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Riscossione

Cartelle oltre 50.000 euro: quando scatta il blocco delle compensazioni in F24 e come si rimuove

Dal 1° gennaio 2026 basta un debito a ruolo scaduto, non sospeso né rateizzato, superiore a 50.000 euro per perdere la possibilità di compensare in F24 quasi tutti i crediti, compresi i crediti d’imposta agevolativi. Prima di trasmettere una delega con crediti occorre verificare la propria posizione presso l’agente della riscossione.

7 ottobre 2026A cura dello Studio PonchioLettura 13 min

Dal 1° gennaio 2026 chi ha cartelle o altri carichi scaduti e non sospesi, affidati all’agente della riscossione per imposte erariali o per atti dell’Agenzia delle entrate, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, non può compensare in F24 i propri crediti con altri debiti. Fino al 31 dicembre 2025 la soglia era di 100.000 euro. Il blocco riguarda i crediti d’imposta di ogni genere, compresi quelli agevolativi, e risparmia soltanto i crediti verso INPS e INAIL. Non conta il debito rateizzato regolarmente, né quello sospeso dal giudice o dall’amministrazione. Si esce dal blocco riportando il debito a 50.000 euro o meno: pagando, ottenendo una rateazione o una sospensione.

La norma e la soglia di 50.000 euro

La regola è contenuta nell’articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma è stato introdotto dall’articolo 1, comma 94, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e riscritto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Si applica dal 1° luglio 2024. L’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) ha ridotto la soglia da 100.000 a 50.000 euro con effetto dal 1° gennaio 2026, come ha confermato l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 110 del 2026.

La norma esclude la compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, cioè quella «orizzontale», fra crediti e debiti di natura diversa esposti nello stesso modello F24. Fanno eccezione i crediti relativi ai contributi previdenziali e ai premi INAIL indicati nelle lettere e), f) e g) del comma 2 di quell’articolo. Chi si trova oltre la soglia può quindi compensare soltanto questi crediti, e non può indicarli nella stessa delega insieme a crediti bloccati.

Dal 1° gennaio 2027 la regola confluirà, con la soglia di 50.000 euro già adeguata dalla legge di bilancio 2026, nell’articolo 5, comma 7, del testo unico versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33). L’applicazione del testo unico è stata rinviata a quella data dall’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Quali debiti contano per la soglia

Secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16/E del 28 giugno 2024, che resta il riferimento operativo, concorrono alla soglia le imposte dirette, l’IVA, l’imposta di registro e le altre imposte indirette, nonché le somme richieste con gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti, con i relativi interessi e sanzioni (articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004 e articolo 38-bis del d.P.R. n. 600 del 1973). Non si computano gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.

Contano soltanto i debiti con termine di pagamento scaduto: per la cartella, il termine di pagamento, decorrente dalla notifica, indicato nella cartella stessa; per l’avviso di accertamento esecutivo, di regola il trentesimo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento. Il ricorso, da solo, non ha effetto sospensivo. Se l’accertamento esecutivo è impugnato, concorre la quota dovuta in pendenza del giudizio di primo grado, pari a un terzo delle maggiori imposte e dei relativi interessi (articolo 29, comma 1, lettera a), del d.l. n. 78 del 2010 e articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), salvo che il giudice o l’ufficio abbiano sospeso la riscossione. Se la sentenza di primo grado respinge il ricorso, la somma riscuotibile sale ai due terzi e si aggiungono, nella stessa proporzione, le sanzioni (articolo 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e articolo 19 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). La quota ulteriore è richiesta con un nuovo atto, le cui somme, per l’accertamento esecutivo, vanno pagate entro sessanta giorni dal ricevimento (articolo 29, comma 1, lettera a), del d.l. n. 78 del 2010): scaduto quel termine, il debito può superare la soglia anche senza nuovi accertamenti. Conviene quindi ripetere il calcolo non appena la sentenza è pubblicata.

Restano fuori dal calcolo le somme comprese in un piano di rateazione non decaduto e quelle sospese. Non contano neppure i ruoli previdenziali, compresi quelli delle Casse professionali, perché la norma si riferisce alle imposte erariali e agli atti dell’Agenzia delle entrate (risposta n. 110 del 2026). Per la stessa ragione contano invece l’IRAP e le addizionali regionale e comunale all’IRPEF iscritte a ruolo a seguito di controlli o accertamenti dell’Agenzia: lo suggerisce la lettera della norma, che richiama gli atti «comunque emessi» dall’Agenzia stessa. La prassi non si è ancora pronunciata in modo espresso, ma questa è la lettura prudente. Sono esclusi i tributi che gli enti locali riscuotono in base ad atti propri, come IMU e TARI. La verifica va fatta alla data di trasmissione dell’F24: è in quel momento che si stabilisce se il divieto opera.

