Nei comuni del Delta del Po i terreni agricoli sono esenti dall’IMU solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti, IAP iscritti alla previdenza agricola o società agricole qualificate IAP. La qualifica incide anche sull’IRPEF dei redditi catastali e sulla tassazione della società; affitti in famiglia e comproprietà vanno impostati con attenzione.
Nessun comune ferrarese compare fra i comuni montani o collinari della circ. 9/1993. A Codigoro, Mesola, Goro, Lagosanto, Fiscaglia, Jolanda di Savoia e Comacchio il terreno agricolo è esente dall’IMU solo se posseduto e condotto da un coltivatore diretto, da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto alla previdenza agricola o da una società agricola qualificata IAP.
Secondo l’art. 1, comma 1, d.lgs. 99/2004, è IAP chi, con le conoscenze e competenze professionali dell’art. 5 reg. (CE) 1257/1999, dedica alle attività dell’art. 2135 c.c., direttamente o come socio, almeno il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo e ne ricava almeno il 50 per cento del reddito globale da lavoro. Non si computano pensioni e compensi per cariche pubbliche o in enti agricoli. Nelle zone svantaggiate dell’art. 17 del regolamento i requisiti scendono al 25 per cento.
La qualifica è accertata dalla Regione (comma 2), in Emilia-Romagna dal Settore territoriale Agricoltura, caccia e pesca. Servono almeno 112,5 giornate annue (56,25 in zona svantaggiata) e il certificato vale 18 mesi (d.G.R. 1211/2026). Lo IAP persona fisica deve iscriversi alla gestione previdenziale agricola (comma 5-bis). Chi presenta l’istanza e si iscrive all’INPS senza i requisiti deve maturarli entro 24 mesi, salvo diverso termine regionale (in Emilia-Romagna tre anni dalla comunicazione al Servizio territoriale, d.G.R. 752/2006), pena la decadenza dai benefici (comma 5-ter).
La società con oggetto esclusivo agricolo (art. 2135 c.c.) deve indicare «società agricola» nella ragione o denominazione sociale (art. 2, comma 1); locazioni e affitti con ricavi entro il 10 per cento del totale non pregiudicano l’oggetto esclusivo. È società IAP quella che, con lo stesso oggetto esclusivo, ha almeno un socio IAP (società di persone) o un amministratore IAP (società di capitali) (art. 1, comma 3); nell’accomandita il socio IAP deve essere accomandatario. L’amministratore apporta la qualifica a una sola società (comma 3-bis).
Le società di persone e le srl agricole possono optare per il reddito catastale dell’art. 32 TUIR (art. 1, comma 1093, l. 296/2006). Il reddito resta d’impresa e l’opzione decade se vengono meno i requisiti dell’art. 2 d.lgs. 99/2004 (d.m. 213/2007).
Dominicale e agrario si determinano con le tariffe d’estimo (artt. 28 e 34 TUIR); se il terreno è affittato per uso agricolo, l’agrario passa all’affittuario dalla decorrenza del contratto (art. 33). Per il 2026 i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e IAP iscritti, escluse le società in opzione, concorrono, cumulati, al reddito complessivo per lo 0 per cento fino a 10.000 euro, per il 50 per cento fra 10.000 e 15.000 euro e per intero oltre (art. 1, comma 44, l. 232/2016): su 12.000 euro concorrono 1.000 euro. L’IMU sostituisce l’IRPEF sul dominicale dei terreni non affittati, ma il terreno esente torna in IRPEF (artt. 8, comma 1, e 9, comma 9, d.lgs. 23/2011).
Ai fini IVA si applica il regime speciale dell’art. 34 d.P.R. 633/1972: detrazione forfettizzata e, con volume d’affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, esonero dagli adempimenti.
La base imponibile è il reddito dominicale al 1° gennaio, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135 (art. 1, comma 746, l. 160/2019): un dominicale di 400 euro dà 67.500 euro. L’aliquota è quella del prospetto comunale sul Portale del federalismo fiscale (commi 752, 757 e 767). Sono esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola, comprese le società IAP, ovunque ubicati (comma 758, lett. a). L’area edificabile che gli stessi soggetti possiedono e conducono con attività agro-silvo-pastorali si considera non fabbricabile (comma 741, lett. d). Sono assimilati i pensionati che proseguono l’attività restando iscritti (art. 78-bis, comma 3, d.l. 104/2020) e i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al suo nucleo familiare, iscritti come coltivatori diretti e attivi nell’impresa (art. 1, comma 705, l. 145/2018).
