Senza tutti i soci in causa il giudizio è nullo: la Cassazione rimette al primo grado gli avvisi sul 2005 e conferma il vincolo anche se l’atto accerta l’IVA.
Anche quando l’atto accerta l’IVA, tutti i soci devono essere parte dello stesso processo: se uno resta fuori, il giudizio è nullo, il vizio è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e il merito non viene esaminato. Lo afferma la Corte di cassazione, Sezione quinta civile (tributaria), con l’ordinanza 16 settembre 2026, n. 25439 (ECLI:IT:CASS:2026:25439CIV), decisa in sede di legittimità nell’adunanza camerale dell’11 settembre 2026.
Una s.a.s. e il socio accomandatario impugnarono con tre ricorsi distinti due avvisi — maggiore imponibile IVA alla società e maggior reddito di partecipazione IRPEF al socio, anno 2005 — e la sanzione per mancata risposta a un questionario. Il primo grado accolse i ricorsi con tre sentenze; riuniti gli appelli, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia (sentenza n. 2529/28/2022, depositata il 30 settembre 2022) accolse quello dell’Ufficio sul solo capo sanzionatorio e confermò la detrazione IVA sui registri prodotti in giudizio dalla società, poi fallita. Sul piano dei termini, la Corte conferma la tempestività del ricorso notificato il 18 maggio 2023 contro sentenza depositata il 30 settembre 2022, per effetto della sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 1, comma 199, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
La Corte non esamina i motivi: rileva d’ufficio una questione che viene prima. Quando la rettifica delle dichiarazioni della società e dei soci muove da un accertamento unitario, il litisconsorzio è necessario e il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); in mancanza il giudizio è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado (Cass. n. 16730/2018; n. 7278/2020).
Sull’IVA la Corte conferma un orientamento consolidato: presa da sola, l’IVA non pone questioni di litisconsorzio; se però un unico atto accerta anche altre imposte — l’IRAP, per esempio — su elementi comuni, neppure il profilo IVA si sottrae al simultaneus processus (Cass. n. 6303/2018; n. 21340/2015; n. 10550/2025). Dal testo dell’ordinanza non risulta che l’unico atto rivolto alla società abbia accertato anche l’IRAP; la Corte, in ogni caso, àncora il vincolo — «a maggior ragione» — all’avviso «personale» con cui al socio è stato imputato per trasparenza, ai fini IRPEF, il maggior reddito di partecipazione (Cass., sez. un., n. 14815/2008).
Un altro socio, anch’egli destinatario di un avviso «personale», non fu parte dei giudizi di merito: la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio sugli avvisi e rimette gli atti al primo grado. Resta salvo il capo sanzionatorio, irrogato alla sola società e perciò scindibile; nessun giudicato interno si è formato, perché il vizio attiene al contraddittorio (Cass., sez. un., n. 24172/2025).
Ventun anni dopo, il merito è ancora da esaminare: l’inutilizzabilità dei documenti non prodotti in risposta al questionario e la detrazione sui soli registri IVA non sono state valutate. Una posizione solida nel merito non mette al riparo da un contraddittorio incompleto.
Prima di impugnare. Il professionista ricostruisce la compagine sociale del periodo accertato (visura storica, libro soci) e individua i destinatari dell’avviso «personale»: l’imputazione segue la quota di partecipazione agli utili (art. 5 del TUIR). Se pende una procedura concorsuale, verifica chi debba essere evocato in giudizio.
Entro il termine di impugnazione. Il difensore propone un ricorso cumulativo per società e soci — receduti e subentrati compresi — oppure ricorsi separati, chiedendo subito la riunione e l’integrazione del contraddittorio (art. 14, comma 2, del d.lgs. 546/1992).
In appello. Se il contraddittorio non è stato integrato in primo grado, il difensore chiede la rimessione (art. 59, comma 1, lettera b), del d.lgs. 546/1992). La questione si può sollevare anche per la prima volta in Cassazione.
Dopo la rimessione. La parte che vi ha interesse riassume il processo nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia; in difetto l’intero processo si estingue (art. 63, commi 1 e 2, del d.lgs. 546/1992). L’evocazione dei soci pretermessi seguirà poi l’ordine di integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado (art. 14, comma 2).
Sul merito. I documenti non prodotti in risposta al questionario vanno depositati in allegato all’atto introduttivo del primo grado, dichiarando che la mancata produzione è dipesa da causa non imputabile (art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/1973).
Le norme citate restano vigenti: il testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024) si applica dal 1° gennaio 2027, termine differito dall’art. 4, comma 3, del d.l. 200/2025, convertito dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26; dalla stessa data si applicano anche il testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 141/2026) e il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026), che assorbe l’art. 5 dell’attuale TUIR.
L’avviso è stato notificato solo alla società e a un socio: devo chiamare in causa gli altri?
Sì. Il litisconsorzio discende dall’unitarietà dell’accertamento, non dalle notifiche eseguite: il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, altrimenti il giudizio è nullo.
Il vincolo opera anche sull’IVA?
L’IVA da sola non lo impone: scatta quando un unico atto accerta l’IVA insieme ad altre imposte — l’IRAP, per esempio — su elementi comuni. Nel caso deciso la Corte vi ha aggiunto, «a maggior ragione», l’unitarietà dell’accertamento fra società e socio.
Corte di cassazione, Sezione quinta civile, ordinanza 16 settembre 2026, n. 25439 (ECLI:IT:CASS:2026:25439CIV), adunanza camerale dell’11 settembre 2026, Presidente Perrino, Relatore D’Alessandro; testo integrale consultato su Italgiure, Sentenze Web della Corte di cassazione.
Articoli 14, 59, comma 1, lettera b), e 63 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, testo vigente al 23 settembre 2026.
Articolo 32, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, testo vigente al 23 settembre 2026.
Articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, che sostituisce, all’articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole «1° gennaio 2026» con «1° gennaio 2027».
Quanto qui esposto riflette la normativa e la giurisprudenza vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso, dal quale dipendono l’individuazione dei litisconsorti necessari e i termini applicabili.
Osservatorio internazionale
Le fonti istituzionali e le rassegne internazionali che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano.
Academy Studio Ponchio · 2026
Utility per uffici contabili: 27 moduli e assistente AI per strutturare le scritture.
Contenuto formativo: per il caso concreto serve la verifica del professionista.
Apri percorso e utility