Quali crediti restano bloccati

Il divieto non si limita ai crediti erariali. La circolare n. 16/E cita i crediti relativi alle imposte sui redditi, all’IVA e all’imposta di registro, i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno e per i beni strumentali «Industria 4.0», i crediti da bonus edilizi e, in generale, i crediti di natura agevolativa. Restano bloccati anche quando superano il debito: chi ha un credito di 80.000 euro e cartelle per 60.000 euro non può compensarne neppure una parte finché non riporta il debito entro la soglia. Per i crediti da bonus edilizi esiste anche una regola specifica, con soglia di 10.000 euro (articolo 121, comma 3-bis, del d.l. n. 34 del 2020), che però non è ancora operativa (risposta n. 110 del 2026): oggi si applica solo il blocco generale descritto qui.

La circolare n. 16/E ricorda che la compensazione «verticale», fra crediti e debiti della stessa imposta, è sempre consentita. L’Agenzia, però, non ha confermato in modo espresso, con riguardo al comma 49-quinquies, che in questa nozione rientri anche l’uso in F24 del credito IVA annuale per pagare l’IVA periodica da parte di chi è oltre la soglia: finché manca un chiarimento, è prudente non procedere senza un esame specifico.

Se la delega viene trasmessa ugualmente, l’Agenzia può sospenderla fino a trenta giorni per i controlli (commi 49-ter e 49-quater dello stesso articolo 37). Se il divieto è confermato, la delega viene scartata e i versamenti e le compensazioni che contiene si considerano non effettuati.

Il rapporto con il divieto «storico» dei 1.500 euro

Sotto i 50.000 euro continua ad applicarsi l’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Chi ha debiti scaduti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per un importo superiore a 1.500 euro, non può compensare i crediti erariali fino a concorrenza di quei debiti; i crediti agevolativi restano invece utilizzabili. La violazione è punita con la sanzione del 50% dei debiti scaduti, fino a concorrenza dell’importo indebitamente compensato; finché l’iscrizione a ruolo è contestata in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione non si applica, ma il divieto resta.

Le due fasce, quindi, non si sommano. Fino a 1.500 euro non c’è alcun divieto; fra 1.500 e 50.000 euro sono bloccati soltanto i crediti erariali, fino all’importo del debito; oltre 50.000 euro sono bloccati tutti i crediti, salvo quelli verso INPS e INAIL.

In entrambe le fasce resta possibile pagare le cartelle in compensazione con crediti erariali, come prevede l’articolo 31, comma 1, utilizzando il modello F24 Accise e il codice tributo RUOL. Non si possono invece usare a questo scopo i crediti agevolativi, e le somme dovute in base agli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti vanno comunque pagate senza compensazione.

Come si rimuove il blocco

Il divieto cessa dal momento in cui il debito che rileva scende a 50.000 euro o meno. Le strade sono tre, più una quarta che merita prudenza.

Pagamento. Il debito si può ridurre pagando una parte dei carichi, anche con i crediti erariali tramite il codice RUOL. Una volta che il debito è sceso a 50.000 euro o meno, però, torna ad applicarsi l’articolo 31: la riduzione parziale ha effetti limitati sui crediti erariali, ma libera subito quelli agevolativi.

Rateazione. Le somme incluse in un piano concesso dall’agente della riscossione (articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973) non concorrono alla soglia finché il piano non decade (circolare n. 16/E e risposta n. 136 del 2024). Che basti la sola presentazione della domanda non è stato chiarito: conviene compensare solo dopo l’accoglimento. Per le richieste presentate dal 16 luglio 2022 la decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive (per i piani più vecchi il numero può essere diverso e va controllato sul provvedimento di accoglimento); da quel momento il debito residuo torna a contare per intero e non può più essere rateizzato.

Sospensione. Non contano le somme sospese dal giudice tributario (articolo 47 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) o dall’ufficio (articolo 39 del d.P.R. n. 602 del 1973). La sospensione giudiziale cessa con la pubblicazione della sentenza: in caso di esito sfavorevole, il debito torna a concorrere alla soglia dalla stessa data, salvo una nuova sospensione chiesta al giudice d’appello. Prima di ogni altra iniziativa conviene inoltre controllare che i carichi siano effettivamente dovuti: per quelli già pagati o frutto di errori si chiede lo sgravio o l’annullamento in autotutela, che li esclude dal calcolo.

Definizione agevolata. Per la rottamazione-quater l’Agenzia ha chiarito che i debiti definiti non contano finché le rate sono pagate regolarmente. Per la rottamazione-quinquies (articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge n. 199 del 2025), che riguarda soltanto chi ha presentato la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026 e soltanto i carichi ammessi, manca ancora un chiarimento analogo: la conclusione è plausibile, ma va trattata con cautela. Chi non ha aderito non può più percorrere questa via.

Un esempio

Un’impresa ha un credito IVA 2025 di 80.000 euro, già utilizzabile (dichiarazione presentata con visto di conformità), e cartelle per IVA e IRES per 60.000 euro (imposte, sanzioni e interessi iscritti a ruolo), scadute, non sospese e non rateizzate. Per semplicità si trascurano gli interessi di mora e gli oneri di riscossione, che non contano per la soglia ma vanno pagati per estinguere i carichi. Poiché 60.000 euro superano la soglia, non può compensare nulla, salvo i crediti INPS e INAIL in una delega separata. Fino al 31 dicembre 2025 avrebbe invece potuto compensare i 20.000 euro di credito eccedenti il debito.

