Chi lavora occasionalmente senza partita IVA è soggetto all’IRPEF dal primo euro: la soglia dei 5.000 euro riguarda soltanto i contributi INPS. Ritenuta del 20%, dichiarazione dei redditi, Gestione separata, comunicazione all’Ispettorato e confine con l’attività abituale.
Chi svolge un lavoro autonomo in modo saltuario, senza partita IVA, si sente spesso dire che fino a 5.000 euro l’anno «non si paga niente». Non è così. Il compenso è un reddito soggetto all’IRPEF fin dal primo euro e va indicato nella dichiarazione dei redditi. La soglia dei 5.000 euro esiste, ma riguarda soltanto i contributi: fino a quell’importo non si versa nulla alla Gestione separata dell’INPS (articolo 44, comma 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326); oltre quella soglia i contributi sono dovuti, secondo l’INPS, solo sulla parte eccedente. Confondere i due piani porta a dimenticare il reddito in dichiarazione, con imposte, interessi e sanzioni da pagare in seguito.
È il contratto d’opera dell’articolo 2222 del codice civile: una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio dietro corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione verso il committente. La prestazione è occasionale quando non è svolta in modo abituale e non è coordinata stabilmente con l’organizzazione del committente: una consulenza isolata, una traduzione, un intervento tecnico episodico.
Per il fisco questi compensi sono redditi diversi: l’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR) vi comprende i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Il reddito è pari alla differenza tra i compensi percepiti nell’anno e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (articolo 71, comma 2, del TUIR); le istruzioni dell’Agenzia delle entrate chiedono di conservare un prospetto con compensi, spese e reddito di ogni prestazione. L’IVA non si applica, perché manca l’esercizio abituale dell’attività richiesto dall’articolo 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Nessuna norma prevede una franchigia di 5.000 euro per l’imposta sul reddito. Il compenso occasionale si somma agli altri redditi, per esempio di lavoro dipendente o di pensione, ed è tassato con le aliquote ordinarie: dal 2026 il 23% fino a 28.000 euro, il 33% fino a 50.000 euro e il 43% oltre (articolo 11 del TUIR, come modificato dall’articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2025, n. 199), a cui si aggiungono le addizionali regionale e comunale.
L’idea dell’esenzione nasce da un effetto diverso. Chi ha soltanto redditi occasionali modesti ha diritto a una detrazione specifica, pari a 1.265 euro se il reddito complessivo non supera 5.500 euro e decrescente fino ad annullarsi a 50.000 euro (articolo 13, comma 5, del TUIR). Su un reddito basso questa detrazione può azzerare l’imposta. Non si cumula però con le detrazioni per lavoro dipendente o pensione (articolo 13, commi 1-4, del TUIR): chi ha già uno stipendio o una pensione fruisce della detrazione per quel reddito, non di questa. Per loro il compenso occasionale sconta l’aliquota marginale e, in più, riduce le detrazioni, che diminuiscono al crescere del reddito complessivo.
Un esempio. Un dipendente con 30.000 euro di reddito complessivo, per un intero anno di lavoro e senza altri redditi, incassa 3.000 euro per una prestazione occasionale da un’impresa. Sui 3.000 euro l’IRPEF lorda è di 990 euro (33%), ma non è il solo costo: con il reddito complessivo salito a 33.000 euro la detrazione per lavoro dipendente, comprensiva della maggiorazione di 65 euro, scende da circa 1.801 a circa 1.541 euro (articolo 13, commi 1, lettera c), e 1.1, del TUIR). L’ulteriore detrazione per i dipendenti con reddito tra 20.000 e 40.000 euro scende a sua volta da 1.000 a 875 euro (articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). L’IRPEF netta aumenta così di circa 1.375 euro. Dedotta la ritenuta di 600 euro, con la dichiarazione restano da versare circa 775 euro, oltre alle addizionali regionale e comunale.
Se il committente è un sostituto d’imposta, cioè un’impresa, un professionista, una società, un ente o un condominio (articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), all’atto del pagamento trattiene una ritenuta del 20% del compenso lordo, a titolo d’acconto (articolo 25, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, che si riferisce espressamente alle prestazioni di lavoro autonomo «ancorché non esercitate abitualmente»). La versa con il modello F24 entro il 16 del mese successivo e rilascia la Certificazione Unica entro il 16 marzo dell’anno seguente. Fanno eccezione le imprese e i professionisti in regime forfetario, che operano solo le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e non quella sul lavoro autonomo; devono però indicare nella propria dichiarazione il codice fiscale del percettore e l’importo pagato senza ritenuta (articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Se il committente è un forfetario o un privato che non agisce come impresa o professionista, la ritenuta non si applica e il prestatore incassa il compenso lordo.
