Guide dello Studio · Scelte societarie
Costituire una SRL è rapido; costituirla bene richiede una decina di decisioni prese nell’ordine giusto. Ecco cosa decidere, quanto costa davvero e cosa succede nei primi novanta giorni.
Soci e quote: chi entra, con quali percentuali e con quali regole di uscita (le clausole si scrivono quando si è amici, non quando si litiga). Capitale: il minimo legale è simbolico, ma un capitale coerente con l’attività dà credibilità con banche e fornitori. Amministrazione: amministratore unico o consiglio, poteri e compensi. Oggetto sociale: ampio quanto serve, non un elenco infinito.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo lo deposita presso l’ufficio del registro delle imprese entro dieci giorni, chiedendo contestualmente l’iscrizione della società: art. 2330, primo comma, del codice civile, applicabile alla s.r.l. per il rinvio dell’art. 2463, terzo comma. Il termine era di venti giorni fino al 12 febbraio 2019: è stato dimezzato dall’art. 3, comma 1-quinquies, del d.l. 135/2018, inserito dalla legge di conversione 12/2019. Se il notaio o gli amministratori non provvedono, ciascun socio può depositare a spese della società. La società nasce con l’iscrizione, non con la firma: per le operazioni compiute prima, chi ha agito risponde illimitatamente e in solido (art. 2331 c.c.).
| Voce | Ordine di grandezza |
|---|---|
| Notaio e imposte di costituzione | da circa 1.500 € in su |
| Diritti camerali, bolli e vidimazioni | alcune centinaia di € |
| PEC, firma digitale, fatturazione elettronica | importi contenuti, ricorrenti |
| Contabilità ordinaria e bilancio | dipende da volumi e complessità: è la voce da preventivare con cura |
L’esenzione della SRLS non discende dall’art. 2463-bis c.c., che disciplina soltanto il tipo societario: la fonte è l’art. 3, comma 3, del d.l. 1/2012, convertito con L. 27/2012, per cui l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. L’esenzione vale per la sola domanda di iscrizione dell’atto costitutivo: se con la stessa pratica si iscrive altro, i diritti tornano dovuti. Restano in ogni caso a carico della società l’imposta di registro di 200 euro, la tassa di concessione governativa sui libri sociali e il diritto annuale camerale.
Attribuzione della partita IVA contestuale all’iscrizione al Registro Imprese tramite ComUnica, impostazione della contabilità ordinaria, che per le società di capitali è obbligatoria e non ammette regimi alternativi né forfettari, conto corrente dedicato, impostazione della fatturazione elettronica, libri sociali, eventuali posizioni INPS e INAIL se ci sono dipendenti o soci lavoratori. È la fase in cui gli errori costano di più: meglio una regia unica.
Dal 1° gennaio 2025 il domicilio digitale va iscritto nel registro delle imprese non solo per la società, ma anche per chi la amministra: lo ha disposto l’art. 1, comma 860, della L. 207/2024, che ha esteso l’obbligo dell’art. 5, comma 1, del d.l. 179/2012. L’art. 13 del d.l. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha poi ristretto la platea: obbligato è l’amministratore unico, oppure l’amministratore delegato, oppure, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione. La sua PEC non può coincidere con quella della società.
Nelle società di nuova costituzione il domicilio digitale si indica già nella domanda di iscrizione. Le società già iscritte dovevano provvedere entro il 31 dicembre 2025: termine scaduto, prima fissato al 30 giugno 2025 dalla nota MIMIT 12 marzo 2025 n. 43836, poi differito dall’avviso MIMIT del 25 giugno 2025 e infine scritto nella legge dal d.l. 159/2025. Non è un adempimento una tantum: si ripete a ogni conferimento o rinnovo dell’incarico, quindi tipicamente a ogni assemblea che rinnova l’organo amministrativo.
Chi non provvede: l’ufficio sospende la domanda di iscrizione finché non viene integrata e, per chi era già fuori termine, si applica la sanzione dell’art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 euro) in misura raddoppiata, con assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore; se la PEC risulta inattiva, il conservatore diffida a indicarne una nuova entro trenta giorni e in mancanza la cancella (art. 16, commi 6-bis e 6-ter, d.l. 185/2008). La comunicazione presentata da sola è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. Resta non del tutto assestato l’ambito soggettivo: la prassi camerale limita l’obbligo a società di capitali, cooperative e consortili, mentre la prima nota MIMIT lo riferiva a tutte le società.
Guida informativa aggiornata a luglio 2026. I costi indicati sono ordini di grandezza: il preventivo puntuale dipende dal caso concreto.
Vedi anche: Guida alla SRL e alla SRLS 2026
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