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Festa di San Francesco caduta di domenica: a chi spetta la quota aggiuntiva nella busta paga di ottobre

Dal 2026 il 4 ottobre è giorno festivo e quest’anno è caduto di domenica. La quota aggiuntiva in busta paga non ha per tutti lo stesso fondamento: dipende da come si è retribuiti, dal settore e dal contratto collettivo applicato.

5 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 10 min

Domenica 4 ottobre 2026 si è celebrata per la prima volta la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, che la legge 8 ottobre 2025, n. 151, ha inserito dal 1° gennaio 2026 tra i giorni festivi. Poiché la ricorrenza è caduta di domenica, molti dipendenti si aspettano nella busta paga di ottobre un importo in più. Il quadro è più articolato di quanto spesso si legga. La quota spetta per legge ai lavoratori retribuiti a ore del settore privato. Per gli impiegati e gli altri lavoratori con retribuzione mensile fissa il fondamento va cercato nel decreto del 1960 per l’industria e nel contratto collettivo negli altri settori. Nel pubblico impiego contrattualizzato manca una norma di legge che la riconosca.

Che cosa ha cambiato la legge n. 151 del 2025

La legge (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025) aggiunge il 4 ottobre all’elenco dei giorni festivi dell’articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Fino al 2025 il 4 ottobre era soltanto una solennità civile, prevista dalla legge 4 marzo 1958, n. 132: una ricorrenza celebrativa, non un giorno festivo agli effetti del lavoro.

La legge del 2025 non modifica invece l’articolo 5 della stessa legge n. 260, che regola il trattamento economico delle festività, e non contiene alcuna disposizione sulla retribuzione. Per stabilire che cosa spetta nella busta paga di ottobre bisogna quindi applicare le regole già esistenti, che sono diverse secondo il modo in cui il lavoratore è retribuito.

Lavoratori retribuiti a ore

Per chi è pagato in base alle ore lavorate la tutela è di legge. L’articolo 5, primo comma, della legge n. 260 del 1949 garantisce nelle ricorrenze civili la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, calcolata su un sesto dell’orario settimanale contrattuale. L’articolo 3 della legge 31 marzo 1954, n. 90, estende questo trattamento a tutte le festività dell’articolo 2, e quindi oggi anche al 4 ottobre, per i dipendenti di datori di lavoro privati; l’articolo 2, lettera e), della stessa legge lo mantiene anche quando la festività coincide con la domenica.

Con un orario di 40 ore settimanali, il lavoratore a ore ha diritto alla retribuzione di 6 ore e 40 minuti per il 4 ottobre, anche se quella domenica non avrebbe comunque lavorato: con una retribuzione oraria globale di fatto di 12 euro, sono 80 euro lordi. Il trattamento non spetta nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane (articolo 3 della legge n. 90 del 1954); per il resto è dovuto per intero anche a chi era assente per malattia, infortunio, maternità, ferie, permessi o altri giustificati motivi, oppure per riduzione dell’orario o per sospensione non dipendente dalla sua volontà (articolo 2 della stessa legge). Il coordinamento con le indennità a carico dell’INPS va verificato caso per caso.

Impiegati e lavoratori con retribuzione mensile fissa

Per chi riceve una retribuzione mensile fissa (i cosiddetti mensilizzati), la festività è già compresa nello stipendio. L’articolo 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949 riconosce una quota giornaliera aggiuntiva per la festività che cade di domenica. La norma si riferisce però alle sole ricorrenze civili elencate nello stesso articolo 5: il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno, oltre al 4 novembre, che dal 1977 non è più giorno festivo e si celebra la prima domenica di novembre (legge 5 marzo 1977, n. 54). È la lettura della giurisprudenza di legittimità, richiamata dal Ministero del lavoro nella risposta a interpello del 20 febbraio 2006, prot. n. 1664. Il 4 ottobre non è tra quelle ricorrenze: per i mensilizzati il diritto alla quota, se esiste, può derivare soltanto da altre fonti.