Il padre che concede il fondo al figlio coltivatore diretto, in affitto o in comodato, non lo conduce: paga l’IMU. Se il fondo è affittato, dichiara in IRPEF anche il dominicale; se è in comodato, l’IMU sostituisce l’IRPEF sul dominicale, perché il bene non è locato (artt. 8, comma 1, e 9, comma 9, d.lgs. 23/2011). Il figlio che conduce dichiara l’agrario. Il comma 705 tutela il padre solo se è coadiuvante del figlio nello stesso nucleo familiare, iscritto come coltivatore diretto e attivo nell’impresa.
Nella comproprietà ogni contitolare ha un’obbligazione autonoma per la propria quota (comma 743): sul terreno agricolo è esente solo la quota del comproprietario IAP che lo conduce. Sull’area edificabile la ris. n. 2/DF/2020, richiamando Cass. n. 15566/2010, estende a tutti i comproprietari la finzione di non edificabilità: i non qualificati pagano sul valore catastale. La risoluzione non vincola il Comune e le sentenze richiamate riguardano l’ICI: data l’autonomia delle obbligazioni (comma 743), si può sostenere che la finzione valga solo per il contitolare qualificato. In accertamento la risoluzione va opposta in contraddittorio; il tema rileva anche nella cessione di terreni edificabili.
La società semplice agricola con oggetto esclusivo e un socio IAP iscritto è esente dall’IMU sui terreni che possiede e conduce. Sui fondi che i soci coltivatori diretti o IAP concedono alla società di persone e continuano a coltivare, l’esenzione spetta ai soci stessi (art. 9, comma 1, d.lgs. 228/2001, esteso ai tributi locali dall’art. 78-bis, comma 2, d.l. 104/2020), non agli altri soci. Il socio soltanto coltivatore diretto attribuisce alla società la propria qualifica ai fini delle imposte indirette e del credito (art. 2, comma 4-bis, d.lgs. 99/2004), non dell’IMU, per la quale serve un socio IAP. Sono situazioni ricorrenti presso la sede di Codigoro.
No. L’esenzione territoriale del comma 758, lett. d), riguarda solo i comuni montani o collinari della circ. 9/1993, fra i quali non figurano comuni ferraresi. La zona svantaggiata riduce i requisiti IAP, non l’IMU.
Se Lei conduce il fondo, la Sua quota è esente; Sua sorella paga sulla propria quota, calcolata sul dominicale rivalutato per 135. Se l’area è edificabile e Lei la coltiva, secondo il MEF Sua sorella paga sul valore catastale e non su quello venale.
No. La società semplice produce già reddito fondiario; l’opzione del comma 1093 serve alle società di persone commerciali e alle srl che hanno la qualifica di società agricola, che altrimenti determinerebbero il reddito d’impresa in via analitica.
Artt. 1 e 2, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (testo vigente al 21 ottobre 2026).
Art. 1, commi 1093 e 1095, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (vigenti fino al 31 dicembre 2026; dal 1° gennaio 2027 art. 287 del testo unico approvato con d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117); d.m. 27 settembre 2007, n. 213; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442.
Artt. 27, 28, 32, 33 e 34, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 34, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (dal 1° gennaio 2027 confluiti nei testi unici approvati con d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, e d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10).
Art. 1, comma 44, l. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato da ultimo dalla l. 30 dicembre 2025, n. 199.
Artt. 8, comma 1, e 9, comma 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
Art. 1, commi 741, 743, 746, 752, 757, 758, 762, 767 e 768-bis, l. 27 dicembre 2019, n. 160; art. 26, d.lgs. 7 agosto 2026, n. 147.
Art. 1, comma 705, l. 30 dicembre 2018, n. 145; art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, conv. l. 13 ottobre 2020, n. 126; artt. 2 e 9, comma 1, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Ministero delle finanze, circ. 14 giugno 1993, n. 9 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993, s.o. n. 53); Dipartimento delle finanze, circ. 18 maggio 2012, n. 3/DF, e ris. 10 marzo 2020, n. 2/DF.
Regione Emilia-Romagna, scheda «Imprenditore agricolo professionale» e delibere di Giunta 29 maggio 2006, n. 752, e 13 luglio 2026, n. 1211 (BURERT n. 215 del 6 agosto 2026); INPS, scheda «Iscrizione Gestione agricoli autonomi».
Tuttavia la detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari è prevista, allo stato, solo fino al 2026, e l’estensione della finzione di non edificabilità ai comproprietari non qualificati poggia su prassi ministeriale e giurisprudenza formata sull’ICI, che non vincolano il Comune in sede di accertamento.
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