Il decreto correttivo introduce una soglia di non punibilità del 5 per cento sul disallineamento fra pagamenti elettronici accettati e operazioni registrate. Non è una sanatoria: chi non ha registrato l’abbinamento fra POS e registratore telematico resta esposto alla sanzione da 1.000 a 4.000 euro e alla sospensione dell’attività da quindici giorni a due mesi, che il correttivo non ha toccato.
Dal 12 agosto 2026 opera una soglia di tolleranza del 5 per cento sulle sanzioni che presidiano la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi riscossi con strumenti di pagamento elettronico. La soglia riguarda però soltanto il disallineamento fra le operazioni registrate e i pagamenti accettati: non riguarda l’obbligo di eseguire il collegamento, che resta punito con la sanzione da 1.000 a 4.000 euro e con la sospensione dell’attività da quindici giorni a due mesi, sulle quali il correttivo non è intervenuto. È una distinzione che conviene precisare subito, perché le due violazioni hanno norme, importi e conseguenze differenti, e la seconda non è stata attenuata.
L’art. 2, comma 3, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (i commi 75 e 76 intervengono sulle sanzioni), impone che la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi avvengano con strumenti che garantiscano «la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico». A tal fine «lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato» allo strumento con cui i corrispettivi sono registrati e trasmessi. Il comma 77 della stessa legge fissa la decorrenza al 1° gennaio 2026.
Le regole operative sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025. Il collegamento non è fisico e non richiede di sostituire o adeguare l’apparecchio: è un abbinamento logico, che si registra nel portale «Fatture e Corrispettivi» mediante l’associazione della matricola del registratore telematico, già censito nell’Anagrafe tributaria, ai dati identificativi degli strumenti di pagamento di cui l’esercente è titolare. Il servizio è attivo dal 5 marzo 2026; per gli strumenti già in uso al 1° gennaio 2026, o attivati entro il 31 gennaio 2026, il termine di quarantacinque giorni è scaduto il 20 aprile 2026.
Alla registrazione dell’abbinamento si accompagna però un comportamento quotidiano, che è quello da cui nascono i dati poi messi a confronto: al momento dell’emissione del documento commerciale vanno indicati la corretta forma di pagamento e il relativo ammontare, con le funzionalità già disponibili nell’apparecchio. Un abbinamento registrato correttamente, ma accompagnato da documenti commerciali che riportano «contante» dove il cliente ha pagato con carta, produce esattamente il disallineamento che la nuova soglia misura.
Chi non vi ha provveduto non è per ciò solo decaduto: l’adempimento resta dovuto e va eseguito ora. Finché la violazione non è stata constatata resta praticabile il ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che riduce la sanzione in misura decrescente con il passare del tempo. Sul minimo di 1.000 euro la sanzione ridotta è di 111,11 euro (un nono) se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni dall’omissione, di 125 euro (un ottavo) entro un anno e di 142,86 euro (un settimo) oltre l’anno. Per un POS in uso a gennaio 2026 e non collegato entro il 20 aprile 2026, chi si ravvede nell’ottobre 2026 versa un ottavo, cioè 125 euro, e deve farlo entro il 20 aprile 2027. Il termine per la riduzione a un ottavo è il punto meno sicuro: la norma lo riferisce al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, a un anno dall’omissione; poiché l’obbligo di collegamento non confluisce in alcuna dichiarazione, il riferimento a un anno dall’omissione è la lettura prudente. Si versa con F24, codice tributo 8911, anno di riferimento 2026, senza interessi, perché non c’è imposta da regolarizzare. Il ravvedimento presuppone che l’omissione sia rimossa: il collegamento va registrato nel portale e il solo pagamento non basta. Manca un’indicazione ufficiale dell’Agenzia sull’applicazione dell’istituto a questa violazione e sulla possibilità che la sanzione sia commisurata a ciascun terminale non collegato; a nostro avviso, in presenza di più terminali, conviene regolarizzarli tutti. Su un punto il dato è netto: per il mancato collegamento la riduzione a un quinto prevista a favore di chi si ravvede dopo la constatazione non opera, perché l’art. 13, comma 1, lettera b-quater), esclude espressamente le violazioni dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997. Il margine, quindi, non si chiude con l’accesso, ma con la constatazione della violazione nel processo verbale: per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate l’inizio del controllo non preclude il ravvedimento (art. 13, comma 1-ter). Da quel momento, a nostro avviso, per il mancato collegamento non resta disponibile alcuna riduzione.
