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Adempimenti d’impresa

Rifiuti di cantiere: che cosa cambia e che cosa no, ora che il RENTRI è a regime

23 settembre 2026 · A cura dello Studio Ponchio

Aggiornato il 1° ottobre 2026. Abbiamo corretto il paragrafo sui rifiuti delle manutenzioni: il documento di trasporto previsto dall’art. 193, comma 19, del d.lgs. 152/2006 non è riservato ai rifiuti non pericolosi. Per i pericolosi restano i limiti al trasporto con mezzi propri e le regole sulle merci pericolose.

Dal 16 settembre 2026 il formulario dei rifiuti va emesso in forma digitale. Molte imprese edili se lo sono visto arrivare come un obbligo generale: per i rifiuti non pericolosi da costruzione, demolizione e scavo, in gran parte, non lo è. Ecco che cosa cambia davvero in cantiere, e che cosa invece è rimasto com’era.

Il punto di partenza: chi è il produttore

Le macerie sono rifiuti speciali e il produttore è l’impresa che esegue i lavori. Non esiste un’«autorizzazione allo smaltimento» in capo all’impresa edile: quella ce l’ha l’impianto di destinazione. All’impresa servono tre cose — classificare correttamente il rifiuto, tenere in regola il deposito di cantiere, far viaggiare ogni carico con il formulario — più l’iscrizione all’Albo gestori ambientali se il trasporto lo fa con mezzi propri.

La qualifica di produttore non si sposta per contratto. Chi lavora in subappalto o per privati deve porsi la domanda prima di caricare: di chi è questo rifiuto?

Che cosa è cambiato il 16 settembre 2026

È finito il periodo transitorio che consentiva di scegliere fra formulario cartaceo e formulario digitale. Per i soggetti iscritti al RENTRI, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il formulario deve ora essere emesso e gestito in formato digitale. Dal 15 settembre sono inoltre applicabili le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al registro.

Perché l’edilizia resta in larga parte sulla carta

I rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo sono fuori dall’obbligo di iscrizione al RENTRI e fuori dall’obbligo del registro di carico e scarico, a prescindere dal numero di dipendenti. La ragione è tecnica: gli obblighi di registro riguardano i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi indicati alle lettere c), d) e g) dell’articolo 184, comma 3, del Codice dell’ambiente, e i rifiuti da costruzione e demolizione stanno alla lettera b), che non è richiamata.

L’esonero però è per tipo di rifiuto, non per impresa: se dal cantiere o dalla sede escono anche rifiuti non pericolosi da lavorazione artigianale o industriale e l’impresa supera i dieci dipendenti, per quei rifiuti l’obbligo torna.

Una cosa è cambiata anche per chi resta sulla carta: dal 13 febbraio 2025 è utilizzabile soltanto il nuovo modello di formulario, vidimato in forma digitale attraverso il portale RENTRI. I vecchi blocchetti tipografici non sono più validi, nemmeno se già vidimati. Il servizio è gratuito, si trova nell’area dedicata ai produttori non iscritti e si usa con SPID o CIE.

Se in cantiere esce anche un solo rifiuto pericoloso

Amianto, bitume contenente catrame, contenitori di vernici e solventi: basta uno di questi perché il quadro cambi. L’iscrizione al RENTRI andava effettuata entro il 13 febbraio 2026 per le imprese fino a dieci dipendenti, con termini anteriori per le realtà più grandi. Da lì in avanti servono il registro cronologico in formato digitale e la trasmissione dei dati entro la fine del mese successivo a quello dell’annotazione; e dal 16 settembre 2026, per quei rifiuti, il formulario è solo elettronico. Per i rifiuti non pericolosi da cantiere, anche l’impresa iscritta continua a usare il formulario cartaceo.

Chi non si è iscritto ha perso la riduzione della sanzione, prevista per l’iscrizione effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza. L’importo resta contenuto, ma l’iscrizione è la condizione per operare.

La classificazione è il passaggio più delicato

Diverse voci dell’elenco europeo dei rifiuti sono «a specchio»: i misti da demolizione e le terre possono essere pericolosi o non pericolosi a seconda di ciò che contengono. L’attribuzione del codice è responsabilità del produttore e, per le voci a specchio, richiede la caratterizzazione analitica. Non si fa a vista, ed è il punto su cui si concentrano i controlli.

Il trasporto con mezzi propri: la categoria 2-bis

L’impresa che porta i propri rifiuti all’impianto è a tutti gli effetti un trasportatore e deve iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis. L’iscrizione è semplificata — niente responsabile tecnico né garanzie finanziarie — ma va ottenuta prima del primo viaggio. Tre limiti da conoscere:

  • copre i rifiuti prodotti dall’impresa, non quelli del committente né quelli di altre imprese;
  • copre i rifiuti pericolosi propri soltanto entro 30 chilogrammi o 30 litri al giorno: oltre quella soglia serve la categoria 5, e per la rimozione dell’amianto la categoria 10;
  • dura dieci anni e va rinnovata: molte iscrizioni aperte nel 2016 scadono in questi mesi.