Industria. Per le imprese industriali vale il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029, che ha esteso a tutti i lavoratori del settore l’accordo interconfederale del 3 dicembre 1954. L’accordo riconosce agli impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa una quota giornaliera, pari a 1/26 della retribuzione mensile fissa, quando cade di domenica una delle ricorrenze nazionali o una delle altre festività elencate nell’articolo 2 della legge n. 260 del 1949. Poiché il 4 ottobre è stato inserito proprio in quell’elenco, la lettura più lineare è che il rinvio segua l’elenco come modificato e che la quota spetti anche per il 4 ottobre 2026. Non è l’unica lettura possibile, perché si può sostenere che il decreto, recependo un accordo del 1954, abbia cristallizzato l’elenco allora vigente. A oggi non risultano chiarimenti ministeriali; alcune organizzazioni sindacali di categoria e alcune associazioni datoriali territoriali indicano il pagamento a 1/26. L’accordo fa inoltre salvi (articolo 4) i trattamenti che i contratti di settore già prevedevano per le festività che cadono di domenica, come la sostituzione della ricorrenza o l’aggiunta della giornata alle ferie: anche il contratto collettivo applicato va perciò controllato.

Commercio, servizi e altri settori. Decide il contratto collettivo applicato. Molti contratti contengono un proprio elenco delle festività, redatto prima della legge del 2025. È il caso del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio): l’articolo 154 riconosce la quota giornaliera per le festività coincidenti con la domenica, ma il suo elenco non menziona il 4 ottobre. A oggi non risultano accordi o chiarimenti nazionali delle parti firmatarie. Le prime note delle associazioni territoriali, datoriali e sindacali, indicano però il pagamento della quota. Una lettura che escluda il 4 ottobre perché l’elenco contrattuale è anteriore alla legge è inoltre esposta a contestazioni: quell’elenco riproduce di fatto le festività di legge e un giudice potrebbe ritenerlo integrato dalla nuova festività. Fino a un chiarimento delle parti, la scelta prudente è riconoscere la quota.

Lavoro domestico. Il CCNL sul lavoro domestico del 28 ottobre 2025 comprende espressamente il 4 ottobre tra le festività (articolo 16). Per i rapporti a ore la festività è retribuita in ragione di un sesto dell’orario settimanale, indipendentemente dal fatto che in quel giorno fosse prevista la prestazione (comma 2). Se la festività cade di domenica, il contratto prevede il recupero del riposo in un altro giorno oppure, in alternativa, il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile (comma 4).

Pubblico impiego. Per i dipendenti pubblici con rapporto contrattualizzato, l’articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha stabilito che l’articolo 5, terzo comma, della legge n. 260 del 1949 non si applica dalla stipula dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997: la quota aggiuntiva non spetta dunque nemmeno per le ricorrenze civili che cadono di domenica. Per il 4 ottobre manca anche l’altro fondamento di legge, perché l’estensione della legge n. 90 del 1954 riguarda solo i dipendenti di datori di lavoro privati. Resta da verificare l’eventuale disciplina del contratto collettivo di comparto.

Quanto vale la quota

Dove spetta con il divisore 26 (come nel CCNL Terziario, articolo 210), il calcolo è semplice: con una retribuzione mensile fissa di 2.000 euro lordi, la quota è pari a 2.000 diviso 26, cioè 76,92 euro lordi. Il divisore e gli elementi della retribuzione da considerare dipendono dalla fonte applicabile: per l’industria il decreto del 1960 fa riferimento alla retribuzione mensile fissa, mentre i contratti collettivi possono indicare basi di calcolo diverse.

Per il part-time il trattamento è riproporzionato (articolo 7 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81): per il lavoratore a ore si considera un sesto del suo orario settimanale contrattuale, per il mensilizzato la quota si calcola sulla retribuzione mensile ridotta. Per il part-time verticale che non prevede prestazione la domenica la soluzione dipende dal contratto collettivo e non è uniforme.

La quota è retribuzione a tutti gli effetti: concorre al reddito di lavoro dipendente (articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ed è soggetta a contributi (articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314). Dal 1° gennaio 2027 la stessa regola fiscale è contenuta nell’articolo 53 del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117).

Chi ha lavorato domenica 4 ottobre

Il lavoratore a ore che ha prestato servizio il 4 ottobre ha diritto, oltre alla retribuzione della festività, alla retribuzione delle ore lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal contratto collettivo (articolo 5, secondo comma, della legge n. 260 del 1949, applicabile tramite la legge n. 90 del 1954). Per i lavoratori con retribuzione fissa dell’industria, l’accordo del 1954 riconosce la quota anche a chi lavora di domenica e gode del riposo compensativo in un altro giorno, salvo che la festività coincida proprio con il giorno di riposo compensativo. A questi lavoratori spetta, in più, il compenso contrattuale per il lavoro domenicale. Negli altri casi valgono le regole del contratto collettivo; il CCNL sul lavoro domestico, per esempio, prevede la retribuzione delle ore lavorate con la maggiorazione del 60%.