L’art. 33 del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2026, supplemento ordinario n. 30, ed entrato in vigore il 12 agosto 2026, inserisce una clausola di non punibilità: la sanzione non si applica quando «tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento».
Tre precisazioni contano più di quanto sembri. La prima: il confronto è fra numero di operazioni, non fra importi. Una differenza modesta in valore, ma diffusa su molte operazioni, può superare la soglia; una singola operazione di importo rilevante, invece, pesa quanto qualunque altra.
La seconda riguarda dove la clausola è stata collocata. La soglia è stata inserita nella norma che punisce l’omessa, tardiva o infedele memorizzazione e trasmissione dei dati quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (l’art. 11, comma 2-quinquies, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede 100 euro per ciascuna trasmissione, entro il limite di 1.000 euro per trimestre, senza il beneficio del cumulo giuridico dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997) e nella norma sulla sospensione dell’attività. Resta fuori l’ipotesi in cui il disallineamento segnali corrispettivi non memorizzati con effetto sull’imposta: lì opera l’art. 6, comma 2-bis, dello stesso decreto, che commisura la sanzione, per ciascuna operazione, al settanta per cento dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con il minimo di 300 euro previsto dal comma 4, e su quella norma la clausola del 5 per cento non incide.
La terza precisazione è quella che pesa di più negli esercizi piccoli: la norma non dice su quale arco temporale la discrepanza vada misurata. Il richiamo alla «trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri», unito a una sanzione che l’art. 11, comma 2-quinquies, commisura a ciascuna trasmissione, fa propendere per il singolo invio giornaliero. Su base giornaliera, però, in un esercizio con venti incassi elettronici al giorno una sola operazione fuori posto esaurisce per intero il margine. Manca a oggi un chiarimento ufficiale sul punto, e conviene trattarlo come questione aperta anziché come questione risolta.
La clausola è stata scritta in quattro punti distinti: l’art. 11, comma 2-quinquies, e l’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 e, in parallelo, gli artt. 36, comma 6, e 37, comma 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173. Il doppio innesto ha una ragione di calendario, non di alternativa applicativa: oggi si applica soltanto il d.lgs. n. 471 del 1997, perché l’art. 102 del testo unico, nel testo oggi vigente, rinvia al 1° gennaio 2027 la decorrenza dei propri effetti. Il legislatore ha modificato in parallelo anche il testo unico perché la tolleranza sopravviva al cambio di disciplina.
Qui sta il punto pratico. La soglia del 5 per cento non è stata inserita nell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, che è la norma sul mancato collegamento in sé: il terzo periodo di quel comma stabilisce che la sanzione prevista dal primo periodo «si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». La sanzione richiamata è quella da 1.000 a 4.000 euro dettata per l’omessa installazione degli apparecchi.
Chi non ha registrato l’abbinamento nel portale, dunque, non trova alcun riparo nel correttivo, né sulla sanzione pecuniaria né sulla sospensione prevista dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997. La ragione è logica prima ancora che giuridica: la tolleranza presuppone che il collegamento esista, e misura lo scostamento fra due grandezze. Se il collegamento manca, non c’è nulla da confrontare, e la violazione non è il disallineamento, ma l’omissione dell’adempimento.
L’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, per un periodo da tre giorni a un mese. Presupposto è che nel corso di un quinquennio siano state contestate quattro distinte violazioni, commesse in giorni diversi. Il periodo sale da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati eccede i 50.000 euro, e il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. La norma è espressamente estesa alle ipotesi dell’art. 2, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, ma soltanto se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri: per il comma 3, quindi, vale per i dati dei pagamenti elettronici, non per il collegamento in sé. Non è un aspetto secondario, perché questa sanzione non incide sul patrimonio, ma sulla possibilità stessa di proseguire l’attività.
