Corso di sicurezza per il datore di lavoro: 16 ore entro il 19 maggio 2027
Corso di sicurezza per il datore di lavoro: 16 ore entro il 19 maggio 2027
Dal 2025 il datore di lavoro, anche se non svolge il ruolo di RSPP, ha un corso di sicurezza tutto suo: sedici ore, da concludere entro maggio 2027. Riguarda chi ha dipendenti, ma anche le società di persone in cui lavora un socio che non amministra.
Da dove nasce l’obbligo
L’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riscritto dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, prevede che datore di lavoro, dirigenti e preposti ricevano formazione e aggiornamento secondo un accordo Stato-Regioni. Per il datore di lavoro l’obbligo è verificabile solo con l’accordo (Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n. 1 del 16 febbraio 2022), sancito il 17 aprile 2025 (repertorio atti n. 59/CSR) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Il corso
Dura almeno 16 ore: una parte giuridico-normativa e una di organizzazione e gestione della sicurezza. Si può seguire in aula, in videoconferenza sincrona o in e-learning, con verifica finale. L’aggiornamento è di almeno 6 ore ogni cinque anni dalla fine del corso.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, titolare dell’appalto con il committente, deve avere già oggi una formazione adeguata ai cantieri (articolo 97, comma 3-ter), pena la sanzione dell’articolo 159, comma 2, lettera c). L’accordo la individua in un modulo di 6 ore, che fino a maggio 2027, secondo le FAQ ministeriali, non è l’unico percorso ammesso. Il semplice subappaltatore non vi è tenuto.
Entro quando
Il corso va concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, che il testo fissa alla pubblicazione in Gazzetta, il 24 maggio 2025; il Ministero del lavoro, nelle risposte ai quesiti del 27 marzo 2026, la anticipa al 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul proprio sito. Conviene attenersi alla data prudente: 19 maggio 2027.
Fino ad allora chi non ha fatto il corso di 16 ore non è inadempiente; chi fa già da RSPP o dirige un’impresa affidataria deve invece essere formato fin d’ora. Chi diventa datore di lavoro dopo quella data non ha un termine nell’accordo: conviene formarsi all’avvio dell’attività con personale.
Chi ha già fatto un corso
I corsi per datore di lavoro svolti prima dell’accordo valgono se i contenuti sono conformi. L’allegato III riconosce credito totale anche a chi ha il corso da datore di lavoro-RSPP dell’accordo del 21 dicembre 2011, a RSPP e ASPP, ai coordinatori per la sicurezza e ai dirigenti formati. Serve però un titolo valido: secondo il Ministero, la formazione abilitante non aggiornata da oltre dieci anni decade e va rifatta.
Se il titolare fa anche da RSPP
Può farlo nei limiti dimensionali dell’allegato II del decreto. Il percorso è a gradini: corso da datore di lavoro, modulo comune di 8 ore e, per agricoltura, costruzioni e chimica, un modulo di 16 ore (12 per la pesca). Modulo comune e moduli di settore non ammettono l’e-learning; l’aggiornamento, di almeno 8 ore ogni cinque anni, sì.
Questa formazione non gode del termine del 2027 e va completata prima di assumere il ruolo. Chi fa da RSPP senza attestato valido è già fuori regola e sanzionabile (articoli 34, comma 2, e 55, comma 1, lettera b); con l’aggiornamento scaduto, secondo l’accordo, non può esercitare il ruolo finché non lo completa.
Società senza dipendenti: quando il socio conta come lavoratore
L’articolo 2, comma 1, lettera a), equipara al lavoratore il socio di società, anche di fatto, che presta attività per conto della società. L’articolo 21, che riserva un regime più leggero a impresa familiare, lavoratori autonomi, artigiani e piccoli commercianti, fra le società nomina solo le società semplici agricole. La Commissione per gli interpelli del Ministero ha applicato l’equiparazione alle aziende in cui operano soltanto soci lavoratori, esigendo anche lì l’RLS (interpello n. 16 del 25 ottobre 2016).
Conta chi lavora senza amministrare: nel computo dei lavoratori l’Ispettorato considera questi soci, non gli amministratori (circolare n. 3 del 9 novembre 2021). Ha quindi un lavoratore la s.a.s. in cui lavora l’accomandante (articolo 2320 del codice civile), e l’accomandatario è datore di lavoro; così la s.n.c. in cui lavorano un socio non amministratore, un familiare o un tirocinante. Resta incerta la s.n.c. in cui tutti i soci lavorano e amministrano con pari poteri, come prevede l’articolo 2257 del codice civile salvo patti diversi, e nessun altro presta attività: lì la scelta prudente è comportarsi da datore di lavoro. L’artigiano che lavora da solo, o con i familiari dell’impresa familiare, è fuori dall’obbligo finché non ha un dipendente, un apprendista o un tirocinante.
Le altre novità per una piccola impresa
La formazione dei lavoratori si fa all’assunzione: il Ministero ha escluso un margine di sessanta giorni. Bar, ristoranti e strutture ricettive hanno trenta giorni (articolo 1-bis del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198).
Il corso per preposti sale a 12 ore, con aggiornamento biennale. Il 19 maggio 2026 è scaduto il termine per aggiornare i preposti il cui ultimo corso era anteriore al 19 maggio 2023 e per il nuovo corso di chi entra in ambienti confinati come silos e cisterne, salvo corsi precedenti con contenuti conformi.
Chi può erogare il corso
Il datore di lavoro può organizzare in proprio solo i corsi di lavoratori, preposti e dirigenti; per il suo serve un soggetto formatore previsto dall’accordo. In Emilia-Romagna i corsi degli enti accreditati vanno autorizzati dalla Regione (delibera di Giunta 7 luglio 2025, n. 1085); gli attestati di associazioni prive dei requisiti non valgono.
Che cosa si rischia
La mancata formazione dell’articolo 37, commi 1 e 7, è una contravvenzione del datore di lavoro e del dirigente, punita dall’articolo 55, comma 5, lettera c), con l’arresto o con l’ammenda. Se la violazione riguarda più di cinque persone non formate gli importi raddoppiano, oltre dieci triplicano (articolo 55, comma 6-bis): conta quanti sono rimasti senza formazione, non quanti dipendenti ha l’azienda. Il reato si estingue adempiendo alla prescrizione dell’organo di vigilanza e pagando un quarto del massimo dell’ammenda.
Che cosa verificare, in pratica
- Se in azienda lavora qualcuno oltre al titolare: dipendenti, apprendisti, tirocinanti, soci che non amministrano. Il datore di lavoro è chi ha i poteri decisionali e di spesa; se li hanno più soci o amministratori, il corso può riguardare ciascuno.
- Se esiste un attestato aggiornato che dà credito; altrimenti, il corso di 16 ore entro il 19 maggio 2027.
- Che l’ente sia fra quelli previsti; conservare l’attestato e annotare la scadenza dell’aggiornamento.
- Che preposti e lavoratori siano aggiornati e i neoassunti formati all’ingresso.
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