Nel caso deciso dalla Cassazione l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» è arrivata quando la sentenza tributaria era già passata in giudicato, e non ha travolto l’accertamento. L’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 non opera su un giudicato già formato, la revocazione ha presupposti stretti e l’inerzia del curatore fallimentare, da cui è nato il giudicato, è irrilevante, perché il fallito poteva impugnare.
Nel caso deciso dalla Cassazione, no. La sentenza tributaria che confermava l’avviso era passata in giudicato prima dell’assoluzione «perché il fatto non sussiste», che perciò non ha potuto produrre effetti; l’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000 si applica, per la Corte, ai processi in corso alla sua entrata in vigore, il 29 giugno 2024. È la ragione della decisione, non un principio di diritto: l’unico principio enunciato riguarda l’interruzione del processo.
Cass., Sez. V civ., sentenza 1° ottobre 2026, n. 26021 (udienza pubblica del 14 aprile 2026, Pres. Perrino, Rel. Galasso), ECLI:IT:CASS:2026:26021CIV. Una società in accomandita semplice che gestiva una farmacia aveva impugnato l’avviso per il 2010, fondato su movimentazioni bancarie non giustificate. Il ricorso era respinto; subito dopo fallivano la società e il socio accomandatario, e la curatela non appellava.
In sede penale la Guardia di finanza rivedeva le conclusioni del processo verbale fino ad azzerare le operazioni non giustificate, e il socio era assolto «perché il fatto non sussiste». La revocazione chiesta dalla curatela (art. 64, comma 2, d.lgs. 546/1992; art. 395, nn. 2 e 3, c.p.c.) era dichiarata inammissibile e l’appello respinto. Il ricorso della società e del socio, tornati in bonis dopo un concordato fallimentare, è rigettato, difformemente dalle conclusioni del Procuratore generale.
Il giudicato precede l’assoluzione (sull’art. 21-bis, Cass. n. 23570/2024 e n. 936/2025) e la Corte non dà rilievo alla pendenza della revocazione. Il ne bis in idem non riguarda gli atti impositivi, privi di finalità punitiva, e per le sanzioni non tutela la società se il processo penale riguarda la persona fisica, anche se ne è il legale rappresentante (Corte giust. 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti, C-217/15 e C-350/15).
Il processo verbale ha fede privilegiata solo per i fatti attestati: la revisione della Guardia di finanza è una nuova valutazione, e la falsità della prova va dichiarata con sentenza o riconosciuta dalla parte che ha usato la prova. La documentazione bancaria della società poteva essere fatta valere nel giudizio ordinario, e il sequestro penale non è forza maggiore, perché le copie si possono chiedere al giudice penale (artt. 258 e 116 c.p.p.).
Se il curatore resta inerte, il fallito può impugnare l’atto impositivo (Cass., Sez. U, n. 11287/2023) e, a maggior ragione, la sentenza. Il principio di diritto riguarda l’interruzione. La chiusura del fallimento per omologazione del concordato fallimentare la determina, ma se la curatela è costituita o contumace non opera di diritto, a differenza di quanto accade per l’apertura del fallimento (art. 43, terzo comma, l.f.): segue le regole dell’art. 300 c.p.c.
Affidarsi all’esito penale espone al rischio del giudicato, perché il processo tributario non si sospende per la pendenza di quello penale (art. 20, comma 1, d.lgs. 74/2000). Qui l’assoluzione è arrivata più di due anni dopo il deposito della sentenza tributaria, già definitiva. A nostro avviso, se l’avviso è contestabile nel merito, conviene impugnarlo e coltivare il giudizio, perché è nel giudizio pendente che l’assoluzione può spiegare i propri effetti; la scelta resta caso per caso, anche rispetto all’accertamento con adesione.
Con il giudizio pendente opera invece l’art. 21-bis. La Corte costituzionale (sent. n. 50/2026, interpretativa di rigetto) ne ha precisato la portata: l’assoluzione vincola anche se resa per insufficienza della prova, salvo due casi. Se l’avviso si fonda su presunzioni legali tipiche, fra cui le movimentazioni bancarie dell’art. 32 del d.P.R. 600/1973, l’assoluzione vincola solo se accerta in positivo l’inesistenza del fatto. Non vincola, inoltre, se dipende soltanto dall’inutilizzabilità, nel processo penale, di prove utilizzabili in quello tributario.
Al socio giova l’annullamento ottenuto dalla società, salvo che dipenda da decadenza o da altra causa a lui non riferibile, o che esista un giudicato diretto contrario (Cass., Sez. U, n. 14815/2008).
Nel caso deciso, no: la sentenza tributaria era passata in giudicato prima dell’assoluzione. L’art. 21-bis del d.lgs. 74/2000, per la Corte, si applica ai processi in corso alla sua entrata in vigore e non al giudizio sull’avviso già definito con giudicato.
Di regola no. È una nuova valutazione dei dati, non una prova dichiarata falsa, e la Guardia di finanza non è parte del processo tributario; per i documenti nuovi servono preesistenza, decisività e forza maggiore.
No. Il fallito può impugnare l’atto impositivo, e a maggior ragione la sentenza, quando il curatore resta inerte; per questo la Corte considera irrilevante che il giudicato sfavorevole sia dipeso dall’inerzia della curatela.
Corte di cassazione, Sez. V civ., sentenza 1° ottobre 2026, n. 26021, udienza pubblica del 14 aprile 2026, Pres. Perrino, Rel. Galasso, ECLI:IT:CASS:2026:26021CIV.
Corte costituzionale, sentenza 23 febbraio 2026 (deposito 13 aprile 2026), n. 50, ECLI:IT:COST:2026:50, in G.U., 1ª s.s., 15 aprile 2026.
Art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, inserito dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (in vigore dal 29 giugno 2024); artt. 19, comma 2, e 21, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. 74/2000, che dal 1° gennaio 2027 diventano gli artt. 96 e 98 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, allegato al d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (abrogazione: art. 101, comma 1, lett. z); decorrenza al 1° gennaio 2027: art. 102, come modificato dall’art. 4, comma 1, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26); art. 20, comma 1, del d.lgs. 74/2000 (dal 1° gennaio 2027 art. 97 del medesimo testo unico); art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Artt. 119, 130, comma 1, lett. f), e 131 del testo unico della giustizia tributaria, allegato al d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175; decorrenza al 1° gennaio 2027 fissata dall’art. 4, comma 3, del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26.
Artt. 21, comma 1, 38, comma 3, 40, comma 2, 51, 64, commi 2 e 3, e 65, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (dal 1° gennaio 2027, per la revocazione, artt. 120 e 121 del testo unico della giustizia tributaria).
Artt. 300, 327, comma 1, e 395, nn. 2 e 3, c.p.c.; artt. 116 e 258 c.p.p.; art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742.
Art. 6, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nel testo modificato dal d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (decorrenza: art. 41, comma 2, atti emessi dal 30 aprile 2024).
Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 43, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), applicabile alle procedure regolate dall’art. 390 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; per la liquidazione giudiziale, art. 143, comma 3, del d.lgs. 14/2019.
Art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; Corte giust. 5 aprile 2017, Orsi e Baldetti, cause riunite C-217/15 e C-350/15.
Cass., Sez. U, n. 14815/2008 e n. 11287/2023; Cass. n. 23570/2024 e n. 936/2025.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la giurisprudenza alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: i tempi del giudizio tributario e di quello penale, la formula assolutoria, il tipo di presunzione su cui si regge l’avviso e la posizione dei soci vanno verificati in concreto.
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