In entrambi i casi il reddito va dichiarato: nel modello 730 al rigo D5 con il codice 2, nel modello Redditi Persone fisiche al rigo RL15. La ritenuta è un acconto, non chiude il conto. Si è esonerati dalla dichiarazione se l’imposta lorda, tolte le detrazioni e le ritenute, non supera 10,33 euro (articolo 1, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 600 del 1973); secondo le istruzioni ai modelli, inoltre, non devono restare addizionali regionale e comunale da versare. Anche quando l’esonero spetta, presentare la dichiarazione serve a recuperare le ritenute subite: chi ha solo 4.000 euro di compensi da un’impresa, con l’imposta azzerata dalla detrazione, può chiedere il rimborso degli 800 euro trattenuti o usarli in compensazione. Chi si accorge di aver omesso il reddito può rimediare con una dichiarazione integrativa e il ravvedimento; se la dichiarazione non è stata ancora presentata valgono le regole sulla dichiarazione tardiva.
L’articolo 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003 prevede l’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS solo quando il reddito annuo da lavoro autonomo occasionale supera 5.000 euro. Secondo l’INPS (circolare n. 103 del 6 luglio 2004) si guarda all’anno solare, si sommano i compensi lordi incassati da tutti i committenti, non da ciascuno, e il contributo è dovuto solo sulla parte che eccede i 5.000 euro, dal momento in cui la soglia viene superata. La legge parla di «reddito», l’INPS di compensi lordi: nella pratica si segue la lettura dell’Istituto.
Il contributo è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del lavoratore (decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281); il committente versa l’intero importo entro il 16 del mese successivo e trattiene il terzo dal compenso. La quota a carico del prestatore è un contributo previdenziale obbligatorio, deducibile dal suo reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR). Per il 2026 la circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 indica, per questi rapporti, l’aliquota del 33,72% per chi non ha altra copertura previdenziale e del 24% per i pensionati e gli iscritti ad altre forme obbligatorie. Resta invece incerto, per mancanza di indicazioni recenti dell’INPS, come si versi il contributo quando il committente è un privato che non opera come impresa: in questo caso conviene un chiarimento preventivo con l’Istituto. Il prestatore, che è l’unico a conoscere i compensi ricevuti da altri, deve informare ogni committente del superamento della soglia: è un’indicazione della stessa circolare n. 103 del 2004.
Dal 21 dicembre 2021 il committente che opera come imprenditore deve comunicare all’Ispettorato territoriale del lavoro, prima dell’inizio della prestazione, l’avvio dell’attività di ogni lavoratore autonomo occasionale (articolo 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificato dall’articolo 13 del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215). Dal 21 maggio 2022 la comunicazione si fa con modalità informatiche e sono escluse per legge le attività intermediate da piattaforme digitali (articolo 12-sexies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51). Il canale ordinario è l’applicativo del portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro. La comunicazione indica committente, prestatore, luogo, oggetto, data di inizio e durata presumibile, oltre al compenso se è già stabilito; se la prestazione si prolunga oltre il periodo indicato ne serve una nuova, altrimenti la sanzione si applica anche per il periodo eccedente. L’omissione o il ritardo costano da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore, senza possibilità di diffida.
L’obbligo non riguarda i committenti che non sono imprenditori, come i privati, le pubbliche amministrazioni, gli studi professionali non organizzati in forma d’impresa, gli enti del Terzo settore che svolgono solo attività non commerciale e le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. Ne sono escluse anche le prestazioni di natura prettamente intellettuale, come quelle di correttori di bozze, grafici, relatori, docenti e redattori di testi (note del Ministero del lavoro e dell’Ispettorato n. 29 dell’11 gennaio 2022 e n. 109 del 27 gennaio 2022).
Il compenso si documenta con una ricevuta, non con una fattura: dati delle parti, descrizione della prestazione, compenso lordo, ritenuta e netto, con la dicitura che si tratta di prestazione occasionale fuori dal campo di applicazione dell’IVA. Sulle ricevute di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). L’esenzione prevista per i documenti relativi a operazioni soggette a IVA non opera, proprio perché il compenso è fuori campo IVA.
Molti limiti che circolano, come «non più di 2.500 euro con lo stesso committente», appartengono a un istituto diverso: il contratto di prestazione occasionale (PrestO) e il Libretto Famiglia, gestiti sulla piattaforma dell’INPS (articolo 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50). Lì valgono tetti annui di 5.000 euro per ciascun prestatore, 10.000 euro per ciascun utilizzatore (15.000 euro nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento) e 2.500 euro tra lo stesso prestatore e lo stesso utilizzatore, oltre al limite di durata di 280 ore nell’anno civile, superato il quale il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato (articolo 54-bis, comma 20). Il lavoro autonomo occasionale dell’articolo 2222 del codice civile non ha tetti di importo per committente.