Nel provvedimento di iscrizione devono comparire i veicoli effettivamente utilizzati e i codici dei rifiuti trasportati: un mezzo acquistato dopo l’iscrizione e non aggiunto non è abilitato. Il diritto annuale, 50 euro per la 2-bis, si versa entro il 30 aprile; il mancato pagamento comporta la sospensione d’ufficio dell’iscrizione, e durante la sospensione non si trasporta.

Il deposito temporaneo in cantiere

È l’aspetto più controllato e le condizioni sono quelle dell’articolo 185-bis: raggruppamento per categorie omogenee, divieto di miscelazione, rispetto delle norme su imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. L’avvio a recupero o smaltimento segue una di due modalità alternative, a scelta del produttore: con cadenza almeno trimestrale a prescindere dalle quantità, oppure al raggiungimento di 30 metri cubi complessivi, di cui non più di 10 di rifiuti pericolosi. In questa seconda ipotesi, se il volume non viene mai raggiunto, il deposito non può comunque durare più di un anno.

Venute meno le condizioni, il cumulo non è più deposito temporaneo: a seconda dei casi si ricade nel deposito incontrollato o nella gestione di rifiuti senza titolo, fattispecie che non sono illeciti amministrativi. Il dato operativo che conviene conoscere prima di un controllo è che il deposito temporaneo è una deroga, e la prova di averne rispettato le condizioni grava sull’impresa che la invoca, non su chi controlla: ritiri programmati, volumi misurati, flussi separati, documentazione ordinata.

Manutenzioni e piccoli interventi edili

I rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio dell’impresa che esegue l’intervento. Per quantitativi limitati, che non giustificano un deposito sul posto, il trasporto verso la sede può essere accompagnato da un documento di trasporto in luogo del formulario, purché il documento indichi il luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, il numero dei colli o una stima di peso o volume e la destinazione. Presso la sede vanno poi rispettate integralmente le condizioni del deposito temporaneo.

Due avvertenze. La nozione di «quantitativi limitati» non ha soglie predeterminate e si valuta caso per caso: la demolizione ordinaria non vi rientra. E la semplificazione, nel testo della norma, non distingue fra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per i pericolosi però il trasporto con mezzi propri in categoria 2-bis è ammesso solo entro 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, valgono le regole sul trasporto di merci pericolose, e il viaggio senza formulario né documento di trasporto completo, anche solo fino alla propria sede, è oggi sanzionato penalmente.

Terre e rocce da scavo

Il suolo non contaminato escavato e riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato resta fuori dalla disciplina dei rifiuti. Se viene spostato in un altro cantiere, anche della stessa impresa, l’esclusione non opera più e occorre scegliere consapevolmente il regime: sottoprodotto ai sensi del d.P.R. 120/2017 oppure rifiuto. Per i cantieri di piccole dimensioni la dichiarazione di utilizzo va trasmessa al Comune e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale almeno quindici giorni prima dell’inizio degli scavi: iniziare prima fa perdere al materiale la qualifica di sottoprodotto.

Le sanzioni, dopo la riforma dell’agosto 2025

Il decreto-legge 116/2025, convertito dalla legge 147/2025, ha riscritto l’apparato sanzionatorio in materia di rifiuti. Per un’impresa edile contano soprattutto due effetti: la gestione di rifiuti senza il titolo richiesto e il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario né documento sostitutivo, quando riguardano rifiuti pericolosi, non sono più contravvenzioni ma delitti puniti con la reclusione, con la confisca del mezzo utilizzato e la sospensione dell’iscrizione all’Albo. Il trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario resta illecito amministrativo, con sanzione da 1.600 a 10.000 euro, ridotta quando i dati sono comunque ricostruibili dalle scritture.

Che cosa verificare, in pratica

  • Formulari del modello nuovo, vidimati tramite il portale.
  • Iscrizione all’Albo non scaduta, con veicoli e codici aggiornati, e diritto annuale versato.
  • Copia completa del formulario, controfirmata e datata dal destinatario, ricevuta entro tre mesi dal conferimento al trasportatore; in mancanza, comunicazione all’autorità competente entro quel termine, che è la condizione per l’esclusione di responsabilità. I formulari si conservano tre anni.
  • Se non si è tenuti al registro di carico e scarico non è dovuto nemmeno il MUD; è dovuto invece da chi ha prodotto anche un solo rifiuto pericoloso nel corso dell’anno.

Le indicazioni di questa pagina hanno carattere informativo e danno conto della normativa vigente alla data di pubblicazione; non sostituiscono l’esame della singola posizione, che può presentare profili qui non trattati.

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