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Adempimenti d’impresa

Albo gestori ambientali: nuovi codici delle batterie dal 9 dicembre e categoria 2-quater

1 ottobre 2026 · A cura dello Studio Ponchio

Albo gestori ambientali: nuovi codici delle batterie dal 9 dicembre e categoria 2-quater

Dal 9 dicembre 2026 cambiano i codici con cui si classificano i rifiuti di batterie, e diverse batterie finora non pericolose, a cominciare da quelle al litio, diventano rifiuti pericolosi. Nello stesso autunno l’Albo nazionale gestori ambientali apre una nuova categoria per chi trasporta i rifiuti delle proprie manutenzioni, che però non riguarda le imprese artigiane.

I nuovi codici dei rifiuti di batterie

La decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, ha riscritto il capitolo 16 06 dell’elenco europeo dei rifiuti, quello delle batterie. Si applica dal 9 dicembre 2026, data fissata da una rettifica del 19 agosto 2025 in luogo del 9 novembre; fino all’8 dicembre valgono i codici attuali.

Per chi produce rifiuti di batterie in officina o in laboratorio conta soprattutto questo. Le batterie al piombo restano alla voce 16 06 01*, con una descrizione aggiornata. Le batterie al litio hanno una voce propria, 16 06 07*, pericolosa, e lo stesso vale per quelle al nichel diverse dal nichel-cadmio, come le nichel-metallo idruro di molti veicoli ibridi (16 06 08*), per quelle allo zinco, comprese le pile a bottone all’ossido d’argento (16 06 09*), e per i rifiuti misti di batterie (16 06 13*). Le alcaline restano alla voce 16 06 04, che però acquista l’asterisco. Sparisce la vecchia voce 16 06 05, «altre batterie ed accumulatori», non pericolosa, dove finivano le batterie diverse da piombo, nichel-cadmio, mercurio e alcaline.

Perché il passaggio al «pericoloso» non è solo un cambio di etichetta

Il registro di carico e scarico è obbligatorio per tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, qualunque sia il numero di dipendenti (articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Chi produce non più di quattro tonnellate l’anno di rifiuti pericolosi e venti di non pericolosi può però farlo tenere alla propria associazione di categoria (comma 7 dello stesso articolo). Il regolamento sul RENTRI, il registro elettronico nazionale dei rifiuti (decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59), prevede all’articolo 12, comma 3, che l’operatore che avvia l’attività soggetta all’obbligo dopo le scadenze ordinarie si iscriva prima della prima annotazione sul registro. La norma non parla espressamente di chi diventa obbligato perché un rifiuto è stato riclassificato, ma è la lettura più prudente.

Per un’impresa che oggi smaltisce come non pericolose le batterie di localizzatori, antifurto, utensili o apparecchi elettronici, il 9 dicembre può quindi segnare l’ingresso in questi obblighi. Va verificato caso per caso: dipende da quali batterie l’impresa produce davvero come rifiuto della propria attività, e non da quelle che vende o ritira per conto di altri, e da quali altri rifiuti pericolosi già gestisce. Un’officina con oli usati e batterie al piombo è normalmente già iscritta, e per lei cambia soprattutto la codifica.

Quanto al rifiuto prodotto prima del 9 dicembre, la Regione Emilia-Romagna, in una nota del 5 agosto 2026 ad ARPAE, ha indicato che potrebbe conservare il vecchio codice fino al conferimento a un impianto autorizzato: è un orientamento regionale, non una norma.

Che cosa fa l’Albo per chi trasporta batterie

Con la circolare n. 8 del 23 luglio 2026 il Comitato nazionale dell’Albo ha stabilito che i codici che cambiano solo nella descrizione, come 16 06 01*, sono adeguati d’ufficio in tutte le iscrizioni dal 9 dicembre 2026. Per i codici nuovi le imprese iscritte o che intendono iscriversi possono presentare istanza telematica dal 14 ottobre 2026, fermo restando che si usano solo dal 9 dicembre. La circolare non prevede la conversione delle voci soppresse o divenute pericolose, come 16 06 04 senza asterisco o 16 06 05: chi le ha nell’iscrizione deve chiedere le nuove, e nella categoria giusta. La categoria 4 abilita solo al trasporto di rifiuti non pericolosi; la 2-bis, quella dei produttori che trasportano i propri rifiuti, copre i pericolosi propri soltanto fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, soglia che la batteria di trazione di un ibrido o di un elettrico può superare da sola.

La categoria 2-quater: a chi serve davvero

La legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (articolo 14, comma 1, lettera 0a), ha aggiunto un periodo all’articolo 212, comma 5, che apre l’Albo ai liberi professionisti iscritti in albi professionali che trasportano i rifiuti non pericolosi delle manutenzioni previste dal proprio ordinamento. La deliberazione del Comitato nazionale n. 4 del 22 luglio 2026 istituisce la sottocategoria 2-quater e ne fissa requisiti e limiti; la n. 5, dello stesso giorno, approva i modelli di provvedimento. Entrambe entrano in vigore il 15 ottobre 2026. L’iscrizione dura cinque anni, comporta un diritto annuale di 50 euro e non consente il trasporto di rifiuti pericolosi.

Il presupposto è l’iscrizione attiva a un albo professionale: l’impresa artigiana non vi rientra, e per l’idraulico, l’elettricista o il giardiniere che portano via i rifiuti dei propri interventi resta la 2-bis, che dura dieci anni.

Il furgone che torna in sede: dove si considera prodotto il rifiuto

Per chi fa manutenzione la regola che conta è già in vigore. L’articolo 193, comma 19, del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, la sede o il domicilio di chi svolge l’attività. Per quantitativi limitati, che non giustificano un deposito sul posto, fino alla sede si può viaggiare con un documento di trasporto anziché con il formulario, purché indichi luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità, colli o stima di peso o volume e destinazione.

Il Ministero dell’ambiente, nella risposta del 16 luglio 2026 a un interpello sui micro-cantieri di rimozione dell’amianto, ha confermato che la norma consente il trasporto e il deposito temporaneo presso la sede dell’operatore, senza distinguere fra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Per i pericolosi restano però il limite dei 30 chilogrammi o 30 litri al giorno della categoria 2-bis e le regole sul trasporto di merci pericolose. Se poi in sede manca anche una sola condizione del deposito temporaneo dell’articolo 185-bis, il raggruppamento diventa stoccaggio e richiede un’autorizzazione. Il documento di trasporto non sostituisce l’iscrizione all’Albo per il viaggio con mezzi propri, e dalla sede all’impianto si torna al formulario.

Che cosa verificare, in pratica

  • Quali batterie escono dall’azienda come rifiuto e quale codice avranno dal 9 dicembre.
  • Se il passaggio fra i pericolosi fa scattare registro di carico e scarico e iscrizione al RENTRI; chi produrrà rifiuti pericolosi per la prima volta a dicembre dovrà presentare nel 2027 anche il MUD relativo al 2026.
  • Per chi è iscritto all’Albo, quali codici di batterie compaiono nel provvedimento e in quale categoria: dal 14 ottobre si chiedono i nuovi, quelli soppressi non vengono convertiti.
  • La scadenza della categoria 2-bis, il diritto annuale e, per chi riporta in sede i rifiuti delle manutenzioni, le condizioni del deposito temporaneo.

Le indicazioni di questa pagina hanno carattere informativo e danno conto della normativa vigente alla data di pubblicazione; non sostituiscono l’esame della singola posizione, che può presentare profili qui non trattati.

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