Anche il limite dei «30 giorni l’anno» è un residuo: riguardava le collaborazioni coordinate occasionali dell’articolo 61, comma 2, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, abrogato nel 2015 dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La partita IVA non dipende dall’importo incassato, ma dall’abitualità. Per l’Agenzia delle entrate l’attività è abituale quando le prestazioni sono svolte con regolarità, sistematicità e ripetitività (risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020). La Corte di cassazione valuta il numero delle prestazioni, la loro estensione nel tempo e la pluralità dei committenti, e ribadisce, richiamando la propria giurisprudenza, che anche una sola operazione può integrare un’attività abituale, se si inserisce in un comportamento ripetuto, regolare, stabile e sistematico. Nel caso deciso, le consulenze rese da un professore universitario a tempo pieno a più committenti nell’arco di più anni sono state ricondotte al lavoro autonomo abituale, con IVA dovuta (sezione tributaria, ordinanza n. 26206 pubblicata il 26 settembre 2025). Si può quindi restare occasionali oltre i 5.000 euro ed essere già abituali sotto quella cifra. Secondo l’Agenzia, inoltre, chi è iscritto a un albo professionale non può, di regola, qualificare come occasionali i compensi per le prestazioni tipiche della propria professione, anche se derivano da una sola prestazione o sono di modesto importo (risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015, richiamata dalla risposta n. 266 del 2025). La valutazione resta comunque legata al caso concreto: nella stessa risposta l’Agenzia ha escluso l’abitualità ai fini dell’IVA.
Quando gli incarichi diventano abituali, occorre aprire la partita IVA. Se invece la prestazione diventa continuativa e coordinata con il committente, il rapporto è una collaborazione coordinata e continuativa (articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile): i contributi alla Gestione separata sono dovuti dal primo euro e il committente deve comunicare in anticipo l’instaurazione del rapporto al Centro per l’impiego. Se poi le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, al rapporto si applica la disciplina del lavoro subordinato (articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015): il committente risponde allora dei contributi omessi, con le relative sanzioni, e delle differenze retributive.
Dal 1° gennaio 2027 si applicano i nuovi testi unici tributari e, per le disposizioni qui esaminate, cambia la numerazione ma non il contenuto. I redditi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), passano all’articolo 76, comma 1, lettera t), del nuovo testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117) e la determinazione del reddito all’articolo 80, comma 2. Gli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, sui sostituti d’imposta e sulla ritenuta del 20%, diventano gli articoli 33 e 38 del testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, la cui applicazione è stata rinviata al 2027 dall’articolo 4 del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26). L’esonero dalla dichiarazione passa all’articolo 52, comma 4, del testo unico adempimenti e accertamento (d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141) e la nozione di esercizio di arti e professioni ai fini IVA all’articolo 4 del testo unico IVA (d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10); l’imposta di bollo passa alla tariffa allegata al d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123. Restano invariati l’articolo 44 del d.l. n. 269 del 2003 e l’articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008, che non sono norme tributarie.
Sì. La soglia dei 5.000 euro riguarda solo i contributi INPS. Il reddito va dichiarato; si è esonerati solo se, dopo detrazioni e ritenute, l’imposta dovuta non supera 10,33 euro e non restano addizionali da versare; anche in quel caso conviene dichiarare per recuperare le ritenute.
Il privato che non agisce come impresa o professionista non applica la ritenuta e non deve fare la comunicazione all’Ispettorato. Il prestatore incassa il compenso lordo e paga l’IRPEF con la propria dichiarazione. Lo stesso vale, per la sola ritenuta, quando il committente è in regime forfetario. Se i compensi superano i 5.000 euro, il modo di versare i contributi con un committente privato non è chiarito dall’INPS: conviene chiedere indicazioni all’Istituto prima di iniziare la prestazione.
Per il lavoro autonomo occasionale no. I 2.500 euro per committente e le 280 ore nell’anno valgono per il contratto di prestazione occasionale e il Libretto Famiglia; i 30 giorni appartenevano a una norma abrogata nel 2015. Il confine con la partita IVA è l’abitualità, non l’importo.
Articolo 2222 del codice civile; articoli 10 (comma 1, lettera e), 11, 13 (commi 1, 1.1 e 5), 67 (comma 1, lettera l) e 71 (comma 2) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; articolo 1, comma 3, della legge 30 dicembre 2025, n. 199; articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articoli 1 (comma 4), 23 e 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; articolo 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Articolo 44, comma 2, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269; decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 281; INPS, circolari n. 103 del 6 luglio 2004 e n. 8 del 3 febbraio 2026.
Articolo 14, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; articolo 13 del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146; articolo 12-sexies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21; articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile; Ministero del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro, note n. 29 dell’11 gennaio 2022 e n. 109 del 27 gennaio 2022.
Articolo 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50; articolo 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276; articoli 2 e 52 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Agenzia delle entrate, risoluzioni n. 88/E del 19 ottobre 2015 e n. 41/E del 15 luglio 2020, risposta a interpello n. 266 del 2025; istruzioni ai modelli 730/2026 e Redditi Persone fisiche 2026; Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26206 pubblicata il 26 settembre 2025.
d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (articoli 76 e 80); d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (articoli 33 e 38); articolo 4 del d.l. 31 dicembre 2025, n. 200; d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 (articolo 52); d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (articolo 4); d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123.
Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la qualificazione dell’attività come occasionale o abituale, il calcolo dei contributi e gli obblighi del committente richiedono un’analisi specifica della posizione di ciascuno.
Osservatorio internazionale
Le fonti istituzionali e le rassegne internazionali che lo Studio consulta nel lavoro quotidiano.
Academy Studio Ponchio · 2026
Utility per uffici contabili: 27 moduli e assistente AI per strutturare le scritture.
Contenuto formativo: per il caso concreto serve la verifica del professionista.
Apri percorso e utility