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Adempimenti d’impresa

Regolamento macchine dal 20 gennaio 2027: che cosa cambia per chi costruisce e modifica

23 settembre 2026 · A cura dello Studio Ponchio

Regolamento macchine dal 20 gennaio 2027: che cosa cambia per chi costruisce e modifica

Dal 20 gennaio 2027 le macchine immesse sul mercato o messe in servizio devono rispettare il regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, non più la direttiva macchine. Per chi le costruisce, anche per uso proprio, o le modifica in modo sostanziale, una macchina ordinata oggi e ultimata a febbraio 2027 ricade nelle regole nuove. Chi fornisce pezzi su disegno di un cliente che vende la macchina con il proprio nome, di regola, non ha obblighi da fabbricante.

Le date

Il regolamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 165 del 29 giugno 2023, si applica dal 20 gennaio 2027 (articolo 54, secondo comma); il testo pubblicato indicava il 14 gennaio, data corretta dalla rettifica nella Gazzetta ufficiale L 169 del 4 luglio 2023. Dal 20 gennaio 2027 è abrogata la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 (articolo 51, paragrafo 2): fino ad allora vale la direttiva.

Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di recepimento della direttiva, resta da adeguare: la legge 17 marzo 2026, n. 36 (articolo 9), ha dato al Governo sei mesi dal 9 aprile 2026 anche per aggiornare le sanzioni, ma alla data di pubblicazione il decreto non risulta adottato. Oggi valgono le sanzioni amministrative dell’articolo 15 del decreto 17/2010, anche per chi modifica una macchina marcata CE rendendola non conforme, e resta in vigore il divieto di fabbricare e vendere attrezzature di lavoro non conformi alle norme di sicurezza, punito con l’arresto o l’ammenda (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 23 e 57).

Macchine già immesse, certificati, ordini in corso

Le macchine immesse secondo la direttiva prima del 20 gennaio 2027 restano vendibili; certificati di esame CE del tipo e decisioni di approvazione valgono fino alla scadenza (articolo 52). Per le macchine immesse dopo va però chiarito con l’organismo notificato se il certificato copre i requisiti nuovi.

Secondo gli orientamenti della Commissione (comunicazione 2022/C 247/01, «La guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022») si guarda al singolo esemplare, non al modello, e l’accordo concluso prima che la fabbricazione sia ultimata non vale come immissione: anche le macchine finite ma non ancora immesse il 20 gennaio 2027 dovranno rispettare il regolamento. Nel frattempo, per la Commissione, la dichiarazione può richiamare anche il regolamento, se la macchina lo rispetta.

Chi è fabbricante, e chi no

È fabbricante chi fabbrica, o fa progettare o fabbricare, macchine, quasi-macchine o prodotti correlati e li commercializza con il proprio nome o marchio, oppure li fabbrica e li mette in servizio per uso proprio (articolo 3, punto 18). Tra i prodotti correlati ci sono attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza e accessori di sollevamento, come un bilancino.

L’officina che consegna pezzi su disegno del cliente, per una macchina che il cliente commercializza con il proprio nome, di regola non è fabbricante: lo è il cliente. Diverso è se l’officina commercializza con il proprio nome una macchina, una quasi-macchina o un componente di sicurezza immesso separatamente sul mercato, come i ripari contro gli elementi mobili coinvolti nella lavorazione o il software che garantisce funzioni di sicurezza (allegato II). La macchina completa o l’accessorio di sollevamento costruiti su disegno del cliente per il suo uso, e l’assieme che sia già una quasi-macchina, vanno esaminati prima dell’ordine, fissando per iscritto chi assume il ruolo di fabbricante: di preferenza chi controlla progetto e costruzione.

La modifica sostanziale

Il regolamento definisce modifica sostanziale l’intervento, fisico o digitale, su una macchina o un prodotto correlato immessi sul mercato o messi in servizio, non previsto né pianificato dal fabbricante, che crea un nuovo pericolo o aumenta un rischio esistente e richiede l’aggiunta di ripari o dispositivi di protezione con modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, oppure misure supplementari per la stabilità o la resistenza meccanica (articolo 3, punto 16). Dal 20 gennaio 2027 chi la apporta diventa fabbricante; se la macchina fa parte di un insieme e la valutazione del rischio dimostra che la modifica incide solo su di essa, gli obblighi riguardano quella macchina (articolo 18). È esente soltanto l’utilizzatore non professionale che modifica per uso proprio, non l’impresa che interviene sui propri impianti.

Le condizioni devono ricorrere tutte; riparazione e manutenzione che non incidono sulla conformità non sono modifiche sostanziali (considerando 26). Se però l’officina progetta ed esegue una modifica con quelle caratteristiche, la qualifica può toccare a lei; per la Commissione risponde chi apporta o fa apportare la modifica, e conviene stabilire per iscritto, prima del preventivo, chi firmerà la nuova dichiarazione.

Che cosa cambia per chi costruisce

Per le sei categorie dell’allegato I, parte A, tra cui ponti elevatori per veicoli e componenti di sicurezza autoevolutivi ad apprendimento automatico, serve sempre un organismo notificato (articolo 25, paragrafo 2). Per le diciannove della parte B, fra cui presse e piegatrici per la lavorazione a freddo dei metalli a carico o scarico manuale con corsa oltre 6 mm e velocità oltre 30 mm/s, il controllo interno è ammesso solo con norme armonizzate o specifiche comuni che coprano tutti i pertinenti requisiti essenziali (paragrafo 3).

L’allegato III, parte B, aggiunge la protezione dall’alterazione di collegamenti, software e dati rilevanti per la sicurezza (punto 1.1.9) e chiede sistemi di comando che resistano, se del caso, a tentativi deliberati e ragionevolmente prevedibili di terzi (punto 1.2.1).

La documentazione tecnica, già fascicolo tecnico, va redatta prima dell’immissione o della messa in servizio e conservata con la dichiarazione per almeno dieci anni (articolo 10). Le istruzioni possono essere digitali, purché sulla macchina sia indicato come accedervi e restino online per il ciclo di vita previsto e comunque per almeno dieci anni; chi le chiede su carta all’acquisto le riceve gratis entro un mese.

L’elenco delle norme armonizzate della direttiva perde efficacia il 20 gennaio 2027 (decisione di esecuzione (UE) 2026/2015 della Commissione, del 4 settembre 2026). Quello del regolamento, in preparazione, non è ancora in Gazzetta: per la parte B ne dipende, salvo specifiche comuni, la possibilità di fare a meno dell’organismo notificato.

Che cosa verificare, in pratica

  • Quali prodotti saranno immessi sul mercato o messi in servizio dal 20 gennaio 2027, ordini in corso compresi, e se serve un organismo notificato.
  • Che documentazione tecnica, valutazione del rischio, istruzioni e dichiarazione siano aggiornate al regolamento.
  • Prima di intervenire su una macchina esistente, propria o di un cliente, se l’intervento è una modifica sostanziale.
  • Nel lavoro su disegno, che dall’ordine risulti chi progetta e chi immette la macchina sul mercato.

Le indicazioni di questa pagina hanno carattere informativo e danno conto della normativa vigente alla data di pubblicazione; non sostituiscono l’esame della singola posizione, che può presentare profili qui non trattati.

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