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Impresa e società

Nuovo OIC 5: i criteri dei bilanci di liquidazione

Il principio contabile dedicato ai bilanci di liquidazione ridefinisce criteri di valutazione e informativa. Effetti pratici per le società in scioglimento e per gli organi liquidatori.

22 luglio 2026A cura dello Studio PonchioLettura 3 min

Il principio contabile OIC 5 disciplina la redazione dei bilanci nella fase di liquidazione, quando l’ottica del going concern cede il passo a quella di realizzo e di estinzione dei rapporti. La versione definitiva, diffusa dall’OIC il 16 luglio 2026, si applica ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027 o, in via anticipata, a quelli che iniziano dal 1° gennaio 2026. Gli effetti della prima applicazione si rilevano retroattivamente secondo l’OIC 29; le società che applicavano la versione precedente possono continuare ad applicarla fino al termine della procedura.

Dal funzionamento alla liquidazione

Il bilancio di liquidazione non ha più natura prognostica, ma rendiconta l’andamento della procedura. In assenza di continuazione dell’attività, le attività immateriali e materiali, le partecipazioni e i titoli di debito si valutano al minore tra il valore netto contabile alla data di avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, e non si ammortizzano; le rimanenze si valutano al minore tra il costo e il valore di realizzazione, i crediti al presumibile valore di realizzo, i debiti al valore di presunta estinzione. Un valore superiore a quello contabile è ammesso solo se la vendita è ritenuta certa (parr. 86-88). Il fondo per costi e oneri di liquidazione è eliminato: i costi funzionali alla procedura si rilevano man mano che maturano e per i contratti i cui costi non sono necessari né funzionali alla procedura si rileva un accantonamento come contratto oneroso, mentre gli altri fondi per rischi e oneri restano valutati secondo l’OIC 31 (parr. 71-76).

Adempimenti degli organi

La procedura si apre con il rendiconto degli amministratori (art. 2487-bis, comma 3, c.c.), redatto con criteri di funzionamento per il periodo che precede l’avvio della liquidazione. Seguono il primo bilancio di liquidazione, i bilanci annuali (art. 2490 c.c.) e il bilancio finale (art. 2492 c.c.). Il primo bilancio di liquidazione copre l’intero esercizio e in nota integrativa distingue il risultato della gestione degli amministratori da quello della gestione dei liquidatori. Le differenze derivanti dal cambiamento dei criteri di valutazione si iscrivono nella riserva «Rettifiche di liquidazione». La relazione dei liquidatori illustra l’andamento della procedura, le prospettive, anche quanto ai tempi, e i criteri di realizzo. La nota integrativa motiva i criteri di valutazione adottati e le variazioni rispetto all’ultimo bilancio approvato e, secondo il nuovo OIC 5, espone l’andamento atteso di incassi e pagamenti.

Sul piano fiscale continua ad applicarsi l’art. 182 del TUIR, al quale dal 1° gennaio 2027 corrisponde, con contenuto sostanzialmente invariato, l’art. 180 del d.lgs. 117/2026. Per le società di capitali il reddito di ciascun esercizio intermedio si determina in base al relativo bilancio, al netto delle perdite pregresse, e, se la procedura si chiude entro cinque esercizi compreso quello di inizio, la società può rideterminarlo computando in diminuzione le perdite residue (art. 182, comma 3). In assenza di documenti di prassi, resta aperta la questione del trattamento fiscale della riserva «Rettifiche di liquidazione».

Fonti
  • Principio contabile OIC 5 «Bilanci di liquidazione», versione di luglio 2026.
  • Artt. 2484 ss., 2487-bis, 2490 e 2492 c.c.
  • Art. 182 d.P.R. 917/1986; dal 1° gennaio 2027 art. 180 d.lgs. 117/2026.
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