È su questo comma 2 che il correttivo ha innestato la medesima tolleranza del 5 per cento, e la collocazione è coerente: il comma 2 punisce le violazioni di memorizzazione e trasmissione, cioè il disallineamento. Il mancato collegamento ha una sanzione accessoria propria, che il correttivo non ha toccato: l’art. 12, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997, inserito dall’art. 1, comma 76, della legge n. 207 del 2024, dispone per questa violazione la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi, da due a sei mesi in caso di recidiva. Per applicarla non servono quattro contestazioni nel quinquennio: basta che la violazione sia accertata. Su entrambi i versanti (sanzione pecuniaria dell’art. 11, comma 5, e sospensione dell’art. 12, comma 3) il dato è certo: nessuna tolleranza.
Non tutti i terminali vanno collegati, e qui le risposte pubblicate dall’Agenzia delle entrate, aggiornate al 25 marzo 2026, sono più utili della norma. L’obbligo non sussiste se il POS è destinato esclusivamente all’incasso di operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; nell’ipotesi di esonero il terminale può essere segnalato con la funzione «POS non collegati», così da non comparire più fra quelli da abbinare (FAQ n. 24). Se invece l’esercente, pur potendone fare a meno, emette ugualmente il documento commerciale, l’esonero viene meno e il collegamento torna dovuto.
Il collegamento è dovuto anche quando lo stesso terminale incassa sia operazioni certificate con documento commerciale sia operazioni esonerate, e quando serve tanto a operazioni con documento commerciale quanto a operazioni fatturate, perché l’obbligo viene meno solo se tutte le operazioni incassate con quel terminale sono certificate mediante fattura o rientrano fra quelle esonerate.
Due chiarimenti ricorrenti meritano di essere ricordati, perché toccano la compilazione quotidiana del documento commerciale. Il bonifico bancario non rientra fra gli strumenti da collegare, ma sul documento commerciale va comunque indicato come forma di pagamento elettronico. L’assegno, bancario o circolare, va invece indicato come pagamento in contante. Rientrano fra gli strumenti da collegare anche i cosiddetti SoftPOS, cioè le applicazioni che trasformano uno smartphone o un tablet in un terminale contactless, e gli strumenti virtuali per i pagamenti via internet.
La scadenza del 20 aprile 2026 riguardava la prima applicazione ed è ormai decorsa. A regime l’adempimento è ricorrente, e va presidiato come tale: per ogni nuovo POS, per ogni variazione e per ogni dismissione la registrazione va effettuata fra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello dell’evento e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Un terminale attivato nell’aprile 2026, per riprendere l’esempio dell’Agenzia, andava collegato fra il 6 e il 30 giugno 2026. È una finestra stretta, che si apre e si chiude nell’arco dello stesso mese: è in quell’intervallo che si concentrano le dimenticanze, soprattutto quando il terminale è stato sostituito dall’operatore finanziario senza che il cambio sia stato percepito come un evento fiscalmente rilevante.
Si può rimediare con il ravvedimento operoso al mancato collegamento del POS?
Sì, finché la violazione non è stata constatata in un processo verbale: si registra il collegamento nel portale «Fatture e Corrispettivi» e si versa la sanzione ridotta sul minimo di 1.000 euro, con F24 e codice tributo 8911. La riduzione è di un nono (111,11 euro) entro novanta giorni dall’omissione, di un ottavo (125 euro) entro un anno, secondo la lettura prudente, e di un settimo (142,86 euro) oltre l’anno. Dopo la constatazione la riduzione a un quinto non è disponibile, perché l’art. 13, comma 1, lettera b-quater), del d.lgs. n. 472 del 1997 esclude espressamente le violazioni dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997. Manca un chiarimento ufficiale sulla possibilità che la sanzione sia commisurata a ciascun terminale: in presenza di più POS conviene, a nostro avviso, regolarizzarli tutti.
Il mancato collegamento può portare alla sospensione dell’attività?
