle finanze del 10 novembre 2025

D.m. 29 luglio 2022 e d.m. 4 maggio 2023 (modello di dichiarazione IMU)

Dipartimento delle finanze, Regolamenti e aliquote IMU: Comune di Ferrara (D548), prospetto ID 539 anno 2025, delibera C.C. n. 17 del 24 febbraio 2025, pubblicato il 17 marzo 2025; nessun prospetto per l’anno 2026; regolamento approvato con delibera C.C. n. 16 del 24 febbraio 2025

Comune di Ferrara: pagina IMU; opuscolo «I.M.U. anno 2026» del Servizio Risorse Tributarie; regolamento IMU, art. 5-bis; delibera G.C. n. 179 del 19 marzo 2024; accordo territoriale depositato il 18 ottobre 2023

Tuttavia, per le abitazioni locate in adesione al Patto per la Casa Emilia-Romagna il prospetto applica la riduzione del comma 760 sull’aliquota della singola fattispecie, che porterebbe lo 0,5 per cento allo 0,375 effettivo solo se il contratto è anche concordato ai sensi della l. 431/1998: per questi immobili è prudente una conferma scritta dell’Ufficio IMU prima del saldo.

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