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Accertamento e contenzioso

Finanziamenti dei soci e presunzione di ricavi non contabilizzati

Il versamento del socio non giustifica da solo l’incremento delle disponibilità sociali: senza prova del titolo e della provvista, l’Ufficio può ricondurlo a ricavi occulti. Come precostituire la prova, prima del versamento.

4 agosto 2026A cura dello Studio PonchioLettura 3 min

L’art. 46, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dispone che le somme versate alle società commerciali dai soci si considerano date a mutuo se dai bilanci non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo. Ne discende, per l’art. 45, comma 2, la presunzione di interessi attivi in capo al socio, computati al saggio legale quando la misura non è determinata per iscritto. La qualificazione, però, non prova la provenienza delle somme.

Indagini finanziarie e onere della prova

In sede di verifica ciò che si contesta non è la qualificazione del rapporto, ma la provenienza della provvista: l’art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. 600/1973 rende utilizzabili le movimentazioni bancarie, che la prassi accertativa estende ai conti personali dei soci nelle compagini ristrette. In assenza di prova del titolo e della provenienza, i versamenti non giustificati sui conti della società sono imputati a ricavi in forza della presunzione legale dell’art. 32, comma 1, n. 2), che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza; per gli altri elementi resta l’art. 39, comma 1, lett. d). L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 546/1992 addossa all’amministrazione la prova delle violazioni contestate; la Cassazione ritiene che la regola non abbia inciso sulle presunzioni legali, che continuano a porre a carico del contribuente la prova contraria (Cass., sez. V, ord. 27 ottobre 2022, n. 31878).

In pratica: l’organo amministrativo formalizza il finanziamento prima dell’erogazione (verbale assembleare o scrittura a data certa con importo, tasso o infruttuosità, scadenza) e il socio versa con bonifico dal proprio conto. Sullo schema d’atto si replica nei sessanta giorni minimi dell’art. 6-bis della L. 212/2000, allegando estratti conto e prova della provvista.

Fonti
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 46, comma 1, e art. 45, comma 2: presunzione di mutuo e di interessi.
  • D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2), e art. 39, comma 1, lett. d): indagini finanziarie e accertamento analitico-induttivo.
  • D.lgs. 546/1992, art. 7, comma 5-bis (introdotto dalla L. 130/2022, art. 6): onere della prova nel processo tributario.
  • L. 212/2000, art. 6-bis (introdotto dal d.lgs. 219/2023): contraddittorio preventivo, termine non inferiore a sessanta giorni.
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