Sì. L’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo applicabile dal 1° gennaio 2026, estende al mancato collegamento la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali ad essa destinati da quindici giorni a due mesi, da due a sei mesi in caso di recidiva. Diversamente dalla sospensione prevista dal comma 2 per le violazioni di memorizzazione e trasmissione, non servono quattro contestazioni nel quinquennio, e la tolleranza del 5 per cento, inserita soltanto nel comma 2, non si applica. Se un ravvedimento perfezionato prima della constatazione eviti anche la sospensione è un punto che né la norma né la prassi chiariscono: a nostro avviso è sostenibile, perché la sospensione presuppone una violazione accertata dall’ufficio, ma non va dato per acquisito.
Chi ha collegato il POS dopo la scadenza è in regola?
L’obbligo è adempiuto per il futuro, ma il ritardo resta una violazione dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997 per il periodo in cui il terminale ha operato senza abbinamento: va quindi chiuso con il ravvedimento, prima della constatazione. Per i terminali già in uso al 1° gennaio 2026, o attivati entro il 31 gennaio 2026, il termine era il 20 aprile 2026. Per i successivi la registrazione va fatta fra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello dell’attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese: un POS attivato nell’agosto 2026 va collegato fra il 6 e il 30 ottobre 2026. Va conservata evidenza della data in cui l’abbinamento è stato registrato nel portale: è quella che prova il momento dell’adempimento.
La tolleranza del 5 per cento vale anche per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2026?
Il principio di riferimento è l’art. 3, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per il quale, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile; se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Le disposizioni finali del d.lgs. n. 148 del 2026 non recano, sul punto, una deroga espressa al principio. Conviene tuttavia non dare per acquisita tale applicazione e farla valere nella sede propria: con osservazioni difensive se è stato notificato un processo verbale, con istanza di autotutela o con ricorso nei termini se l’atto è già stato emesso e non è definitivo, verificando in ogni caso lo stato in cui esso si trova prima di qualunque pagamento.
Il collegamento si può delegare al proprio consulente?
Per il registratore telematico sì: la registrazione può essere effettuata anche dagli intermediari muniti di delega al servizio «Accreditamento e censimento dispositivi» del portale «Fatture e Corrispettivi». La delega sposta però l’operazione materiale, non la responsabilità: la sanzione per il mancato collegamento resta a carico dell’esercente. Non è invece delegabile il collegamento degli strumenti di pagamento alla procedura web «Documento Commerciale on line», che va eseguito direttamente dall’esercente, perché l’utilizzo di quella procedura non ammette delega.
Un solo POS può essere collegato a più registratori telematici?
Sì, il collegamento può essere multiplo. Il terminale fisico può essere abbinato a più registratori telematici a condizione che l’indirizzo del punto vendita sia lo stesso; lo strumento di tipo virtuale può invece essere collegato a registratori telematici utilizzati anche presso punti vendita diversi. Vale anche il contrario: a un singolo registratore telematico possono essere collegati più strumenti, fisici o virtuali.
Il correttivo attenua un impianto sanzionatorio che nella pratica si è rivelato sproporzionato, e lo fa nel punto in cui l’eccesso era più evidente: lo scostamento fisiologico fra pagamenti accettati e operazioni registrate, che nessun esercente può azzerare. Tuttavia la tolleranza non è una sanatoria, lascia aperto almeno un punto rilevante (l’arco temporale su cui misurare la discrepanza) e non tocca l’adempimento di base, presidiato da una sanzione pecuniaria e da una sospensione dell’attività rimaste intatte: il collegamento va eseguito, va tenuto aggiornato a ogni variazione e va documentato. Chi si limita a leggere il titolo della novità rischia di archiviare come adempiuto un obbligo che è rimasto intatto.
Sulle regole di certificazione dei corrispettivi che si accompagnano a questo obbligo rimandiamo al nostro articolo sul documento commerciale elettronico; sui termini e sulle riduzioni applicabili quando si rimedia spontaneamente a un adempimento omesso, alla nostra guida alle scadenze e al ravvedimento; sulle cautele documentali da osservare in caso di controllo, alla guida alle verifiche fiscali.
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