Gas fluorurati: certificati, banca dati e divieti per impiantisti, frigoristi e officine
Gas fluorurati: certificati, banca dati e divieti per impiantisti, frigoristi e officine
Chi installa, ripara o smantella impianti frigoriferi, condizionatori e pompe di calore lavora con un regolamento europeo nuovo e regole italiane scritte per il precedente. Gli obblighi di base restano: certificato dell’impresa, certificato di ogni tecnico, interventi comunicati alla Banca dati entro trenta giorni. Cambiano i gas ammessi in manutenzione e, dal 2027, le macchine installabili.
Le regole di riferimento
Il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, in vigore dall’11 marzo 2024, ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. Le norme italiane sono ancora il d.P.R. 16 novembre 2018, n. 146, e il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, entrambi nel testo originario, costruito sul regolamento del 2014.
Il certificato dell’impresa e quello dei tecnici
Sono due documenti distinti. Il certificato personale serve a chi installa, ripara, manutiene o smantella apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore, a chi ne controlla le perdite e a chi ne recupera il gas (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento). Il certificato d’impresa, per installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento (paragrafo 2), presuppone tecnici certificati, strumenti e procedure. Il regolamento lo chiede alle persone giuridiche, ma il d.P.R. lo impone a tutte le imprese, senza distinguere la forma giuridica: in Italia anche chi lavora in proprio ha bisogno di entrambi.
Il certificato delle persone vale dieci anni, quello dell’impresa cinque; il rinnovo va chiesto «entro sessanta giorni antecedenti la scadenza» (articoli 7 e 8 del d.P.R.), e conviene anticiparlo. Presupposto è l’iscrizione al Registro delle Camere di commercio, sul portale fgas.it. L’impresa che affida un intervento a un’altra deve prima verificarne i certificati: se lo affida a un’impresa non certificata, è sanzionata anche lei.
Nuove categorie e aggiornamento entro il 12 marzo 2029
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 della Commissione, del 6 settembre 2024, ha sostituito le categorie I-IV con le categorie A1, A2, B, C, D ed E ed esteso la certificazione agli impianti a idrocarburi, anidride carbonica e ammoniaca. I certificati già rilasciati restano validi, ma i titolari dovranno aggiornarsi con un corso o una nuova valutazione la prima volta entro il 12 marzo 2029, poi almeno ogni sette anni (articolo 10, paragrafo 9, del regolamento). Il d.P.R. non è ancora stato adeguato: il riferimento resta l’organismo che ha rilasciato il certificato.
La Banca dati: trenta giorni per ogni intervento sul circuito
L’impresa certificata comunica alla Banca dati, entro trenta giorni, installazione, controlli delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento (articolo 16 del d.P.R.). Contano solo gli interventi sul circuito del gas, non sulla parte elettrica. Il d.P.R. non fissa soglie di quantità, come ha ribadito il Ministero dell’ambiente nel febbraio 2025: l’obbligo vale anche per il piccolo split di casa, e la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalente riguarda solo i controlli periodici delle perdite, a carico dell’operatore.
I divieti già in vigore
Dal 1° gennaio 2025 è vietato usare, nella manutenzione degli impianti di refrigerazione, gas con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 2.500, come l’R-404A (GWP 3.922), salvo gli impianti sotto i −50 °C; dal 1° gennaio 2026 il divieto vale anche per condizionatori e pompe di calore, ma non tocca l’R-410A (GWP 2.088). Fino al 1° gennaio 2030 in refrigerazione, e al 1° gennaio 2032 per condizionatori e pompe di calore, restano ammessi i gas rigenerati con contenitore etichettato e quelli riciclati che l’impresa ha recuperato, anche tramite altri, da apparecchiature dello stesso tipo (articolo 13, paragrafi 3 e 4).
Quelli in arrivo, dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 l’allegato IV vieta di immettere sul mercato condizionatori e pompe di calore monoblocco o autonomi fino a 50 kW, split aria-acqua e refrigeratori fino a 12 kW con gas di GWP da 150 in su, e refrigeratori più grandi con GWP da 750 in su; dal 1° gennaio 2029 split aria-aria fino a 12 kW con GWP da 150 in su e split più grandi da 750 in su. L’R-32 ha GWP 675.
Dopo la data del divieto queste macchine si mettono in funzione solo se l’operatore prova che sono state immesse sul mercato prima, o che la sicurezza del sito non consente gas diversi (articolo 13, paragrafo 19). Conta la prima immissione sul mercato europeo, non l’acquisto dal grossista: la macchina a magazzino resta installabile se il fornitore ne documenta la data.
Officine: il climatizzatore dei veicoli
Sui climatizzatori dei veicoli, compresi camion, furgoni e macchine agricole e da cantiere, non serve il certificato d’impresa ma un attestato di formazione per ogni tecnico, richiesto ora anche per manutenzione e riparazione, non solo per il recupero del gas (articoli 4 e 10 del regolamento). Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1893 della Commissione, del 17 settembre 2025, ha introdotto gli attestati M1-M4; quelli già rilasciati andranno aggiornati entro il 12 marzo 2029. L’officina che recupera il gas va iscritta al Registro; la Banca dati non riguarda i veicoli, e il gas si acquista solo con personale attestato.
Per auto e veicoli commerciali leggeri soggetti alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, dal 2017 i veicoli nuovi non possono avere impianti per gas con GWP superiore a 150; su quelli più vecchi, nati con l’R-134a, la ricarica con lo stesso gas resta ammessa, ma non prima di aver riparato una perdita anomala (articolo 6). GPL e metano non sono gas fluorurati.
Le sanzioni
Il decreto legislativo 163/2019 punisce con sanzioni amministrative elevate chi opera senza certificato o attestato, chi affida lavori a imprese non certificate, chi non comunica gli interventi nei trenta giorni e chi acquista gas senza titolo, e penalmente chi immette in commercio prodotti vietati. Dal 2 giugno 2026 il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, punisce con l’arresto o l’ammenda chi abusivamente, anche per violazione delle norme europee, immette sul mercato, usa o rilascia gas fluorurati, senza abrogare le sanzioni del 2019.
Che cosa verificare, in pratica
- Scadenza e categoria dei certificati dell’impresa e di ogni tecnico e, in officina, gli attestati di chi interviene sul climatizzatore.
- Gli interventi sul circuito in Banca dati entro trenta giorni, anche sui piccoli split, e i diritti annuali entro novembre.
- In manutenzione, gas con GWP da 2.500 in su solo rigenerato ed etichettato o riciclato in proprio.
- Per le macchine da installare dal 2027, la prova della data di immissione sul mercato.
- L’aggiornamento dei certificati entro il 12 marzo 2029.
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