Codice della crisi · Ferrara
Adeguati assetti, segnali di allerta, composizione negoziata, concordato e trattamento dei debiti fiscali secondo il d.lgs. 14/2019 aggiornato.
La crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi. L’amministratore deve attivarsi senza indugio quando compaiono i segnali indicati dal Codice della crisi: ritardi su retribuzioni, fornitori, banche, contributi e IVA.
L’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Il dovere di attrezzarsi per intercettarla nasce prima: l’art. 2086, comma 2, del codice civile, introdotto dall’art. 375 del d.lgs. 14/2019, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L’art.
3, comma 4, del Codice elenca i segnali: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni e pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies. Il segnale non è una diagnosi, ma impone di verificare la situazione.
Riferimenti normativi: artt. 2, 3, 25-novies, 375 d.lgs. 14/2019; art. 2086, comma 2, c.c.
liquidazione giudiziale e debiti fiscali
Segnalano l’organo di controllo, se nominato, e i creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. La segnalazione è scritta, motivata e fissa un termine per la risposta. Ignorarla espone gli amministratori a responsabilità; rispondere con un piano documentato è il primo atto difensivo.
L’art. 25-octies del d.lgs. 14/2019 impone all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per la risposta. L’art. 25-novies disciplina invece le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, ancorate a soglie di esposizione scaduta: l’Istituto nazionale della previdenza sociale per il ritardo superiore a novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali; l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il debito da premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni; l’Agenzia delle Entrate per il debito IVA risultante dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per i crediti affidati scaduti da oltre novanta giorni.
Accanto al requisito temporale ciascuna ipotesi prevede una soglia di importo, differenziata per ente creditore e, per i crediti affidati all’agente della riscossione, per forma giuridica del debitore: poiché l’art. 25-novies è stato più volte modificato, le soglie vanno riscontrate sul testo vigente prima di misurare la posizione dell’impresa. La tempestiva attivazione rileva anche in positivo: l’art. 25-bis del Codice riconosce misure premiali all’imprenditore che accede alla composizione negoziata, e la segnalazione ricevuta e archiviata senza risposta documentata è, in prospettiva di responsabilità, l’elemento più difficile da spiegare.
Riferimenti normativi: artt. 25-bis, 25-octies, 25-novies d.lgs. 14/2019; d.lgs. 136/2024
composizione negoziata e debiti fiscali
L’imprenditore presenta istanza sulla piattaforma telematica nazionale; una commissione nomina un esperto indipendente che conduce le trattative con i creditori. L’impresa resta in gestione all’imprenditore. Su richiesta il tribunale conferma misure protettive che bloccano le azioni esecutive. Il percorso è riservato e non è una procedura concorsuale.
Gli artt. 12 e seguenti del d.lgs. 14/2019 disciplinano l’accesso: l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale delle camere di commercio, corredata, fra gli altri, dei documenti indicati dall’art. 17, comma 3: bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, certificati dei debiti tributari e contributivi, situazione debitoria presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, estratto della Centrale dei rischi, elenco dei creditori, progetto di piano di risanamento con piano finanziario a sei mesi. L’esperto è nominato da una commissione e deve essere indipendente; verifica la concreta perseguibilità del risanamento e conduce le trattative, senza poteri gestori: l’impresa resta amministrata dall’imprenditore, che però, in presenza di misure protettive, deve gestirla in modo da non pregiudicare i creditori.
Le misure protettive sono chieste con l’istanza o successivamente, pubblicate nel registro delle imprese e sottoposte a conferma del tribunale; il tribunale ne fissa la durata fra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni (art. 19, commi 4 e 5). L’esito può essere un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, incluso il concordato semplificato dell’art. 25-sexies.