Dove il 4 ottobre è anche il giorno del santo patrono, come a Bologna con San Petronio, occorre verificare il trattamento che il contratto collettivo prevede per la coincidenza di due festività. Per i lavoratori a ore la retribuzione del 4 ottobre resta comunque dovuta per intero: lo prevede l’articolo 2, lettera e), della legge n. 90 del 1954.

Se la quota spettava e non è stata pagata

Le differenze retributive si possono richiedere al datore di lavoro e sono soggette a prescrizione di cinque anni (articolo 2948, n. 4, del codice civile). In caso di ispezione, se emergono crediti di lavoro non pagati, il personale ispettivo diffida il datore di lavoro a pagare (diffida accertativa, articolo 12 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124). La diffida diventa titolo esecutivo se entro trenta giorni non si raggiunge un accordo in sede di conciliazione e non viene proposto ricorso al direttore dell’ufficio, oppure se il ricorso è respinto. Per questo è prudente che il datore di lavoro documenti, dipendente per dipendente, la fonte da cui ha ricavato il trattamento applicato.

In pratica

  • Per ciascun dipendente, individuare la fonte del diritto: legge per i lavoratori a ore del settore privato, decreto del 1960 per i mensilizzati dell’industria (con la cautela indicata sul rinvio all’elenco di legge), contratto collettivo negli altri settori, CCNL specifico per i domestici.
  • Controllare se il contratto collettivo applicato elenca il 4 ottobre tra le festività o se le parti firmatarie hanno fornito indicazioni dopo la legge n. 151 del 2025; in assenza di chiarimenti, la scelta prudente è riconoscere la quota.
  • Inserire la quota, dove dovuta, nella busta paga di ottobre e, per chi ha lavorato il 4 ottobre, la retribuzione delle ore lavorate con la relativa maggiorazione.
  • Conservare il prospetto di calcolo, le presenze del 4 ottobre e le registrazioni dei riposi compensativi.
  • Preparare per tempo la busta paga di novembre: domenica 1° novembre 2026 è il giorno di Ognissanti ed è anche la prima domenica di novembre, in cui si celebra il 4 novembre. Diversi contratti collettivi, tra cui il CCNL Terziario, prevedono per il 4 novembre il trattamento delle festività coincidenti con la domenica: le quote possono quindi essere due.

Domande frequenti

Sono impiegato con stipendio mensile: mi spetta di sicuro la quota aggiuntiva per il 4 ottobre?

Non per effetto diretto della legge sulle festività, che riconosce la quota aggiuntiva ai mensilizzati solo per le ricorrenze civili nazionali (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno). Nell’industria la quota si ricava dal d.P.R. n. 1029 del 1960, che rinvia alle festività elencate dalla legge: la lettura più lineare la estende al 4 ottobre, anche se mancano chiarimenti ufficiali. Negli altri settori occorre leggere il contratto collettivo applicato.

Sono pagato a ore e domenica non lavoro mai: ho diritto a qualcosa?

Sì. Per i dipendenti di datori di lavoro privati retribuiti a ore, la legge garantisce la retribuzione della festività, pari a un sesto dell’orario settimanale contrattuale, anche quando cade di domenica.

La colf ha diritto al pagamento del 4 ottobre?

Sì. Il CCNL sul lavoro domestico del 2025 elenca il 4 ottobre tra le festività. Per la colf pagata a ore la festività è retribuita in ragione di un sesto dell’orario settimanale, anche se quel giorno non era previsto lavoro. Per la colf con retribuzione mensile, se la festività cade di domenica spetta il recupero del riposo in un altro giorno oppure, in alternativa, il pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

Fonti

Legge 8 ottobre 2025, n. 151 (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2025), articoli 1 e 3.

Legge 27 maggio 1949, n. 260, articoli 2 e 5; legge 31 marzo 1954, n. 90, articoli 2 e 3; legge 4 marzo 1958, n. 132, articolo 1; legge 5 marzo 1977, n. 54, articolo 1.

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1029, e accordo interconfederale 3 dicembre 1954, articoli 1, 2 e 4.

Ministero del lavoro, risposta a interpello 20 febbraio 2006, prot. n. 1664 (con la giurisprudenza di legittimità ivi richiamata).

Articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 7 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Articolo 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall’articolo 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314; d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, articoli 53, 376 e 377.

Articolo 2948, n. 4, del codice civile; articolo 12 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), articoli 154 e 210; CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 28 ottobre 2025, articolo 16.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: il trattamento della festività dipende dal contratto collettivo applicato, dalle modalità di retribuzione e da eventuali accordi aziendali, che vanno verificati per ciascun dipendente.

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