Se usa il credito per pagare tutte le cartelle con il codice RUOL, le estingue e conserva 20.000 euro di credito liberamente compensabili. Se paga soltanto 10.000 euro di cartelle, il debito scende a 50.000 euro e il blocco generale cessa, ma l’articolo 31 continua a vincolare i crediti erariali fino a 50.000 euro: dei 70.000 euro di credito residuo restano compensabili ancora 20.000 euro. Per i crediti erariali, in questo caso, estinguere tutto o ridurre il debito fino alla soglia dà lo stesso risultato; la riduzione parziale serve soprattutto a sbloccare gli eventuali crediti agevolativi.

Sanzioni e cautele

Per la violazione del comma 49-quinquies la legge non prevede una sanzione specifica: il presidio è lo scarto della delega. La conseguenza pratica, però, è rilevante. Con la delega scartata il debito che si voleva estinguere risulta non versato e si applica la sanzione per omesso versamento dell’articolo 13, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (25%, ridotta alla metà se il ritardo non supera novanta giorni; entro i primi quindici giorni la sanzione dimezzata è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), salvo ravvedimento operoso. Se la compensazione non venisse bloccata dai controlli, non si potrebbe escludere che l’Agenzia qualifichi il credito come non spettante perché fruito in violazione delle modalità di utilizzo (articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiamato dall’articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997), con la sanzione del 25% prevista dal comma 4-bis dello stesso articolo 13: è un rischio da considerare, anche se la prassi non lo ha ancora affrontato.

In pratica

  • Prima di ogni F24 con crediti, scaricare dall’area riservata dell’agente della riscossione la situazione debitoria aggiornata.
  • Separare i carichi che contano (imposte erariali e qualsiasi carico derivante da atti dell’Agenzia delle entrate, comprese IRAP e addizionali IRPEF iscritte a ruolo dopo controlli o accertamenti) da quelli che non contano: ruoli previdenziali e tributi degli enti locali riscossi in base ad atti propri, come IMU e TARI. Togliere poi le somme rateizzate regolarmente e quelle sospese ed escludere interessi di mora e oneri di riscossione.
  • Se il totale supera 50.000 euro, non trasmettere deleghe con crediti diversi da quelli INPS e INAIL e decidere come rientrare: pagamento, anche con crediti erariali e codice RUOL, rateazione o istanza di sospensione.
  • Dopo un pagamento, anche con codice RUOL, trasmettere le deleghe con crediti solo quando la situazione debitoria nell’area riservata mostra il debito sceso a 50.000 euro o meno.
  • Se il totale è fra 1.500 e 50.000 euro, ricordare che i crediti erariali restano compensabili solo per la parte che eccede il debito scaduto per imposte erariali e relativi accessori: ai fini dell’articolo 31 non contano l’IRAP e le addizionali.
  • Conservare l’estratto della situazione debitoria alla data di ogni F24, i provvedimenti di rateazione e le quietanze delle rate, i provvedimenti di sospensione e le ricevute delle deleghe.

Domande frequenti

Ho rateizzato le cartelle: posso compensare?

Sì, se il piano è stato concesso e non è decaduto: le somme rateizzate non concorrono alla soglia di 50.000 euro. Se però non si pagano le rate previste (otto, anche non consecutive, per le richieste presentate dal 16 luglio 2022), il piano decade, il residuo torna a contare e, se supera la soglia, il blocco scatta da quel momento.

Ho fatto ricorso contro l’accertamento: il debito conta?

Il ricorso, da solo, non sospende la riscossione. Per un accertamento esecutivo impugnato conta la quota dovuta in pendenza di giudizio: un terzo delle maggiori imposte e degli interessi fino alla sentenza di primo grado; dopo una sentenza sfavorevole, due terzi delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, ma soltanto dalla scadenza del termine di pagamento dell’atto con cui queste somme sono richieste. Se la sospensione viene concessa, le somme sospese escono dal calcolo fino alla sentenza.

Le cartelle INPS o della Cassa professionale contano per la soglia?

No. La norma riguarda le imposte erariali e gli atti dell’Agenzia delle entrate: i ruoli previdenziali, compresi quelli delle Casse professionali, non concorrono né alla soglia di 50.000 euro né a quella di 1.500 euro (risposta n. 110 del 2026). I crediti agevolativi, però, non possono essere usati per pagare quei ruoli.

Fonti

Articolo 37, commi 49-ter, 49-quater e 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

Articolo 1, commi 82 e seguenti, e comma 116, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articoli 29, comma 1, e 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 38-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 121, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Articoli 15, 19 e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; articoli 47 e 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; articolo 19 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 13, commi 1, 4 e 4-bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 5, comma 7, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33; articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Agenzia delle entrate, circolare n. 16/E del 28 giugno 2024; risposte a interpello n. 136 del 2024 e n. 110 del 2026.

Quanto qui esposto riflette la normativa e la prassi vigenti alla data di pubblicazione e non sostituisce l’esame del singolo caso: la composizione dei carichi, gli effetti di rateazioni, sospensioni e definizioni agevolate e il trattamento dei singoli crediti vanno verificati sulla posizione del contribuente.

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