Riferimenti normativi: artt. 12-25-quinquies, 17, 18, 19, 23, 25-sexies d.lgs. 14/2019
composizione negoziata: i debiti fiscali
Non si azzerano automaticamente. Nella composizione negoziata sono trattabili con l’Agenzia delle Entrate e sono previste misure premiali su interessi, sanzioni e rateazione. Negli strumenti di regolazione della crisi opera la transazione fiscale, con possibilità di omologazione anche senza adesione dell’amministrazione, a condizioni di legge.
Nella composizione negoziata l’art. 23 del d.lgs. 14/2019, come integrato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, consente di proporre alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione e agli enti pubblici territoriali un accordo transattivo sui tributi, con pagamento parziale o dilazionato, corredato della relazione di un professionista indipendente che ne attesti la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e della relazione del revisore legale sulla completezza e veridicità dei dati aziendali; l’accordo produce effetti con il deposito presso il tribunale. L’art. 25-bis prevede misure premiali di natura tributaria: riduzione degli interessi maturati sui debiti tributari nel corso delle trattative, riduzione delle sanzioni per omesso versamento e possibilità di rateazione dei debiti tributari non iscritti a ruolo. Entità delle riduzioni e numero massimo di rate sono fissati dalla norma e sono stati oggetto di successivi interventi correttivi: vanno letti sul testo vigente alla data dell’istanza, perché incidono direttamente sulla sostenibilità del piano.
Negli strumenti di regolazione della crisi la materia è retta dall’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione e dall’art. 88 per il concordato preventivo: la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi va accompagnata dall’attestazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, e il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando l’adesione è determinante. Le condizioni poste per questa omologazione (misura minima di soddisfacimento dei crediti erariali e contributivi, limiti di dilazione, raffronto con il trattamento riservato agli altri creditori) sono state ridisegnate dal d.lgs. 136/2024 e vanno verificate sul testo vigente prima di impostare la proposta.
Riferimenti normativi: artt. 23, 25-bis, 63, 88 d.lgs. 14/2019; d.lgs. 136/2024
trattamento dei debiti fiscali · debiti fiscali nella liquidazione giudiziale
Rispondono verso la società e verso i creditori per la violazione dei doveri di conservazione del patrimonio. Se dopo una causa di scioglimento la gestione non è conservativa, il danno si presume pari alla differenza fra i patrimoni netti alle due date. Si aggiungono le responsabilità tributarie e penali.
L’art. 2486 del codice civile, integrato dall’art. 378 del d.lgs. 14/2019, stabilisce che al verificarsi di una causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale, e fissa il criterio dei netti patrimoniali per la quantificazione del danno: differenza fra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, se è stata aperta una procedura concorsuale, alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dedotti i costi sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità; se è stata aperta una procedura concorsuale e i netti patrimoniali non possono essere determinati, per mancanza o irregolarità delle scritture contabili o per altre ragioni, differenza fra attivo e passivo accertati nella procedura.
L’art. 2476, commi 6 e 8, del codice civile disciplina la responsabilità verso i creditori sociali della SRL e quella dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi. Sul versante tributario rilevano le responsabilità del cessionario d’azienda dell’art. 14 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e le fattispecie del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in particolare l’omesso versamento di ritenute e di IVA e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. La ricostruzione della responsabilità passa quasi sempre dalla documentazione degli assetti: se non c’è traccia, la difesa è più difficile.
Riferimenti normativi: artt. 2476, 2486 c.c.; art. 378 d.lgs. 14/2019; art. 14 d.lgs. 472/1997; d.lgs. 74/2000
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Il primo intervento in una situazione di tensione finanziaria è una ricognizione documentata di debiti, scadenze e flussi a sei mesi. Per sapere in anticipo che cosa comporta l’assistenza si possono usare il calcolatore della parcella e il preventivo online.
I riferimenti di questa pagina sono quelli applicabili nel 2026. Dal 1° gennaio 2027 si applicano il nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 117/2026) e il testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 141/2026), oltre ai testi unici su sanzioni e giustizia tributaria. Le regole restano in larga parte le stesse, ma cambiano i numeri degli articoli: aggiorneremo i rinvii con la tavola di corrispondenza ufficiale.
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