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Adempimenti d’impresa

Polizza catastrofale obbligatoria: il termine è scaduto, ora la chiedono i bandi

23 settembre 2026 · A cura dello Studio Ponchio

Polizza catastrofale obbligatoria: il termine è scaduto, ora la chiedono i bandi

Per le micro e piccole imprese il termine per assicurare fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature contro terremoto, alluvione e frana è scaduto il 31 dicembre 2025; per bar, ristoranti e strutture ricettive il 31 marzo 2026. Chi non ha la polizza non subisce sanzioni, ma dal 2026 resta escluso dai nuovi bandi pubblici, salvo gli incentivi fiscali automatici e quelli contributivi. Ci si può assicurare anche adesso, meglio con qualche settimana di anticipo sulla domanda di contributo.

Che cosa prevede l’obbligo

L’obbligo è previsto dall’articolo 1, commi 101-111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, attuato dal regolamento dei Ministri dell’economia e delle imprese 30 gennaio 2025, n. 18. Riguarda le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, ditte individuali comprese. I danni da coprire sono quelli da sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, cioè ai beni della voce B.II, numeri 1, 2 e 3, dell’articolo 2424 del codice civile.

Conta l’uso, non soltanto la proprietà. L’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, riferisce l’obbligo ai beni impiegati «a qualsiasi titolo», come il capannone in affitto o il macchinario in leasing, salvo che siano già coperti da un’analoga polizza, anche del proprietario. Se assicura beni altrui, l’impresa lo comunica al proprietario, al quale va l’indennizzo.

Restano fuori le merci, gli arredi e i veicoli iscritti al PRA: per un negozio la merce si copre solo con un’estensione a parte. Gli immobili abusivi non sono assicurabili, salvo sanatoria o condono, anche non ancora conclusi.

Le scadenze

Il calendario deriva dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito dalla legge 27 maggio 2025, n. 78, e dalle proroghe successive.

  • Grandi imprese: 31 marzo 2025; medie: 1° ottobre 2025.
  • Micro e piccole imprese: 31 dicembre 2025.
  • Micro e piccole imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del settore turistico-ricettivo: 31 marzo 2026 (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26).
  • Imprese della pesca e dell’acquacoltura: 31 dicembre 2026.

La proroga al 31 marzo 2026 non valeva per tutte le piccole imprese. Oggi resta aperto solo il termine di pesca e acquacoltura.

Nessuna sanzione, ma niente nuovi bandi

La legge non prevede sanzioni per l’impresa che non si assicura, ma solo per la compagnia che rifiuta la copertura. Il comma 102 chiede di tener conto dell’inadempimento nell’assegnare contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, compresi gli aiuti dopo una calamità; per il Ministero delle imprese questa regola, da sola, non opera in automatico. Dal 1° gennaio 2026, però, il Codice degli incentivi (decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, articolo 9, comma 1, lettera f) preclude l’accesso alle agevolazioni a chi non ha adempiuto, per i bandi pubblicati da quella data, salvo gli incentivi fiscali concessi senza valutazione istruttoria e quelli contributivi. Le Regioni a statuto ordinario si conformano alla stessa disciplina.

Il Ministero delle imprese, con decreto 18 giugno 2025, aveva già reso la polizza requisito di undici suoi incentivi, da verificare anche all’erogazione; per la Nuova Sabatini ha annunciato un decreto di adeguamento in fase di finalizzazione.

Si può rimediare, ma non per il passato

Nessuna norma impedisce di stipulare la polizza dopo la scadenza, e le misure citate guardano alla polizza in vigore al momento della domanda. Il rimedio vale però solo per il futuro: un danno subito prima resta a carico dell’impresa e pesa anche sugli aiuti pubblici per quell’evento.

Chi non è tenuto

Sono escluse (comma 111) le imprese agricole dell’articolo 2135 del codice civile, che le definisce in base all’attività esercitata. Per l’impresa iscritta come agricola che svolge anche attività commerciali non connesse, come il trasporto per conto terzi o la rivendita di prodotti acquistati, manca un chiarimento ufficiale: la scelta prudente è assicurarsi.

Non sono tenuti i professionisti e gli studi associati non iscritti al Registro delle imprese. Il Ministero lega l’obbligo all’iscrizione, in qualunque sezione: con questo criterio vi rientrano le società tra professionisti. Non è tenuta l’impresa che non possiede né usa alcuno di quei beni, come l’agente di commercio che lavora solo con l’automobile, purché non destini all’attività un locale, anche in casa.

Pesca e acquacoltura

Per queste imprese il termine è il 31 dicembre 2026, secondo l’articolo 19, comma 1-quater, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, modificato da ultimo dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito dalla legge 27 aprile 2026, n. 59. L’articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, qualifica imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 2135, coloro che esercitano l’acquacoltura e le connesse attività di prelievo, se il reddito che ne ricavano prevale su quello di altre attività non agricole. Per chi alleva in queste condizioni la lettera della legge porta all’esclusione; il legislatore, però, ha dato all’intero comparto un termine proprio, senza chiarire come le due regole si combinino. Il Ministero ha precisato solo che le navi da pesca professionale non sono fra i beni da assicurare. I mesi che restano servono a chiarire la propria posizione, soprattutto a chi esercita anche la pesca: dal 2027 chi è tenuto e non è assicurato resta escluso dai nuovi bandi pubblici.

Che cosa verificare, in pratica

  • I beni usati per l’attività, anche altrui; per quelli di terzi, una dichiarazione del proprietario o della società di leasing sulla copertura catastrofale.
  • Se c’è già una polizza incendio o multirischi, che comprenda terremoto, alluvione e frana alle condizioni di legge.
  • Le somme assicurate, sul valore di ricostruzione a nuovo o di rimpiazzo e non di bilancio: se il valore è sottostimato, di regola l’indennizzo si riduce in proporzione (articolo 1907 del codice civile). Fino a 30 milioni di euro assicurati, scoperto o franchigia non possono superare il 15 per cento del danno; tra 1 e 30 milioni la polizza può limitare l’indennizzo per sinistro, ma non sotto il 70 per cento della somma assicurata.
  • Nel Delta e vicino alla costa, che cosa resta fuori: il regolamento definisce l’alluvione come acqua che esce da corsi d’acqua, bacini, laghi, argini e reti di drenaggio, senza nominare il mare. L’IVASS rileva che le polizze escludono di solito mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina e, dalla garanzia terremoto, la subsidenza.
  • Prima di ogni domanda di contributo, polizza e quietanza pronte, e copertura in vigore fino all’ultima erogazione.

Le indicazioni di questa pagina hanno carattere informativo e danno conto della normativa vigente alla data di pubblicazione; non sostituiscono l’esame della singola posizione, che può presentare profili qui non trattati.

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